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Istituisce Una Commissione Per L'accertamento E La Valutazione Dei Danni Di Guerra 1


Published: 1944-11-16
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984063/istituisce-una-commissione-per-laccertamento-e-la-valutazione-dei-danni-di-guerra-1.html

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N. 38
Legge che istituisce una Commissione per l'accertamento e la valutazione dei danni di
guerra.(1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi del Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 16 Novembre
1944;
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
E' istituita una Commissione per l'accertamento e la va utazione dei danni per fatti di guerra nel
territorio neutrale della Repubblica.
La Commissione è costituita dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri che la presiede, dai Sindaci
di Governo con funzioni di vice Presidenti: dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico, dal
Conservatore dell'Ufficio del Registro e delle Ipoteche, che fungerà da Segretario; da tre Membri da
nominarsi dal Consiglio Grande e Generale.
La Commissione potrà valersi di tecnici per i rilievi in luogo, e di consulenti per la valutazione dei
danni.
Art. 2.
E' considerato fatto di guerra agli effetti della presente Legge, il fatto compiuto da Forze Armate
straniere con operazioni di guerra, e occasionato d perazioni belliche.
Art. 3.
Chiunque si ritiene danneggiato da fatti di guerra ha facoltà di chiedere l'accertamento mediante
accesso, o perizia giudiziaria, anche senza contraddi torio, dei beni distrutti, e dello stato dei beni
deteriorati, allo scopo di conservare la prova del danno subito.
L'accertamento potrà altresì aver luogo mediante una descrizione delle cose danneggiate presentata
dal danneggiato all'Ufficio della Commissione.
Art. 4.
Con Decreto Reggenziale saranno fissate le norme per la valutazione dei danni alle persone e alle
cose.
Art. 5
Le denuncie dei danni di guerra e le domande di accertamento dovranno essere presentate alla
Commissione non oltre il 31 Dicembre 1944.
Art. 6.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 Novembre 1944 (1644 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Teodoro Lonfernini - Leonida Suzzi Valli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.