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Legge 20 dicembre 2013 n.174 - Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilanci Pluriennali 2014/2016


Published: 2013-12-20
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Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 20 dicembre 2013:


LEGGE 20 DICEMBRE 2013 N.174


BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E BILANCI PLURIENNALI 2014/2016

Art.1
(Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato “A”):

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1-Entrate tributarie € 394.890.100,00
Titolo 2-Entrate extratributarie € 64.266.269,00
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali
e rimborsi di crediti € 1.261.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall’accensione di mutui € 15.435.309,64
Titolo 5-Partite di giro € 27.766.000,00
Totale Generale Entrate € 503.618.678,64

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 440.352.360,71
Titolo 2-Spese in conto capitale € 22.748.803,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti € 12.751.514,93
Titolo 4-Partite di giro € 27.766.000,00
Totale Generale Uscite € 503.618.678,64



Art.2
(Bilancio di previsione dell’A.A.S.L.P.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato dei Lavori Pubblici per l’esercizio
finanziario 2014 (Allegato “B”):

Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 16.503.500,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali € 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali € 900.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 12.968.000,00
Totale Generale Entrate € 30.376.500,00

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 10.101.500,00
Titolo 2-Spese straordinarie € 6.206.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale € 201.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali € 900.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 12.968.000,00
Totale Generale Uscite € 30.376.500,00

Art.3
(Bilancio di previsione dell’A.A.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per
l’esercizio finanziario 2014 (Allegato “C”):

Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 63.165.071,00
Titolo 2-Movimenti di capitale € 7.239.750,00
Titolo 3-Contabilità speciali € 174.620.000,00
Titolo 5-Partite di giro € 6.303.000,00
Totale Generale Entrate € 251.327.821,00


Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 53.933.500,00
Titolo 2-Movimenti di capitali
Spese in conto capitale € 9.914.242,00
Titolo 3-Contabilità speciali € 175.650.215,00
Titolo 4-Spese Straordinarie € 250.000,00
Titolo 5-Partite di giro € 6.303.000,00
Totale Generale Uscite € 246.050.957,00

2. In ottemperanza alla Legge 30 Ottobre 2003 n.147, nell’ambito dei trasferimenti all’A.A.S.S.
per il 2014 il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all’Azienda medesima €1.000.000,00 sul

capitolo 1-5-2501 “Oneri A.A.S.S. per Servizio Fognature” ed €250.000,00 sul capitolo 2-5-6431
“Fondo di dotazione A.A.S.S. per investimenti Servizio Fognature”.
3. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2014, ad utilizzare proprie riserve fino ad €7.239.750,00 da destinare a copertura finanziaria delle
reviste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello
tato i cui oneri sono posti a carico dell’A.A.S.S..
p
S
 
Art.4
(Bilancio di previsione C.O.N.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l’esercizio
finanziario 2014 (Allegato “D”):

Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate ordinarie € 3.989.250,00
Titolo 2-Entrate straordinarie € 367.450,00
Titolo 3-Entrate diverse € 313.000,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS € 49.250,00
Titolo 5-Partite di giro € 132.000,00
Totale Generale Entrate € 4.850.950,00

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 4.472.237,50
Titolo 2-Spese straordinarie € 195.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili € 2.462,50
Titolo 4-Spese in conto capitale € 49.250,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti € //
Titolo 6-Partite di giro € 132.000,00
Totale Generale Uscite € 4.850.950,00

2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l’anno 2014 di
€3.989.250,00 al C.O.N.S di cui all’articolo 8 della Legge 13 marzo 1997 n.32.
3. Il trasferimento delle competenze del Multieventi Sport Domus al C.O.N.S. ai sensi dell’articolo
61 dell’Allegato “A” della Legge n.188/2011 avverrà nell’anno 2014 visti gli adempimenti tecnico -
contabili individuati dal Gruppo tecnico di lavoro per l’analisi delle spese del Multieventi Sport Domus
istituito dal Congresso di Stato e necessari al passaggio della gestione contabile della struttura dallo
Stato al C.O.N.S..


Art.5
(Bilancio di previsione I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale per l’esercizio finanziario
2014 (Allegato “E”):

Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale
Sanitaria e Socio Sanitaria € 80.058.500,00

Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale € 192.288.300,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative,
tecniche e servizi generali € 8.519.750,00
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione
beni patrimoniali € 5.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari € 31.457.250,00
Titolo 6-Partite di giro € 14.100.000,00
Totale Generale Entrate € 326.428.800,00

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 309.226.050,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale € 3.102.750,00
Titolo 3-Rimborso di mutui //
Titolo 4-Partite di giro € 14.100.000,00
Totale Generale Uscite € 326.428.800,00

2. Ai sensi ed agli effetti dell’articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112, il
Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all’Istituto per la Sicurezza Sociale, per l’esercizio 2014, un
fondo di dotazione per l’assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da
imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di €63.040.000,00.
3. Il recupero forfetario a carico dell’I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione
alla Legge 8 marzo 1927 n.7 di cui al capitolo 1080 è stabilito nella misura del 10% dell’importo
registrato sul capitolo 1-3-2670.
4. Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 numeri 48 e 49 per l’esercizio finanziario
2014 vengono imputati sul cap. 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.


Art.6
(Bilancio di previsione Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Università degli Studi per l’esercizio finanziario 2014
(Allegato “F”):

Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 5.770.100,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale € 97.100,00

Titolo 4-Partite di giro € 750.000,00
Totale Generale Entrate € 6.617.200,00

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 5.770.100,00
Titolo 2-Spese conto capitale € 97.100,00
Titolo 3-Partite di giro € 750.000,00
Totale Generale Uscite € 6.617.200,00




Art.7
(Bilancio di previsione Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte per l’esercizio
finanziario 2014 (Allegato “G”):

Totale Ricavi € 2.621.059,00
Totale Costi € 2.594.644,00
Utile di esercizio previsto € 26.415,00

Art.8
(Bilancio di previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima
per l’esercizio finanziario 2014 (Allegato “H”):

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1 – Entrate Ordinarie € 300.500,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie € //
Titolo 4 – Movimenti di Capitale € //
Titolo 5 – Partite di Giro € 44.350,00
Totale Generale Entrate € 344.850,00

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1- Spese correnti € 283.000,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale € 8.600,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale € 8.900,00
Titolo 4 – Partite di Giro € 44.350,00
Totale Generale Uscite € 344.850,00

Art.9
(Bilancio di previsione dell’Ente di Stato dei Giochi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell’articolo 10 della Legge 27
dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell’Ente di
Stato dei Giochi per l’esercizio finanziario 2014 (Allegato “I”):

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1 – Entrate Ordinarie € 212.700,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie € //
Titolo 4 – Movimento di Capitale € //
Titolo 5 – Partite di Giro € 27.300,00
Totale Generale Entrate € 240.000,00

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1- Spese correnti € 198.500,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale € 4.800,00

Titolo 3- Movimenti di Capitale € 9.400,00
Titolo 4 – Partite di Giro € 27.300,00
Totale Generale Uscite € 240.000,00


Art.10
(Bilancio dell’Ente Poste San Marino)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell’articolo 5 della Legge
n.54/2012, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell’Ente Poste per
l’esercizio finanziario 2014 (Allegato “L”):

Stato previsionale dell’Entrata
Titolo 1 – Entrate Correnti € 6.498.920,00
Titolo 3– Alienazione di Beni patrimoniali
e rimborso di crediti € //
Titolo 4 – Movimenti di Capitale € //
Titolo 5 – Partite di Giro € 14.708.000,00
Totale Generale Entrate € 21.206.920,00

Stato previsionale dell’Uscita
Titolo 1- Spese correnti € 6.426.920,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale € 72.000,00
Titolo 3- Oneri straordinari € //
Titolo 4 –Movimenti esterni € //
Partite di Giro € 14.708.000,00
Totale Generale Uscite € 21.206.920,00

2. Sul capitolo 1-3-2615 “Concorso dello Stato pareggio gestione Ente Poste San Marino” è
stanziato per il 2014 l’importo di €926.920,00 quale concorso massimo dello Stato per il pareggio
delle gestione dell’Ente Poste. Il Congresso di Stato è autorizzato a corrispondere il contributo in
acconti.
3. Nelle more del completamento dell’iter di trasformazione dell’Ente Poste in società per azioni, è
riconosciuta come inderogabile l’esigenza di dotare l’Ente Poste di profili organizzativi ed
amministrativo/contabili di natura privatistica al fine di:
- permettere una corretta impostazione di amministrazione e controllo delle diverse aree operative;
- ridurre i costi di gestione ed aumentare l’efficienza dei processi;
- rendere compatibile il bilancio dell’Ente Poste San Marino con i criteri internazionali riservati agli
operatori del settore postale e finanziario postale.
4. Gli organi dell’Ente Poste sono autorizzati a predisporre i bilanci d’esercizio secondo principi
contabili di tipo privatistico di cui alla legge sulle società, derogando a quanto previsto dalla Legge 18
febbraio 1998 n.30. Restano comunque valide le disposizioni relative alla gestione delle spese previste
dalla Legge 18 febbraio 1998 n.30 che potranno essere definite con regolamento amministrativo
contabile da adottarsi mediante decreto delegato entro il 31 marzo 2014.
5. Il Congresso di Stato può delegare il Direttore dell’Ente Poste San Marino alla gestione dei
residui del settore poste dell’ex UO Poste e Telecomunicazioni sul Bilancio dello Stato esercizio
finanziario 2014, individuati in apposito provvedimento amministrativo.




Art.11
(Bilanci pluriennali)

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di
competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2014-2016:
1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato “M”);
2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato “N”);
3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato “O”);
4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato “P”)
5) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato “Q”);
6) Bilancio Pluriennale dell’Università degli Studi (Allegato “R”);
7) Bilancio Pluriennale dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato “S”);
8) Bilancio Pluriennale dell’Ente di Stato dei Giochi (Allegato “T”).


Art.12
(Disposizioni Contabili relative al Bilancio)

1. Con l’approvazione del Bilancio, si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le
spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei
mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell’esecuzione di contratti o di disposizioni di legge,
come da Allegato “U”.
2. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica tenuto conto anche delle indicazioni
evidenziate dagli Organismi Internazionali, si confermano le disposizioni tutte contenute nella Legge
18 febbraio 1998 n.30 e nel Regolamento di Contabilità in particolare riferimento all’accensione e
mantenimento in bilancio dei residui passivi. In particolare il mantenimento a bilancio oltre i termini
previsti dall’articolo 67 della Legge n.30/1998 dei residui passivi riferiti ad esercizi precedenti dovrà
essere oggetto, da parte delle Amministrazioni del Settore Pubblico Allargato, di attenta valutazione in
relazione alla sussistenza dei requisiti giuridici per il loro mantenimento a bilancio.
3. Nelle more della definizione di una collocazione dipartimentale dei capitoli relativi alla Sanità e
Sicurezza Sociale gli stessi restano inseriti nella Rubrica 223 “(Ex Dipartimento) Sanità e Sicurezza
Sociale” collocata nella Sezione 10 – Unità Organizzative Extra Dipartimentali del Bilancio dello Stato.
Le funzioni amministrativo-contabili sui capitoli medesimi vengono attribuite al Direttore della
Funzione Pubblica, il quale può delegarle, con proprio atto amministrativo da comunicare alla
Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ed alla Direzione della Finanza Pubblica, a
funzionari della Segreteria di Stato per la Sanità nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Regolamento di Contabilità.
4. Al fine di razionalizzare la gestione amministrativo – contabile dei capitoli di spesa relativi a
stipendi e assegni al personale in attività, oneri retributivi organismi istituzionali e personale in
congedo, di cui al punto 1 dell’Allegato “U” alla presente legge, il Congresso di Stato su proposta della
Contabilità di Stato ha facoltà di disporre, nel corso dell’esercizio finanziario, trasferimenti di fondi fra
i capitoli medesimi, in relazione al fabbisogno di spesa effettivo ed alla movimentazione del personale
dipendente fra le diverse Unità Organizzative. Nel rispetto dell’articolo 25, comma terzo, della Legge
28 febbraio 1998 n.30 i trasferimenti non devono compromettere l’equilibrio del bilancio dello Stato e
sono oggetto di definitiva formalizzazione in sede di presentazione del progetto di variazione di
bilancio o di approvazione del rendiconto generale dello Stato.
5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma terzo, del Regolamento Amministrativo
dell’Azienda Autonoma di Stato dei Lavori Pubblici approvato con Decreto 29 Dicembre 1983 n.109, al
fine di razionalizzare e semplificare l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle spese del personale,
il Consiglio di Amministrazione dell’A.A.S.L.P. ha facoltà di disporre trasferimenti di fondi fra capitoli

appartenenti a rubriche diverse limitatamente al Titolo 1 del Bilancio - Spese correnti ed ai soli capitoli
della Categoria 1 - Spese per il personale. Nel rispetto dell’articolo 25, comma terzo, della Legge 28
febbraio 1998 n.30 i trasferimenti operati non devono compromettere l’equilibrio del bilancio
dell’A.A.S.L.P. e sono oggetto di definitiva formalizzazione in sede di presentazione del progetto di
variazione di bilancio o di approvazione del rendiconto generale dell’Azienda.


Art.13
(Trasformazione dell’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica in Ufficio Filatelico e
Numismatico)

1. Ai sensi dell’articolo 19 dell’Allegato “A” della Legge n.188/2011 dal 1° gennaio 2014 è operativa
l’Unità Organizzativa Ufficio Filatelico e Numismatico, per la quale sono previsti appositi capitoli per
la gestione dell’attività nel Bilancio dello Stato nella Rubrica 115. L’A.A.S.F.N. cessa la sua attività al
31/12/2013.
2. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell’A.A.S.F.N. sono prorogati nelle loro
funzioni limitatamente alle operazioni di chiusura ed approvazione del Rendiconto Generale
dell’esercizio finanziario 2013 di loro competenza fino e non oltre il 30 giugno 2014. Successivamente
a detta approvazione, il Congresso di Stato con propria delibera autorizza l’acquisizione sul bilancio
dello Stato dei saldi di bilancio e di cassa dell’A.A.S.F.N. esercizio 2013, fatto salvo le giacenze di
magazzino dell’A.A.S.F.N., debitamente rilevate e verbalizzate, che il Congresso di Stato con propria
delibera potrà acquisire già a decorrere dal 1° gennaio 2014.
3. Le operazioni contabili di cui al comma che precede, sono oggetto di definitiva formalizzazione
in sede di approvazione in Consiglio Grande e Generale del Rendiconto Generale per l’esercizio
finanziario 2013.
4. Dal 1° gennaio 2014 e fino all’approvazione del rendiconto 2013 dell’A.A.S.F.N. da parte dei
propri organi, la Contabilità di Stato è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 32 del
Regolamento di Contabilità, su richiesta espressamente motivata e documentata del Presidente del
C.d.A. dell’A.A.S.F.N. ad effettuare pagamenti urgenti ed indifferibili relativi alla gestione dei residui
dell’ex A.A.S.F.N., mediante apposita partita pendente in uscita.
5. L’accensione dei residui dell’ex A.A.S.F.N. sul Conto Residui del Bilancio Finanziario dello
Stato esercizio finanziario 2014 rende efficaci ed esecutivi i pagamenti che ne derivano.
6. L’Ufficio Filatelico e Numismatico subentra in tutti i contratti, accordi e convenzioni
sottoscritti dall’A.A.S.F.N. fino alla loro naturale scadenza, fatto salvo il diritto di disdetta, ed in tutti
rapporti giuridici attivi e passivi in capo all’Azienda.
7. In riferimento alle missioni e trasferte del personale dell’Ufficio Filatelico e Numismatico si
applica la Legge n.37/1997 e Decreto n.42/1997 e successive modifiche ed integrazioni.


Art.14
(Programmi lavori A.A.S.L.P)

1. Nell’ambito degli stanziamenti previsti sul capitolo 1-5-2605 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P.
per interventi su immobili di terzi” e sul capitolo 2-5-6440 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per
investimenti”, è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l’esecuzione delle opere
pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l’Azienda
Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.
2. Sui capitoli di cui al comma primo trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione
delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.

3. Sul capitolo 2-5-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la
sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in attuazione dell’articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002
n.92.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture pubbliche,
finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-5-2600 “Fondo di
dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria” e sul capitolo 2-5-6444 “Fondo di
dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria” sono effettuati nel rispetto della
programmazione annuale definita dall’A.A.S.L.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio
e l’Ambiente, l’Agricoltura e i Rapporti con l’A.A.S.L.P.
5. Il Congresso di Stato dispone l’erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di
dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-5-2590 e 2-5-6443.
6. Nell’ambito dello stanziamento previsto per l’esercizio 2014 sul capitolo 2-5-6440 “Fondo di
dotazione A.A.S.L.P. per investimenti” sono destinati €400.000,00 per gli interventi di tutela e
gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano.


Art.15
(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. A parziale deroga dell’articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, fino a diversa
disposizione, il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è ridotto nella misura
del 10%.
2. Per l’anno 2014 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è pari ad
€1.151.043,42 è pertanto stabilito in €1.035.939,08. La predetta somma trova imputazione sul capitolo
1-2-1450.


Art.16
(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)

1. Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta delle Giunte di Castello,
alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-2-3810 “Fondo per il funzionamento delle Giunte di Castello” e
2-2-7280 “Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali”.
2. Agli effetti dell’articolo 32 della Legge 27 settembre 2013 n.127, l’A.A.S.L.P. è autorizzata a
mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di €390.000,00 da imputare sui pertinenti
capitoli del Bilancio di Previsione dell’Azienda medesima. L’A.A.S.S. è autorizzata a mettere a
disposizione delle Giunte di Castello la somma di €90.000,00= da imputare sui pertinenti capitoli del
Bilancio di Previsione dell’Azienda medesima per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione
nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.
3. In deroga dell’articolo 34, comma 3, della Legge n.127/2013, per l’anno 2014, l’importo degli
emolumenti e dei gettoni di presenza per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di
Giunta e dei gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di
Giunta è stabilito dal Congresso di Stato, su riferimento del competente Segretario di Stato e su
proposta della Consulta delle Giunte di Castello.

Art.17
(Disposizioni contabili relative ai compensi dei Giudici della Corte per il trust ed i rapporti fiduciari)

1. In analogia a quanto previsto dall’articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, il Congresso di
Stato, su proposta del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, ha facoltà di adeguare gli

stanziamenti di entrata sul capitolo 545 a seguito dell’incasso delle somme di cui all’articolo 4, comma
1, lettera c) del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.128 e contestualmente di adeguare gli
stanziamenti di spesa sul capitolo 1-2-1246 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio al fine di
corrispondere i compensi spettanti ai membri della Corte per il trust ed i rapporti fiduciari ai sensi del
predetto decreto delegato.
2. All’articolo 13 del Decreto Delegato n.128/2013 è aggiunto il seguente comma:
“3. Il trattamento economico del Presidente della Corte è determinato in misura corrispondente al solo
piede retributivo stabilito dall’articolo 2 della Legge 21 gennaio 2004 n.4 per la retribuzione dei Giudici
d’Appello, corrisposto per dodici mensilità.”.


Art.18
(Dismissione attività non strategiche)

1. E’ dato mandato al Congresso di Stato, a seguito delle conclusioni della Commissione di
Revisione della Spesa Pubblica, di realizzare uno studio per valutare se all’interno della Pubblica
Amministrazione vi sono attività non strategiche che possono essere dismesse e assegnate a soggetti
privati. Lo studio dovrà essere presentato al Consiglio Grande e Generale entro il 30 giugno 2014 per
un dibattito per valutare eventuali atti normativi da adottare.


Art.19
(Finanziamento Camera di Commercio)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 26 maggio 2004 n.71, il contributo
finanziario in favore della Camera di Commercio per l'esercizio finanziario 2014 è fissato in
€98.500,00 con imputazione sul capitolo 1-4-3755 “Finanziamento Camera di Commercio (Art. 3,
Legge n.71/2004)”.


Art.20
(Mutuo a pareggio)

1. E’ autorizzata l’accensione di un mutuo a pareggio del disavanzo di Bilancio per l’esercizio 2014
fino all’importo di €15.435.309,64.


Art.21
(Acquisizione di mezzi finanziari e provvedimenti di gestione della liquidità)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con primari Istituti di
Credito e/o con Enti del Settore Pubblico Allargato per l’erogazione di anticipazioni di cassa
preliminari all’accensione del mutuo a pareggio dell’esercizio finanziario 2014 e per sopperire ad
eventuali momentanee deficienze di cassa ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge 18 febbraio 1998
n.30.
2. Sul capitolo 1-3-2760 “Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto
corrente” trovano imputazioni gli oneri finanziari per l’esercizio 2014 relativi alle anticipazioni di cassa
di cui al comma che precede.
3. A parziale deroga di quanto previsto all’articolo 19 della Legge 20 dicembre 1990 n.156, gli
accantonamenti delle risultanze attive dell’esercizio finanziario 2012 delle gestioni dei fondi pensioni

sono rinviati a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 secondo un piano di accantonamento triennale.
Ai fini di garantire al “Fondo di accantonamento Gestione Pensioni” un’adeguata redditività alle
risultanze attive viene stanziato l’importo di €500.000,00 sul cap. 1-10-4707 “Oneri remunerazione
forfettaria Fondo accantonamento Gestione Pensioni”. Sulla base del piano di accantonamento verrà
adeguato per gli anni 2015, 2016 e 2017 l’importo del predetto stanziamento.


Art.22
(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2014, con gli Istituti di Credito
disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti in essi
previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui
pertinenti capitoli di spesa:
a) Convenzionamenti agevolati per l’Agricoltura di cui alle Leggi 11 marzo 1981 n.22 e 20 settembre
1989 n.96 fino alla concorrenza dell’importo complessivo di €2.000.000,00. Avranno priorità
all’accesso al convenzionamento agevolato quegli agricoltori che utilizzino il metodo
dell’agricoltura biologica o comunque escludano l’utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti
chimici;
b) Convenzionamenti agevolati per gli studenti di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e al Decreto
Delegato 2 ottobre 2009 n.139 fino a concorrenza dell’importo complessivo di €155.000,00;
c) Convenzionamenti agevolati per l’Edilizia Sovvenzionata di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110
e successive modifiche ed integrazioni fino a concorrenza dell'importo massimo di
€15.000.000,00. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi per il 2014 anche con le
Società Finanziarie disponibili. Il Congresso di Stato è impegnato altresì a rinegoziare dall’esercizio
finanziario 2014, con gli istituti finanziari convenzionati, i tassi di interesse previsti per
l’erogazione dei mutui agevolati per l’Edilizia sovvenzionata ad oggi troppo elevati, al fine di
riportarli nei livelli medi di mercato;
d) Convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche di cui all’articolo 154 della
Legge 19 luglio 1995 n.87, fino a concorrenza dell’importo complessivo di €250.000,00;
e) Convenzionamenti agevolati alle imprese per la Ricerca di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e
del Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007
n.126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.44, fino a concorrenza dell’importo complessivo di
€5.000.000,00, ponendo particolare attenzione, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di
cui all’articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, a quelle imprese impegnate nella
riprogettazione dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell’efficienza
dell’utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;
f) Convenzionamento con le Imprese di cui al Decreto Delegato n.93/2013, fino alla concorrenza
dell’importo complessivo di €10.000.000,00. Sul capitolo 2-4-7226 “Contributo in conto interessi
e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche”, per l’esercizio finanziario
2014 è stanziato l’importo di €640.250,00. Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli
oneri a favore dell’imprenditoria giovanile e femminile di cui all’ex articolo 6, Legge n.134/1997.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n.109 sul cap. 2-4-7227 “Contributi in conto
interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche
(Legge n.109/2009)” e a modifica dell’articolo 25 della Legge n.150/2012 è stanziato per l'esercizio
2013 l'importo di €1.100.000,00, mentre per l’esercizio finanziario 2014 sul medesimo capitolo è
stanziato l’importo di €1.182.000,00. Gli oneri sono relativi ai finanziamenti autorizzati negli esercizi
di competenza.
3. Sui capitoli 2-4-7225 “Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale” e 2-4-7220
“Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L.13.11.85 n.139 - L.26.1.93 n.13 –

L.19.3.96 n.35) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997” continuano a trovare imputazione gli
oneri relativi ai prestiti pregressi.
4. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei Centri e Nuclei Storici, degli edifici
di rilevante interesse storico ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO gli
effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono
prorogati all’anno 2014; a tale scopo, il termine di presentazione delle domande per il godimento dei
benefici in esso previsti è stabilito al 30 ottobre 2014.
5. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6640 “Contributo a carico dello Stato sugli interessi e
prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici” è, altresì, volto a finanziare i residui oneri relativi ai
contributi in conto interessi a carico dello Stato per i prestiti pregressi relativi al recupero del Nucleo
Storico di Montegiardino.


Art.23
(Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico)

1. Sul capitolo 2-5-6435 denominato “Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico,
idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento” è
previsto per l'esercizio finanziario 2014 uno stanziamento di €462.950,00 teso a finanziare:
a) gli incentivi previsti all'articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128 e
successive modificazioni;
b) i sovraccosti di cui all'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto del Decreto Delegato 25 giugno
2009 n.89 e successive modificazioni sostenuti dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi
Pubblici;
c) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico, idrico ed alla
produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge 7 maggio 2008 n.72 e relativi decreti
delegati attuativi e successive modificazioni;
d) gli oneri relativi al riconoscimento di incentivi per l’acquisto di autoveicoli ad uso civile a basso
impatto ambientale ad alimentazione elettrica o ibrida nonché alla trasformazione di veicoli già
immatricolati. La quota dello stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6435 da destinarsi a tale
finalità è pari ad €125.000,00. La definizione dell’entità e tipologia degli incentivi e le modalità di
riconoscimento degli stessi saranno individuati mediante decreto delegato.
2. Allo scopo di incentivare l'attuazione di interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica e
di promuovere l'esecuzione di azioni volte al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'esistente
patrimonio edilizio, gli effetti del Capo VII del Decreto Delegato 17 luglio 2012 n.84 sono prorogati
all'anno 2014; a tale scopo, il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in
esso previsti è stabilito al 30 ottobre 2014.


Art.24
(Interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica dell'esistente patrimonio edilizio)

1. Per ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici esistenti
e ridurre le conseguenti emissioni di sostanze nocive e di gas serra in atmosfera, nonché i consumi
idrici e i costi nazionali per l'approvvigionamento energetico, in linea con le previsioni del vigente PEN
e in attuazione degli impegni derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, sul capitolo 2-5-6438 “Fondo per interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio” è previsto per l’esercizio finanziario 2014 uno stanziamento di €492.500,00.
Tale stanziamento è teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio

edilizio così come previsto dalle normative in via di approvazione e in ottemperanza a quanto stabilito
dall’articolo 28 della Legge 21 dicembre 2012 n.150.


Art.25
(Disposizioni diverse per l’impiego di fondi per lo sviluppo)

1. I fondi stanziati sui capitoli 1-1-1810 “Oneri per lo sviluppo delle relazioni con l’Unione
Europea e lo Spazio Economico Europeo”, 1-1-1825 “Spese per iniziative collegate alle attività degli
Organismi europei ed internazionali” e 1-1-1970 “Oneri per le relazioni internazionali” saranno
destinati al finanziamento di spese relative a formazione, consulenze, convenzioni con collaboratori
esterni per l’attività di studi specifici e per la loro promozione e divulgazione, per l’organizzazione di
convegni in territorio e all’estero, per la copertura di spese di viaggio e di ospitalità di personale
qualificato, nonché per la raccolta di materiale e informazioni; anche al fine di dare seguito a quanto
previsto negli atti parlamentari approvati dal Consiglio Grande e Generale e con particolare
riferimento all’Ordine del Giorno del 28 febbraio 2013.
2. Lo stesso stabilisce un preciso piano d’azione contenente prioritari interventi di carattere
amministrativo, formativo e promozionale sull’Unione Europea e sui processi di integrazione
attualmente in corso, rivolti alla popolazione e rispetto anche ai competenti servizi comunitari;
pertanto si rende necessario dare continuità a progetti e collaborazioni già avviati in questi ambiti
nell’esercizio corrente.


Art.26
(Proroga convenzioni di carattere diplomatico)

1. Nel rispetto dell’articolo 9 della Legge 30 luglio 2012 n.100 e in attesa della conclusione
dell'iter consiliare di approvazione della legge di modifica della Legge n.105/1993, i compensi previsti
per gli Agenti diplomatici appartenenti alla carriera diplomatica restano regolamentati dalle vigenti
convenzioni fino all’entrata in vigore di tale legge di modifica.
2. Le convenzioni in essere con i rappresentanti diplomatici e consolari non di carriera, vigenti
alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2012 n.100, in merito alle quali sia stata adottata
solo in parte deliberazione dal Congresso di Stato nel corso del 2013 ai sensi dell’articolo 3 della Legge
30 Luglio 2012 n.100, si intendono prorogate fino alla sottoscrizione delle nuove convenzioni e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2014, fatte salve diverse decisioni dello stesso Congresso di Stato e
purché non insorga alcuna delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, determinano la
decadenza o la revoca dall'incarico.
3. Nella revisione delle convenzioni restano confermate le indicazioni contenute nella relazione
della revisione della spesa volte alla riduzione delle spese per le sedi diplomatiche a fronte degli
specifici obiettivi strategici di politica estera.


Art.27
(Fabbisogno personale dipendente )

1. Il fabbisogno di cui all’articolo 65 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 ivi compreso quello
dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, anche con riferimento alla Legge 30 novembre 2004 n.165, dovrà
essere approvato entro il 30 giugno 2014.
2. Nelle more dell’adozione del summenzionato fabbisogno nonché della riforma delle norme in
materia di carriera diplomatica, i rapporti convenzionali relativi a collaborazioni e i rapporti formativi

in essere al 31 dicembre 2013 presso Unità Organizzative, Dipartimenti della Pubblica
Amministrazione, Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato sono prorogati sino al 30 giugno
2014.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, altresì, ai contratti stipulati dall’Istituto per la
Sicurezza Sociale e vigenti al 31 dicembre 2013, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 11,
comma sesto, primo periodo della Legge n.165/2004.


Art.28
(Promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale e le attività consortili)

1. I fondi stanziati per l’esercizio finanziario 2014 sul capitolo 1-4-2396 “Fondo per la promozione
ed incentivi per il comparto turistico – commerciale e le attività consortili” di €88.650,00 sono
destinati per il contributo dello Stato alle attività del Consorzio Fidi della Repubblica di San Marino.

Art.29
(Imposta sui beni di lusso)

1.L’applicazione dell’imposta speciale straordinaria sui beni di lusso di cui all’articolo 54, primo
comma, punto b), della Legge 22 dicembre 2010 n.194, è estesa all’esercizio 2014 nella misura
contenuta nel Decreto Delegato 8 marzo 2013 n.22.


Art.30
(Programmazione socio educativa)

1. Con decreto delegato verranno disciplinati i criteri di utilizzo delle risorse stanziate sul capitolo
1-6-4810 “Oneri derivanti da accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati (L.
n.69/2004)” destinate ai soggetti privati accreditati di cui all’articolo 1 del Decreto Delegato 4 agosto
2008 n.115 per l’ampliamento dell’offerta dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
2. L’ammontare del contributo dello Stato di cui al comma precedente verrà determinato tenuto
conto delle spese di gestione e degli oneri contributivi per il personale dipendente con funzioni socio -
educative sostenuti dai soggetti privati accreditati.


Art.31
(Interventi a sostegno della disabilità)

1. Al fine di perseguire l’obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni
rappresentative del volontariato e delle persone disabili, sul capitolo 1-10-2397 “Fondo per interventi
sulla disabilità”, è previsto uno stanziamento per il 2014 di €98.500,00 destinato alla realizzazione di
quanto previsto e disciplinato dal Piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.

Art.32
(Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali e finanziamento disavanzo gestione
ammortizzatori sociali)

1. In continuità con il principio di solidarietà introdotto con l’articolo 3 della Legge 20 dicembre
1990 n.156 “Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali”, nell’anno 2014 il 5% del saldo
della Cassa di Compensazione, di cui all’articolo 14 della legge medesima, iscritto nel bilancio

dell’I.S.S. alla chiusura dell’esercizio precedente, viene destinato al finanziamento dell’attività
assistenziale sanitaria e socio-sanitaria.
2. In riferimento alla Legge 31 marzo 2010 n.73 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove
misure economiche per l’occupazione e l’occupabilità”, visto l’articolo 9, comma 5, della succitata
legge, si proroga anche per l’anno 2014 il prelievo dalla “Cassa di Compensazione” di cui alla Legge 20
dicembre 1990 n.156, a ripianamento dell’eventuale disavanzo della gestione di cui trattasi.


Art.33
(Fondo di perequazione previdenziale)

1. Sul capitolo 1-3-4607 “Fondo di perequazione previdenziale” vengono stanziati per il 2014
€98.500,00 ai sensi dell’articolo 19 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.


Art.34
(Modifica ed integrazione alla Legge 20 maggio 1985 n.63
“Riforma del processo in materia di lavoro subordinato privato”)

1. L’articolo 3 della Legge 20 maggio 1985 n.63 è così modificato:

“Art. 3

La Commissione Permanente Conciliativa è composta:
a) dal Dirigente dell’Ufficio del Lavoro, che la presiede;
b) da un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale registrata dei lavoratori;
c) da un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale registrata dei datori di lavoro;
Le Organizzazioni Sindacali designano, oltre ai rappresentanti effettivi, altrettanti
rappresentanti supplenti destinati a sostituire automaticamente i rappresentanti effettivi in caso di
impedimento di questi ultimi. Al medesimo fine il Dirigente dell’Ufficio del Lavoro designa un altro
funzionario dello Stato.
I componenti della Commissione, sia effettivi che supplenti, sono nominati con decreto
delegato e rimangono in carica per tre anni.
I membri uscenti rimangono comunque in carica fino all'insediamento di quelli di nuova
nomina.”.


TITOLO II – DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA


Art.35
(Disposizioni relative alle indennità, compensi, gettoni e rimborsi)

1. Le riduzioni straordinarie di cui agli articoli 75 e 76 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 ed al
Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19 sono applicate anche per l’anno 2014.
2. Le indennità di funzione previste dalle vigenti normative sono erogate solo se ed
esclusivamente nei periodi in cui le attività per le quali sono state istituite siano svolte, da intendersi
quali periodi di effettiva presenza in servizio nell’esercizio della funzione; sono fatti salvi i periodi di
congedo ordinario fino a 26 giorni per ciascun anno solare o scolastico, di permesso straordinario

retribuito, di malattia, di gravidanza e puerperio e di riposo compensativo in relazione ai quali
l’indennità continua ad essere percepita.
3. La disposizione di cui al precedente comma supera le eventuali norme speciali riferite a
determinate categorie di dipendenti ed a determinate tipologie di distacchi dal Settore Pubblico
Allargato.
4. Il Direttore della Funzione Pubblica e i Direttori delle Aziende Autonome e degli Enti Pubblici
hanno facoltà di emanare circolari applicative delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Con decreto delegato, da adottarsi entro il 31 marzo 2014, verrà riformata la disciplina dei
compensi in favore dei docenti impegnati nelle commissioni d’esame per lo svolgimento degli esami di
Stato della Scuola Secondaria Superiore e della Scuola Media Inferiore, con efficacia a decorrere
dall'anno scolastico 2013/2014.
6. In relazione al trattamento retributivo del personale del corpo sanitario medico dell’Istituto per
la Sicurezza Sociale che, ai sensi della Legge 29 ottobre 2013 n.150, sia autorizzato all’esercizio di
attività libero professionale intramuraria allargata e di attività di consulto di cui all’articolo 3, comma
3, lettera b) e c) della Legge n.150/2013, verrà applicata una decurtazione pari al 20% dell’indennità di
funzione. La decurtazione non potrà superare il 30% del compenso netto per le attività libero
professionali effettuate in strutture esterne dal dipendente I.S.S.. La decurtazione non si applica
qualora le attività di cui sopra siano svolte su autorizzazione dell’I.S.S., nell’ambito di accordi di
interscambio professionale o di Servizi Sanitari con strutture convenzionate ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, della Legge n.150/2013. Tali accordi e le autorizzazioni all’esercizio della libera professione
sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.
7. Le percentuali relative alla decurtazione di cui al precedente comma 6 possono essere variate
con decreto delegato.
8. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, quinto comma, della Legge 25 maggio 2004
n.69 e successive modifiche ed integrazioni ed allo scopo di garantire l’operatività dell’Authority per
l’autorizzazione, l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, in
favore dei professionisti che partecipino agli organi tecnici di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.69, alla
Legge 28 dicembre 2007 n.136 ed al Decreto 5 maggio 2005 n.70 è riconosciuto un gettone per ogni
seduta la cui entità è definita dal Congresso di Stato.
9. Con decreto delegato, da adottarsi entro il 31 marzo 2014, previo confronto con le
Organizzazioni Sindacali verrà rivisto l’istituto del riposo compensativo di cui all’articolo 6 della Legge
30 marzo 1993 n.53 per i dipendenti non amministrativi appartenenti ai Servizi Socio – Sanitari.
10. La riduzione di cui al predetto articolo 75 della Legge n.194/2010 si applica, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, anche in relazione al compenso di cui all’articolo 17 bis del Decreto 16 dicembre 1991
n.153 come introdotto dall’articolo 1 del Decreto 2 gennaio 1997 n.2.



Art.36
(Disposizioni relative ai compensi per lavoro straordinario ed agli emolumenti erogati a titolo di
maggiorazione)

1. In linea con l’obiettivo di ridurre e contenere gli oneri per gli straordinari e le maggiorazioni, per
l’esercizio finanziario 2014 dovrà essere attuata una riduzione, nella misura non inferiore al 10%
rispetto agli importi a consuntivo relativi al 2013, sul complessivo ammontare degli emolumenti
corrisposti a titolo di prestazioni lavorative svolte in regime di straordinario e di maggiorazione oraria
dai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, dagli arruolati nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo
Uniformato delle Guardie di Rocca.



Art.37
(Prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale)

1. A parziale deroga di quanto previsto dal Decreto 26 marzo 1996 n.37 e successive modifiche,
sono esclusi, a decorrere dal 1° Gennaio 2014 i rimborsi relativi alle cure odontoiatriche.
2. Le prestazioni odontoiatriche di estrazione, otturazione e correlate ad eventuali patologie
gengivali e quelle in favore degli ospiti della Casa di Riposo e dei titolari di pensione sociale erogate
fino al 31 dicembre 2013 dall’ambulatorio odontoiatrico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, saranno
garantite attraverso la stipula di apposite convenzioni tra l’Istituto per la Sicurezza Sociale e gli studi
odontoiatrici autorizzati sul territorio.
3. A parziale deroga di quanto previsto dal Decreto 26 marzo 1996 n.37, dal Decreto 31 marzo
2005 n.49 e dall’articolo 50 della Legge 21 dicembre 2012 n.150, sono esclusi, a decorrere dal 1°
gennaio 2014 i rimborsi relativi alle cure termali.
4. Annualmente l’Ufficio Tributario in accordo con l’I.S.S. emana apposita circolare per definire il
tipo di cure odontoiatriche e termali, di cui i commi precedenti, che rientrano nelle spese deducibili
previste all’articolo 14, comma 1), lettera b) della Legge 16 dicembre 2013 n.166.
5. Con decorrenza 1° gennaio 2014, il terzo comma dell’articolo 4 della Legge 28 settembre 1992
n.80, è sostituito dal seguente:
“Ove le pensioni e gli altri redditi non siano sufficienti, la differenza dell’importo della retta e quanto
corrisposto dall’anziano è posta a carico dei famigliari fino al secondo grado di parentela, anche se non
conviventi”.
6. Con decorrenza 1° gennaio 2014, all’ultimo comma dell’articolo 4 della Legge 28 settembre
1992 n.80, viene aggiunto il comma che segue:
“Entro il 31 marzo di ogni anno il Congresso di Stato, su conforme proposta del Comitato Esecutivo,
sentito il parere della Consulta sanitaria, provvederà all’aggiornamento delle quote relative alla rette
della Casa di Riposo e del Servizio Territoriale Domiciliare dell’I.S.S.”.
7. Con decorrenza 1° gennaio 2014 le certificazioni sanitarie richieste dagli assistiti ad uso privato,
ivi comprese le certificazioni ad uso attività sportiva non agonistica, sono rilasciate dai medici della
U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale dietro pagamento di un contributo. Si dà mandato al
Comitato Esecutivo dell’I.S.S. di determinare l’entità del contributo e le tipologie delle certificazioni
sanitarie soggette allo stesso.


Art.38
(Privilegio speciale dei fondi pensione)

1. I Crediti vantati dall’Istituto per la Sicurezza Sociale e da Fondiss nei confronti di banche
sammarinesi, relativi a depositi o ad altre forme tecniche di impiego del patrimonio dei fondi
previdenziali in strumenti finanziari o passività emesse da banche, con esclusione di quelle
caratterizzate da clausole di subordinazione, sono garantiti da privilegio ai sensi dell’articolo 17 della
Legge Ipotecaria 16 marzo 1854 e successive modifiche, pertanto, nei casi di cui all’articolo 98 della
Legge n.165/2005, vanno anteposti, in sede di riparto dell’attivo, agli altri creditori non privilegiati.

Art.39
(Pensionamento d’ufficio personale alle dipendenze dello Stato)

1. A partire dal 1° febbraio 2014, il dipendente del Settore Pubblico Allargato, ad esclusione degli
appartenenti al Corpo della Polizia Civile, che negli anni 2014, 2015 e 2016 maturi i requisiti anagrafici
previsti, relativamente a ciascuno dei suddetti anni, per il collocamento a riposo, dall’articolo 82,
comma primo, della Legge 22 dicembre 1972 n.41 come modificato dall’articolo 2, comma primo,

lettera b), della Legge 8 novembre 2005 n.157 e che sia in possesso del requisito contributivo minimo
per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia ai sensi delle norme vigenti, è
collocato a riposo o dimesso dal servizio a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della
maturazione dei requisiti o da data anteriore per domanda dell’interessato.
2. A partire dal 1° febbraio 2014 e per l’anno 2014, in deroga alle vigenti norme in materia
previdenziale, il dipendente del Settore Pubblico Allargato che abbia maturato o maturi un’anzianità
contributiva pari almeno a 40 anni ed un’età anagrafica di almeno 59 anni è collocato a riposo o
dimesso dal servizio a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dei
requisiti o da data anteriore per domanda dell’interessato. Il calcolo della pensione relativa ai
dipendenti collocati a riposo a mente del presente comma e rientranti nel disposto dell’articolo 80,
primo comma, lettera b), della Legge 11 febbraio 1983 n.15 avviene con le modalità di cui al punto 3)
dell’Allegato B alla Legge n.84/2010.
3. L’applicazione dei commi che precedono ai dipendenti che ricoprono posizioni dirigenziali, in
caso di necessità organizzative, può essere rinviata con delibera del Congresso di Stato per un periodo
fino a tre mesi, fatti salvi i casi di domanda dell’interessato o di raggiungimento del 65° anno di età.
4. Le disposizioni di cui ai superiori commi 1 e 2 con riferimento al personale sanitario dirigente
dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, si applicano subordinatamente ad apposita decisione motivata del
Comitato Esecutivo dell’I.S.S. e parere conforme del Congresso di Stato, fermo restando il limite
massimo anagrafico di 65 anni.
5. E’ collocato a riposo o dimesso dal servizio, negli stessi termini di cui ai commi che precedono,
con atto dell’Ufficio Gestione Personale P.A. o dei competenti Direttori con funzione di capo del
personale degli Enti del Settore Pubblico Allargato, il personale comunque alle dipendenze dello Stato,
anche per nomina e/o contratto.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale docente dipendente pubblico con
le seguenti modalità:
a) il personale che maturi i requisiti durante l’anno scolastico 2013/2014 ed a cui sia stata affidata la
cattedra, a garanzia della continuità didattica, è collocato a riposo o dimesso dal servizio dal 1°
giorno del mese successivo al termine delle lezioni e relativi esami e scrutini o da data anteriore per
domanda dell’interessato;
b) il personale che maturi i requisiti dopo il termine delle lezioni e relativi scrutini ed esami dell’anno
scolastico e prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, è collocato a riposo o
dimesso dal servizio entro i termini di cui ai commi 1 e 2;
c) al personale che maturi i requisiti nel primo e nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico si
applicano le disposizioni di cui rispettivamente al secondo e al terzo periodo del comma ottavo
dell’articolo 72 della Legge 22 dicembre 2010 n.194.
7. I disincentivi e le riduzioni eventualmente previsti dalle vigenti norme in materia non si
applicano ai trattamenti pensionistici conseguenti al collocamento a riposo o alla dimissione dal
servizio d’ufficio di cui al presente articolo.
8. Gli uffici del personale del Settore Pubblico Allargato predispongono l’elenco dei dipendenti di
cui al presente articolo e si attivano con tempestività per la predisposizione dei relativi atti per
consentire il godimento per tempo dei congedi ordinari al personale da collocare a riposo nonché al fine
della funzionalità di uffici e servizi per favorire la quale il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare le
opportune direttive.


Art.40
(Disposizioni straordinarie sulla pensione ordinaria di anzianità)

1. In via straordinaria, per l’anno 2014, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 39
comma 2 è riconosciuta ai dipendenti del settore privato con almeno 59 anni di età anagrafica e 40 anni

di anzianità contributiva la facoltà di accedere, in deroga alle vigenti disposizioni in materia
previdenziale alla pensione ordinaria di anzianità, alle stesse condizioni e modalità di calcolo
dell’ammontare della pensione previste dal Decreto Legge n.91/2013, senza applicazione di disincentivi
e riduzioni.


Art.41
(Pensionamento facoltativo personale alle dipendenze dello Stato)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano quale intervento di carattere straordinario
per l’anno 2014.
2. In deroga alle disposizioni di cui alle Leggi 11 febbraio 1983 n.15, 8 novembre 2005 n.157, 5
ottobre 2011 n.158 ed all’articolo 51 della Legge 21 dicembre 2012 n.150, è consentito, alle condizioni e
nei limiti di cui ai successivi commi 6 e 7, l’accesso al diritto al pensionamento ai dipendenti del
Settore Pubblico Allagato ed agli arruolati nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato delle
Guardie di Rocca che nell’anno 2014 risultino avere compiuto o compiano i 57 anni di età e che
abbiano maturato o maturino 40 anni di contribuzione oppure almeno 35 anni; in tale ultimo caso
vengono applicati i disincentivi di cui all’articolo 7 della Legge n.157/2005 così come modificato
dall’articolo 9 della Legge 18 marzo 2008 n.47.
3. In deroga ai disposti di cui all’articolo 6, comma 4, della Legge n.157/2005 è consentito, alle
condizioni e nei limiti di cui ai successivi commi 6 e 7, l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia
anticipata ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato che nell’anno 2014 risultino avere compiuto o
compiano i 60 anni di età e che abbiano maturato o maturino almeno 20 anni di contribuzione.
4. Ai fini del calcolo della contribuzione di cui ai superiori commi sono cumulabili, a quelli
sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi con i quali la Repubblica
di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia prevista la totalizzazione degli
stessi.
5. In ordine alla misura del trattamento previdenziale anticipato e della pensione ordinaria di
vecchiaia anticipata si applicano le disposizioni di cui rispettivamente all’articolo 5 e all’articolo 6 del
Decreto Legge 23 luglio 2013 n.91.
6. Il termine per la presentazione della domanda di accesso al trattamento previdenziale anticipato
e alla pensione ordinaria anticipata di cui al presente articolo è fissato al 31 gennaio 2014.
7. L’accesso ai trattamenti di cui al presente articolo è subordinato ad apposita decisione motivata
del Direttore della Funzione Pubblica, sentiti i Dirigenti ed i Direttori di Dipartimento competenti da
assumersi entro il mese di marzo 2014. L’autorizzazione all’accesso ai trattamenti di cui al presente
articolo potrà essere data esclusivamente in relazione a dipendenti in servizio su posizioni che non
debbano essere ricoperte e a dipendenti con invalidità pari o superiore al 50% e/o con inidoneità alle
mansioni previste per la posizione di appartenenza. In caso di decisione favorevole ed allo scopo di
attuare in maniera efficace e razionale il turnover e la riorganizzazione delle risorse umane nelle Unità
Organizzative e nei settori interessati dai pensionamenti l’accesso al trattamento potrà essere differito
per un periodo fino a tre mesi decorrenti dalla data della decisione.
8. Le determinazioni relative al personale dipendente delle Aziende Autonome e degli Enti
Pubblici sono assunte dal Direttore della Funzione Pubblica di concerto con i rispettivi Direttori.
9. Le determinazioni relative agli appartenenti al Corpo della Polizia Civile, agli arruolati nel Corpo
della Gendarmeria ed agli arruolati nel Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca sono assunte dal
Congresso di Stato sentiti i Comandanti dei Corpi stessi.
10. In considerazione delle domande presentate a mente del superiore comma 6, le disposizioni di
cui al presente articolo potranno essere oggetto di revisione mediante decreto delegato adottato dal
Congresso di Stato.



Art.42
(Tasso di sostituzione)

1. Allo scopo di attuare un percorso strutturale che coniughi l’esigenza di ridurre
progressivamente il personale alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato con la necessità di fare
fronte all’accertata carenza ed esigenza di professionalità qualificate nonché di potenziare settori
strategici dell’Amministrazione Pubblica, le nuove assunzioni di personale dovranno rispettare il
complessivo tasso di sostituzione fissato per il 2014 nella percentuale massima del 25% del personale
collocato a riposo o dimesso dal servizio a mente del precedente articolo 39.
2. La modulazione delle percentuali del tasso di sostituzione relativamente a singoli settori della
Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici avviene secondo quanto previsto dall’articolo 19,
comma 1 della Legge 31 ottobre 2013 n.153.
3. Al fine di sopperire a temporanee carenze di figure professionali specializzate nel Settore
Pubblico Allargato e nel contempo, garantire la coerenza con i criteri di contenimento del costo della
Amministrazione Pubblica, il Congresso di Stato può deliberare il distacco temporaneo di dipendenti
in forza a Enti o Società partecipati dallo Stato da assegnare a Uffici o Dipartimenti o Enti del Settore
Pubblico Allargato. Le modalità di tali forme di distacco sono definite da apposito decreto delegato da
adottare entro il 30 giugno 2014; tale decreto delegato potrà altresì disciplinare le modalità di
assegnazione temporanea di dipendenti del Settore Pubblico Allargato a Enti e Società con
partecipazione pubblica allo scopo di consentire il trasferimento di funzioni pubbliche agli enti
interessati.

Art.43
(Incentivi esodo PA)

1. A partire dal 1° gennaio 2014 e per gli anni 2014 e 2015 per le seguenti figure del Settore
Pubblico Allargato:
- i dipendenti in ruolo con età anagrafica non superiore a 55 anni;
- i titolari di contratto a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 10 anni e con età
anagrafica non superiore a 55 anni;
in servizio su posizioni che non comportino la copertura mediante nuove assunzioni, i quali decidano
di dimettersi volontariamente ed avviare un’impresa od una attività di lavoro autonomo, possono
richiedere l’accesso ad uno speciale incentivo. Tale incentivo viene erogato per due anni e nella misura
del 30% calcolato sul piede retributivo e sugli eventuali scatti di anzianità, percepiti all’atto del
dimissionamento. Il percepimento dell’incentivo non esclude l’accesso agli sgravi e abbattimenti,
previsti dalle norme vigenti, per le imprese e il lavoro autonomo. Nel corso del periodo di erogazione
dell’incentivo verrà verificata la permanenza dei requisiti che ne hanno permesso la assegnazione. La
liquidazione del sussidio viene immediatamente revocata in mancanza di tali requisiti o in caso di
pensionamento del lavoratore.
2. Ai fini di quanto sopra è necessario il rilascio di nulla osta del Direttore della Funzione Pubblica
su parere conforme del Dirigente dell’Ufficio/Servizio di appartenenza.
3. Con decreto delegato, da emanarsi entro il 31 marzo 2014, saranno disciplinati gli aspetti
applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei casi di revoca dell’incentivo assegnato.

Art.44
(Riduzione della spesa relativa alle retribuzioni dei pubblici dipendenti)

1. Con decreto delegato, da adottarsi entro il 30 giugno 2014, previo confronto con le
Organizzazioni Sindacali, dovranno essere disciplinati interventi atti a ridurre il costo complessivo del

personale dipendente del Settore Pubblico Allargato, degli arruolati nei Corpi della Gendarmeria e del
Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca e degli appartenenti alla carriera diplomatica, anche
mediante ulteriori accorpamenti fra Unità Organizzative rispetto a quelli già previsti nell’Allegato “A”
della Legge n.188/2011, nonché attraverso la riorganizzazione dei servizi. Tali interventi dovranno
determinare una riduzione della spesa sui capitoli relativi a stipendi e salari di un importo complessivo
non inferiore a €2.000.000,00, in linea con le previsioni di cui ai Bilanci dello Stato e degli Enti ed
Aziende Pubbliche per l’esercizio finanziario 2014.
2. Sino all’entrata in vigore del decreto delegato di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 7, in via eccezionale, per l’anno 2014 è applicata una riduzione straordinaria sugli
stipendi e salari dei dipendenti del Settore Pubblico Allargato, degli arruolati nei Corpi della
Gendarmeria e del Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca, del personale della carriera diplomatica
nella misura dell’1,5 % su tutte le voci della retribuzione.
3. La riduzione di cui al comma 2, relativamente alla voce indennità, individuata secondo le
disposizioni di cui al Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19, è applicata al netto delle decurtazioni di
cui al precedente articolo 35, comma 1.
4. La riduzione di cui ai commi 2 e 7 non si applica sugli stipendi e salari di importo complessivo
inferiore ad €1.800,00 mensili lordi.
5. L’applicazione della riduzione di cui al comma 2 non può, comunque, determinare un
complessivo trattamento retributivo inferiore a €1.800,00 mensili lordi.
6. La riduzione straordinaria di cui al comma 2 si applica anche ai compensi dei Magistrati e del
Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, nelle more dell’entrata in vigore del Decreto
Delegato di cui al successivo articolo 64.
7. Nelle more della definizione dei provvedimenti e degli atti di contrattazione collettiva di
adozione del nuovo regime retributivo di cui agli articoli 58, comma 1, e 70 della Legge 5 dicembre 2011
n.188 è applicata una riduzione straordinaria nella misura del 5% sul complessivo monte stipendi
relativo al personale del Settore Pubblico Allargato rientrante nell’ambito di applicazione degli articoli
69 e 70 della Legge n.188/2011, ferma restando la decurtazione di cui al superiore comma 2.
8. La decurtazione del 5% di cui al comma precedente non si applica al personale il cui
trattamento retributivo sia oggetto delle decurtazioni previste a titolo di salario di accesso.


Art.45
(Disposizioni in merito ai distacchi per motivi di salute)

1. L’articolo 70, comma 4, della Legge 21 dicembre 2009 n.168 è così sostituito:
“I distacchi temporanei o i trasferimenti definitivi per motivi di salute di cui alla Legge n.54/2009
possono essere disposti anche qualora il grado di invalidità non raggiunga il 40 % purché sia stata
accertata dal Medico del Lavoro rispettivamente la temporanea o definitiva inidoneità totale alle
mansioni previste per la posizione di appartenenza. Il distacco temporaneo può altresì avere durata
superiore ai due anni e comunque non oltre quattro anni nel caso in cui permanga una inidoneità
temporanea.”.


Art.46
(Adeguamento della struttura del Bilancio dello Stato a seguito di accorpamenti di UO)

1. La struttura del Bilancio dello Stato approvato con la presente legge potrà essere modificata
nell’ambito delle Leggi di Variazione al Bilancio di previsione al fine di raccordarla con gli
accorpamenti e modifiche delle Unità Organizzative di cui all’Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011
n.188 attuate nel corso dell’esercizio finanziario.

2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad emanare, mediante decreto delegato e/o proprie
deliberazioni, le direttive per la gestione amministrativa, organizzativa e contabile di Unità Operative
(UO) di nuova istituzione ai sensi della Legge n.188/2011 e relativo Allegato A non ancora attivate nel
periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della presente legge e l’effettivo avvio delle UO medesime.


Art.47
(Ritenuta di solidarietà)

1. A partire dal 1° gennaio 2014 le aliquote previste dall’articolo 24, comma 1, della Legge 5
ottobre 2011 n.158, relative alla ritenuta fiscale di solidarietà, sono modificate in aumento per gli
scaglioni da €1.750,01 fino ad €4.000,00 dell’1,5%.
2. In relazione agli scaglioni superiori ad €4.000,00 nelle more dell’adozione di provvedimento
legislativo volto a stabilire il tetto massimo dei trattamenti pensionistici, le aliquote sono aumentate
come segue:
• da €4.000,01 a €4.500,00 l’aliquota sulla parte eccedente €4.000,01 è pari al 15%;
• da €4.500,01 a €5.000,00 l’aliquota sulla parte eccedente €4.500,01 è pari al 20%;
• da €5.000,01 a €5.500,00 l’aliquota sulla parte eccedente €5.000,01 è pari al 25%;
• da €5.500,01 a €6.000,00 l’aliquota sulla parte eccedente €5.500,01 è pari al 30%;
• per l’importo eccedente €6.000,00 l’aliquota sulla parte eccedente €6.000,00 è del 35%.
3. L’imposizione fiscale sui redditi derivanti dal percepimento di trattamenti pensionistici avviene
al netto della ritenuta di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 1, della Legge 5 ottobre 2011 n.158.


Art.48
(Interventi in materia previdenziale)

1. Con la presente disposizione si intende dare avvio al processo di equiparazione delle modalità
di calcolo dell’ammontare della pensione di cui all’articolo 3 della Legge n.157/2005 e all’articolo 17
della Legge n.158/2011 e quello di cui all’articolo 80 della Legge n.15/1983.
2. Sull’ammontare della pensione calcolata a norma dell’articolo 80 della Legge n.15/1983, sulla
quota eccedente gli €4.000,00 mensili, determinata sommando la quota a carico del’I.S.S. con la quota
a carico dello Stato, a seconda del periodo di maturazione dei requisiti, vengono applicati i seguenti
abbattimenti, che incideranno sulla quota a carico dello Stato:
per il periodo 01.01.2014 – 30.06.2014 25%
per il periodo 01.07.2014 – 31.12.2014 50%
per il periodo 01.01.2015 – 30.06.2015 75%
per il periodo 01.07.2015 – 31.12.2015 100%.
3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono non si applicano a tutti i dipendenti, che,
all’entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato i requisiti richiesti per l’opzione
“calcolo Stato” di cui all’articolo 80 della Legge n.15/1983 qualora permangano in servizio dopo tale
data.
4. Con decorrenza 1° gennaio 2014 le pensioni di importo lordo pari o superiore agli €4.000,00
mensili non verranno adeguate alla rivalutazione prevista per le pensioni dall’articolo 5 della Legge 8
novembre 2005 n.157. Concorrono alla formazione dell’ammontare di cui sopra sia la quota Stato che
la quota I.S.S.
5. Fino a nuova disposizione legislativa, alle pensioni determinate con il calcolo Stato, di importo
pari o superiore agli €4.000,00 mensili non viene applicata la rivalutazione annuale prevista
dall’articolo 21, comma 2, della Legge n.158/2011.

6. Ai titolari di pensione regime Stato che svolgano un’attività lavorativa autonoma o dipendente,
si applicano le stesse incompatibilità previste per il regime I.S.S. ad esclusione delle funzioni
pubbliche. E’ data facoltà ai soggetti di cui al presente comma di esercitare l’opzione fra la titolarità
della pensione e lo svolgimento dell’attività lavorativa entro il 30 giugno 2014.


Art.49
(Norme relative alle locazioni attive e passive e censimento immobili pubblici utilizzati da privati)

1. Al fine di perseguire una gestione dei beni immobili patrimoniali dello Stato improntata a
criteri di trasparenza, economicità e contenimento della spesa, il reperimento sul mercato, sia
mediante acquisto che mediante locazione ordinaria o finanziaria, di immobili di proprietà privata con
destinazione finalizzata ad attività culturali, sociali, economiche e di servizio avviene mediante
procedimento ad evidenza pubblica.
2. Parimenti, allo scopo di individuare il contraente secondo criteri di maggiore redditività,
l’alienazione e la concessione in godimento a privati di fabbricati e di porzioni di fabbricati di proprietà
dello Stato avviene mediante procedimenti ad evidenza pubblica; sono fatte salve le norme speciali in
materia di edilizia sovvenzionata.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della Legge 31 ottobre 2013 n.153, i canoni o
corrispettivi comunque denominati previsti in favore dell’Ecc. ma Camera per la concessione in
locazione o in uso di immobili, ad esclusione dei terreni rientranti nell’ambito di applicazione delle
delibere congressuali n.50 del 28 dicembre 1992, n.35 del 20 ottobre 1997 e n.23 del 14 luglio 2009
nonché dei fabbricati concessi in locazione o assegnati ai sensi della vigente normativa in materia di
edilizia sovvenzionata, sono aumentati a decorrere dal 1° gennaio 2014 nella misura percentuale del
20%. E’ fatta salva la facoltà del locatario di recedere dal rapporto di locazione o di concessione in uso
inviando disdetta alla Contabilità di Stato – Sezione Patrimonio entro il 31 gennaio 2014; in
quest’ultimo caso i beni dell’Ecc. ma Camera in godimento ai privati dovranno essere lasciati liberi da
cose e/o persone e riconsegnati all’Ecc. ma Camera medesima entro i sei mesi successivi all’invio della
disdetta.
4. Allo scopo di attuare il censimento dei beni immobili di proprietà pubblica utilizzati da privati i
soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che occupino ovvero utilizzino beni immobili di
proprietà dell’Eccellentissima Camera, senza avere stipulato regolare contratto di locazione, affitto o di
delibera di concessione in uso, sono tenuti a darne comunicazione alla Contabilità di Stato e all’Ufficio
Gestione Risorse Ambientali e Agricole entro il 30 giugno 2014. In mancanza di tale comunicazione, in
caso di accertamento, ai soggetti di cui sopra, è applicata una sanzione pari a 10 volte il canone di
locazione annuo previsto per tale bene immobile, come determinato dagli Uffici competenti.
5. In caso di avvenuta comunicazione ai sensi del superiore comma, su richiesta dell’utilizzatore,
sarà facoltà del Congresso di Stato adottare relativa delibera di concessione in affitto o uso del bene,
ovvero porre in atto le opportune azioni volte alla sua riconsegna all’Ecc.ma Camera.
6. Le verifiche sulle proprietà dell’Ecc.ma Camera sono delegate all’Ispettorato di Controllo del
Territorio, congiuntamente all’Ufficio Tecnico del Catasto e all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e
Agricole.


Art.50
(Misure applicative della revisione alla spesa pubblica per gli Enti Pubblici e gli Enti a
partecipazione statale)

1. E’ dato mandato al Congresso di Stato di ridefinire, con apposito decreto delegato da emanarsi
entro il 31 marzo 2014, i compensi di spettanza dei membri dei Consigli di Amministrazione, dei

Collegi Sindacali, o organi similari, di Enti ed Aziende Autonome dello Stato e degli Enti di qualunque
natura partecipati dallo Stato, secondo criteri di omogeneità e nel rispetto dei principi di contenimento
della spesa pubblica.
2. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma precedente sui predetti
compensi si applicano le riduzioni straordinarie di cui agli articoli 75 e 76 della Legge 22 dicembre
2010 n.194 nella misura, in deroga alle predette disposizioni, pari ad un aliquota del 20%.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 in ordine alle retribuzioni e/o compensi di qualunque natura di
membri di organi di Amministrazione e di Controllo, Dirigenti, Dipendenti, collaboratori in via
continuativa assimilabili ai dipendenti, delle Società e Enti partecipati dallo Stato è stabilito:
a) un tetto annuale pari ad €180.000,00 lordi omnicomprensivi per le nuove retribuzioni e i nuovi
compensi;
b) l’applicazione, sino alla scadenza del contratto di collaborazione o del contratto di lavoro, di una
riduzione straordinaria pari al 35% da applicarsi sull’ammontare dei compensi e delle retribuzioni
vigenti eccedenti il limite di cui alla precedente lettera a).
4. La disposizione di cui al precedente comma 3, lettera a), si applica anche alle retribuzioni e/o
compensi di qualunque natura di Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori in via continuativa assimilabili
ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato. Ai fini dell’applicazione di tale disposizione non si
considerano gli emolumenti derivanti dallo svolgimento dell’attività libero professionale.
5. E’ dato mandato al Congresso di Stato di sottoscrivere l’accordo triennale di cui all’articolo 22,
comma 3, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, per gli esercizi finanziari 2013,
2014 e 2015, per la remunerazione dei servizi prestati da Banca Centrale per tutto il Settore Pubblico
Allargato con una riduzione complessiva, rispetto al 2012, di €1.000.000,00 per ciascun anno. Al fine
del mantenimento dell’equilibrio economico generale di Banca Centrale, il Comitato per il Credito ed il
Risparmio approva il budget annuale dei costi di funzionamento dell’Agenzia di Informazione
Finanziaria con criteri di coerenza rispetto alla predetta disposizione.
6. In coerenza con le disposizioni di cui al precedente articolo 44, commi 2, 3, 4 e 5 sugli stipendi
del personale dipendente e sui compensi dei collaboratori continuativi assimilabili al lavoro dipendente
delle Società ed Enti partecipati dallo Stato è applicata, per l’anno 2014, una riduzione pari all’1,5% di
tutte le voci retributive o di compenso. La predetta riduzione non può, comunque, determinare un
complessivo trattamento retributivo inferiore a €1.800,00 mensili lordi.


Art.51
(Disciplina Fondi Pensione)

1. A parziale deroga di quanto disposto dall’articolo 5, sesto comma, della Legge 11 febbraio 1983
n.15 l’intervento a titolo di contributo a carico dello Stato riferito alle singole gestioni dei fondi
pensioni è fissato, per l’esercizio finanziario 2014, nella misura del 5% in presenza di gestioni dei fondi
pensioni con risultanze attive.
2. Il Congresso di Stato è impegnato a presentare entro il 30 giugno 2014 un progetto di legge al
fine di disciplinare l’autonomia, l’indipendenza e l’autosufficienza dei fondi pensionistici dei
dipendenti e dei lavoratori autonomi.


Art.52
(Disposizioni sugli atti e contratti esenti da imposte di registro e imposte ipotecarie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sugli atti e contratti esenti dalle imposte di registro,
trascrizione, iscrizione, annotamento, voltura e diritti catastali, è riscosso comunque l’importo minimo

previsto per ciascuna imposta, con esclusione degli atti in favore della Camera, dell’Erario, della
Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, o dichiarati esenti dalle seguenti leggi:
a) Legge n.83 e Legge n.85 del 1981 sulle imposte ipotecarie e sulle imposte di registro;
b) Legge n.71/1991 sull’inserimento lavorativo delle persone disabili;
c) Legge n.83/1999 sulle adozioni internazionali;
d) Legge n.165/2003 articolo 83 per le associazioni a scopo umanitario, solidaristico o di volontariato.
2. Quanto disposto al primo comma, non modifica le norme fiscali vigenti per gli atti le cui
imposte siano assorbite dalla riscossione di una tassa-imposta forfettaria.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 non sono sottoposti alla formalità della registrazione i
provvedimenti giudiziali emessi nelle cause civili, con la sola esclusione delle sentenze. Sono
comunque applicate le disposizioni fiscali vigenti sugli atti giudiziali.
4. Allo scopo di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa, le imposte
che la legge pone a carico dei privati sugli atti e contratti stipulati con la Camera o la Pubblica
Amministrazione o gli Enti Pubblici, non possono essere assunte dalla parte pubblica o comunque
poste a suo carico sotto qualunque forma e con qualunque mezzo.

Art.53
(Modifiche negli accertamenti di valore)

1. Gli articoli 26, 29, 34, 35 e 36 della Legge n.85/1981 sono modificati come segue:

“Art. 26

Qualora il valore, così determinato, superi il 20% del valore dichiarato negli atti, il Conservatore
notifica, con lettera raccomandata con R.R., il risultato dell'eseguito accertamento, al contribuente.
Tale notifica deve farsi entro il termine perentorio di 300 giorni decorrenti dal giorno della
registrazione dell'atto.
Il contribuente può, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica, accedere a
concordato per la definizione del valore da sottoporre alle imposte. Sul valore concordato tra il
Conservatore ed il contribuente, oltre alle imposte dovute sulla differenza di valore rispetto a quanto
dichiarato in atto, si applica la penale del 20% sulle imposte medesime.”.

“Art. 29

In alternativa a quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 26, entro il termine perentorio di 30
giorni dalla ricevuta notifica, il contribuente, può impugnare l'accertamento fatto dal Conservatore,
ricorrendo alla Commissione per la Congruità dei Valori di cui all’articolo 30.
Il ricorso è depositato presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria che lo registra immediatamente e lo
trasmette sollecitamente alla Commissione.
Con la registrazione del ricorso, è riscossa l’imposta di registro di €70,00.
Trascorso il termine perentorio senza che il contribuente abbia concordato il valore o abbia depositato
il ricorso alla Commissione, l'accertamento fatto dal Conservatore diventa definitivo e sono senz’altro
dovute le maggiori imposte sulla differenza di valore accertata dall'Ufficio e la penale del 20% da
applicare sulle maggiori imposte.”.

“Art. 34

La decisione della Commissione è comunicata entro il termine massimo di 120 giorni dalla
registrazione del ricorso, al Conservatore il quale procede subito al recupero della maggiore imposta e
della penale sulla differenza eventualmente accertata.”.


“Art. 35

Qualora la Commissione accerti un valore superiore del 20% al valore dichiarato in atto, oltre alle
imposte dovute sulla differenza dei due valori, si applica una penale pari al 30% delle maggiori
imposte e pari al 50% se la differenza di valore supera il 40%.”.


“Art. 36

Il Conservatore deve risarcire lo Stato del danno da lui prodotto per l'omesso o ritardato accertamento
dei valori dichiarati nei modi e termini indicati dagli articoli precedenti. Per omissioni e ritardi
imputabili alla Commissione rispondono i suoi membri in solido.”.
2. Le norme così come sopra modificate si applicano agli atti in data successiva al 1° gennaio
2014.
3. L’eventuale modifica delle scadenze e delle percentuali ivi previste può essere disposta con
decreto delegato.


Art.54
(Procedure in materia di ricerca sui brevetti)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad emanare apposito decreto delegato per regolamentare la
procedura di richiesta di ricerca sul brevetto da effettuarsi all’Ufficio Europeo dei Brevetti, il relativo
rapporto di ricerca, le modalità di pagamento della tassa e possibili casistiche di riduzione dell’importo
della tassa di ricerca dovuta, procedendo alla modifica della Legge 25 maggio 2005 n.79.


Art.55
(Adempimenti in materia di armi da fuoco)
L’articolo 69 bis della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art. 69 bis

“Le comunicazioni di denuncia delle armi già in possesso del soggetto prima dell’entrata in vigore della
presente legge nonché gli adempimenti relativi ai luoghi di custodia delle medesime devono essere
eseguiti entro il 31 dicembre 2014.”.


Art.56
(Validità giuridica del registro di protocollo)

1. Il registro di protocollo, anche in forma digitale, è atto pubblico di fede privilegiata che certifica
l’effettivo ricevimento e l’effettiva spedizione di un documento ad una certa data e ora,
indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici a
favore o a danno delle parti.
2. Tale registro è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
previste dalla normativa vigente.



Art.57
(Disposizioni in materia di appalti)

1. Il primo comma dell’articolo 20 della Legge 27 marzo 2002 n.49 è così modificato:
“La fase di aggiudicazione ha inizio con la seduta pubblica di apertura delle offerte e termina con
l’adozione della deliberazione di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante.”.
2. Il primo comma dell’articolo 21 della Legge n.49/2002 è così modificato:
“La fase relativa all’approvazione dell’esecuzione del contratto di fornitura o somministrazione della
Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici è quella nella quale l’autorità di controllo, cioè l'organo
preposto dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Pubblici, attraverso il procedimento di verifica,
accerta la conformità della prestazione effettuata dall’appaltatore al contratto di appalto, alle norme di
legge ed a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione in ordine alla prestazione
medesima.”.
3. Fino all’entrata in vigore di una riforma delle norme sugli appalti, che il Congresso di Stato è
tenuto a predisporre, entro il 30 giugno 2004, secondo le normative e le migliori pratiche di carattere
internazionale, allo scopo di garantire la qualità e l’economicità nell’esecuzione degli appalti pubblici di
opere e di forniture di beni e servizi, l’affermazione del principio della libera competizione e dell’equa
ripartizione delle risorse pubbliche al più ampio numero di operatori sammarinesi, si dispone:
a) in capo agli uffici pubblici ed enti appaltanti il mandato di frazionare e differenziare gli appalti in
base alle diverse tipologie di forniture ed opere richieste, fatte salve motivate eccezioni;
b) in capo ai dirigenti degli uffici e degli enti appaltanti l’obbligo di effettuare sistematici controlli sulla
qualità e sulla quantità delle forniture ed opere oggetto di appalto.


Art.58
(Trasporti scolastici)

1. Il Congresso di Stato è tenuto ad adottare entro il 31 marzo 2014 un piano di riorganizzazione
della mobilità interna al territorio con gli obiettivi del pieno utilizzo dei pullman pubblici e privati e
della possibilità per gli studenti di accedere ai servizi di linea sul territorio italiano, per il
conseguimento delle economie di scala necessarie per contenere la spesa negli stanziamenti indicati a
bilancio.


Art.59
(Strumenti di protezione sociale)

1. Le risorse finanziarie pari a €600.000,00 stanziate sul capitolo 1-3-2409 “Fondo per interventi
connessi alla politica dei redditi” per 1'esercizio 2014 sono finalizzate:
a) al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto
dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l’assistenza domiciliare a
norma del Regolamento 25 aprile 2005 n.56, delle aliquote contributive previste dal Decreto
Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2013;
b) agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali
svantaggiate che saranno individuati attraverso un apposito decreto delegato in linea con i principi
generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.
I soggetti che richiedono l’accesso agli strumenti di protezione sociale di cui al presente articolo sono
tenuti a presentare all’atto della domanda le informazioni necessarie a determinare le risorse
finanziarie disponibili ai fini della corretta determinazione del reddito e quindi l’ammissibilità ai
benefici. Nella determinazione delle entità dei contributi da erogare, il Comitato di Valutazione terrà

conto altresì del cumulo delle altre eventuali provvidenze di natura sociale concesse al medesimo
soggetto.
2. Tenuto conto della attuale crisi economica, della difficoltà di famiglie coinvolte, anche in
vicende di riduzione di personale, di mobilità ed in ogni caso di difficoltà nell’onorare regolarmente il
pagamento dei canoni relativi ai mutui ipotecari e mutui agevolati di cui alla Legge n.110/1994 e
successive modifiche ed integrazioni per la prima casa, è demandata l’adozione di apposito decreto
delegato, entro il 30 giugno 2014, volto a definire, previa consultazione con l’Associazione Bancaria
Sammarinese, le Associazioni dei Consumatori, le Associazioni di Categoria e la Banca Centrale,
termini e condizioni di una sospensione del pagamento delle quote capitale per un periodo
determinato.


Art.60
(Adeguamento disposizioni Legge n.71/1991 e Decreto n.37/2006)

1. L’esame delle domande di avvio al lavoro presso i gruppi integrativi e di supporto dell’Azienda
Autonoma di Stato dei Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.), presso la Pubblica Amministrazione e le Aziende
ed Enti Autonomi dello Stato e la preventiva autorizzazione della Commissione per il Lavoro di cui al
comma 1 dell’articolo 2 del Decreto 15 febbraio 2006 n.37, è sospesa per l’anno 2014 e comunque fino
all’effettivo collocamento degli iscritti alla graduatoria di cui all’articolo 5 del sopra citato decreto, nel
rispetto del limite del tetto percentuale massimo del 10% di cui al secondo comma dell’articolo 77 della
Legge 22 dicembre 2010 n.194.
2. Il collocamento previsto ai sensi dell’articolo 2 del Decreto n.37/2006 è pertanto subordinato al
non superamento del tetto percentuale massimo.


Art.61
(Modifica alla Legge n.73/2010 e al Decreto Legge 31 maggio 2012 n.61)

1. Il comma 11 dell’articolo 6 della Legge n.73/2010 è così sostituito:
“11. Sono esclusi dall’erogazione della Cassa Integrazione Guadagni, fatta eccezione per la causa 1) forza
maggiore, e della Indennità Economica Speciale:
a) i dipendenti che risultano soci o amministratori sotto qualsiasi forma dell’attività interessata o che
lo siano stati entro i 12 mesi antecedenti, compresi i soci delle cooperative tranne quelle
appartenenti ai settori di produzione e lavoro, consumo e distribuzione o servizi;
b) il coniuge, i parenti ed affini entro il primo grado di titolari di attività limitatamente ai primi cinque
anni di attività lavorativa continuativamente svolta presso l’impresa del loro famigliare;
c) coniugi, parenti ed affini entro il primo grado di amministratori di società e società cooperative
limitatamente ai primi cinque anni di attività lavorativa continuativamente svolta presso l’impresa
del loro famigliare;
d) gli amministratori stessi ed i dipendenti di datori di lavoro di organizzazioni associative che
svolgano ruoli direttivi o politici;
e) i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che svolgano in modo prevalente attività sportive di
natura professionistica con riferimento alle funzioni strettamente connesse all’attività sportiva, di
lavoro temporaneo e di lavoro domestico.”.
2. Dopo il secondo comma dell’articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2012 n.61 è aggiunto il
seguente comma 2 bis:
“2 bis. Il dipendente che risulti amministratore della medesima società in cui lavora, non può usufruire
della Cassa Integrazione Guadagni per la causa 1) forza maggiore.”.



Art.62
(Regolamentazione per la concessione di contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni di
interesse turistico, culturale, sportivo)

1. Al fine di razionalizzare l’impiego nelle risorse pubbliche nel campo della concessione di
contributi a privati finalizzati alla realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse turistico,
culturale, sportivo si demanda ad apposito decreto delegato da adottarsi entro il 28 febbraio 2014 che
conterrà modalità e criteri applicativi per l’erogazione. Con l’obiettivo di poter operare una migliore e
necessaria programmazione e pianificazione delle risorse stanziate nei Bilanci di previsione dello
Stato, tale decreto disciplinerà anche i limiti temporali di presentazione delle richieste, al fine di poter
stabilire una programmazione definitiva di eventi e manifestazioni entro il mese di gennaio di ogni
anno e potrà contenere anche eventuali deroghe alla Legge 18 febbraio 1998 n.30 ed al vigente
Regolamento di Contabilità nonché disposizioni che prevedano l’apertura serale per le attività
commerciali del Centro Storico in presenza di eventi manifestazioni organizzati dallo Stato o da questo
sovvenzionati o patrocinati. Tale decreto disciplinerà inoltre i costi per l’uso di sale e sedi pubbliche,
nonché per i servizi direttamente ed indirettamente connessi alla realizzazione di eventi e
manifestazioni, ivi incluse le prestazioni di servizio erogate dalle Aziende Autonome di Stato.
Esclusivamente per l’anno 2014 la programmazione degli eventi avverrà entro il 31 marzo.
2. Gli ingressi a tutti gli eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale, sportivo che
prevedano l’accesso in spazi circoscritti al chiuso o all’aperto ovvero che prevedano la possibilità di
fruire di un’offerta culturale, ludica od enogastronomica in qualsiasi forma organizzati, saranno
soggetti al pagamento di un biglietto di ingresso o ad un corrispettivo per la prestazione richiesta e
ricevuta liberamente individuato dagli organizzatori e chiaramente e preventivamente comunicato al
pubblico.


Art.63
(Regime fiscale transitorio)

1. Al fine di agevolare un rapido passaggio tra il precedente e il nuovo regime di accertamenti
fiscali, con decreto delegato, da adottare entro il 30 giugno 2014, sarà disciplinato un transitorio fiscale
relativo alle imposte sui redditi di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche per i
periodi d’imposta 2011 e 2012.
2. Il decreto delegato dovrà prevedere che il transitorio fiscale sia applicabile mediante
pagamento di una somma pari ad una percentuale della pretesa avanzata dalla Amministrazione
finanziaria:
a) a tutti i contribuenti e a tutte le tipologie di reddito;
b) anche ai soggetti che siano stati destinatari di avviso di accertamento, con la sola esclusione delle
fattispecie per le quali sia pendente un procedimento penale.
3. Gli introiti derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative al transitorio fiscale dovranno
essere destinati alla copertura degli oneri relativi al mantenimento o al rafforzamento dello Stato
sociale o a progetti infrastrutturali per lo sviluppo economico, con particolare riferimento a quelli
individuati nel piano strategico per lo sviluppo del comparto turistico commerciale.
4. Il decreto delegato di cui sopra disporrà in merito alle sanzioni da applicare nel caso di
constatata violazione delle norme sull’imposta generale sui redditi, qualora il contribuente non abbia
aderito al transitorio fiscale.




Art.64
(Revisione regime fiscale Magistrati)

1. Con decreto delegato da adottarsi entro il 30 giugno 2014 sarà disciplinato il regime fiscale
applicabile ai redditi relativi al trattamento retributivo dei Magistrati e del Collegio Garante della
Costituzionalità delle Norme, superando la disposizione di cui all’articolo 2, comma nono della Legge 21
gennaio 2004 n.4.
2. Tale revisione normativa dovrà, in particolare, qualificare i redditi di cui al comma 1 come
redditi relativi all’esercizio di funzioni pubbliche, definendone i termini dell’imposizione fiscale.
3. Il decreto delegato di cui al presente articolo potrà modificare altresì, le disposizioni
straordinarie di cui all’articolo 75, comma secondo, della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e successive
proroghe nonché la disposizione di cui al precedente articolo 44, comma 6.


Art.65
(Riscossione crediti dello Stato e degli Enti Pubblici)

1. Con decreto delegato, allo scopo di semplificare e rendere maggiormente efficienti i relativi
procedimenti, verranno disciplinate modalità di riscossione dei crediti vantati dallo Stato e dagli Enti
Pubblici a titolo di rette, tasse, tariffe e canoni di concessione anche avvalendosi del Servizio di
Esattoria di Banca Centrale ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche.


Art.66
(Imposta Valore Aggiunto)

1. Il Congresso di Stato è impegnato a presentare entro il 31 luglio 2014 una proposta normativa
per introdurre il sistema d’imposta indiretta sul valore aggiunto (IVA), in linea con gli standard
internazionali e le direttive comunitarie.
2. E’ dato mandato al Congresso di Stato di avviare il confronto con le forze economiche, e
sindacali e politiche sul progetto di legge da presentare in Consiglio Grande e Generale, attraverso il
Tavolo di Confronto sullo Sviluppo Economico istituito dall’articolo 42 della Legge 21 dicembre 2012
n.150.
3. Gli oneri finanziari sono imputati sul cap. 1-3-2305 “Iniziative ed oneri per la promozione e lo
sviluppo del sistema economico” sul corrente esercizio finanziario e sull’esercizio finanziario 2014.


Art.67
(Parco Scientifico e Tecnologico)

1. Sul capitolo 1-4-3705 “Oneri di avvio e funzionamento Parco Scientifico e Tecnologico San
Marino - Italia” è previsto uno stanziamento per l’esercizio 2014 di €85.695,00. Le risorse del predetto
capitolo potranno essere impiegate per il sostenimento di oneri di consulenze e prestazioni
professionali; per realizzazione del piano di comunicazione, la produzione di materiale pubblicitario ed
eventi e per l’erogazione di servizi volti all’innovazione tecnologica e per ogni altro onere relativo
all’Incubatore d’impresa.
2. Sul capitolo 2-4-7163 “Acquisto arredi e beni strumentali Incubatore d’Impresa – Parco
Scientifico Tecnologico” è previsto uno stanziamento per l’esercizio 2014 di €3.940,00.
3. Sul capitolo in entrata 462 “Proventi derivanti da servizi per l’innovazione tecnologica - Parco
Scientifico Tecnologico San Marino - Italia” troveranno imputazione i proventi derivanti

dall’erogazione dei servizi, da definirsi con apposito decreto delegato, a supporto dell’innovazione
tecnologica diretti alle imprese sammarinesi ed estere.
4. È consentita la domiciliazione presso l’Incubatore d’Impresa delle imprese che vengono ivi
insediate.


Art.68
(Finanziamento soggetti gestori Parco Scientifico e Tecnologico e dell’Aeroporto
Rimini - San Marino)

1. Sul capitolo 2-3-6360 “Sottoscrizione partecipazioni azionarie” è previsto uno stanziamento per
l’esercizio finanziario 2014 di €154.000,00 da utilizzarsi ai fini della costituzione del soggetto gestore
del Parco Scientifico e Tecnologico e del soggetto gestore delle aree affidate alla Repubblica di San
Marino all’interno dell’Aeroporto internazionale Rimini - San Marino.
2. L’Ecc.ma Camera è autorizzata a costituire una Società per azioni e ad acquistarne le relative
azioni al fine di creare il soggetto gestore del Parco Scientifico e Tecnologico.
3. L’Ecc.ma Camera è autorizzata a costituire una Società per azioni e ad acquistarne le relative
azioni al fine di creare il soggetto gestore delle aree affidate alla Repubblica di San Marino, in virtù
dell’Atto di Affidamento siglato fra Ministero dei Trasporti italiano e Segreteria di Stato Industria,
Artigianato e Commercio, all’interno dell’aeroporto di Rimini.
4. Con appositi decreti delegati vengono definiti gli statuti delle società di cui ai commi 2 e 3.


Art.69
(Progetto San Marino Card)

1. Lo stanziamento previsto sul capitolo 1-3-2385 “Oneri di funzionamento San Marino Card” pari
ad €418.625,00 è destinato:
a) al sostenimento degli oneri di funzionamento, miglioramento e promozione dell’attuale progetto
San Marino Card quale strumento per la promozione e lo sviluppo del settore commerciale;
b) al sostenimento degli oneri di studio, sviluppo e funzionamento delle operatività San Marino Card
relativi alla realizzazione di un circuito turistico fidelity card San Marino quale strumento per la
promozione e lo sviluppo del settore turistico e commerciale;
c) al sostenimento degli oneri di studio, sviluppo e funzionamento delle operatività San Marino Card
relative alla realizzazione di un circuito Operatore Economico inizialmente attivato per
l’approvvigionamento di carburante che, garantendo la certezza delle operazioni di acquisto, possa
ricondurre al circuito tutti gli incentivi in atto a supporto del settore trasporti quale primo
intervento per avviare una operatività del circuito San Marino Card per la promozione e lo sviluppo
dell’intero sistema economico.
d) al sostenimento degli oneri di studio, sviluppo e funzionamento delle operatività San Marino Card
collegate alla riforma Tributaria e al progetto di adozione dell’I.V.A.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 della Legge n.30/1998 i capitoli in entrata 405
“Entrate diverse San Marino Card” e in uscita 1-3-2385 “Oneri di funzionamento San Marino Card”
relativi alla San Marino Card potranno essere aumentati, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, delle
somme in giacenza e non reclamate entro il 30 giugno 2013 sulle card scadute e per effetto degli
incassi per vendite e attività San Marino Card. Tali somme potranno essere destinate in uscita al
potenziamento della San Marino Card quale strumento di promozione commerciale e turistica.
3. Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare appositi decreti delegati per:
1) riformare l’attuale progetto SMaC ai fini della inclusione nel progetto di tutti gli operatori
economici con attività di vendita al pubblico, ivi comprese le farmacie.

2) riformare e armonizzare gli interventi a promozione delle vendite del settore carburanti con le
norme di gestione e controllo dell’attività di approvvigionamento e vendita dei prodotti petroliferi.
3) disciplinare le modalità di funzionamento del circuito turistico fidelity card San Marino.
4) disciplinare le modalità di funzionamento del circuito Operatore Economico per
l’approvvigionamento di carburante e per futuri sviluppi.
4. I provvedimenti di cui sopra saranno oggetto di confronto con le associazioni di categoria del
settore di appartenenza.


Art.70
(Trasformazione dell’Ente Poste della Repubblica di San Marino in Società per Azioni)

1. In attuazione delle disposizioni contenute all’articolo 17 della Legge 21 maggio 2012 n.54
“Legge Istitutiva dell’Ente Poste della Repubblica di San Marino”, è avviato l’iter di trasformazione
dell’Ente Poste della Repubblica di San Marino in società per azioni denominata “Poste San Marino
SpA”, società di diritto privato a partecipazione pubblica esclusiva, costituito per l'esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 2 della Legge n.54/2012.
2. Il patrimonio della Società “Poste San Marino SpA” è costituito dal capitale sociale e può essere
costituito anche mediante conferimento dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’Eccellentissima
Camera già in uso alla Direzione Poste e da ogni altro bene mobile ed immobile o valore di proprietà
dell’Eccellentissima Camera che la stessa riterrà opportuno conferire per la costituzione del capitale
della Società.
3. Il finanziamento della Società è garantito secondo le modalità di cui all’articolo 15 della Legge
n.54/2012.
4. La Società è esente, quale soggetto passivo, da ogni imposta, tassa e tributo previsti
dall’ordinamento per un periodo di 10 anni dalla sua costituzione.
5. L’utile della Società è versato allo Stato salvo il reinvestimento o l’accantonamento ai Fondi di
riserva coerentemente con gli indirizzi del Congresso di Stato e gli obblighi di legge.
6. La Società subentra in tutti i contratti, accordi e convenzioni siglati dalla Direzione Poste e
dall’Ente Poste fino alla loro naturale scadenza ed in tutti i rapporti giudici attivi e passivi in capo
all’Ente Poste.
7. Entro novanta giorni dalla costituzione della Società, il Consiglio di Amministrazione formula
il proprio modello organizzativo e funzionale, corredandolo con il fabbisogno delle risorse
professionali necessario all’espletamento delle proprie attività, sottoponendo tale primo fabbisogno al
confronto con le organizzazioni sindacali.
8. Entro centoventi giorni dalla definizione del fabbisogno, la Società dovrà stipulare, a seguito di
contrattazione con le Organizzazione Sindacali, un nuovo contratto di lavoro aziendale che
regolamenterà i rapporti di lavoro subordinato.
9. Il personale già di ruolo presso la Direzione Poste resta assegnato, ai sensi dell’articolo 9 della
Legge 5 dicembre 2011 n.188, a Poste San Marino S.p.A. con qualifica, livello retributivo ed ogni altro
diritto economico-normativo maturato, ma potrà, in alternativa, optare per il nuovo contratto di
lavoro aziendale, decadendo di conseguenza dal rapporto di ruolo, secondo quanto stabilito con
apposito Accordo con le Organizzazioni Sindacali. Con tale Accordo sarà stabilita anche la
determinazione degli istituti normativi applicabili a tale personale, tenuto conto di come gli stessi
verranno modificati a seguito della trasformazione dell’Ente Poste San Marino in Poste San Marino
SpA.
10. Il capitale sociale è di Euro 3.000.000,00 ed è suddiviso in 30.000 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 100,00 cadauna.
11. Con decreto delegato sono disciplinati:

a) l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cui all’articolo 13 della Legge n.54/2012, fatto
salvo il mantenimento in capo al Congresso di Stato, per il tramite del Segretario di Stato
competente, di funzioni di indirizzo e controllo;
b) eventuali modifiche e/o integrazioni al regime fiscale;
c) lo schema dello Statuto della Società;
d) le tempistiche relative alla costituzione della Società. La pubblicazione del decreto delegato nel
Bollettino Ufficiale terrà luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni
previsti dalle vigenti disposizioni.
12. Eventuali modifiche allo Statuto della Società approvato in conformità allo schema di cui alla
lettera c) del precedente comma 11, nonché eventuali modifiche al capitale ed alla suddivisione dello
stesso in azioni sono approvate con decreto delegato.
13. Le nomine degli organi dell’Ente Poste restano confermate nella Società per i loro rispettivi
incarichi e fino alla loro naturale scadenza.
14. Sino alla trasformazione dell'Ente Poste della Repubblica di San Marino in Società per azioni,
gli atti riguardanti il personale sono adottati dall'Ufficio Gestione Personale PA e gli stipendi del
personale sono predisposti dalla Contabilità di Stato.


Art.71
(Iniziative di rafforzamento dei linguaggi veicolari nell’educazione)

1. In considerazione dell’elevato valore strategico attribuito alla politica estera e alle relazioni di
carattere internazionale di alto livello per lo sviluppo del Paese e della necessità che i giovani ed i
cittadini della Repubblica di San Marino abbiano un’adeguata competenza linguistica, con una
particolare attenzione alle lingue straniere e a tutte le forme di comunicazione quali la scrittura
creativa, il teatro, la musica e la danza, è modificata la denominazione del capitolo 1-6-4880
“Iniziative di educazione linguistica” con la seguente: “Iniziative di rafforzamento dei linguaggi
veicolari nell’educazione” con uno stanziamento per l’esercizio 2014 di €49.250,00.
2. Lo stanziamento è finalizzato:
a) al potenziamento, all’interno dell’offerta formativa di ogni scuola, dello studio plurilingue,
ampliando il sistema dei laboratori linguistici, anche in rete e intensificando le attività elettive;
b) alla promozione della mobilità degli studenti e degli insegnanti attraverso scambi di ospitalità tra
studenti e insegnanti di paesi diversi, stage e soggiorni per esperienze di studio e di lavoro
all’Estero;
c) allo sviluppo di interventi educativi e di formazione scolastica per adulti; riproponendo corsi serali
per adulti e aprendo esperienze in territorio di English Camp oltre che per ragazzi e studenti, anche
per adulti;
d) a favorire la competenza linguistica della cittadinanza attraverso l’apprendimento di linguaggi
veicolari alternativi da attivarsi mediante laboratori di teatro, di musica, di scrittura e di danza,
favorendo così l’espressione di altre forme comunicative.


Art.72
(Distretto Culturale)

1. In previsione della creazione di un Distretto Culturale capace di produrre e diffondere
partecipativamente cultura e porre in essere le basi di una “economia della conoscenza” è istituito il
capitolo 1-7-4843 “Spese per iniziative Distretto Culturale” con uno stanziamento per l’esercizio 2014
di €44.325,00 per finanziare attività articolate in convegni, percorsi formativi, organizzazione di
eventi culturali, supporto a nuove imprese culturali e borse di studio di settore.


Art.73
(Riordino del Sistema scolastico)

1. La Segreteria di Stato per l’Istruzione è impegnata a predisporre entro il 31 marzo 2014 un
piano di riordino degli assetti scolastici, da attuarsi mediante decreto delegato, valutati i centri di costo
maggiori, al fine di un contenimento della spesa che comunque si coniughi con obiettivi di qualità del
sistema di istruzione e formazione sammarinese, con particolare attenzione ai rapporti fra il personale
docente e gli allievi in vista della formulazione dei piani cattedra per l’anno scolastico 2014/2015.
2. Il piano di riordino di cui al comma 1 dovrà affrontare i seguenti aspetti:
- revisione rapporti educatori/bambini
- revisione numeri alunni per classe
- riorganizzazione dei Centri Documentazione
- revisione dei piani cattedra e dei curricoli
- riorganizzazione dei servizi “Centri Estivi e Ludoteca” favorendo un’integrazione pubblico e
privato, assicurando al servizio pubblico il controllo dei parametri di qualità.


Art.74
(Beneficiari effettivi del Sistema Bancario e Finanziario)

1. All’articolo 16 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è aggiunto il seguente comma 5:
“5. Non possono essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni rilevanti al capitale di
un soggetto autorizzato i soggetti esteri, agenti in nome proprio ma per conto di terzi o comunque non
aventi natura di persona fisica, per i quali ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
a) forma giuridica di “società anonima” o sostanzialmente tale, ossia inidonea, per l’ordinamento
giuridico del Paese in cui hanno la propria sede, a garantire la necessaria trasparenza dei propri
assetti proprietari;
b) limiti alla costante e agevole conoscibilità dell’identità dei propri fiducianti/proponenti, e dei loro
titolari effettivi, da parte dell’autorità di vigilanza;
c) sede legale o amministrativa ubicata in uno dei Paesi, Territori o Giurisdizioni sottoposti a stretto
monitoraggio in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del
terrorismo;
d) sottoposizione al controllo, anche congiunto, di soggetti ricadenti in almeno una delle circostanze
di cui alle tre precedenti lettere;
e) quando il beneficiario effettivo è cittadino sammarinese.”.
2. Le eventuali situazioni di non conformità al nuovo comma 5 dell’articolo 16 della Legge 17
novembre 2005 n.165 devono essere regolarizzate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, nelle forme e modalità stabilite dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
3. Il Comitato per il Credito ed il Risparmio, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze
ed il Bilancio, riferisce al Consiglio Grande e Generale, in seduta segreta, ogni qualvolta gli istituti
finanziari, autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005, accedono a facilitazioni o aiuti di Stato,
consistenti in:
- sgravi fiscali o la compensazione del versamento dei contributi previdenziali;
- linee di credito di Banca Centrale;
- fidejussioni rilasciate dallo Stato.
Il riferimento ha per oggetto:
- la spiegazione dei motivi per i quali l’istituto finanziario ha avuto accesso alle facilitazioni di cui al
comma precedente, la misura delle stesse e le modalità e tempistiche di fruizione;
- l’illustrazione degli assetti proprietari e di Governo dell’istituto finanziario;

- l’evidenza dei titolari economici effettivi delle partecipazioni al capitale sociale quando cittadini
sammarinesi o soggetti residenti.
Entro il 31 marzo 2014 il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio riferisce al Consiglio Grande e
Generale ai sensi del presente comma in relazione alle facilitazioni o agli aiuti di Stato riconosciuti ad
istituti finanziari sammarinesi in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.
4. L’articolo 26 della Legge 21 dicembre 2012 n.150 è abrogato.


Art.75
(Rivalutazione quote di partecipazione al Fondo di Dotazione
della Banca Centrale della Repubblica di San Marino)

1. Gli istituti di credito titolari di quote del fondo di dotazione della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino possono effettuare la rivalutazione monetaria di dette quote entro la data
del 31 maggio 2014.
2. Il valore della quota iscritta a bilancio a seguito della rivalutazione deve corrispondere alle
risultanze del suo ricalcolo secondo il metodo del patrimonio netto sulla base dei valori patrimoniali
della Banca Centrale espressi nel bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2013.
3. La delibera di rivalutazione, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’istituto di credito,
deve essere allegata sia alla copia del bilancio d’esercizio 2013 – da depositarsi presso la Cancelleria
del Tribunale – sia alla dichiarazione dei redditi riferita allo stesso esercizio.
4. I saldi attivi derivanti dalla rivalutazione, corrispondenti all’incremento di valore della quota,
devono essere accantonati in una speciale riserva designata con riferimento al presente articolo, da
utilizzarsi esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale.
5. Il saldo attivo di rivalutazione è assoggettato ad imposizione sul reddito con il sistema della
tassazione separata nella misura 12%.
6. Il periodo d’imposta nel quale va imputato il saldo attivo di rivalutazione è il 2013.
7. L’imposta di cui al comma precedente non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai
soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell’imposta generale sui redditi.
8. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato sui moduli del conguaglio IGR entro il 31
maggio 2014 e non è compensabile con crediti di imposta IGR o per altre imposte.
9. L’ammontare dell’imposta pagata deve essere contabilizzata in diminuzione del fondo di riserva
di rivalutazione iscritto in bilancio.
10. Lo Stato procede alla rivalutazione delle quote di partecipazione al Fondo di Dotazione della
Banca Centrale della Repubblica di San Marino in sede di chiusura del Rendiconto Generale dello
Stato per l’esercizio 2013.


Art.76
(Incentivi per la promozione del turismo rurale)

1. Allo scopo di promuovere le attività del turismo rurale di cui all’articolo 23 della Legge 20
settembre 1989 n.96 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura) e successivo regolamento 13 febbraio
1990 n.24 e alla Legge 27 gennaio 2006 n.23 (Norme generali per l’esercizio del turismo rurale) e
successivo Decreto Delegato 22 settembre 2009 n.132, l’individuazione degli interventi finanziabili è
demandata all’emanazione di apposito decreto delegato. Gli oneri relativi troveranno imputazione sul
capitolo 2-5-6735 “Finanziamento Legge 20 settembre 1989 n.96 contributi e premi”.




Art.77
(Amministratore di Condominio)

1. Si da mandato al Congresso di Stato di emettere apposito decreto delegato entro il 30 giugno
2014 che regolamenti la figura professionale dell’Amministratore di Condominio.



Art. 78
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 20 dicembre 2013/1713 d.F.R.




I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli





IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini