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Legge 18 dicembre 2013 n.170 - Rendiconto generale dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2012


Published: 2013-12-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984349/legge-18-dicembre-2013-n.170---rendiconto-generale-dello-stato-e-degli-enti-pubblici-per-lesercizio-finanziario-2012.html

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REPUBBLICA DI SAN MARINO
 
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 17 dicembre 2013:



LEGGE 18 DICEMBRE 2013 N.170



RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



Art. 1

Sono approvate le variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto
Generale dello Stato per l’esercizio 2012 che sono riepilogate nella delibera congressuale n. 3 del 30
luglio 2013 (Allegato “A”) e le registrazioni contabili di cui alle delibere congressuali n. 12 del 2
luglio 2013 (Allegato “B”) e n. 82 del 23 luglio 2012 (Allegato “C”).


Art. 2

Sono approvate le variazioni straordinarie ai Rendiconti dell’Autorità per l’Aviazione Civile
e la Navigazione Marittima e dell’Ente di Stato dei Giochi previste dalle delibere del Comitato
Esecutivo dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima n. 1 del 15 aprile 2013
(Allegato “D”) delibera congressuale n. 10 del 25 giugno 2013 e dal Consiglio Direttivo dell’Ente di
Stato dei Giochi n. 1 del 23 aprile 2013 (Allegato “E”) delibera congressuale n. 3 del 30 luglio 2013.


Art. 3

Sono approvati, ai sensi dell’articolo 58 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, il Rendiconto
Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2012, quale risulta dall’articolo 55 della citata legge
(Allegato “F”) nonché i Rendiconti Generali per lo stesso esercizio finanziario dell’Istituto per la
Sicurezza Sociale (Allegato “G”), dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato
“H”), dell’Azienda Autonoma di Stato dei Lavori Pubblici (Allegato “I”), dell’Azienda Autonoma di
Stato Filatelico-Numismatica (Allegato “L”), dell’Università degli Studi (Allegato “M”), del C.O.N.S.
(Allegato “N”), dell’Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte (Allegato “O”), dell’Autorità per
l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato “P”) e dell’Ente di Stato dei Giochi (Allegato
“Q”).


Art. 4

I residui attivi tuttora accesi vengono mantenuti in Bilancio fino a quando il Congresso di
Stato ne deliberi la cancellazione definitiva ai sensi dell’articolo 66 della Legge 18 febbraio 1998 n.
30.


Art. 5

A decorrere dall’esercizio finanziario in corso e’ autorizzata l’accensione:
- sul cap. 20 “Imposta generale sui redditi” e sul cap. 1-3-2870 “Rimborsi imposte Ufficio
Tributario” di un residuo attivo e di un residuo passivo cumulativi riferiti agli anni 2010/2011,
riguardanti la riscossione dell’imposta generale sui redditi e la restituzione delle imposte
Ufficio Tributario;
- sul cap. 260 “Imposta sulle merci importate” e sul cap. 1-3-2890 “Rimborsi dell’Imposta sulle
importazioni” di un residuo attivo e di un residuo passivo cumulativi riferiti agli anni
2010/2011, riguardanti la riscossione e la restituzione della imposta sulle importazioni;
- sul cap. 280 “Imposta speciale sui prodotti petroliferi” di un residuo attivo cumulativo riferito
agli anni 2008/2011, riguardante la riscossione dell’imposta speciale sui prodotti petroliferi;
- sul cap. 261 “Rettifica rimborsi imposta sulle merci importate” di un residuo attivo cumulativo
riferito agli anni 2010/2011, riguardante la rettifica dei rimborsi imposta sulle merci importate;
- sul cap. 262 “Incrementi dell’imposta sulle merci importate su esercizi pregressi” di un residuo
attivo cumulativo riferito agli anni 2010/2011, riguardante gli incrementi dell’imposta sulle
merci importate su esercizi pregressi;
- sul cap. 420 “Sanzioni pecuniarie Ufficio Tributario” di un residuo attivo cumulativo riferito
agli anni 2010/2011, riguardante la riscossione delle sanzioni pecuniarie Ufficio Tributario;
- sul cap. 1-3-2695 “Fondo svalutazione crediti” di un residuo passivo cumulativo riferito agli
anni 2010/2011, riguardante l’accantonamento per la svalutazione dei crediti;
- sul cap. 1-3-2860 “Contributi di solidarietà Art. 6 L. 22/1/1993 n. 9” di un residuo passivo
cumulativo riferito agli anni 2010/2011, riguardante il pagamento dei contributi di solidarietà.


Art. 6

Per l’esercizio finanziario 2012 le economie verificatesi sui residui relative al cap.1-3-2695
“Fondo svalutazione crediti” restano a fare parte dell’ammontare dei residui.


Art. 7

Gli Enti Autonomi del Settore Pubblico Allargato sono autorizzati a soprassedere alla
perenzione dei residui tuttora accesi su conforme deliberazione dei consigli di amministrazione.


Art. 8

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 2013/1713 d.F.R.




I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini