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Decreto Legge 3 Agosto 2012 N.113 - Modifica Alla Legge 30 Marzo 2012 N.35 - Disposizioni Straordinarie Sulla Naturalizzazione


Published: 2012-08-03
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984376/decreto-legge-3-agosto-2012-n.113---modifica-alla-legge-30-marzo-2012-n.35---disposizioni-straordinarie-sulla-naturalizzazione.html

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bozza decreto legge


REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 3 agosto 2012 n.113

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e più precisamente la necessità e l’urgenza di correggere e migliorare alcune
disposizioni della legge sulla naturalizzazione (Legge 30/03/2012 n.35) che incidono sulla
predisposizione delle domande nonché della necessità ed urgenza di prorogare il termine per la
presentazione delle domande stesse per evitare che tale scadenza ed il periodo immediatamente
antecedente coincidano con quello della campagna elettorale per l’elezione del Consiglio Grande e
Generale;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.98 adottata nella seduta del 30 luglio 2012;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MODIFICA ALLA LEGGE 30 MARZO 2012 N.35 - DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
SULLA NATURALIZZAZIONE

Art. 1

1. Con il presente decreto sono modificate ed integrate alcune disposizioni della Legge 30
marzo 2012 n.35 – “Disposizioni straordinarie sulla naturalizzazione”.

Art. 2

1. Il termine per la presentazione della domanda di naturalizzazione è prorogato al 31gennaio
2013.
2. Il termine per la trasmissione del verbale di cui all’articolo 7, comma 3, è prorogato al 15
aprile 2013.

Art. 3

1. E’ abrogata la lett. c) del comma 3, dell’articolo 5.
2. Il richiedente la naturalizzazione può documentare l’assenza delle condizioni di cui
all’articolo 2 comma 1, lett. c) ed i carichi pendenti o attraverso l’autocertificazione o attraverso i
certificati rilasciati dal casellario giudiziale del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.
3. Certificati penali provenienti da autorità straniere che siano prodotti dal richiedente, sono
comunque ricevuti e trasmessi al Collegio di cui all’art. 7 unitamente alla domanda.
2
4. Il Collegio può valutare se ritiene utile la collaborazione delle Autorità Consolari ai fini
delle verifiche relative all’assenza delle condizioni di cui all’articolo 2 comma 1, lett. c) ed ai
carichi pendenti.
5. Ai fini dell’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, è equivalente l’esibizione del
Certificato Penale o del Certificato Penale Generale.

Art. 4

1. Ad integrazione dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:
“3. Si considera dimorante dalla nascita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), chi risulti aver
acquisito la residenza anagrafica e/o il permesso di soggiorno entro il primo anno di vita purché
almeno uno dei genitori, al momento della sua nascita, fosse in possesso della residenza anagrafica
o del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo.
4. Parimenti, per il requisito di cui all’articolo 2, comma 1 lett. b), può farsi validamente riferimento
alla data della domanda di concessione della residenza o del permesso di soggiorno qualora tale
domanda non abbia data anteriore ad un anno rispetto alla data dell’iscrizione della residenza
anagrafica o del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo.
5. La condizione di cui al terzo comma che precede può essere oggetto di certificazione o apposita
dichiarazione contenuta nella domanda.
6. Ai fini del precedente comma 4°, il richiedente deve esibire apposita attestazione o
documentazione dei competenti uffici.”.

Art. 5

1. Ai fini di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 5 della Legge n. 35/2012 circa le
verifiche demandate al Collegio, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n.159/2011, il
Collegio stesso deve compiere le verifiche direttamente e cioè attraverso l’accesso alle banche dati
della pubblica amministrazione o richiedendo i controlli a ciascuno degli uffici competenti alle
relative certificazioni, dando eventuali indicazioni.
2. In ogni caso deve essere verificata dal Collegio con le relative attestazioni dell’Ufficio di
Stato Civile e della Gendarmeria la dimora di cui all’articolo 3 qualora il richiedente la
naturalizzazione abbia effettuato al riguardo la dichiarazione sostitutiva.
3. Le attribuzioni del Collegio non possono essere oggetto di delega.

Art. 6

1. Qualora la normativa del Paese di origine non consenta di rinunciare alla cittadinanza, la
mancata formalizzazione della perdita delle altre cittadinanze possedute di cui agli articoli 9 comma
4 e 10 comma 2, da parte del cittadino naturalizzato, può essere compensata con apposita
certificazione dell’Autorità competente del Paese d’origine che attesti l’impossibilità della rinuncia.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 agosto 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

p.IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Gian Carlo Venturini