Advanced Search

Decreto Legge 21 gennaio 2014 n.7 - Disposizioni urgenti in merito all’Universit degli Studi della Repubblica di San Marino


Published: 2014-01-21
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984346/decreto-legge-21-gennaio-2014-n.7---disposizioni-urgenti-in-merito-alluniversit-degli-studi-della-repubblica-di-san-marino.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
Bozza Decreto Legge
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 21 gennaio 2014 n.7



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n. 184 e più precisamente:
- la necessità di individuare una figura in sostituzione al Rettore dell’Università degli Studi
della Repubblica di San Marino stante l’attuale vacatio del Rettore;
- l’urgenza di nominare tale figura onde garantire agli organi di gestione dell’Università il
normale funzionamento e l’inderogabile adempimento di tutti gli atti previsti dalle normative
vigenti;
- la necessità e l’urgenza di prorogare il Presidente e i membri del Collegio dei Sindaci Revisori
dei Conti dell’Università fino alla nomina del nuovo collegio sindacale;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 21 adottata nella seduta del 14 gennaio 2014;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



Articolo Unico

1. Il Congresso di Stato, nelle more della nomina del Rettore da parte del Consiglio Grande e
Generale, con propria delibera può procedere alla nomina di un Vicario, scelto fra Professori
ordinari, di prima fascia, con maggiore anzianità nell’Università al quale verranno
temporaneamente conferiti tutti i poteri e le funzioni del Rettore.
2. La validità della delibera del Congresso di Stato di cui al comma 1 non potrà essere
superiore a sei mesi. Per circostanze del tutto eccezionali tale delibera potrà essere prorogata per
un ulteriore periodo non superiore a tre mesi.
3. Resta inteso che con la nomina del Rettore dell’Università da parte del Consiglio Grande e
Generale, il Vicario cesserà immediatamente le proprie funzioni.


4. Il Presidente e i membri del Collegio dei Sindaci Revisori si intendono prorogati e nel pieno
dei propri poteri, fino alla nomina del nuovo Collegio.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 gennaio 2014/1713 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini