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Decreto Legge 23 Luglio 2013 N.91 - Ratifica Decreto Legge 13 Maggio 2013 N.53 – Interventi Urgenti In Materia Di Ammortizzatori Sociali E Di Trattamento Previdenziale Temporaneo


Published: 2013-07-23
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984357/decreto-legge-23-luglio-2013-n.91---ratifica-decreto-legge-13-maggio-2013-n.53--interventi-urgenti-in-materia-di-ammortizzatori-sociali-e-di-trattamen.html

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DL091-2013


REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 23 luglio 2013 n.91
(Ratifica Decreto-Legge 13 maggio 2013 n.53)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 13 maggio 2013 n.53 – “Interventi urgenti in materia di ammortizzatori
sociali e di trattamento previdenziale temporaneo”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15
dicembre 2005 n.184 e precisamente:
- la necessità di far fronte adeguatamente alla difficile fase economica, alla criticità del
mercato del lavoro, alla situazione di grave crisi occupazionale e al conseguente
aumento del ricorso della Cassa Integrazione Guadagni e del numero di richieste di
licenziamenti collettivi e di ammissioni allo stato di mobilità;
- l’urgenza di garantire e consolidare immediatamente idonei strumenti di tutela sociale
per coloro che non abbiano altre forme di sostegno al reddito, con particolare
attenzione alle categorie più vulnerabili; ciò fino alla revisione del sistema degli
ammortizzatori sociali ed ad una più complessiva Riforma del Mercato del Lavoro che
dovrà garantire misure per l’occupazione, al fine di contribuire positivamente ad una
ripresa del sistema produttivo del Paese, anche in considerazione degli esiti che
scaturiranno dal tavolo di sviluppo di cui all’articolo 43 della Legge 21 dicembre 2012
n.150;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 40 adottata nella seduta del 6 maggio
2013;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 18 luglio 2013;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.6 del 18 luglio 2013;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 13 maggio 2013
n.53 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e
Generale in sede di ratifica dello stesso:

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE TEMPORANEO

Art. 1
(Indennità di disoccupazione: disposizioni straordinarie)

1. Le prestazioni di cui al comma 2 dell’articolo 23 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 sono
prorogabili per tutti i cittadini sammarinesi, i residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario
che abbiano già beneficiato dell’indennità economica speciale, i quali si trovino involontariamente
disoccupati.
2. L’indennità di disoccupazione per l’ulteriore periodo di cui al precedente comma 1 è erogata
per un massimo di nove mesi e calcolata secondo la percentuale prevista al comma 1, lettera b),
ultimo capoverso, dell’articolo 23 della Legge n. 73/2010, per coloro che abbiano svolto attività,
negli ultimi due anni precedenti il licenziamento, da oltre 12 mesi a 24 mesi pari almeno a 243
giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici, indipendentemente dall’età anagrafica.
3. L’indennità di disoccupazione per l’ulteriore periodo di cui al superiore comma 1 è erogata
per un massimo di sei mesi e calcolata secondo la percentuale prevista al comma 1, lettera a),
dell’articolo 23 della Legge n. 73/2010, per coloro che abbiano svolto attività, negli ultimi due anni
precedenti il licenziamento, da oltre 6 mesi a 12 mesi pari almeno a 121 giorni di contribuzione
validi agli effetti pensionistici, indipendentemente dall’età anagrafica.
4. I soggetti di cui al superiore comma 1, entro otto giorni lavorativi dal termine del precedente
periodo di disoccupazione, dovranno presentare domanda all’Istituto per la Sicurezza Sociale su
apposito modulo predisposto dallo stesso Istituto. In tale modulo l’Ufficio del Lavoro dovrà apporre
formale dichiarazione comprovante l’iscrizione del lavoratore nelle liste di avviamento al lavoro
secondo la legislazione vigente.
5. Il termine di presentazione della domanda può essere da otto a trenta giorni lavorativi; dopo
il primo termine l’avente diritto perde il beneficio dell’indennità per il periodo pregresso.
6. I soggetti di cui al superiore comma 1, che dal 1° gennaio 2013 all’entrata in vigore del
presente decreto legge abbiano terminato la fruizione al beneficio dell’indennità di disoccupazione e
si trovino involontariamente disoccupati, dovranno presentare domanda all’Istituto per la Sicurezza
Sociale, entro quarantacinque giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, su
apposito modulo predisposto dallo stesso Istituto. In tale modulo l’Ufficio del Lavoro dovrà apporre
formale dichiarazione comprovante l’iscrizione del lavoratore nelle liste di avviamento al lavoro
secondo la legislazione vigente. Per questi soggetti l’erogazione dell’indennità di disoccupazione
decorre dal giorno di presentazione della domanda.
7. Per accedere alla prestazione di cui al presente articolo, i soggetti di cui ai superiori commi 1
e 6 non dovranno essere titolari di altri redditi, al netto delle detrazioni previste dalla legislazione
vigente, di alcuna natura o provenienza di importo pari o superiore a Euro 11.000,00
(undicimila/00) annui, oppure, qualora il nucleo familiare di fatto del richiedente sia composto da
almeno due persone, il reddito procapite non deve superare l’importo annuo di Euro 8.500,00
(ottomilacinquecento/00) al netto degli abbattimenti e delle passività dedotte analiticamente come
previsto dalla legislazione vigente.
8. Ai fini della determinazione dei redditi di cui sopra l’importo derivante dall’ammortizzatore
sociale percepito in precedenza dal richiedente non verrà conteggiato. Nel caso sia presente reddito
prodotto all’estero viene considerato l’importo al netto delle imposte.
9. Il reddito imponibile, concorrente alla formazione del reddito familiare derivante da attività
autonome, il cui ammontare lordo risulti inferiore al minimo stabilito dall’articolo 11 della Legge 5
ottobre 2011 n.158 e successive modifiche, viene incrementato della differenza fra il reddito
dichiarato ed il minimo previsto per l’anno di riferimento.
10. Sono esclusi dai benefici di quanto disposto dal presente articolo i soggetti a cui sia stato
definitivamente revocato il diritto agli ammortizzatori sociali in base alle norme vigenti.
11. Il termine per la presentazione della domanda di accesso all’indennità di cui al presente
articolo è fissato al 30 giugno 2014. Tale termine non si applica a coloro che abbiano compiuto 55
anni di età anagrafica alla decorrenza della Indennità Economica Speciale (I.E.S.) conseguente ad
accordi di mobilità, purché stipulati entro il 30 giugno 2014.




Art. 2
(Accesso al trattamento previdenziale anticipato)

1. Il presente articolo disciplina le norme per l’accesso al diritto al pensionamento in deroga
alle disposizioni di cui alle Leggi 11 febbraio 1983 n.15, 8 novembre 2005 n. 157, 5 ottobre 2011
n.158 ed all’articolo 51 della Legge 21 dicembre 2012 n.150.
2. Per accedere all’erogazione del trattamento previdenziale anticipato devono essere
soddisfatti i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i 57 anni di età e almeno 40 di contribuzione ovvero almeno 35 anni; in tale
ultimo caso vengono applicati i disincentivi di cui all’articolo 7 della Legge n. 157/2005 così
come modificato dall’articolo 9 della Legge 18 marzo 2008 n. 47;
b) essere in possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza nella Repubblica di San
Marino;
c) avere perso involontariamente il lavoro successivamente al 31 dicembre 2009;
d) avere usufruito di tutti gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente ed avere
mantenuto lo stato di disoccupato;
e) non aver rifiutato eventuali proposte di reinserimento lavorativo che abbiano determinato la
revoca degli ammortizzatori sociali.
3. Ai fini del calcolo della contribuzione di cui al superiore comma 2, lettera a), sono
cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi
con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia
prevista la totalizzazione degli stessi.


Art. 3
(Pensione ordinaria vecchiaia anticipata)

1. In deroga ai disposti di cui al comma 4 dell’articolo 6 della Legge n. 157/2005 ed in presenza
dei requisiti di cui al comma 2 del precedente articolo 2, ad esclusione della lettera a), è previsto
l’accesso alla Pensione ordinaria vecchiaia anticipata qualora siano presenti i seguenti ulteriori
requisiti:
a) 60 anni di età;
b) almeno 20 anni di contribuzione.
2. Ai fini della maturazione del requisito di cui al superiore comma 1, lettera b), sono
cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi
con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia
prevista la totalizzazione degli stessi.


Art. 4
(Domanda del trattamento previdenziale anticipato e della pensione ordinaria anticipata)

1. Il diritto al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria anticipata sorge a
seguito di domanda da presentarsi presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale. La domanda di accesso
al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria anticipata può essere avanzata
contestualmente alla stipula dell’accordo di mobilità. In questo caso il lavoratore che abbia espresso
tale volontà rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro. Il lavoratore che intenda esprimere
la volontà di accedere al trattamento previdenziale anticipato o alla pensione ordinaria anticipata e
per il quale l’accordo di mobilità sia antecedente all’entrata in vigore del presente decreto legge, può
farlo previa comunicazione alla Segreteria di Stato per il Lavoro; ciò comporta la rinuncia alla
possibilità di essere riavviato al lavoro. La volontà espressa come sopra obbliga il lavoratore a
presentare la domanda di pensione all’ufficio competente entro e non oltre il termine previsto al
successivo comma 4 o comunque antecedentemente alla data di maturazione del diritto al
trattamento previdenziale anticipato.
2. I documenti necessari per la presentazione della domanda sono:
a) certificato di nascita - certificato di residenza - stato di famiglia;
b) copia dell’ultima busta paga percepita prima dell’accordo di mobilità.
3. I certificati di cui alla lettera a) del comma che precede possono essere sostituiti da
autocertificazione di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n. 159, da effettuarsi presso l’Ufficio Prestazioni
Economiche dell’I.S.S.. Per la documentazione di cui alla lettera b) del comma che precede l’ufficio
ricevente accederà direttamente alle banche dati in possesso del settore pubblico allargato.
4. Il termine per la presentazione della domanda di accesso al trattamento previdenziale
anticipato e alla pensione ordinaria anticipata di cui al presente articolo è fissato al 30 giugno 2014.
5. Il lavoratore che intenda, al termine o durante il godimento degli ammortizzatori sociali,
esprimere la volontà di accedere alla pensione di anzianità ordinaria o di vecchiaia ordinaria
prevista dalle norme vigenti e che esprima tale volontà al momento dell’accordo di mobilità,
rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro. Qualora l’accordo di mobilità sia antecedente
all’entrata in vigore del presente decreto legge può farlo previa comunicazione alla Segreteria di
Stato per il Lavoro.
5bis. Espressa la superiore volontà il lavoratore ha l’obbligo di presentare domanda di pensione di
anzianità ordinaria o di vecchiaia ordinaria all’ufficio competente entro i termini previsti dalle
norme vigenti in materia.

Art. 5
(Misure del trattamento previdenziale anticipato)

1. L’importo del trattamento previdenziale anticipato viene calcolato sulla base delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della Legge n. 157/2005 ed all’articolo 17 della Legge
n. 158/2011 e ridotto di una quota pari al 10% da destinare alla Cassa Ammortizzatori Sociali.
2. La pensione viene erogata per l’ammontare calcolato sulla base delle disposizioni previste
dal comma che precede, fino al compimento dell’età prevista per la pensione di anzianità. Dal primo
giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile la pensione, se più favorevole, verrà
erogata nella misura stabilita dal calcolo effettuato sulla base del comma 3 dell’articolo 3 della Legge
n.157/2005, così come modificato dal comma 1 dell’articolo 17 della Legge n. 158/2011. Dalla stessa
data non viene più applicata la riduzione di cui al precedente comma 1.
3. Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della Legge n. 157/2005
e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 6
(Misura della Pensione ordinaria vecchiaia anticipata)

1. L’importo della Pensione ordinaria vecchiaia anticipata viene calcolato sulla base delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della Legge n. 157/2005 ed all’articolo 17 della Legge
n. 158/2011 e ridotto di una quota pari al 10% da destinare alla Cassa Ammortizzatori Sociali.
2. La pensione viene erogata, per l’ammontare calcolato sulla base delle disposizioni previste
dal comma che precede, fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Dal primo
giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile la pensione, se più favorevole, verrà
erogata nella misura stabilita dal calcolo effettuato sulla base del comma 3 dell’articolo 3 della Legge
n.157/2005, così come modificato dal comma 1 dell’articolo 17 della Legge n. 158/2011. Dalla stessa
data non verrà più applicata la riduzione di cui al precedente comma 1.
3. Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della Legge n. 157/2005
e successive modifiche ed integrazioni.

Art.7

(Modifica trattamento retributivo per inserimento lavorativo a norma dell’Accordo del 13 giugno
1984 e successivo Accordo del 5 luglio 1989 siglati tra Dicastero al Lavoro e Dicastero alla Sanità)

1. Ai lavoratori occupati con Inserimenti lavorativi a norma dell’Accordo del 13 giugno 1984
(approvato con delibera del Congresso di Stato n. 9 del 14 giugno 1984) e successivo Accordo di
aggiornamento del 5 luglio 1989 (approvato con delibera del Congresso di Stato n. 5 del 28 agosto
1989), siglati tra il Dicastero al Lavoro ed il Dicastero alla Sanità (Contratto di Recupero Sociale),
verrà corrisposta, su indicazione del Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, una
retribuzione il cui tetto massimo sarà corrispondente all’importo previsto per l’integrazione al
trattamento minimo delle pensioni di cui all’articolo 8 della Legge n. 157/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

Art.8
(Accordi aziendali di solidarietà)

1. Al termine dell'articolo 29 della Legge n.73/2010, così come modificato dall’articolo 17 della
Legge n.156/2011, è aggiunto il seguente comma 7:
“7. L'accordo aziendale di solidarietà può essere ripetuto, per gli stessi dipendenti, per un
massimo di ulteriori sei mesi.”.

Art.8 bis

1. Ai soggetti che compiano stages aziendali, ai sensi dell’articolo 14 della Legge 29 settembre
2005 n.131 e dell’articolo 12 del Decreto - Legge 5 ottobre 2011 n.156, per la durata degli stessi, non
viene applicata la sospensione dell’erogazione degli assegni familiari.

Art.9
(Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica)

1. L’articolo 30 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, così come modificato dall’articolo 19 del
Decreto Legge n.156/2011, è sostituito dal seguente:

“Art.30
Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica

1. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che per motivi di salute sia stato
giudicato dal Medico del Lavoro non idoneo temporaneamente a svolgere le mansioni lui
contrattualmente affidate e tale giudizio sia stato confermato dall’UOS Medicina e Igiene del Lavoro
– Dipartimento di Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, ha diritto, limitatamente alla
suddetta sopravvenuta inidoneità totale, a percepire l’Indennità Economica per Inabilità
Temporanea di cui all’articolo 20, primo comma, lettera a), della Legge 22 dicembre 1955 n.42 e
successive modifiche, fino ad un massimo di 365 giorni nella misura dell’86% della retribuzione, al
netto dei contributi dovuti, ed a riprendere l’attività lavorativa presso l’impresa. Restano ferme le
disposizioni specifiche vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche al lavoratore a tempo
determinato per il quale sia stata accertata la condizione di cui al medesimo comma.
3. Durante tutto il periodo di inidoneità sopravvenuta di cui ai precedenti commi 1 e 2 il
lavoratore non può essere licenziato a causa della suddetta inidoneità ed il datore di lavoro non è
tenuto a corrispondere i salari differiti.
4. Tramite apposito accordo sindacale potranno essere adottate tutte le misure volte ad
individuare, ove possibile, una diversa mansione lavorativa nell’ambito dell’azienda o il
trasferimento temporaneo presso altro datore di lavoro che, previo giudizio di idoneità alla nuova
mansione, sospende l’Indennità Economica per Inabilità Temporanea.
5. Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma 4, al termine del periodo di
Indennità Economica per Inabilità Temporanea, qualora persista l’inidoneità totale temporanea, il
lavoratore di cui al superiore comma 1 viene ammesso allo stato di mobilità di cui al successivo
comma 8, beneficiando della sola indennità di disoccupazione prevista dalla vigente legislazione. Il
lavoratore di cui al superiore comma 2, qualora persista l’inidoneità totale temporanea, ha diritto
alla indennità di disoccupazione prevista dalle norme vigenti.
6. Il lavoratore sarà sottoposto a controllo periodico trimestrale da parte dell’UOS Medicina e
Igiene del Lavoro – Dipartimento di Prevenzione per verificare il permanere dello stato di inabilità.
7. I lavoratori per i quali è stata accertata la condizione prevista dal precedente comma 1
potranno essere esonerati dai controlli sanitari domiciliari sulla base di apposita certificazione del
medico curante e dietro conferma dell’UOC Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne
dell’Istituto per la Sicurezza Sociale che prevale sulla predetta certificazione.
8. E’ istituita l’Indennità Economica Speciale per Inidoneità Totale Permanente. Il lavoratore
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconosciuto inidoneo alla mansione specifica a lui
contrattualmente affidata con giudizio di inidoneità totale permanente da parte del Medico del
Lavoro e con tale giudizio confermato dell’UOS Medicina e Igiene del Lavoro – Dipartimento di
Prevenzione, ove non sia stato possibile individuare una diversa collocazione interna all’azienda,
viene ammesso allo stato di mobilità e accede alla suddetta indennità. Il beneficiario ha diritto ad
usufruire di tale indennità e degli ammortizzatori sociali conformemente a quanto stabilito dalla
Legge n.73/2010 e successive modifiche e integrazioni.
9. Il lavoratore a tempo determinato, per il quale sia stata accertata la condizione di cui al
precedente comma 8, ha diritto alla indennità di disoccupazione prevista dalle norme vigenti.
10. Durante il periodo intercorrente tra il ricevimento del giudizio di inidoneità totale
permanente e la decorrenza del preavviso di licenziamento, il lavoratore beneficerà dell’Indennità
Economica per Inabilità Temporanea, così come prevista dai superiori commi 1 e 2.
11. Il disposto di cui all’ultimo capoverso del comma 7 dell’articolo 5 del Decreto Delegato 26
luglio 2010 n.132, così come modificato dall’articolo 20, comma 1, del Decreto Legge 5 ottobre 2011
n.156, non è applicabile qualora il rapporto di lavoro si interrompa ai sensi del superiore comma 8.
12. L'azienda coinvolta nelle procedure di cui al superiore comma 8 non è soggetta alle
prescrizioni di cui all’articolo 23 della Legge 4 maggio 1977 n. 23, né alle limitazioni previste dalla
Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche.
13. L’accesso alla procedura ed ai diritti di cui al presente articolo deve intendersi riferito alle
patologie individuate nell’Allegato “A” alla presente legge.
14. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alle norme vigenti in
materia.”.

Art.10
(Norma Transitoria - Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica)

1. In via transitoria ed allo scopo di garantire l’appropriatezza e la coerenza dell’intervento di
tutela del lavoratore che per motivi di salute sia stato giudicato dal Medico del Lavoro non più
idoneo a svolgere le mansioni lui contrattualmente affidate, il lavoratore che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legge, rientri nel campo di applicazione di cui all’articolo 30 della Legge
n.73/2010, così come modificato dall’articolo 19 del Decreto Legge n.156/2011 e sostituito
dall’articolo 9 del presente decreto legge, qualora sia confermata la condizione di inidoneità alla
mansione specifica totale permanente o totale temporanea, viene ammesso allo stato di mobilità ed
al beneficio dell’Indennità Economica Speciale per Inidoneità Totale Permanente di cui all’articolo
30 della Legge n.73/2010, così come modificato dall’articolo 19 del Decreto Legge n.156/2011 e
sostituito dall’articolo 9 del presente decreto legge.
2. Verificato che, al termine del periodo di Indennità Economica per Inabilità Temporanea di
cui al comma 1 dell’articolo 30 della Legge n. 73/2010 e successive modifiche, non sia stata
individuata una diversa mansione lavorativa o una diversa collocazione presso altro datore di
lavoro, il lavoratore interessato viene ammesso allo stato di mobilità di cui al precedente comma 1.

Art.11
(Avviamento al lavoro)

1. Al termine dell’articolo 3 del Decreto - Legge n. 156/2011 sono aggiunti i seguenti commi:
“7. Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuta l'avviamento a lavori corrispondenti al suo
livello professionale, perde l'anzianità di iscrizione maturata all'atto dell'avviamento stesso.
8. Al secondo rifiuto, senza giustificato motivo, il lavoratore sarà sospeso dall'iscrizione nella
lista di avviamento al lavoro per un periodo continuativo di sessanta giorni.
9. Contro tali provvedimenti il lavoratore può ricorrere, entro cinque giorni, alla Commissione
per il Lavoro, che è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni.”.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 luglio 2013/1712 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini