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Legge Qualificata 26 Gennaio 2012 N.1 - Disposizioni Per L'attivazione Ed Il Funzionamento Della Corte Per Il Trust Ed I Rapporti Fiduciari


Published: 2012-01-26
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984390/legge-qualificata-26-gennaio-2012-n.1---disposizioni-per-lattivazione-ed-il-funzionamento-della-corte-per-il-trust-ed-i-rapporti-fiduciari.html

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REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 18 gennaio 2012 con 45 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 non
votante:


LEGGE QUALIFICATA 26 GENNAIO 2012 N.1



DISPOSIZIONI PER L’ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE PER
IL TRUST ED I RAPPORTI FIDUCIARI


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Definizioni)
1. Nella presente legge:
a) per “Rapporti Fiduciari”, si intendono i rapporti giuridici di cui all’articolo 2, comma 9, della
Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, introdotto dalla Legge Costituzionale 26 gennaio
2012 n.1 istitutiva della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari;
b) per “Corte”, si intende la Corte per il trust ed i rapporti fiduciari di cui alla Legge
Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, introdotto dalla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012
n.1 istitutiva della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari;
c) per “Presidente”, si intende il Presidente della Corte.


TITOLO II
COSTITUZIONE DELLA CORTE PER
IL TRUST ED I RAPPORTI FIDUCIARI


Art. 2
(Funzioni)

1. La Corte esercita le funzioni indicate nell’articolo 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre
2003 n. 144.

Art. 3
(Elezione e nomina)

1. Il Presidente ed i membri della Corte sono eletti, a maggioranza dei due terzi, dal Consiglio
Grande e Generale. La Reggenza sottopone alla votazione del Consiglio i nomi dei candidati
designati nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e dei membri della Corte i
Capitani Reggenti convocano l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale per la
formulazione delle candidature.
3. I candidati possono essere di cittadinanza sammarinese o estera e sono nominati per cinque
anni.
4. Il Presidente ed i membri della Corte, salvo che intervengano dimissioni volontarie o
decadenza, possono concorrere per il rinnovo del mandato.
5. Il Presidente ed i membri della Corte assumono l’incarico, prestando il giuramento nelle
mani della Ecc.ma Reggenza.
6. Il Presidente ed i membri, dopo la scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro
funzioni sino alla nomina dei nuovi o al rinnovo.
7. Il Presidente ed i membri della Corte non sono componenti del Consiglio Giudiziario.


Art. 4
(Incompatibilità)

1. Il Presidente ed i membri della Corte non possono ricoprire incarichi o comunque svolgere
attività nell’ambito di associazioni di natura politica o sindacale, non possono essere candidati in
elezioni politiche od amministrative, né esercitare attività commerciali od industriali, non possono
ricoprire l’incarico di amministratore o sindaco di società, sia nel territorio della Repubblica che
all’estero.
2. Il Presidente ed i membri della Corte non possono esercitare la libera professione nel
territorio della Repubblica.

Art. 5
(Dimissioni e decadenza)

1. La rinuncia all’ufficio avviene mediante dimissioni presentate alla Reggenza. La rinuncia ha
effetto immediato.
2. Il Presidente ed i membri della Corte decadono dalla carica qualora sopravvengano le cause
di incompatibilità indicate nell’articolo 4 della presente legge.


Art. 6
(Astensione e ricusazione)

1. Al Presidente ed ai membri della Corte si applicano le cause di astensione e di ricusazione
previste dall’articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145.
2. La decisione compete al Collegio Garante ai sensi delle disposizioni processuali vigenti, ivi
comprese quelle della Legge 25 aprile 2003 n. 55 in quanto compatibili.


Art. 7
(Composizione della Corte; funzioni del Presidente)

1. La Corte è composta da un Presidente e da sei membri effettivi.
2
2 Il Presidente:
a) organizza il lavoro giudiziario della Corte e non è soggetto alla sorveglianza del Magistrato
Dirigente;
b) presenta annualmente al Magistrato Dirigente del Tribunale Unico una relazione sull’attività
svolta dalla Corte.
3 Con regolamento emesso dalla Corte, pubblicato nel Bollettino Ufficiale, sono stabiliti e
regolati gli ulteriori poteri del Presidente, ivi quello di regolare il ricorso al consilium sapientis,
nominato tra esperti di chiarissima fama per il trust ed i rapporti fiduciari e quelli attribuiti dal
decreto delegato emesso ai sensi dell’articolo 8.
4 Al fine di individuare gli esperti di cui al precedente comma 3) l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio Grande e Generale, entro sessanta giorni dall’insediamento della Corte, provvede alla
redazione di un apposito albo che sarà sottoposto al Consiglio Grande e Generale per la presa
d’atto.


Art. 8
(Procedura)

1. Con decreto delegato sarà disciplinato il procedimento di fronte alla Corte al fine di
assicurare un celere svolgimento dei processi nel rispetto dei principi fondamentali
dell’ordinamento processuale ed in particolare del diritto alla difesa e del contradditorio.
2. Il decreto delegato:
a. stabilirà che spetta al Presidente determinare la lingua o le lingue del procedimento, in ragione
del collegamento più stretto che ha la lingua con i fatti di causa e le parti, e la possibilità di
determinare se la causa deve essere decisa dalla Corte in composizione monocratica, in
composizione collegiale od a piena Corte, in ragione della complessità della stessa e la sua
connessione con ordinamenti diversi che possano rendere maggiormente opportuno il concorso
di competenze e valutazioni di giudici diversi;
b. detterà regole e modalità per semplificare i meccanismi del procedimento e velocizzare la
notifica degli atti giudiziari prevedendo, tra l’altro, notifiche anche mediante raccomandata,
telegramma o mezzi simili;
c. attribuirà al Presidente il potere di stabilire, di volta in volta, con quali modalità e da chi è
consultabile il fascicolo di causa;
d. disciplinerà la concessione di misure cautelari e provvisorie, anche atipiche;
e. disporrà l’immediata esecutività delle sentenze della Corte;
f. prevederà la semplificazione e riduzione dei termini processuali, rispetto a quelli delle
procedura civile di fronte al Tribunale Unico, al fine di accelerare i tempi per giungere alla
decisione;
g. disciplinerà il patrocino di fronte alla Corte di avvocati forensi, nel rispetto delle norme che
regolano la professione di Avvocato e Notaio nella Repubblica;
h. regolerà gli aspetti formali e sostanziali della decisione della causa e la possibilità di ciascun
giudice di emettere opinioni dissenzienti, rispetto alla decisione della maggioranza;
i. disciplinerà la fase di appello, limitando l’appello alle sole questioni di diritto, fermi gli
accertamenti di fatto compiuti dal giudice di prime cure ed introducendo meccanismi che
evitino la proposizione di appelli al solo fine di dilazionare il passaggio in giudicato della
sentenza appellata;
j. disciplinerà che la durata della fase di appello non potrà superare i 180 giorni dalla
interposizione dello stesso. In difetto la sentenza appellata passa in giudicato;
k. regolamenterà il ricorso obbligatorio al consilium sapientis da parte del Giudice delle
Appellazioni;
l. stabilirà che avverso la sentenza resa dal Giudice delle Appellazioni non sono ammesse
impugnative di fronte al giudice di terza istanza;
m. stabilirà il trattamento economico dei giudici della corte, legandolo alla numero di cause decise
da ciascuno;
3
n. stabilirà procedure e modalità di copertura dei costi di funzionamento della Corte a carico delle
parti;
o. prevederà tutto quanto altro opportuno per assicurare un processo snello e rapido di fronte alla
Corte ed un suo fluido funzionamento anche delegando poteri, in tal senso, alla Corte stessa.
3. Le norme di procedura del presente articolo sono modificabili con legge ordinaria.


TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 26 gennaio 2012/1711 d.F.R




I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta
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