Advanced Search

Legge Qualificata 16 Settembre 2011 N.2 - Nuove Norme In Materia Di Ordinamento Giudiziario


Published: 2011-09-16
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984408/legge-qualificata-16-settembre-2011-n.2---nuove-norme-in-materia-di-ordinamento-giudiziario.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE

REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 15 settembre 2011 con 47 voti favorevoli e 3 voti contrari:

LEGGE QUALIFICATA 16 SETTEMBRE 2011 N.2


NUOVE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 1

L’articolo 1 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato:

“Art. 1
(Organizzazione del Tribunale)

Il Tribunale è suddiviso al suo interno, in relazione alle materie civile, penale,
amministrativa, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari
della Legge dal Magistrato Dirigente.
I magistrati di ciascun ruolo sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono
liberamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e competenze.
I Giudici d’Appello possono sostituirsi reciprocamente l'uno con l'altro in caso di
impedimento o di incompatibilità di uno di essi.
Le sostituzioni sono disposte secondo criteri predeterminati, stabiliti dal Consiglio
Giudiziario, nell’assoluto rispetto del principio della precostituzione del Giudice.
I Procuratori del Fisco, in posizione paritaria, si ripartiscono il lavoro sulla base di criteri
predeterminati e condivisi, ispirati ai principi di equità e tali da assicurare la migliore efficacia per
la speditezza dei procedimenti; in caso di disaccordo tali principi saranno stabiliti dal Consiglio
Giudiziario riunito in seduta ordinaria.”.

Art. 2

L’articolo 2 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato:

“Art. 2
(Nomina e incompatibilità dei magistrati)

I Magistrati sono nominati, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 3, ultimo
comma, a seguito del superamento di concorso, ovvero per trasferimento a funzioni giurisdizionali
superiori.
2
I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l’azione di
responsabilità civile dei magistrati sono nominati dal Consiglio Giudiziario.
I Magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività ed imparzialità.
Nell'espletamento dell'incarico devono sempre manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio e
costantemente tenere un’irreprensibile condotta civile e morale.
L'Ufficio di Magistrato è incompatibile con l'assunzione di incarichi e con l'iscrizione a
movimenti o partiti politici o ad associazioni sindacali, con la presentazione di candidature in
elezioni politiche ed amministrative, con l'esercizio di attività commerciali o industriali, con
l'assunzione delle cariche di amministratore e sindaco in società e, limitatamente ai Commissari
della Legge, al Procuratore del Fisco e agli Uditori, con l'esercizio della libera professione e
l'assunzione di altri uffici ed impieghi pubblici o privati sia nel territorio della Repubblica sia
all'estero, escluso l’incarico di docente universitario, per quanto compatibile.
L’Ufficio di Magistrato d’appello o di grado superiore è incompatibile con l’esercizio della
professione nel territorio della Repubblica.
E’ fatto divieto al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini entro il 3° grado
dei Magistrati di esercitare il patrocinio avanti al Tribunale Unico.
Lo status giuridico del Magistrato è regolamentato con legge ordinaria.
Il trattamento retributivo dei Magistrati è stabilito dalla legge ordinaria.
In ottemperanza all'articolo 4, comma 2, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei
Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, ai cittadini sammarinesi è garantita la
possibilità di accesso alla magistratura.
I Magistrati assumono l’incarico prestando giuramento nelle mani dell'Ecc.ma Reggenza.”.

Art. 3

L’articolo 3 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato:

“Art.3
(Reclutamento dei magistrati)

I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari, in numero di due per ogni
Ufficio, ed i sei Giudici per l’azione di responsabilità civile dei magistrati, un titolare ed un
supplente per ogni grado di giudizio, sono nominati dal Consiglio Giudiziario, a maggioranza dei
due terzi.
I Giudici d’Appello sono nominati a seguito di apposito concorso per titoli avanti ad una
Commissione giudicatrice composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati
dal Consiglio Giudiziario fra personalità di chiara fama, nell’ambito del diritto, anche esterne alla
magistratura sammarinese, ovvero fra i Giudici d’Appello o di grado superiore. Non possono far
parte della Commissione gli iscritti all’Albo degli Avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei
ragionieri della Repubblica, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini sino al 3°
grado di iscritti a tali ordinamenti professionali.
I Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, gli Uditori Commissariali sono nominati
a seguito di concorso per esami, da tenersi mediante una prova scritta ed un colloquio orale, avanti
ad una Commissione Giudicatrice costituita da tre membri designati dal Consiglio Giudiziario tra
personalità di chiara fama nell’ambito del diritto anche esterne alla magistratura sammarinese
ovvero tra i Giudici d’Appello o di grado superiore, di cui uno con funzioni di presidente. Non
possono far parte della Commissione gli iscritti all’Albo degli avvocati e notai, dei dottori
commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed
affini sino al 3° grado di iscritti a tali albi.
La graduatoria formata a seguito dei concorsi, con l’indicazione dei vincitori, viene
trasmessa al Consiglio Grande e Generale che ne prende atto.
La disciplina per la selezione dei candidati e la procedura di svolgimento della prova si
svolgono, in quanto compatibili con la presente legge, secondo quanto previsto dalla Legge
Qualificata 4 maggio 2009 n.1.
3
L’avvio della procedura di nomina dei Magistrati è richiesta al Consiglio Grande e Generale
con relazione motivata dal Magistrato Dirigente su conforme parere del Consiglio Giudiziario. Il
Consiglio Grande e Generale, preso atto della richiesta, delibera a maggioranza assoluta.
Il reclutamento dei nuovi Magistrati deve avvenire in via preferenziale attraverso la carriera
interna. I Giudici in servizio a tempo indeterminato che sono nominati a funzioni superiori non sono
soggetti al periodo di prova.”.

Art. 4

L’articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato:

“Art.4
(Durata degli incarichi dei magistrati)

I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l’azione di
responsabilità civile dei magistrati sono nominati per la durata di cinque anni e possono essere
rinnovati.
I Giudici d’Appello, i Commissari della Legge, e gli Uditori, dopo la nomina, sono soggetti
ad un periodo di prova di anni tre. II Consiglio Giudiziario provvede alla valutazione dell’attività
svolta sulla base di dettagliata relazione predisposta dal Magistrato Dirigente e delibera la conferma
a tempo indeterminato o la cessazione dall’incarico e ne dà comunicazione al Consiglio Grande e
Generale per la presa d'atto.
I Magistrati confermati nell'incarico a tempo indeterminato rimangono in servizio fino
all’età di sessantotto anni; tale termine potrà essere prorogato per due anni dal Consiglio Giudiziario
su richiesta dell’interessato in caso di comprovate esigenze di servizio attestate da dettagliata
relazione del Magistrato Dirigente. I Magistrati cessano dal loro incarico per dimissioni, decadenza,
esonero, ovvero inserimento nell’amministrazione pubblica.
Le dimissioni del Magistrato, che devono essere presentate per iscritto alla Reggenza,
costituiscono un atto unilaterale, non recettizio ed hanno effetto immediato.
In qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, la Reggenza informa delle dimissioni,
decandenza o esonero da parte di un Magistrato il Consiglio Grande e Generale per la relativa presa
d’atto.
I Commissari della Legge che abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per almeno dieci
anni possono domandare, per gravi motivi personali e familiari, al Consiglio Grande e Generale di
essere inseriti nella pubblica amministrazione. Il Consiglio Grande e Generale, sentito il parere del
Consiglio Giudiziario e del Congresso di Stato, adotta una decisione entro tre mesi dalla
presentazione della domanda.”.

Art. 5

L’articolo 5 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato:

“Art. 5
(Requisiti per la nomina dei magistrati)

I due Giudici per la terza istanza ed i due Giudici per i rimedi straordinari sono scelti tra
esperti in diritto di chiarissima fama aventi i requisiti minimi previsti per i magistrati d’appello, in
modo che uno abbia competenza specifica nella materia civile e l’altro nella materia penale.
I Giudici per la responsabilità civile dei magistrati sono scelti tra esperti in diritto di
chiarissima fama aventi i requisiti minimi per i magistrati d’appello.
Sono ammessi al concorso per Giudice d’Appello in materia penale, civile ed amministrativa
i magistrati con almeno la qualifica di magistrato d’appello, ovvero coloro che abbiano acquisito la
qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche e che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di età.
4
Possono essere nominati Giudici d’Appello anche i Commissari della Legge con almeno
dieci anni di servizio. La valutazione della professionalità acquisita è effettuata dal Consiglio
Giudiziario in seduta plenaria, al quale il Magistrato Dirigente deve presentare apposita relazione.
Sono ammessi al concorso per Commissario della Legge i magistrati e i laureati in
giurisprudenza che abbiano acquisito la qualifica di professore universitario di ruolo o che a seguito
di concorso facciano parte del personale docente dell'università per le materie giuridiche, nonché gli
avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno sei anni.
Possono essere nominati Commissari della Legge gli Uditori Commissariali con almeno
quattro anni di servizio. La valutazione della professionalità acquisita è effettuata dal Consiglio
Giudiziario in seduta plenaria, al quale il Magistrato Dirigente deve presentare apposita relazione.
Sono ammessi al concorso per Procuratore del Fisco gli avvocati che abbiano compiuto il
trentesimo anno di età e i laureati in giurisprudenza che abbiano acquisito la qualifica di professore
universitario di ruolo o che a seguito di concorso facciano parte del personale docente
dell'università per le materie giuridiche.
Possono essere nominati Procuratore del Fisco anche gli Uditori Commissariali con almeno
due anni di servizio. La valutazione della professionalità acquisita è effettuata dal Consiglio
Giudiziario in seduta plenaria, al quale il Magistrato Dirigente deve presentare apposita relazione.
Sono ammessi al concorso per Uditore Commissariale i laureati in giurisprudenza che abbiano
superato l’esame di abilitazione alla professione e non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di
età.”.

Art. 6

L’articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato:

“Art. 6
(Magistrato Dirigente del Tribunale)

Il Magistrato Dirigente del Tribunale è designato per la durata di anni cinque dal Consiglio
Giudiziario in seduta plenaria tra i Commissari della Legge con almeno cinque anni di servizio e
Giudici d’Appello confermati nel loro incarico, ovvero tra i Giudici di Terza Istanza.
Il Consiglio Giudiziario, qualora in circostanze straordinarie il settore dell’amministrazione
della Giustizia manifesti l’esigenza contingente di avvalersi di professionalità ed esperienze
particolari e specifiche, potrà designare quale Dirigente una personalità esterna alla Magistratura
sammarinese di chiarissima fama e comprovata esperienza nell’ambito della direzione di strutture
ed organi giudiziari, per periodi definiti dallo stesso Consiglio Giudiziario, anche inferiori ai cinque
anni.
In tale caso, il Dirigente espleta esclusivamente i compiti di organizzazione del Tribunale e
ripartizione del lavoro giudiziario previsti dalla legge. Ad esso si applicano tutte le condizioni,
facoltà, prerogative, guarentigie ed incompatibilità previste dalla legge per i Magistrati della
Repubblica. Il trattamento retributivo viene fissato in corrispondenza a quello per la figura di
Commissario della Legge, con l’esclusione delle indennità particolari.
Al Magistrato Dirigente sono attribuiti poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro
giudiziario secondo criteri predeterminati, nonché di sorveglianza, ferma restando l'autonomia
decisionale di ciascun giudice, di coordinamento e direzione degli uffici giudiziari, ad eccezione
delle funzioni meramente amministrative.
Il Magistrato Dirigente provvede alla attribuzione del lavoro ai Commissari della Legge, agli
Uditori Commissariali, tenendo conto della professionalità acquisita, dell'esperienza di servizio e
dei titoli.
Provvede inoltre alla determinazione dei criteri per la ripartizione del lavoro tra i Giudici
d’Appello, d’intesa con essi. In caso non fosse possibile raggiungere tale intesa, la ripartizione del
lavoro sarà disposta dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria.
5
Riferisce periodicamente al Consiglio Giudiziario circa il corretto espletamento del lavoro
assegnato ai Magistrati, sia in termini qualitativi che quantitativi, ed eventualmente propone
l’adozione degli opportuni provvedimenti.
I Commissari della Legge, i Giudici Conciliatori e gli Uditori Commissariali sono tenuti ad
adempiere puntualmente e tempestivamente ai doveri dell'ufficio e ad adeguarsi alle disposizioni
impartite dal Magistrato Dirigente; ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, eventuali
altri incarichi possono essere assunti esclusivamente nel rispetto delle esigenze dell'ufficio e previa
autorizzazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria. Eventuali inadempienze, ovvero il
venir meno dei requisiti e professionalità di cui al precedente articolo 2, comma 3 saranno segnalate
al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per le valutazioni e le iniziative del caso, che saranno
disciplinate da apposita legge ordinaria.
Il Magistrato Dirigente è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale,
per il tramite del Segretario di Stato per la Giustizia, la relazione sullo stato della giustizia,
comprensiva dei rilievi sul lavoro giudiziario svolto dai magistrati di ogni grado.”.

Art. 7

L’articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato:

“Art. 7
(Consiglio Giudiziario)

Il Consiglio Giudiziario ha funzioni di rappresentanza e di garanzia dell’ordine giudiziario.
Il Consiglio Giudiziario si riunisce in seduta ordinaria ed in seduta plenaria.
Il Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria è composto dai Commissari della Legge, dai
Giudici d’Appello e dai Giudici per la terza istanza. E’ presieduto dai Capitani Reggenti, ovvero,
per delega, dal Magistrato Dirigente. Il Segretario di Stato per la Giustizia partecipa alle sedute
senza diritto di voto.
Il Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria approva i criteri per l’assegnazione delle
competenze di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, e all’articolo 11, comma 6; può attivare l’azione di
sindacato secondo le modalità stabilite dalla legge costituzionale; può avanzare richieste e prestare
pareri in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, esamina le questioni di carattere generale
concernenti l'amministrazione della giustizia, con facoltà di avanzare richieste e prestare pareri;
delibera su ogni altra questione relativa alla organizzazione del lavoro giudiziario che gli sia
sottoposta dal Magistrato Dirigente ovvero dal Segretario di Stato per la Giustizia.
Il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria è composto dai membri della Commissione
Consiliare per gli Affari di Giustizia, dal Segretario di Stato per la Giustizia, dai Giudici per la
Terza Istanza, da tre Giudici d’Appello, da cinque Commissari della Legge e dal Magistrato
Dirigente. I Commissari della Legge ed i tre Giudici d’Appello sono individuati tra quelli
confermati a tempo indeterminato con maggior anzianità di servizio nel ruolo; in caso di pari
anzianità di servizio prevale la maggior anzianità anagrafica. Il numero dei Magistrati deve
comunque essere sempre pari a quello degli altri componenti; qualora in ragione dei requisiti il
numero sia inferiore, il Consiglio viene integrato con i Magistrati di pari grado rispetto al ruolo in
cui si è verificata la mancanza, ovvero, in ulteriore difetto, dai Commissari della Legge, anche a
tempo determinato, individuati secondo il criterio della maggior anzianità di ruolo, ovvero, in caso
di pari anzianità, dalla maggior anzianità anagrafica.
E’ presieduto dai Capitani Reggenti, o, in loro assenza dal Presidente della Commissione
Consiliare per gli Affari di Giustizia.
In occasione della discussione circa la Relazione annuale del Magistrato Dirigente,
partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Notai.
Il Consiglio Giudiziario si riunisce in seduta plenaria per tutte le deliberazioni indicate
nell’articolo 3 della presente legge relative ai procedimenti di nomina dei magistrati, per le
conferme nell’incarico ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, e per la designazione del
Magistrato Dirigente; assume le decisioni di cui all’articolo 9 della presente legge; valuta la
6
professionalità acquisita dai Magistrati ai sensi dell’articolo 5 della presente legge; ai sensi della
legge costituzionale, può sospendere in via cautelare il magistrato sottoposto ad azione di sindacato
e dichiararne la decadenza o l’esonero in conformità alla decisione del Collegio Garante della
costituzionalità delle norme; riceve e valuta la relazione annuale del Magistrato Dirigente; esamina
le questioni relative ai rapporti fra gli organi giudiziari e gli altri organi dello Stato, con facoltà di
suggerire indirizzi e proposte; può accordare, eccezionalmente, dilazioni ai giudici per emettere
sentenze, decreti e provvedimenti giudiziari, in applicazione dell’articolo 2, punto 4, della Legge 5
giugno 1923 n. 13; esercita tutte le altre funzioni demandate al Consiglio Giudiziario dalla legge
che non siano espressamente indicate tra quelle riservate alla seduta ordinaria.
Il Consiglio Giudiziario si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno con cadenza
semestrale, ed in seduta plenaria almeno una volta all’anno per la discussione della relazione del
Magistrato Dirigente; possono comunque essere convocate sedute ordinarie o plenarie ogni volta
che sia necessario. In entrambe le sedute è convocato dai Capitani Reggenti di loro iniziativa ovvero
su richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, del Magistrato Dirigente o di almeno un terzo
dei componenti.
Per la validità della costituzione del Consiglio Giudiziario in entrambe le sedute è sempre
necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
I lavori delle sedute del Consiglio Giudiziario dovranno risultare da apposito verbale, redatto
dal segretario che sarà designato all'inizio della seduta.
Di tale verbale dovrà essere trasmessa copia all’Ordine degli Avvocati e Notai.
In tutti i casi di responsabilità, incompatibilità e non idoneità riguardanti i singoli Magistrati,
questi debbono essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma non possono
partecipare o assistere alla discussione e alle deliberazioni. Parimenti, in caso di candidatura di
magistrati per la nomina a funzioni giurisdizionali superiori ovvero di conferma nell’incarico ed in
tutti i casi che li riguardano non possono partecipare alla discussione e alla deliberazione i
magistrati interessati ed i membri del Consiglio Giudiziario che hanno fatto parte della
commissione di concorso per la nomina degli stessi.”.

Art. 8

L’articolo 8 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato:

“Art. 8
(Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia)

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da dieci Consiglieri,
nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza non
inferiore a due terzi. E' presieduta e convocata dal Presidente, nominato dalla stessa Commissione
nella sua prima seduta. Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia.
La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al
Consiglio Grande e Generale.
La Commissione può riunirsi prima della convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta
plenaria per discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno; almeno un terzo dei suoi
componenti può attivare l'azione di sindacato dei magistrati secondo le modalità previste dalla legge
costituzionale; esamina la relazione annuale del Magistrato Dirigente; quale organo di
coordinamento, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Giudiziario in seduta
plenaria che devono essere sottoposte al Consiglio Grande e Generale o per le quali devono essere
adottati provvedimenti amministrativi; esercita i poteri previsti dalla legge. La Commissione ha
facoltà di richiedere riferimenti al Magistrato Dirigente, che può anche essere convocato per
audizioni.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.
7
Non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia i Consiglieri
iscritti all’Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.”.

Art. 9

L’articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato:

“Art. 10
(Astensione e ricusazione)

Il Magistrato è obbligato ad astenersi qualora sussistano gravi ragioni, determinate da
interessi nel procedimento, rapporti di parentela, coniugale, di convivenza more uxorio, affinità,
amicizia, inimicizia, economici o di lavoro fra il Magistrato stesso o un suo prossimo congiunto e
una delle parti o i difensori di queste nei giudizi civili o amministrativi, ovvero la persona imputata
o indiziata di reato o la parte lesa, o i difensori di costoro nel processo penale.
Il Magistrato è parimenti obbligato ad astenersi nel caso in cui abbia reso consigli, pareri
oppure nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza abbia indebitamente
manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo.
Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, qualora il Magistrato non si astenga, le parti lo
possono ricusare.
Il Magistrato può altresì astenersi quando sussistano motivi di opportunità, idonei a far
ritenere compromessa la sua imparzialità e la serenità di giudizio.
Non è ammessa la ricusazione sul giudice chiamato a decidere sulla ricusazione.
Nei processi penali non è ammessa la ricusazione del Procuratore del Fisco.
Le procedure relative all’astensione e ricusazione dei Magistrati sono disciplinate da
apposita legge ordinaria.
Il Magistrato che non adempia al proprio obbligo di astensione, qualora ricorrano requisiti
certi ed oggettivi nell’ambito dei motivi previsti dal presente articolo, incorre nei provvedimenti
disciplinati da apposita legge”.

Art. 10
(Norme transitorie e di coordinamento)

Il ruolo del Giudice Amministrativo di 1° Grado e quello del Giudice Conciliatore sono
eliminati. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge tutte le funzioni attribuite dalle
norme e disposizioni vigenti, di qualunque natura, a tali giudici sono trasferite al Commissario della
Legge.
A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, il Giudice Amministrativo di 1°
Grado ed il Giudice Conciliatore che svolge anche le funzioni del Pro-fiscale in servizio assumono
a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni e lo status di Commissario della Legge.
Per il Giudice Amministrativo di 1° Grado che deve ancora ottenere la conferma, il periodo
di tre anni si computa dall’assunzione delle funzioni originarie. Il Giudice Conciliatore che svolge
anche le funzioni del Pro-fiscale in servizio assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni e lo status
di Commissario della Legge a tempo indeterminato e non è soggetto a conferma.
Il Giudice Conciliatore che esercita le funzioni di Procuratore del Fisco attualmente in
servizio cessa le funzioni di Giudice Conciliatore ed assume a tutti gli effetti di legge e pratica il
ruolo di Procuratore del Fisco a tempo indeterminato. Il Giudice Conciliatore conserva le funzioni
di Pro-fiscale sino alla nomina del nuovo Procuratore del Fisco.
Gli Uditori commissariali attualmente in servizio possono essere nominati Commissario
della Legge e Procuratore del Fisco dal Consiglio Giudiziario sulla base della relazione del
Magistrato Dirigente. Osservano il periodo di prova ordinario.
La disposizione di cui all’articolo 4 comma 2, relativa al periodo di prova, si applica
solamente ai Magistrati che entreranno in servizio dopo l’approvazione della presente legge.
8
Le disposizioni di cui all’articolo 9 della presente legge e quelle della relativa legge di
procedura si applicano anche ai procedimenti in corso; sino all’entrata in vigore della legge sulla
procedura per l’astensione e ricusazione continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla
Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55.

Art. 11
(Abrogazioni)

E’ abrogato il Decreto 2 marzo 2006 n. 55.
Sono abrogate tutte le disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 12
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 16 settembre 2011/1711 d.F.R





I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta