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Decreto Legge 29 ottobre 2013 n. 151 - Ratifica Decreto Legge 20 agosto 2013 n.118 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 6 dicembre 2011 n. 191 “Riforma previdenziale: Istituzione del sistema complementare”


Published: 2013-10-29
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REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO – LEGGE 29 ottobre 2013 n.151
(Ratifica Decreto-Legge 20 agosto 2013 n.118)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 20 agosto 2013 n.118 – “Modifiche ed integrazioni alla Legge 6 dicembre
2011 n. 191 “Riforma previdenziale: Istituzione del sistema complementare”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15
dicembre 2005 n.184 e precisamente:
- la necessità di integrare la Legge 6 dicembre 2011 n. 191 “Riforma previdenziale:
istituzione del sistema complementare” con disposizioni che, per motivi di
economicità e funzionalità, consentano l’impiego e la gestione delle risorse di
FONDISS da parte di soggetti terzi nonché l’esternalizzazione – rispetto a Banca
Centrale della Repubblica di San Marino - del sevizio di “banca depositaria”;
- l’urgenza di adottare tali disposizioni normative per consentire l’adozione sollecita
del Regolamento di FONDISS e di conseguenza l’operatività dello stesso FONDISS,
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 30 adottata nella seduta del 6 agosto
2013;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 24 ottobre 2013;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.32 del 24 ottobre 2013;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 20 agosto 2013
n.118 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e
Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N. 191 “RIFORMA
PREVIDENZIALE: ISTITUZIONE DEL SISTEMA COMPLEMENTARE”

Art. 1

1. Il quarto comma dell’articolo 11 della Legge n. 191/2011 è così modificato:

“FONDISS può gestire le risorse direttamente senza alcuna intermediazione, rispettando
comunque i limiti di cui al presente articolo e tenendo sempre presente il perseguimento
dell’interesse degli iscritti.”.
Art. 2

1. Il quinto comma dell’articolo 11 della Legge n. 191/2011 è così modificato:

“Il Comitato Amministratore può decidere di avvalersi di soggetti terzi attraverso la
sottoscrizione di apposite convenzioni così come previsto all’articolo 5, punto 7, della presente
legge. I soggetti terzi, individuati come gestori, dovranno necessariamente essere scelti tra coloro
che sono autorizzati all’esercizio, in San Marino, delle attività riservate di cui all’Allegato 1 della
Legge 17 novembre 2005 n.165, Lettere D4, E, F e G, ovvero tra i soggetti esteri, aventi sede legale in
uno Stato appartenente alla Unione Europea, che svolgono, in forza della normativa in vigore nel
proprio Stato, attività equivalenti a quelle sopra individuate.”.

Art. 3

1. L’articolo 14 della Legge n. 191/2011 è così modificato:

“Art. 14
(Banca depositaria)

Le risorse di FONDISS sono depositate presso la Banca Centrale della Repubblica di San
Marino che svolgerà le funzioni di banca depositaria, con possibilità di esternalizzare il servizio per
motivi di economicità.
Alla banca depositaria non possono essere affidate attività di gestione di FONDISS.
La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore o direttamente da
FONDISS, nel caso in cui il Comitato Amministratore decida di effettuare attività di investimento
diretta, solo se tali istruzioni non risultino contrarie al Regolamento o alla presente legge.”.
L’attività della Banca Depositaria sarà disciplinata da apposita convenzione stipulata tra
FONDISS e Banca Centrale nel rispetto di criteri di economicità a favore del Fondo.

Art.4

1. L’articolo 19 della Legge n. 191/2011 è così modificato:

“Art. 19
(Convenzione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale)

Per la gestione delle attività amministrative e contabili, per l’attività di raccolta delle
contribuzioni e per le attività di erogazione delle prestazioni è prevista la stipula di apposita
convenzione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale, con oneri a carico di FONDISS. Tale convenzione
è sottoposta ad approvazione del Congresso di Stato.
Per lo svolgimento di tali attività sarà necessario l’adeguamento della struttura tecnico
organizzativa degli uffici preposti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.
L’Istituto per la Sicurezza Sociale può decidere, in accordo con il Comitato Amministratore
di FONDISS, se esternalizzare, a soggetti di diritto sammarinese, le funzioni di cui al primo
comma.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 ottobre 2013/1713 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

p.IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Pasquale Valentini