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Legge Costituzionale 26 Gennaio 2012 N.1 - Istituzione Della Corte Per Il Trust Ed I Rapporti Fiduciari


Published: 2012-01-26
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984391/legge-costituzionale-26-gennaio-2012-n.1---istituzione-della-corte-per-il-trust-ed-i-rapporti-fiduciari.html

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REPUBBLICA DI SAN MARINO



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Costituzionale approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 18 gennaio 2012 con 50 voti favorevoli, 3 voti contrari, 1
astenuto e 1 non votante:



LEGGE COSTITUZIONALE 26 GENNAIO 2012 N.1



ISTITUZIONE DELLA CORTE PER IL TRUST ED I RAPPORTI FIDUCIARI


Art. 1

All’articolo 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, come modificato
dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, sono aggiunti i seguenti commi 9,
10 e 11:
“Nell’ambito della giurisdizione ordinaria è istituita la Corte per il Trust ed i rapporti
fiduciari. La Corte ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici
nascenti dall’affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso,
istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati. Non rientrano
nella competenza della Corte le controversie in materia di mandato, se non quando il mandatario è
un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 od esercente attività
fiduciaria in ordinamenti diversi da quello sammarinese. Essa è composta da un Presidente e sei
membri effettivi, eletti dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza dei due terzi, tra chi è
od è stato professore universitario ordinario in materie giuridiche, chi è od è stato magistrato, chi è
laureato in giurisprudenza con almeno vent’anni di esperienza professionale nell’ambito delle
materie specifiche afferenti al ruolo. Il Presidente ed i membri della Corte sono nominati per cinque
anni e sono rinnovabili. Essi, dopo la scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro
funzioni sino alla nomina dei nuovi o al rinnovo.
La Corte non è soggetta alle disposizioni sull’Ordinamento Giudiziario. L’elezione e la
nomina dei membri della Corte, nonché il regime delle incompatibilità, astensione e ricusazione,
sono stabilite specificamente con apposita legge qualificata in deroga alla legge qualificata del 30
ottobre 2003 n.145.
Competente a dirimere i conflitti di competenza tra l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e la
Corte è il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, secondo le procedure, in quanto
compatibili, previste dal Capo I (Conflitti di Giurisdizione) della Legge 25 aprile 2003 n. 55.”.




Art. 2

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 26 gennaio 2012/1711 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta