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Legge


Published: 1200-01-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984253/legge.html

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Legge 27 Marzo 1916 N.6 che proroga la società colonica, i contratti agrari e i piccoli affitti
interessanti cittadini italiani in servizio nel R. Esercito. (1)
Il Consiglio Grande e Generale in considerazione dei rapporti di amicizia e buon vicinato col
Governo di S. M. il Re d'Italia, ritenendo di dover esercitare durante la presente guerra una
speciale tutela sulle famiglie coloniche regnicole r sidenti nel territorio della Repubblica, i
membri delle quali si trovano sotto le armi, ha approvato il seguente Decreto.
Art. 1.
- La Società colonica, i contratti agrari, verbali e scritti di colonia e di piccolo affitto con scadenza
dal 31 Maggio al 30 Settembre 1917 effettuati con cloni e affittuarii che si trovano in servizio
presso il R. Esercito Italiano, sono prorogati di un anno quando il colono e l'affittuario che si trova
sotto le armi ne faccia richiesta.
Art. 2.
- La richiesta di cui all'articolo precedente deve ssere fatta in carta da bollo da Lire 1 presso la
Cancelleria del Tribunale Commissariale non piu' tardi del 15 Aprile 1917 e notificata alla parte
interessata nel termine di cinque giorni.
Art. 3.
- Quando per effetto della chiamata dei coloni allermi il lavoro delle persone di famiglia non è
sufficiente alla normale coltivazione del fondo, il proprietario o esercente dell'azienda agraria può
chiamare sul fondo altro lavoratore addebitando il c lono della metà della opera conseguente.
Art. 4.
- Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

(1) Legge abrogata con l'art.40 della legge 24 Novembr 1923 N.31.