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Legge 26 Giugno 2013 N.70 - Differimento Del Termine Per L'esercizio Della Delega Prevista Dall'articolo 2, Secondo Comma, Della Legge 27 Gennaio 2006 N.22 - (Legge Quadro Sul Turismo Della Repubblica Di San Marino)


Published: 2013-06-26
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984363/legge-26-giugno-2013-n.70---differimento-del-termine-per-lesercizio-della-delega-prevista-dallarticolo-2%252c-secondo-comma%252c-della-legge-27-gennaio-20.html

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REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 17 giugno 2013:

LEGGE 26 GIUGNO 2013 N.70

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA DELEGA PREVISTA
DALL’ARTICOLO 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2006 N.22 –
(LEGGE QUADRO SUL TURISMO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO)

Art. 1

Il termine della delega di cui all’articolo 2, secondo comma, della Legge 27 gennaio 2006 n.
22 “Legge Quadro sul Turismo della Repubblica di San Marino” è differito al 31 luglio 2013.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 26 giugno 2013/1712 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini