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DECRETO LEGGE 02/08/12 - N.107 - Modifiche alla Legge 22 luglio 1977 n.42 – Legge sui Consorzi e successive modifiche ed integrazioni


Published: 2012-08-02
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San Marino, Agosto 2009/1708 d


REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 2 agosto 2012 n.107


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e precisamente la necessità di consentire alle piccole e medie imprese di avvalersi
dell’istituto dei Confidi per cui nella legge di Bilancio 22 dicembre 2011 n.200 è stato destinato
apposito fondo e l’urgenza di adottare tale provvedimento a seguito della crisi di governo che non
renderà possibile concludere l’iter legislativo già avviato rendendo così impossibile l’utilizzazione
di suddetto fondo;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.52 adottata nella seduta del 30 luglio 2012;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



MODIFICHE ALLA LEGGE 22 LUGLIO 1977 N.42 - LEGGE SUI CONSORZI E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI


Art 1

L’articolo 6 Legge 22 luglio 1977 n. 42 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal
seguente:

“Art. 6

1. Il capitale sociale dei consorzi è costituito dalle quote dei soci.
2. Il valore nominale delle singole quote non può essere inferiore ad Euro 250
(duecentocinquanta) ciascuna.
3. L’assemblea stabilirà i valori dei contributi, con possibilità di periodici aggiornamenti, che
saranno versati dai soci in funzione delle prestazioni che il consorzio offre ai singoli partecipanti.
4. L’assemblea stabilirà i valori superiori alla quota minima con possibilità di periodici
aggiornamenti.
5. In caso di recesso le quote versate, debitamente aggiornate, vanno rimborsate entro un anno
dal recesso. In caso di consorzio che, ai sensi dell’art. 1 della presente legge, sia costituito allo
scopo di curare l’assistenza alle imprese partecipanti alla soluzione dei problemi del credito
attraverso prestazioni di garanzia mutualistica, lo statuto del consorzio potrà stabilire che la
cessazione del vincolo sociale per qualsiasi causa e quindi anche in caso di recesso del socio, non
dia diritto alla restituzione delle somme versate, che restano acquisite al patrimonio del consorzio
stesso.
6. La cessione delle quote e la ammissione di nuovi soci devono essere autorizzate dal
consiglio di amministrazione. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota
sottoscritta può, previa intimazione da parte del consiglio di amministrazione, essere escluso dal
consorzio.”.


Art. 2

L’articolo 8 Legge 22 luglio 1977 n. 42 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal
seguente:

“Art. 8

1. Entro cinque mesi dal compimento dell’anno sociale deve essere indetta l’assemblea per la
discussione del bilancio.
2. Questo deve all’uopo essere depositato nella Cancelleria del Tribunale con una relazione dei
sindaci a disposizione di chi voglia prenderne visione, almeno venti giorni liberi prima di quello
fissato per l’assemblea.
3. Dall’utile della gestione va dedotta la riserva legale nella misura del 20% e può anche essere
detratta una riserva facoltativa deliberata dall’assemblea.
4. L’utile così residuo va suddiviso fra i soci in relazione ai singoli apporti. In caso di
consorzio che, ai sensi dell’art. 1 della presente legge, sia costituito allo scopo di curare l’assistenza
alle imprese partecipanti alla soluzione dei problemi del credito attraverso prestazioni di garanzia
mutualistica, lo statuto del consorzio potrà stabilire che:
a) non possano essere distribuiti utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma
ai soci, anche in caso di scioglimento del consorzio ed in caso di cessazione del rapporto
sociale, a qualunque titolo ciò avvenga;
b) sia vietata la distribuzione delle riserve del consorzio, sia durante la vita dello stesso che all’atto
del suo scioglimento;
c) le eccedenze e gli interessi attivi maturati sulle somme depositate, a qualsiasi titolo, presso gli
Istituti di Credito debbano essere utilizzati dal consorzio per il raggiungimento degli scopi
sociali.
5. Copia del bilancio deve essere inviata al Tribunale Commissariale, all’Ufficio Tributario ed alla
Commissione per i consorzi entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione.”

Art. 3

L’articolo 11 Legge 22 luglio 1977 n. 42 e successive modifiche e integrazioni è sostituito
dal seguente:

“Art. 11

1. Il consorzio ha fine, oltre che per le cause indicate nell’atto costitutivo e nello statuto, per la
mancanza del numero dei soci non ripristinato nei termini della presente Legge, per il maturarsi del
termine della sua durata, per la impossibilità di raggiungere lo scopo sociale o per sospensione
definitiva dell’attività ai sensi del precedente art. 10.
2. Il patrimonio residuo, dedotta ogni passività, va ripartito fra i soci elencati nell’apposito
registro all’atto dello scioglimento, in base alle quote da essi versate. In caso di consorzio che, ai
sensi dell’art. 1 della presente legge, sia costituito allo scopo di curare l’assistenza alle imprese
partecipanti alla soluzione dei problemi del credito attraverso prestazioni di garanzia mutualistica,
lo statuto del consorzio potrà stabilire che tutto o parte del patrimonio sociale residuo non sia
ripartito tra i soci e sia devoluto ad altro ente o società che possa promuovere il perseguimento dello
scopo sociale ovvero cui aderiscano tutti i soci del consorzio.
3. Espletate le operazioni di liquidazione l’ente viene cancellato dal registro di cui all’art. 4.”.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2012/1711 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta