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Decreto Legge 27 Luglio 2012 N.96 - Modifiche Ed Integrazioni Alla Legge 27 Ottobre 2004 N.146 E Successive Modifiche Ed Integrazioni "istituzione Del Registro Dei Revisori Contabili E Delle Societ


Published: 2012-07-27
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PROT


REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 27 luglio 2012 n.96


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e precisamente la necessità di modificare alcuni aspetti della disciplina normativa dei
revisori contabili al fine di armonizzarla con le disposizioni normative adottate con il Decreto
Delegato 29 dicembre 2010 n.201 e l’urgenza di evitare inutili e pregiudizievoli sovrapposizioni di
adempimenti nonché differenti discipline per la regolamentazione di situazioni del tutto similari;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 23 luglio 2012;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 OTTOBRE 2004 N.146 SUL
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI E DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE


Art. 1

1. Il comma 2, punto c), dell’articolo 4, della Legge 27 ottobre 2004 n.146 (“Iscrizione nel
Registro”) e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“c) aver superato, con esito positivo, l’esame previsto dal successivo articolo 6. Sono esentati
dall’esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 5, hanno superato,
per l’abilitazione all’esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad
oggetto le materie previste dal successivo articolo 6 o materie equivalenti e coloro che, pur non
avendo conseguito il diploma di laurea triennale, sono iscritti in Albi Professionali aventi requisiti
minimi di accesso equivalenti a quelli previsti per l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.”.

Art. 2

1. All’articolo 5 della Legge 27 ottobre 2004 n.146 (“Ammissione all’esame per l’iscrizione
nel Registro”) e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:
“4. Sono esentati dal periodo di tirocinio di cui al precedente comma 2, punto b), coloro che
risultano iscritti in Albi professionali aventi requisiti minimi di accesso equivalenti a quelli previsti
per l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.
5. Il tirocinio di cui al precedente comma 2, punto b), può essere svolto anche in presenza di un
contratto di lavoro dipendente purché la flessibilità dell’orario di lavoro o la qualifica e l’oggetto
delle mansioni svolte dal tirocinante nell’ambito della sua attività lavorativa consentano di fatto lo
svolgimento regolare della pratica professionale. A tal fine il tirocinante deve presentare unitamente
alla domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti dichiarazione in merito all’eventuale
sussistenza di un rapporto di lavoro in corso all’atto dell’iscrizione medesima con indicazione degli
orari di lavoro e/o della qualifica e mansioni svolte. Altresì devono essere comunicati alla
Segreteria di Stato per l’Industria eventuali cambiamenti sul proprio stato occupazionale intervenuti
successivamente all’iscrizione al Registro. Resta comunque fermo quanto stabilito dall’articolo 6
del Regolamento 27 febbraio 2008 n.1.”.


Art. 3

L’articolo 9, comma 2 della Legge 27 ottobre 2004 n.146 (“Onorabilità”) e successive
modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“2. Non può essere iscritta nel Registro la società il cui rappresentante legale o la maggioranza
dei consiglieri di cui al punto c) comma 2 del precedente articolo 7, si trovino in taluna delle
situazioni indicate nel primo comma del presente articolo.”.


Art. 4

1. Il comma 1, punto e), e il comma 2 dell’articolo 11 della Legge 27 ottobre 2004 n.146
(“Sospensione dal Registro”) e successive modifiche ed integrazioni sono così sostituiti:

“e) non hanno svolto, ai sensi del comma 2 del precedente articolo 10, la regolare attività di
aggiornamento e formazione professionale. La sospensione è decretata nei modi e termini che
seguono:
i) se al 31 dicembre dell’anno formativo di riferimento risulta il totale mancato assolvimento delle
ore di formazione obbligatorie si applica la sospensione di sei mesi che decorrono dalla data di
adozione del provvedimento medesimo;
ii) se al 31 dicembre dell’anno formativo di riferimento risulta il mancato assolvimento di più di 15
ore di formazione obbligatorie si applica la sospensione di tre mesi che decorrono dalla data di
adozione del provvedimento medesimo;
iii) se al 31 dicembre dell’anno formativo di riferimento risulta il mancato assolvimento da un
minimo di 6 ad un massimo di 15 ore di formazione obbligatorie si applica la sospensione di 1
mese che decorre dalla data di adozione del provvedimento medesimo.
iv) se al 31 dicembre dell’anno formativo di riferimento risulta il mancato assolvimento di un
massimo di 5 ore di formazione obbligatorie è prevista la possibilità di recupero delle medesime
entro l’anno formativo successivo a quello di riferimento decorso infruttuosamente il quale si
procede con la sospensione di sei mesi che decorrono dalla data di adozione del provvedimento
medesimo.
La riattivazione dell’iscrizione a seguito di uno dei provvedimenti di sospensione di cui sopra è
richiesta su istanza di parte.
Per l’anno formativo in cui si decreta uno dei provvedimenti di sospensione di cui sopra l’obbligo
formativo è relativo al periodo di iscrizione attiva.
2. Le decisioni del Segretario di Stato per l’Industria sono impugnabili dagli interessati ai sensi
della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.
2


Art. 5

1. L’articolo 12 della Legge 27 ottobre 2004 n.146 e successive modifiche ed integrazioni è
così sostituito:
“Art. 12
(Cancellazione dal Registro)

1. Il Segretario di Stato per l’Industria, se accerta la carenza dei requisiti previsti dalla presente
legge ne dà comunicazione all’interessato, assegnandoli un termine massimo di 60 giorni per sanare
le carenze decorsi infruttuosamente i quali dispone la sospensione dell’iscrizione dal Registro. Se
nel termine massimo di sei mesi dalla sospensione non sia intervenuta alcuna sanatoria delle
carenze accertate, il Segretario di Stato per l’Industria dispone la cancellazione.
2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all’interessato.
3. Le decisioni del Segretario di Stato dell’Industria sono impugnabili dagli interessati ai sensi
della Legge 28 giungo 1989 n.68.”.


Art. 6

1. A fare data dal 1° gennaio 2013, il contributo per il rinnovo dell’iscrizione, da versarsi nei
termini e modalità di cui al Decreto 24 gennaio 2005 n.1, è dovuto per intero da tutti coloro che al
1° gennaio di ogni anno risultano avere l’iscrizione attiva al Registro medesimo.


Art. 7

1. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata nel presente decreto - legge ed in
contrasto con una disposizione di quest’ultimo è da intendersi abrogata.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 luglio 2012/1711 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

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