Bozza Decreto Legge
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 24 maggio 2013 n.56
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente:
- la necessità di riaprire i termini per l’assolvimento di un supplemento di esame, da parte del
Collegio di cui all’articolo 7 della Legge 30 marzo 2012 n. 35, di talune istanze di naturalizzazione
presentate nel termine previsto all’articolo 2, comma 1 del Decreto - Legge 3 agosto 2012 n. 113,
alla luce di elementi sopravvenuti formalizzati dalla Gendarmeria al Collegio medesimo;
- l’urgenza di consentire al più presto il suddetto supplemento di esame e l’adozione da parte del
Consiglio Grande e Generale dei conseguenti atti di competenza;
- vista la decisione unanime dell’Ufficio di Presidenza assunta nella riunione del 20 maggio 2013;
- vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.1 del 20 maggio 2013 e in particolare quanto
dalla stessa disposto in ordine alla sospensione della concessione della naturalizzazione a seguito
degli elementi sopravvenuti formalizzati dalla Gendarmeria e sopracitati;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 22 maggio 2013;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:
RIAPERTURA TERMINI PER L’ATTIVITÀ DEL COLLEGIO PER LA
NATURALIZZAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 30 MARZO 2012 N. 35
MODIFICATA CON DECRETO – LEGGE 3 AGOSTO 2012 N.113
Art. 1
1. Al fine di consentire un supplemento di esame delle istanze di naturalizzazione presentate nel
termine previsto all’articolo 2, comma 1 del Decreto - Legge 3 agosto 2012 n. 113, è stabilito un termine
di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto – legge per il compimento da parte del
Collegio di cui all’articolo 7 della Legge 30 marzo 2012 n. 35 della superiore attività.
Art. 2
1. Entro il suddetto termine il Collegio dovrà trasmettere il verbale contenente le determinazioni
conseguenti al supplemento di esame di cui all’articolo 1 all’Ufficio Segreteria Istituzionale, per il
seguito di competenza.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 maggio 2013/1712 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini