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Legge 31 Marzo 2014 N.40 - Disciplina Delle Licenze Per L


Published: 2014-03-31
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984341/legge-31-marzo-2014-n.40---disciplina-delle-licenze-per-l.html

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Bozza di Legge “Modifica Composizione Commissioni Lavoro, Cooperazione, Prezzi, P
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 27 marzo 2014:


LEGGE 31 marzo 2014 n. 40


DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI,
DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le licenze per l’esercizio di attività industriali, di servizio,
artigianali e commerciali e intende promuovere un sistema economico fatto di imprese che si
sostanziano di mezzi e persone creando sviluppo e occupazione.

Art. 2
(Licenza)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, eserciti un’attività industriale, di servizio, artigianale e
commerciale in territorio sammarinese, ai fini della presente legge assume la qualifica di operatore
economico e deve essere a ciò abilitato da apposita licenza rilasciata dall’Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio (in breve UIAC).
2. Ogni operatore economico può essere titolare di una o più licenze purché di differente
tipologia ossia licenza industriale, di servizi, commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso. Gli
oggetti delle licenze devono essere tra loro coerenti. Sono comunque fatte salve le incompatibilità
tra attività economiche previste da leggi speciali. L’operatore economico titolare di licenza
artigianale può essere titolare di massimo due licenze.
3. L'operatore economico titolare di più licenze, deve avere almeno tante sedi quante sono le
licenze.
4. Con apposito decreto delegato, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, verranno individuate le attività le cui licenze possono essere esercitate in una unica
sede e sarà dettata una specifica regolamentazione nel caso di cumulo di licenza di commercio
all’ingrosso con licenza di commercio al dettaglio.

Art. 3
(Licenze industriali, di servizio, artigianali e commerciali)

1. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell’attività industriale quelle che autorizzano i
titolari ad esercitare professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione o
trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari.
2. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell’attività di servizio quelle che autorizzano i
titolari ad esercitare professionalmente un’attività economica organizzata al fine di erogare servizi
ad eccezione delle attività di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.
3. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell’attività artigianale, quelle il cui titolare
esercita personalmente, professionalmente l’impresa artigiana, assumendone la piena
responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua gestione e direzione, e svolge in
maniera prevalente il proprio lavoro all’interno dell’impresa medesima.
4. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell’attività commerciale quelle che autorizzano i
titolari a svolgere professionalmente attività di intermediazione nella circolazione dei beni
oggettivamente rilevanti, ossia di trasferimento di uno o più beni da un soggetto ad un altro a cui
corrisponde una controprestazione onerosa, e all’esercizio di attività ausiliarie e alla
predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni.

Art. 4
(Tassa licenza)

1. Tutte le attività economiche organizzate in forma di impresa sono soggette alle tasse di
rilascio della licenza e negli esercizi successivi alla tassa annuale di licenza nella misura stabilita
dall'Allegato B alla presente legge fatte salve le deroghe previste da leggi speciali e dall’Allegato B
medesimo.
2. La tassa è sempre dovuta per intero.


Art. 5
(Categorie esenti dall'obbligo di munirsi di licenza)

1. Dalla disposizione di cui all'articolo 2 sono esenti:
a) tutti i produttori agricoli che vendono i loro prodotti stagionalmente nel proprio fondo e non
esercitino attività di compravendita di prodotti altrui;
b) tutte le altre attività disciplinate da specifiche normative che non prevedono il possesso di una
licenza per il loro esercizio.


TITOLO II
RILASCIO DELLA LICENZA


Art. 6
(Requisiti soggettivi per l’ottenimento della licenza individuale)

1. Può ottenere una licenza individuale chi:
a) è residente nella Repubblica di San Marino;
b) ha la capacità civile;
c) non risulti condannato, nella Repubblica di San Marino o all’estero, con sentenza penale
passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due
anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica o
per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure non risulti
condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture
per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti
commessi negli ultimi quindici anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive
o non sia stato rinviato a giudizio nell’ambito di un procedimento penale in corso, per
associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. Nella
valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale si tiene conto delle cause di
estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna,
della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle
leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della
Repubblica;
d) non risulti, in concomitanza alla richiesta di rilascio della licenza, sottoposto ad una procedura
di concorso giudiziale dei creditori o ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri
anche in qualità di amministratore unico della società sottoposta al concorso giudiziale dei
creditori;
e) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali;
f) nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato
socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all’articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006
n.47, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o
l’avere i poteri di rappresentanza di cui all’articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e
successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato
all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica
qualora nel ricorso amministrativo contro l’atto di diniego della licenza a causa del
provvedimento di revoca subito, il socio o l’amministratore dimostri di avere adottato un
comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività
della società che hanno portato alla revoca della licenza;
g) nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato
titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;
h) non è oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al
recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico
Allargato che non siano oggetto di contenzioso od oggetto di accordo per il pagamento rateale
teso all’estinzione delle pendenze;
i) non è occupato ad eccezione dell'ipotesi di cui al successivo articolo 7 o libero professionista;
l) ha apposito nulla osta del Congresso di Stato qualora intenda esercitare un’attività nei settori di
cui all’articolo 1, punti 2, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Delegato n.116/2007 e
successive modifiche.

Art. 7
(Part-time imprenditoriale)

1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che esercitano un'attività lavorativa
alle dipendenze di terzi è reso possibile il ricorso all'istituito del part-time imprenditoriale nei
termini che verranno definiti con decreto delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.

Art. 8
(Requisiti soggettivi per l’ottenimento della licenza da parte di persone giuridiche)

1. Può ottenere una licenza la persona giuridica che:
a) sia iscritta nel Registro delle società a norma della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive
modifiche;
b) non risulti soggetto inidoneo ai sensi dell’articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e
successive modifiche;
c) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali.

Art. 9
(Requisiti oggettivi per licenze intestate a persone fisiche e licenze intestate a persone giuridiche)

1. L’oggetto della licenza deve essere:
a) lecito,
b) possibile,
c) determinato,
d) coerente e
e) riferito all’effettiva attività che si va a porre in essere.
2. Nel caso il richiedente sia una persona giuridica l’oggetto della licenza è tutto o parte
dell’oggetto sociale e definisce la sola attività d’impresa. L’oggetto della licenza è formulato
indicando solo i codici Ateco di riferimento. L'operatore economico ha facoltà di attivare solo una
parte dell'oggetto sociale fermo restando che il rilascio di licenza è assoggettato alle disposizioni
previste dalle leggi speciali.
3. In riferimento al precedente comma 1, punto d), sono di diritto ritenute coerenti le licenze
riconducibili ad un’unica classe di codici Ateco. Tale criterio è esteso alla valutazione di cui
all’articolo 2, comma 2. Nelle altre ipotesi la coerenza è valutata dall’UIAC in relazione al progetto
d’impresa predisposto dall’operatore economico.
4. Il richiedente la licenza deve:
a) avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata
all’attività da porre in essere. Fa eccezione il richiedente una licenza che per tipologia di oggetto
può essere svolta senza una sede fissa; in questo ultimo caso la sede a cui fare le comunicazioni
è quella indicata al successivo articolo 24, comma 1. La sede deve essere nella disponibilità del
richiedente in quanto proprietario o usufruttuario, per l’intera quota, dei locali, oppure in
quanto titolare di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di
comodato, registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria. Il contratto di comodato è
consentito solo per le licenze individuali e deve trattarsi di coniuge, parente o affine entro il
terzo grado del titolare della licenza. Il contratto di locazione o di locazione finanziaria
immobiliare, o di comodato deve contenere l’indicazione dei dati catastali, piano, numero civico
e l’indicazione della superficie dei locali, nonché l’esplicita dichiarazione del locatore che i locali
sono ad esclusiva disponibilità del locatario.
Ai fini della presente legge con l'espressione “sede operativa” si identifica la sede dove si svolge
l'attività di impresa ossia quella indicata nell'istanza di rilascio di licenza o di trasferimento
sede o di apertura di sede secondaria. La sede sociale di cui all'articolo 8 della Legge n.47/2006
e successive modifiche, può quindi non coincidere con la sede operativa della medesima
società. Nel caso di solo trasferimento della sede sociale si procede ai sensi della Legge
n.47/2006 e successive modifiche;
b) avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall’Allegato B;
c) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività
che si intende svolgere. In merito agli adempimenti inerenti l’avvio alla produzione ai fini
dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è sufficiente avere presentato al competente
Dipartimento dell’ISS relativa domanda corredata della necessaria documentazione.
L’autorizzazione da ottenersi per l’avvio alla produzione deve essere conseguita entro
centottanta giorni correnti dal rilascio della licenza. È fatta comunque salva la responsabilità
dell’imprenditore anche nel periodo di tempo in cui non ha ottenuto ancora l’autorizzazione per
l’avvio alla produzione;
d) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di
particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale,
così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali. In caso di licenza
intestata a persona fisica i suddetti requisiti professionali devono essere in capo al titolare della
licenza mentre nel caso di persona giuridica devono essere in capo a coloro che svolgono le
mansioni che richiedono la specifica preparazione o esperienza professionale. Nel caso si debba
procedere all’assunzione di personale con le competenze di cui sopra, l’assunzione deve
avvenire entro dieci giorni lavorativi dal rilascio della licenza.
5. In relazione al requisito di cui punto a) del precedente comma, il libero professionista
regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri e Architetti o al Collegio dei Geometri, che ha
presentato all'Ufficio Urbanistica la pratica edilizia relativa ai locali da destinarsi a sede della
licenza, e il cui progetto è stato approvato, può dichiarare, prima che termini il procedimento per il
rilascio della conformità edilizia, che i lavori eseguiti all'interno dei suddetti locali sono conformi
all'ultimo progetto approvato comprensivo delle eventuali prescrizioni dettate dalla Protezione
Civile. In base a tale dichiarazione l'UIAC rilascia la licenza. Nel caso in cui le dichiarazioni
risultino false o mendaci si procede come previsto all’articolo 11, comma 5.
6. In relazione al punto c) di cui al precedente comma 4, le autorità competenti a rilasciare le
autorizzazioni previste da leggi speciali, nel caso la realizzazione dell'attività oggetto di licenza
possa essere avviata con un percorso graduale e progressivo, hanno facoltà di autorizzare l'attività
richiesta anche in parte onde consentire l'immediata operatività dell'imprenditore, subordinando
tale autorizzazione a precise condizioni. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la
sospensione o la revoca della autorizzazione concessa dall’autorità competente la quale comunica il
provvedimento adottato all'UIAC che procede per quanto di propria competenza.
7. L’Ufficio del Registro e Conservatoria segnala all’UIAC i contratti che non sono conformi
alle disposizioni di cui al comma 4, punto a) relativamente ai contratti di locazione o di locazione
finanziaria immobiliare, o di comodato o che non contengano l’indicazione dei dati catastali, piano,
numero civico e l’indicazione della superficie dei locali, nonché l’esplicita dichiarazione del locatore
che i locali sono ad esclusiva disponibilità del locatario. L’UIAC, ricevuta la segnalazione, assegna
un tempo di dieci giorni lavorativi all’operatore economico per depositare all’Ufficio del Registro e
Conservatoria un contratto conforme a quanto richiesto dalla presente legge.
8. I codici Ateco adottati ai fini della presente legge sono indicati nella Carta dei Servizi di cui
all’articolo 36.

Art. 10
(Procedura generale per rilascio della licenza)

1. La licenza viene rilasciata previa presentazione di una istanza all’UIAC.
2. Le modalità di presentazione dell’istanza e i contenuti della stessa, in conformità alla
presente legge, sono definite nella Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 36.
3. Il richiedente nell'istanza oltre ad indicare l’attività che andrà a svolgere effettivamente deve
dichiarare quella che sarà l'attività prevalente e le attività sussidiarie indicandone la relativa classe
del codici Ateco. Ai fini di una corretta codificazione statistica l’attività prevalente deve essere
unica.
4. La licenza è rilasciata nel momento stesso in cui l’UIAC riceve la relativa istanza se questa è
conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L’istante ha facoltà di richiedere che la licenza
diventi operativa in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla
presentazione dell’istanza stessa. All’istanza viene assegnato un numero identificativo.

Art. 11
(Controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti per il rilascio di licenza e relative sanzioni)

1. L’UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di rilascio della licenza, entro
centottanta giorni correnti dalla presentazione dell’istanza per il rilascio della licenza, hanno
l’obbligo di verificare l’effettiva sussistenza di tutti i requisiti di cui agli articoli 6, 8 e 9. Il termine
dei centottanta giorni è ridotto a trenta nel caso l'attività oggetto di licenza riguardi settori che
presentano particolari rischi per la salute e sicurezza pubblica, ossia il settore della produzione,
vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all'ingrosso o produzione di farmaci,
il settore dei servizi sanitari e socio-sanitari e il settore delle armi. Il Congresso di Stato con propria
deliberazione può ampliare l’individuazione dei suddetti settori a seguito di richiesta formale e
motivata pervenuta da parte della Direzione dell’UIAC.
2. La licenza viene revocata per uno o più dei seguenti motivi:
a) vizi della domanda non sanabili;
b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9, fatto salvo quanto
disposto al successivo articolo 12.
3. In caso di revoca di cui al precedente comma, qualora durante i controlli previsti dopo il
rilascio della licenza venga rilevata la mancanza del possesso di uno o più dei requisiti oggettivi
previsti al precedente articolo 9 si applica una sanzione pecuniaria amministrativa di euro
2.000,00 per ciascuna delle seguenti ipotesi:
a) l’assenza di una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione
adeguata all’attività da porre in essere;
b) l’assenza di un titolo di proprietà o di un contratto di locazione o di locazione finanziaria
immobiliare, o di comodato d’uso registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria;
c) non avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall’Allegato B;
d) svolgere l’attività senza avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente
alla tipologia di attività che si svolge;
e) svolgere l’attività senza avere presentato al competente Dipartimento dell’ISS domanda relativa
agli adempimenti inerenti l’avvio alla produzione ai fini dell’igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro, corredata della necessaria documentazione;
f) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento
di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza
professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali;
g) per le licenze individuali essere occupato o svolgere l’attività di libero professionista ad
eccezione dell'ipotesi di cui all’articolo 7.
4. Nel caso in cui l’operatore economico svolga la sua attività in modo tale da determinare un
grave pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro, su segnalazione del competente Dipartimento
dell’ISS, l’UIAC provvede alla sospensione d’ufficio della licenza sino a quando l’operatore non
abbia ottenuto l’autorizzazione relativa agli adempimenti inerenti l’avvio alla produzione ai fini
dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Trascorsi centottanta giorni correnti dal rilascio della
licenza senza che l’operatore abbia ottenuto la suddetta autorizzazione, la licenza viene revocata.
5. Oltre alle sanzioni previste ai commi precedenti ed in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 24 della Legge n.159/2011 in forza delle quali chiunque rende dichiarazioni false o
mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti e decade dei benefici eventualmente ottenuti,
l'UIAC nel caso in cui accerti durante i controlli dei requisiti per il rilascio della licenza che le
dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all'articolo 13 della Legge n.159/2011 o le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'articolo 12 della Legge n.159/2011 in base alle
quali si è ottenuto il rilascio della licenza stessa erano false o mendaci, procede alla segnalazione
all’autorità giudiziaria. Nel caso la dichiarazione falsa o mendace sia stata resa dal libero
professionista relativamente al comma 6 del precedente articolo 9, l'UIAC procede anche alla
segnalazione all'Albo o Collegio a cui è iscritto il libero professionista.

Art. 12
(Mancanza di determinatezza e coerenza dell’oggetto di licenza)

1. Nel caso in cui venga contestata la mancanza dei requisiti di determinatezza o coerenza
dell’oggetto della licenza così come indicati all’articolo 9, il titolare della licenza viene convocato dal
Dirigente dell’UIAC, entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta contestazione, al fine di fornire
chiarimenti in merito alla determinatezza o coerenza dell’oggetto di licenza stesso. Se effettuato
l’incontro permane la posizione di contestazione dell’irregolarità da parte dell’UIAC e di
opposizione alla medesima da parte del titolare della licenza, viene convocata una conferenza dei
servizi a cui prendono parte il Dirigente dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività
Economiche, un funzionario del Dipartimento Economia designato dal Direttore del Dipartimento
Economia, il titolare della licenza e il Dirigente dell’UIAC al fine di riesaminare la pratica. Se ad
esito del riesame della pratica il Dirigente dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività
Economiche e il funzionario del Dipartimento Economia designato dal Direttore del Dipartimento
Economia confermano la contestazione, la licenza viene sospesa d’ufficio e il titolare della
medesima, entro trenta giorni lavorativi dall’atto di sospensione, deve riformulare l’oggetto di
licenza al fine di renderlo determinato o coerente.

Art. 13
(Autorizzazione ad operare per società estere o persone fisiche non residenti)

1. Le società estere o le persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un’attività
economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a centottanta giorni devono
richiedere apposita autorizzazione all’UIAC e devono rispettare le medesime norme di legge rivolte
agli operatori economici sammarinesi.
2. Non può essere autorizzata l’attività:
a) di una società estera i cui soci o i cui organi amministrativi, siano “Soggetti inidonei” secondo
quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, né di una società
estera di cui non è possibile conoscere gli assetti societari. Fanno eccezione le società quotate in
borsa o quelle le cui quote sociali sono in capo a più di venti soggetti diversi fatta eccezione per
il requisito di non essere oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della
Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio
2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del
Settore Pubblico Allargato salvo che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un
accordo per il pagamento rateale teso all’estinzione delle pendenze;
b) di una persona fisica che non abbia i requisiti di cui all’articolo 6, escluso il punto a);
c) disciplinata dalla Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche salvo parere autorizzativo
del Comitato di esame di cui all'articolo 21 della medesima legge e fatto salvo il caso del
commercio ambulante;
d) disciplinata dal Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.116 e successive modifiche salvo aver
ottenuto apposito nulla osta del Congresso di Stato;
e) disciplinata dalla Legge del 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche salvo aver ottenuto
apposita autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
f) di una persona giuridica che abbia la sede sociale nei “Paesi sotto monitoraggio” così come
identificati dall’Agenzia di Informazione Finanziaria;
g) di chi non dichiari all’UIAC i beneficiari effettivi delle partecipazioni societarie.
3. Le modalità di presentazione dell’istanza e i contenuti della stessa sono definite nella Carta
dei Servizi di cui al successivo articolo 36.
4. Il richiedente l'autorizzazione deve:
a) nominare un preposto nella Repubblica di San Marino che avrà gli stessi diritti e gli stessi
obblighi di un amministratore unico e che deve domiciliarsi presso uno studio professionale. Il
preposto non deve essere “Soggetto inidoneo” secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio
2006 n.47 e successive modifiche;
b) avere una sede così come prevista al punto a), comma 4 dell’articolo 9 ad eccezione che si tratti
di un cantiere; nel caso di cantiere il richiedente l’autorizzazione deve domiciliarsi presso uno
studio professionale;
c) avere pagato la tassa per il rilascio dell'autorizzazione così come previsto dall’Allegato B;
d) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività
che si intende svolgere;
e) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di
particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale,
così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali;
f) dichiarare l’attività prevalente e l’attività effettiva che andrà a porre in essere indicandone la
relativa classe del codice Ateco.
5. L’autorizzazione è rilasciata nel momento stesso in cui l’UIAC riceve la relativa istanza se
questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi.
6. L’autorizzazione ha durata di un anno e viene rinnovata, se permangono i requisiti, con il
pagamento della relativa tassa.
7. La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio dell’autorizzazione.
8. Le società estere o le persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un’attività
economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a quindici giorni ed inferiore a
centottanta giorni devono essere a ciò autorizzate nelle modalità e nelle condizioni definite da
apposita delibera del Congresso di Stato. Il temine di centottanta giorni è prorogabile dal
Congresso di Stato nel caso in cui la realizzazione dell’oggetto dell’autorizzazione richieda un
tempo di esecuzione maggiore. In tale caso non si applica il disposto di cui al comma 1.

Art. 14
(Controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 13 e relative sanzioni)

1. L’UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di rilascio della autorizzazione di cui al
precedente articolo 13, procede ai controlli nei termini di cui all’articolo 11 comma 1.
2. L’autorizzazione ad operare di cui all’articolo 13 viene revocata per uno o più dei seguenti
motivi:
a) vizi della domanda non sanabili;
b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui all’articolo 13, comma 4, punti a), b), c), e d).
3. Si applicano inoltre le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 5.
4. Chi non si munisce dell’autorizzazione di cui all’articolo 13 è soggetto alle sanzioni di cui
all’articolo 28, comma 1.



Art. 15
(Obblighi di comunicazione dell'UIAC)

1. Il Dirigente dell'UIAC ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia di Informazione Finanziaria
ogni licenza o ogni autorizzazione di cui all’articolo 13 che abbia come oggetto della propria attività:
a) ufficio di trustee professionale ai sensi della normativa dei trust, b) assistenza e consulenza in
materia di servizi di investimento; c) assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale,
finanziaria e commerciale; d) mediazione creditizia; e) mediazione immobiliare; f) gestione di case
da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche; g)
offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi,
scommesse, o concorsi pronostici con vincite in denaro; h) custodia e trasporto di denaro contante,
titoli o valori; i) esercizio di casa d’asta o galleria d’arte; j) commercio di cose antiche; k) acquisto o
vendita di oro; l) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e
l’importazione, di pietre e metalli preziosi; m) rivendita o noleggio di beni mobili registrati; n)
autonoleggio, o) noleggio di cassette di sicurezza. Il suddetto elenco può essere ampliato con
regolamento adottato dal Congresso di Stato.


Art. 16
(Attività prevalente ed effettiva)

1. L'attività prevalente svolta da un’impresa si determina in base alla valutazione dei seguenti
elementi:
a) la produzione, anche se esternalizzata presso terzi, di beni immessi al consumo a nome
dell'operatore economico determina sempre quale attività prevalente quella produttiva;
b) l’erogazione e produzione di servizi è prevalente quando:
- l’importo dei servizi fatturati è superiore all’importo del valore dei beni ceduti, o
- la qualifica prevalente dei dipendenti è funzionale alla prestazione dei servizi medesimi o
- quando l’attività di servizio svolta è indispensabile alla eventuale cessione di beni;
c) l’attività commerciale è prevalente in tutti gli altri casi ove l’importo dei beni commercializzati
sia prevalente rispetto a quanto previsto al precedente punto b).
2. L’operatore economico è tenuto a comunicare all’UIAC eventuali variazioni dell’attività
prevalente ed effettiva entro il 30 giugno di ogni anno.
3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa di
euro 200,00.
4. Qualora in fase di verifica venga dimostrato dall’UIAC che l’operatore economico svolga
un’attività prevalente, da almeno due anni, diversa da quella comunicata, oltre alla sanzione di cui
sopra, l’UIAC fissa un termine minimo di dieci giorni correnti entro cui il titolare di licenza deve
procedere all’adeguamento dell’oggetto della licenza all’attività effettivamente svolta. Nel caso
l’operatore economico non ottemperi nel termine assegnato, gli viene comminata una ulteriore
sanzione di euro 200,00. Qualora l’operatore non proceda all’adeguamento come richiesto si
configura l’ipotesi di cui all’articolo 28, comma 2.
5. Contro la decisione dell’UIAC in relazione alle sanzioni di cui al comma 4 l’operatore
economico può fare opposizione al provvedimento chiedendo la convocazione della conferenza dei
servizi di cui all’articolo 12.


Art. 17
(Obblighi inerenti le sedi delle attività economiche)

1. Gli operatori economici hanno l’obbligo di adottare e aggiornare una segnaletica che
permetta di individuare chiaramente la propria sede.
2. La violazione dell’obbligo di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa di euro 200,00 all'effettuazione di ogni singolo controllo.




Art. 18
(Sedi secondarie)

1. L’operatore economico che intenda aprire una sede secondaria deve presentare istanza
all'UIAC e avere tanti dipendenti quante sono le sedi secondarie aperte.
2. Il requisito relativo al dipendente non è richiesto per le attività di lavanderia a gettoni,
distributori automatici e di lavaggi automatici di automobili. Il presente elenco di attività può
essere ampliato con Regolamento adottato dal Congresso di Stato relativamente ad attività
completamente automatizzate e che non richiedono la presenza di un operatore per l’erogazione
del bene o servizio.
3. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c), comma 4 dell’articolo 9.
4. L’apertura della sede secondaria è autorizzata nel momento stesso in cui l’UIAC riceve la
relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L’istante ha facoltà
di richiedere che la sede secondaria venga autorizzata in una data successiva comunque non
superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell’istanza stessa. All’istanza viene assegnato
un numero identificativo.
5. A seguito di apposita istanza di colui che richiede l’apertura di una seconda sede, l’UIAC
procede come previsto all’articolo 10.
6. L’operatore economico nel caso si trovi a non avere più il numero di dipendenti richiesto
per l’apertura di una o più sedi secondarie, deve reintegrare le unità lavorative mancanti entro
novanta giorni lavorativi dall’interruzione del rapporto di lavoro. L’inadempimento di tale obbligo
comporta la revoca dell’autorizzazione all’apertura della sede o delle sedi secondarie. In caso di più
sedi secondarie è il titolare di licenza ad indicare quale sede secondaria chiudere. La mancata
comunicazione comporta la chiusura d'ufficio dell'ultima sede secondaria autorizzata in ordine di
tempo.
7. L’UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di apertura di una sede secondaria
procedono ai controlli come previsto dall’articolo 11, comma 1.
8. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si
procede in conformità a quanto previsto dall’articolo 11.


Art. 19
(Trasferimento della sede operativa)

1. L’operatore economico che intende trasferire la propria sede operativa deve presentare
istanza all’UIAC.
2. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c) comma 4 del precedente articolo 9.
3. Il trasferimento della sede operativa è autorizzato nel momento stesso in cui l’UIAC riceve
la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L’istante ha
facoltà di richiedere che il trasferimento di sede diventi operativo in una data successiva comunque
non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell’istanza stessa. All’istanza viene
assegnato un numero identificativo.
4. A seguito di apposita istanza di colui che richiede l’apertura di una seconda sede, l’UIAC
procede come previsto al precedente articolo 10.
5. L’UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di trasferimento sede procedono ai
controlli come previsto nell’articolo 11, comma 1.
6. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si
procede in conformità a quanto previsto dall’articolo 11.
7. L'autorizzazione al trasferimento sede comporta la piena efficacia delle comunicazioni
effettuate nella nuova sede. Rimane comunque ferma la necessità di comunicazione anche alla sede
sociale per le persone giuridiche se diversa dalla sede operativa.

Art. 20
(Domiciliazione)

1. È consentita la domiciliazione presso studi professionali, che non siano in tutto o in parte
adibiti ad abitazione, esclusivamente per:
a) le attività di supporto ai liberi professionisti ad esclusione delle attività di cui alla Legge
n.165/2005 e successive modifiche purché l'attività domiciliata sia svolta da una società di cui il
libero professionista domiciliatario sia titolare di almeno il 25% delle quote della società
domiciliata;
b) stabilire la sede di un operatore economico quando questi ha la licenza sospesa;
c) stabilire la sede sociale di un operatore economico quando questa non coincida con la sede
operativa;
d) operatori economici che svolgono attività immobiliari senza mediazione conto terzi.
2. È consentita la domiciliazione di Holding che gestiscono unicamente partecipazioni
societarie, presso la sede di società partecipate dalla medesima o presso gli studi professionali di
cui al comma 1.
3. Con apposito decreto delegato si andranno a normare le Holding entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 21
(Denominazione dell’attività economica)

1. È istituito presso l’UIAC il registro delle denominazioni delle attività economiche.
2. L’operatore economico che intende svolgere la propria attività con una o più denominazioni
diverse dall’intestazione della licenza, prima di utilizzarla deve richiederne l’iscrizione nel registro
delle denominazioni delle attività economiche oppure presentare all’UIAC il contratto che concede
al titolare di licenza l’utilizzo di un marchio già registrato.
3. L’iscrizione di cui al precedente comma può essere effettuata dall’UIAC solo qualora le
denominazioni comunicate non risultino iscritte precedentemente da altri soggetti salvo che si
tratti di attività in franchising. La Carta dei Servizi di cui all’articolo 36 può prevedere
l’impossibilità di procedere all’iscrizione per denominazioni che siano tali da ingenerare erronee
aspettative nel mercato.
4. L’utilizzo di una denominazione può essere oggetto di trasferimento a favore di altro
operatore economico solo se espressamente indicato nell’atto di cessione dell’azienda.
5. L’utilizzo di una denominazione diversa da quella indicata nella licenza senza la preventiva
iscrizione comporta la comminazione di una sanzione amministrativa di euro 400,00.

Art. 22
(Assegnazione del codice operatore economico)

1. Il codice operatore economico viene assegnato dall’UIAC alle persone giuridiche iscritte nel
registro delle società. Altresì viene assegnato alle persone fisiche che possiedono il requisito di cui
all’articolo 6, comma 1 fatta eccezione per i punti e) e i) e dietro indicazione del proprio oggetto di
licenza avente le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 9. Le persone fisiche devono inoltre
essere in possesso dell’eventuale nulla osta del Congresso di Stato richiesto nel caso vadano ad
esercitare le attività di cui al punto l), comma 1 dell’articolo 6. L’assegnazione del codice operatore
economico da parte dell’UIAC avviene nelle modalità previste dalla Carta dei Servizi di cui
all’articolo 36.
2. Sino al momento in cui venga rilasciata la licenza, il codice operatore economico non può
essere utilizzato per erogare servizi o vendere beni. È vietato l’utilizzo del codice operatore
economico per operazioni che non rientreranno nel proprio oggetto sociale o, nel caso di persone
fisiche, nel proprio oggetto di licenza.
3. L’utilizzo del codice operatore economico nei casi vietati configura l’ipotesi di cui al comma 1
dell’articolo 28.
4. L'operatore economico che intende svolgere la propria attività nel settore armi, con il solo
codice operatore economico oltre ai divieti di cui al precedente comma 2, non può acquistare beni
salvo i beni strumentali.
5. L’assegnatario del codice operatore economico che entro un anno dall’assegnazione dello
stesso non abbia ottenuto il rilascio della licenza deve versare all’Ufficio Tributario la differenza tra
l’importo dell’aliquota ordinaria delle imposte sulle importazioni rispetto a quella già versata
relativamente ai beni strumentali acquistati.
6. L’assegnazione del codice operatore economico non consente di esercitare l’attività di
impresa ma solo l’attività preparatoria all’esercizio della medesima.
7. Il presente articolo è modificabile con decreto delegato.


Art. 23
(Sospensione volontaria e riattivazione)

1. La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza nel momento stesso in cui
l’UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi.
2. L’operatore economico può sospendere l’esercizio della propria attività per un periodo
massimo di ventiquattro mesi, previa comunicazione all’UIAC. Nella comunicazione della
sospensione l’operatore può indicare la data da cui si intende sospendere la licenza successiva alla
presentazione dell’istanza.
3. Trascorsi i ventiquattro mesi la licenza decade d’ufficio salvo che entro trenta giorni, dalla
data di decadenza l’operatore economico non riattivi la licenza pagando, oltre la tassa di licenza,
una sovrattassa di euro 500,00.
4. Le licenze sospese vengono riattivate solo dopo avere verificato il pagamento delle tasse sui
provvedimenti societari nel caso si tratti di persona giuridica o il pagamento delle eventuali tasse di
licenza non pagate e la permanenza dei requisiti che avevano portato al rilascio della licenza.
5. La riattivazione della licenza deve essere sostanziale e dimostrata tramite la verifica della
sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio della licenza medesima. La licenza non può essere
ulteriormente sospesa prima che venga effettuato il sopralluogo ai sensi dell’articolo 29, comma 1,
punto d).
6. La persona giuridica che ha cessato una licenza avente ad oggetto un’attività riservata ai sensi
del Decreto Delegato n.116/2007 e successive modifiche, non può ottenere il rilascio di una nuova
licenza per svolgere la medesima attività riservata senza previa autorizzazione da parte del
Congresso di Stato.

Art. 24
(Comunicazioni con licenza sospesa o cessata)

1. Con la licenza sospesa la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:
a) per le persone giuridiche, a tutti gli effetti, la sede sociale della Società qualora non
diversamente indicato;
b) per le persone fisiche residenti, la propria abitazione;
c) per i non residenti, lo studio di un Dottore Commercialista o di un Esperto Contabile o di un
Avvocato e Notaio, iscritto all’Albo professionale, in cui devono formalmente eleggere il
domicilio al momento di presentazione dell’istanza di sospensione.
2. Con la licenza cessata la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:
a) per le persone giuridiche, a tutti gli effetti, la sede sociale della Società salvo il caso di società in
stato di liquidazione e in tal caso la sede a cui fare la comunicazione è il domicilio eletto dal
liquidatore;
b) per le persone fisiche residenti, la propria abitazione;
c) per le persone giuridiche estere la sede legale nello Stato estero o, nel caso di persone fisiche, la
residenza all’estero.
3. Le comunicazioni vengono sempre effettuate anche ad valvas.

Art. 25
(Rinuncia)

1. Chi intende rinunciare alla licenza deve presentare atto di rinuncia scritto all’UIAC che
procede alla cessazione nel momento stesso in cui riceve la relativa istanza se questa è conforme a
quanto disposto dalla Carta dei Servizi salvo venga indicata una data successiva alla presentazione
dell’istanza di rinuncia.
2. Nel caso in cui venga rinunciata una licenza avente ad oggetto l’attività prevista dall’articolo
16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, il relativo nulla osta decade.



TITOLO III
TRASFERIMENTO A TERZI DELLE LICENZE DI ESERCIZIO


Art. 26
(Trasferimento della licenza in favore di persone fisiche o giuridiche)

1. Il trasferimento della titolarità della licenza, quale atto conseguente alla cessione di azienda,
può essere concesso a persone fisiche o giuridiche che abbiano gli stessi requisiti soggettivi ed
oggettivi per l’autorizzazione della medesima licenza.
2. È ammesso il trasferimento della titolarità della licenza nei seguenti casi:
a) trasferimento della proprietà dell’azienda per atto fra vivi, regolarmente registrato, di
compravendita oppure di donazione;
b) trasferimento della proprietà dell’azienda per successione a causa di morte, previa
presentazione della documentazione attestante il diritto all’eredità e l’assolvimento degli
obblighi fiscali inerenti;
c) trasferimento dell’azienda mediante atto regolarmente registrato di affitto avente efficacia
temporanea; in tal caso il trasferimento della titolarità della licenza ha efficacia temporanea
corrispondentemente ai termini del contratto stesso. Qualora il titolare della licenza
trasferisca solo parte dell’attività oggetto della stessa, può continuare a svolgere l’attività non
trasferita, chiedendo una licenza a tempo determinato di tipologia conforme all’attività che
continuerà a svolgere. Se il titolare non procede a tale richiesta la sua licenza viene sospesa. La
durata della licenza a tempo determinato è la medesima di quella del contratto d’affitto a cui si
riferisce.
3. L’autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza viene concessa dall’UIAC, su
istanza dell’interessato. Il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8
e nel caso trattasi di persona giuridica deve anche avere un oggetto sociale conforme alla licenza di
cui chiede il trasferimento. L’istanza deve inoltre essere corredata di tutta la documentazione
attestante il trasferimento di titolarità ai sensi dei punti a), b) o c) del precedente comma.
4. Nel caso di successione a causa di morte è consentita, su domanda degli eredi, la
prosecuzione provvisoria dell’attività sino a che i subentranti non siano in possesso di tutti i
requisiti prescritti dalla presente legge. In ogni caso tale periodo non può essere superiore a diciotto
mesi dal decesso del precedente titolare, pena la decadenza della licenza. La licenza e l’azienda
devono essere dichiarate nella denuncia d’eredità.
5. Il trasferimento di titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente legge è autorizzato
nel momento stesso in cui l’UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto
dalla Carta dei Servizi. L’istante ha facoltà di richiedere che il trasferimento di titolarità diventi
operativo in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla
presentazione dell’istanza stessa. All’istanza viene assegnato un numero identificativo.
6. A seguito di apposita istanza di colui che richiede il trasferimento della licenza, l’UIAC
procede come previsto all’articolo 10.
7. L’UIAC e gli altri uffici interessati nel procedimento di trasferimento della licenza,
procedono ai controlli come previsto nell’articolo 11, comma 1.
8. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si
procede in conformità a quanto previsto dall’articolo 11.


TITOLO IV
CONTROLLO E SANZIONI


Art. 27
(Vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti
l'industria, i servizi, l’artigianato e il commercio)

1. All'UIAC compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre
leggi riguardanti l'industria, i servizi, l’artigianato e il commercio di competenza dell’ufficio.
2. Esso procede di propria iniziativa o su segnalazione avvalendosi dei Corpi di Polizia.
3. L'UIAC ha facoltà di:
a) promuovere indagini;
b) svolgere accertamenti;
c) formulare pareri;
d) impartire prescrizioni;
e) emanare disposizioni immediatamente esecutive e ordinanze.
4. L’UIAC può adottare provvedimenti cautelari per interrompere o assicurare la prova di fatti
o comportamenti illeciti di carattere amministrativo, compreso il sequestro di merci e documenti.
Il Dirigente dell’UIAC entro settantadue ore dall’adozione di provvedimenti che autorizzano il
sequestro di merci o di documenti, deposita presso la Cancelleria del Tribunale richiesta motivata
di convalida della misura. Il Commissario della Legge deve pronunciarsi entro le successive
novantasei ore. Tali termini sono stabiliti a pena di inefficacia del sequestro.
5. Ai fini previsti dai commi precedenti:
a) gli organi di polizia hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'UIAC i fatti che
costituiscono illeciti amministrativi in materia di industria, servizi, artigianato e commercio, e
di trasmettere allo stesso tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e
gli accertamenti richiesti dall'UIAC, a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente
dall'Ufficio;
b) l'UIAC ha potere di ordinanza per assicurare che le attività industriali, di servizio, artigianali e
commerciali, si svolgano in modo conforme alle leggi dello Stato, alle convenzioni ed accordi
internazionali, nel rispetto degli ordini legittimi dell'autorità: a questo scopo l'Ufficio emana,
con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali
ordinanze è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo ai sensi della Legge 28 giugno 1989
n.68;
c) l'UIAC segnala agli altri Uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza,
fornendo gli elementi di prova;
d) gli Uffici della Pubblica Amministrazione che nello svolgimento delle proprie funzioni
riscontrino irregolarità nell’operato dei soggetti titolari di licenza, hanno l’obbligo di segnalarle
all’UIAC.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente dell’UIAC consegna al Segretario di Stato per
l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, una relazione, insieme al Dirigente dell’Ufficio di
Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche sugli esiti dei controlli effettuati nel corso
dell’anno.
7. L’UIAC applica le sanzioni pecuniarie amministrative e le sanzioni accessorie comminate
per gli illeciti amministrativi di cui alla presente legge e delle leggi in materia di industria, servizi,
artigianato e commercio.
8. L’UIAC per effettuare i controlli si avvale anche dei Corpi di Polizia.


Art. 28
(Sanzioni)

1. A chiunque svolga attività di industria, servizio, artigianato e commercio senza licenza è
comminata una sanzione amministrativa commisurata al valore corrente dei beni o dei servizi
oggetto dell’attività svolta senza licenza. La sanzione minima è di euro 1000,00.
2. A chiunque svolga attività di industria, servizio, artigianato e commercio al di fuori del
proprio oggetto di licenza è comminata una sanzione amministrativa pari al 25% del valore
corrente dei beni o dei servizi oggetto dell’attività svolta fuori dal proprio oggetto di licenza. La
sanzione minima è di euro 500,00.
3. Chiunque svolga attività di industria, servizio, artigianato e commercio mentre ha la licenza
sospesa è punito con la sanzione amministrativa di cui al precedente comma 2.
4. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, il Dirigente dell’UIAC ordina la cessazione
dell'attività adottando i provvedimenti cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo
probatorio di merci e documenti; il provvedimento è immediatamente esecutivo nonostante
gravame. Il Dirigente dell’UIAC entro settantadue ore dall’adozione di provvedimenti che
autorizzano il sequestro di merci o di documenti, deposita presso il Tribunale richiesta motivata di
convalida della misura. Il Commissario della Legge deve pronunciarsi entro le successive
novantasei ore. Tali termini sono stabiliti a pena di inefficacia del sequestro.
5. Quando l'attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale sia svolta senza licenza,
con la sanzione amministrativa è sempre disposto il sequestro della merce di proprietà di chi abbia
esercitato l’attività. Se la merce non è di proprietà dell'agente o l'infrazione riguarda servizi, come
pure quando l'attività industriale, artigianale o commerciale, è svolta in relazione a beni diversi da
quelli contemplati dalla licenza, in luogo del sequestro si applica una sanzione pecuniaria
straordinaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita. Si considerano
di proprietà del colpevole i beni appartenenti alla persona giuridica quando si procede a carico dei
suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per fatti commessi nell'esercizio dell'attività
d'impresa. Il provvedimento di sequestro permane fino a quando non siano state pagate le sanzioni
comminate.
6. A chi tramite attività pubblicitaria, qualunque sia la forma in cui questa viene svolta, vanta
di poter svolgere un’attività che non rientra nel proprio oggetto di licenza è comminata una
sanzione amministrativa di euro 500,00, mentre se non è titolare di licenza è comminata una
sanzione amministrativa di euro 1.000,00.
7. Le seguenti fattispecie accertate successivamente al completamento dei controlli di cui
all’articolo 11, sono soggette a una sanzione amministrativa di euro 1.500,00:
a) inesistenza di un titolo di proprietà o di un contratto di locazione o di locazione finanziaria
immobiliare, o di un comodato d’uso, registrato presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria,
relativo alla sede della licenza;
b) la perdita delle autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia dell’attività
svolta; qualora la perdita dei requisiti comporti la revoca delle autorizzazioni da parte delle
competenti autorità si procede anche alla sospensione della licenza;
c) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento
di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza
professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A della presente legge e da leggi
speciali. Qualora entro trenta giorni correnti dalla notifica della sanzione l’operatore economico
non sani tale mancanza, si procede alla sospensione della licenza.
8. Il precedente comma non si applica alle licenze sospese.
9. Ogni altra inosservanza alla presente legge, alle normative in materia di industria, servizi,
artigianato e commercio e alle prescrizioni impartite dall’UIAC, comporta una sanzione pecuniaria
amministrativa da euro 300,00 a euro 5.000,00 tenuto conto della gravità dell’infrazione.

Art. 29
(Sospensioni e revoche d’ufficio)

1. La sospensione d’ufficio della licenza avviene nei seguenti casi:
a) trascorsi novanta giorni correnti dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di
licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza viene sospesa sino al
pagamento dell’importo dovuto. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal termine
previsto per il regolare pagamento della licenza, la licenza viene revocata;
b) non avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione
adeguata all’attività posta in essere;
c) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale
svolgimento dell’attività economica;
d) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a fare un sopraluogo presso la sede operativa
dell’operatore economico, entro sei mesi dalla data del rilascio della licenza, alla presenza
dell’amministratore della società o del titolare nel caso di licenza individuale per assenza
ingiustificata dello stesso; trascorsi ulteriori trenta giorni dal provvedimento di sospensione
senza che sia stato possibile effettuare la suddetta consegna, la licenza viene revocata;
e) trenta giorni dopo la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 6 e 8;
f) nel caso in cui l’operatore economico non abbia ottenuto entro centottanta giorni correnti dal
rilascio della licenza l’autorizzazione relativa agli adempimenti inerenti l’avvio alla
produzione ai fini dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale caso la licenza viene
sospesa sino all’ottenimento dell’autorizzazione medesima. Comunque trascorsi centottanta
giorni correnti dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di sospensione della
licenza da parte dell’operatore economico, senza che questi abbia effettuato gli adempimenti
di cui sopra, la licenza viene revocata;
g) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali.
2. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa
svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica. Tra
le fattispecie che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi dello Stato vi è l’aver
effettuato distorsioni nell’interscambio di beni o servizi con altri Paesi. Nel caso in cui i fatti che
configurano la menomazione del prestigio e degli interessi della Repubblica vengano accertati dopo
che la persona giuridica o fisica abbia cessato la licenza da non più di dodici mesi e si riferiscano al
periodo precedente la cessazione della licenza, il Congresso di Stato, esponendo le ragioni che
avrebbero portato alla revoca della licenza stessa, adotta relativo provvedimento ai soli fini della
configurazione della qualità di soggetto inidoneo e della messa in liquidazione volontaria o d’ufficio
della società. Il provvedimento di revoca comporta l’obbligo per la società oggetto del
provvedimento di revoca di porsi in liquidazione volontaria, senza possibilità di remissione in
bonis, entro novanta giorni correnti dal provvedimento di revoca. Nel caso la società non ottemperi
nei termini previsti si procede alla messa in liquidazione d'ufficio della società da parte del
Commissario della Legge. Nel caso il destinatario del provvedimento di revoca sia una società,
questa fino al momento della messa in liquidazione d’ufficio della stessa, non può alienare beni o
cedere crediti, pena il sequestro dei beni della società. Nel caso i beni di cui sopra siano prodotti
alimentari deperibili la vendita degli stessi può essere autorizzata dal Dirigente dell’UIAC. Il
sequestro è soggetto a convalida come disposto dall’articolo 28, comma 4.
3. Nel caso il destinatario del provvedimento di sospensione o di revoca della licenza sia un
operatore economico titolare di una licenza di autonoleggio, questi entro dieci giorni lavorativi dal
ricevimento della notifica del provvedimento di sospensione o di revoca, deve depositare presso
l’Ufficio Registro Automezzi, il libretto o i libretti dei mezzi destinati all’autonoleggio e la relativa
targa. Nel caso l’operatore non ottemperi nei termini previsti gli viene comminata una sanzione
amministrativa di euro 1000,00 per ogni libretto di circolazione e per ogni targa non consegnata.
4. Lo stato di sospensione della licenza non è opponibile all’operatore economico prima che il
provvedimento di sospensione sia stato notificato nei termini di legge.
5. Nel caso in cui venga revocata una licenza avente ad oggetto l’attività prevista dall’articolo
16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, il relativo nulla osta decade.

Art. 30
(Recidiva ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie)

1. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti, la sanzione
amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto
conto della gravità dell’infrazione in ragione della quantità e del valore, comunque non inferiore a
euro 5.000,00, dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa.
2. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione,
risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa
l’oblazione volontaria di cui all’articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
3. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 1, commette una ulteriore violazione
amministrativa, è soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa
per un periodo da tre a novanta giorni correnti.
4. A garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative irrogate per inosservanza della
presente legge, l’UIAC può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti in azienda salvo i beni che
l’impresa dimostri non essere di sua proprietà. Il Dirigente dell’UIAC entro settantadue ore
dall’adozione di provvedimenti che autorizzano il sequestro di merci o di documenti, deposita
presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale richiesta motivata di convalida della misura. Il
Commissario della Legge deve pronunciarsi entro le successive novantasei ore. Tali termini sono
stabiliti a pena di inefficacia del sequestro.
5. Il titolare della licenza o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in
luogo del sequestro.
6. La persona giuridica titolare di licenza assume la veste di responsabile civile per
l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei
suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa
sull'industria, servizi, artigianato e commercio.



Art. 31
(Visto merci a operatori economici con licenza sospesa o revocata)

1. Gli operatori economici a cui viene sospesa la licenza, entro quindici giorni lavorativi dal
ricevimento della raccomandata che comunica il provvedimento di sospensione, devono stilare e
depositare presso l’Ufficio Tributario un elenco di tutte le merci già ordinate, e quindi in arrivo, e
un elenco di quelle in magazzino. Solo le merci contenute in tali elenchi potranno essere introdotte
in territorio o rivendute. Il suddetto termine è di tre giorni lavorativi nel caso di provvedimento di
revoca della licenza.
2. Le merci introdotte nella Repubblica di San Marino non indicate negli elenchi di cui al
precedente comma vengono sottoposte a sequestro.
3. Le procedure di sequestro di cui al presente articolo e di cui agli articoli 27, 28 e 29 sono
disciplinate con decreto delegato.

Art. 32
(Comunicazioni delle sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative vengono notificate con raccomandata con avviso di ricevimento
o tramite Polizia Civile secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi.

Art. 33
(Ricorsi)

1. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono impugnabili ai
sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68 fatta eccezione per le sanzioni pecuniarie
amministrative di importo superiore a euro 10.000,00 che sono impugnabili a norma del Titolo II
della medesima legge.


TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 34
(Accesso alle banche dati)

1. L’UIAC ha accesso, in modalità di sola consultazione, ai dati e alle informazioni disponibili
contenuti in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la Pubblica Amministrazione,
che possano essere utili al fine dell’espletamento dei propri compiti e funzioni.

Art. 35
(Registro delle licenze)

1. L’UIAC tiene il registro pubblico delle licenze informatizzato nel quale saranno elencate
tutte le licenze rilasciate con l'indicazione del nome del titolare della licenza, il codice operatore
economico, il codice statistico, la sede dell’attività , l’oggetto dell’attività che può svolgere, la data
del rilascio della licenza, lo stato della licenza, l’eventuale denominazione ed eventuali ulteriori
informazioni che siano ritenute utili.
2. Il registro pubblico delle licenze informatizzato è accessibile a chiunque a pagamento.


Art. 36
(Carta dei Servizi)

1. L’UIAC, in accordo con il Direttore del Dipartimento Economia, predispone la Carta dei
Servizi dell’Ufficio medesimo che oltre a descrivere in maniera chiara ed esaustiva i servizi offerti,
indica le procedure da seguire per l’erogazione degli stessi individuando i responsabili delle singole
procedure, la relativa tempistica, i costi e la modulistica. La Carta dei Servizi dà indicazione di tutte
le normative vigenti relative all’esercizio di attività economiche in forma di impresa e nei suoi
allegati rende disponibili i medesimi testi in lingua inglese.
2. La Carta dei Servizi deve essere aggiornata ogni volta che si producano dei mutamenti nei
servizi offerti o nelle procedure ad essi connesse e deve essere pubblicata sul sito web dell’UIAC. Le
revisioni della Carta dei Servizi sono opponibili ai terzi solo dopo trenta giorni correnti dalla loro
pubblicazione sul sito web di cui sopra. La Carta dei Servizi dà indicazione di tutte le normative
vigenti relative all’esercizio di attività economiche in forma di impresa.

Art. 37
(Allegati)

1. Gli Allegati A e B sono modificabili con decreto delegato.

Art. 38
(Certificato di revoca della licenza)

1. L’UIAC rilascia il certificato che attesta, relativamente agli ultimi ventiquattro mesi
precedenti alla richiesta del certificato stesso, se:
a) una persona fisica sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all’articolo 52
della Legge 23 febbraio 2006 n.47 in una società revocata dietro provvedimento del Congresso
di Stato; la qualità di socio o l’avere i poteri di rappresentanza di cui sopra deve essere
contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all’adozione della delibera di revoca
della licenza stessa;
b) una persona giuridica abbia rivestito la qualità di socio al verificarsi delle azioni che hanno
portato all’adozione della delibera di revoca della licenza stessa.
2. Il rilascio del certificato avviene entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del medesimo.
3. Il certificato di cui al comma 1 può essere sostituito da corrispondenti dichiarazioni
rilasciate con le forme di cui all’articolo 25 della Legge n.159/2011 anche da parte di soggetti non
residenti nella Repubblica di San Marino.
4. All’esclusivo fine del rilascio dei precedenti certificati l’UIAC, richiede, per il solo tramite
dei funzionari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le informazioni dalla stessa
raccolte e detenute ai sensi dell’articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.98 riferibili alle società
sammarinesi o a cui è stata revocata la licenza dal Congresso di Stato. L’accesso alle precedenti
informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 29 della
Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

Art. 39
(Norme finali)

1. Gli atti prodotti ed emessi nei procedimenti amministrativi di cui alla presente legge
assolvono l’imposta di bollo con il pagamento di diritti di pratica il cui importo è diversificato in
relazione al procedimento a cui si riferiscono, importo fissato ed aggiornato con decreto delegato.
Tali diritti sono versati, con le modalità regolate dal decreto citato, prima o contestualmente alla
presentazione della domanda che dà avvio al procedimento, pena la sua irricevibilità.
2. Dal 30 giugno 2014 le comunicazioni da e per l’UIAC sono effettuate tramite posta
elettronica o tramite il portale web dello Stato secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi
di cui all’articolo 36.
3. La licenza deve essere esposta in ogni sede operativa dell’operatore economico.
4. Con delibera del Congresso di Stato vengono individuati i documenti equipollenti in Paesi
esteri di statuto, atto costitutivo, certificato di vigenza e altri documenti che siano utili al fine di
consentire l’operatività o la partecipazione in società sammarinesi, di società estere.


Art. 40
(Norme transitorie)

1. Al fine di armonizzare la normativa inerente le attività commerciali di cui alla Legge 26
luglio 2010 n.130 e successive modifiche con le disposizioni di cui alla presente legge, verrà
emanato apposito decreto delegato entro novanta giorni correnti dalla pubblicazione della presente
legge.
2. Entro il 31 dicembre 2014 devono essere cessate le domiciliazioni non rientranti nelle
tipologie di cui all’articolo 18. Trascorso tale termine gli operatori economici che non si sono
adeguati saranno a tutti gli effetti privi della sede operativa.
3. I contratti di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato stipulati
anteriormente all’entrata in vigore della presente legge sono validi ai fini del regolare possesso
della sede da parte dell’operatore economico anche se non contengono tutti i dati di cui all’articolo
9, comma 4, punto a). Le indicazioni contenute nel contratto devono comunque essere tali da
consentire la chiara identificazione dei locali oggetto del medesimo.
4. Le imprese che all’entrata in vigore della presente legge hanno la licenza sospesa
volontariamente possono permanere in stato di sospensione fino al 31 dicembre 2014 anche nel
caso superino i due anni di cui all’articolo 23.
5. Le quote sociali delle società intestatarie di licenza trasformata ai sensi dell’articolo 10,
comma 3, del Decreto Delegato 5 novembre 2010 n.179 non sono più sottoposte alle prescrizioni di
cui alla Legge n.130/2010 relativamente al requisito della titolarità delle medesime in capo a
soggetto residente nella Repubblica di San Marino.
6. Con apposito decreto delegato verranno regolamentate le posizioni dei titolari di licenza che
non hanno potuto procedere alla riqualificazione o trasformazione di cui all’articolo 10, commi 1 e
3, del Decreto Delegato 5 novembre 2010 n.179, per mancanza di requisiti oggettivi o soggettivi.
7. Entro sessanta giorni correnti dalla pubblicazione della presente legge, l’UIAC predisporrà,
e renderà disponibile al pubblico, anche tramite sito web, la Carta dei Servizi di cui all’articolo 36.
8. Con apposito decreto delegato, al fine di evitare vuoti normativi inerenti la Legge 23
febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, conseguenti ad alcune disposizioni abrogate
nell’articolo 41 e per razionalizzare e uniformare i contenuti dei testi normativi, entro novanta
giorni correnti dalla pubblicazione della presente legge si provvederà ad aggiornare e integrare la
Legge n.47/2006 e successive modifiche.
9. Le stabili organizzazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 11 della Legge n.129/2010 al
momento della scadenza dell’autorizzazione devono chiedere una nuova autorizzazione ai sensi
dell’articolo 13.
10. Con regolamento del Congresso di Stato verranno normate le modalità operative per
effettuare, tramite il portale web dello Stato, la presentazione di istanze, le dichiarazioni relative a
stati, qualità personali e fatti anche in deroga a quanto previsto dalla Legge 5 ottobre 2011 n.159, le
pubblicazioni ad valvas, l’emanazione di circolari, comunicazioni in arrivo e in partenza verso e
dall’UIAC.
11. Entro il 30 giugno 2014 tutti i titolari di licenza devono comunicare all’UIAC un indirizzo e-
mail di riferimento per le comunicazioni da effettuarsi da parte dell’Ufficio medesimo. Il mancato
rispetto del termine indicato comporta l’impossibilità per il titolare della licenza di utilizzare i
servizi dell’UIAC tramite il portale web dello Stato fino a che non abbia adempiuto al presente
disposto.
12. In alternativa alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, a
seguito di apposita istanza di colui che richiede la licenza, l’UIAC avvia un controllo preventivo
relativamente ai requisiti di cui al presente articolo e di cui agli articoli 6, 8 e 9. Il controllo
preventivo deve essere effettuato entro novanta giorni correnti dal deposito dell’istanza. Entro il
medesimo termine, in base ai controlli effettuati, l’UIAC comunica all'interessato l’accoglibilità
della domanda o l’eventuale irregolarità della stessa. In tale ultimo caso il Dirigente dell’UIAC
concede un termine non superiore a novanta giorni lavorativi dalla comunicazione della
irregolarità della domanda per regolarizzare la stessa, decorso infruttuosamente il quale, la
domanda è rigettata con provvedimento motivato.


Art. 41
(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:
- la Legge 31 ottobre 1988 n.108;
- il Decreto-Legge 5 novembre 2010 n.179 fatto salvo quanto disposto all’articolo 40, commi 5 e 6
della presente legge;
- i Titoli I, II, III, IV, VI e VIII della Legge 23 luglio 2010 n.129 e gli Allegati A e B.
Non vi è riviviscenza delle norme ivi abrogate.
2. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata dalla presente legge e in contrasto
con una disposizione di quest’ultima è da intendersi abrogata.

Art. 42
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2014/1713 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini


ALLEGATO A
Legge31 marzo 2014 n.40 - Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di
servizio, artigianali e commerciali



Requisiti di preparazione o esperienza professionale



1. Per il rilascio di licenza nei seguenti settori: "Installazione e riparazione di impianti", ossia
installazione e riparazione di ascensori e montacarichi o di impianti telegrafici, telefonici,
radiotelegrafici e televisivi o di impianti e apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico
- sanitari e di distribuzione di gas e acqua o di impianti di utilizzazione di energia elettrica; "Servizi
per l’igiene e la pulizia" ossia laboratori di barbiere, laboratori di parrucchiere/a, servizi per l’igiene
e l’estetica della persona e toelettatura animali, sono necessari alternativamente i seguenti
requisiti:
a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della
licenza richiesta;
b) attestato professionale o diploma di studio, rilasciati da Istituti o Enti legalmente riconosciuti,
inerenti l’attività richiesta;
c) avere esercitato in proprio l’attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.
2. Per il rilascio di licenza nel settore di servizio trasporto merci conto terzi e trasporto di
persone con autovetture da piazza è necessario essere in possesso di idonea patente di guida.
3. Per il rilascio di licenza nel settore dei "Servizi sanitari ausiliari privati" ossia Fisioterapista,
Odontotecnico, Tecnico ortopedico, Ottico, è necessario essere in possesso rispettivamente dei
seguenti titoli di studio:
a) Fisioterapista: diploma di laurea in terapista della riabilitazione;
b) Odontotecnico: diploma di scuola media superiore di abilitazione di odontotecnico;
c) Tecnico ortopedico: corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista oppure diploma di
laurea;
d) Ottico: diploma di abilità all’esercizio dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.
4. Per il rilascio di licenza relativa alla lavorazione delle pietre dure per gioielleria e alla
lavorazione a mano dell’oro, del platino, dell’argento e del peltro, alla fabbricazione di bigiotteria,
argenteria, oreficeria ed affini e Lavorazione di minerali in genere - sono necessari
alternativamente i seguenti requisiti:
a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della
licenza richiesta;
b) diploma di Maestro Orafo o frequenza di un corso nel settore di durata non inferiore a tre anni;
c) avere esercitato in proprio l’attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.
5. Per il rilascio di licenza relativa a Laboratorio di preparazione pasta fresca e cibi cotti, a
laboratorio per panificazione o produzione di pasticceria, biscotti, paste lievitate, alla molitura di
cereali e ammasso di prodotti agricoli, alla lavorazione e conservazione delle carni, alla
conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi e altri prodotti, alla produzione di vini comuni e
speciali e di mosti concentrati, di acquavite e liquori e alla produzione di bevande analcoliche e di
acque, occorre avere effettuato gli appostiti corsi di formazione o di aggiornamento di cui al
Decreto Delegato 11 luglio 2005 n.109.

ALLEGATO B
Legge31 marzo 2014 n.40 - Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di
servizio, artigianali e commerciali

Art. 1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alla tassa di
rilascio della licenza e alla tassa annuale della licenza nella misura stabilita dal presente allegato.

Art. 2

L’ammontare delle tasse è così suddiviso:

Imprese individuali: Tassa di rilascio Tassa di
rinnovo
- Artigiane, commerciali, industriali €170,00 €80,00

Società:
- Istituti di Credito €4.000,00 €3.500,00
- Finanziarie €2.400,00 €2.400,00
- Compagnie assicurative €2.400,00 €2.400,00
- Società a responsabilità limitata, società per azioni,
società in nome collettivo e società di altro genere
€1.700,00 €650,00

Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle
Cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in
quanto esenti

L’autorizzazione di cui all’articolo 13, comma 1


€170,00



€1.700,00

€80,00



€650,00
Permessi per ambulanti €500,00 €500,00

Permessi a termine rilasciati ai sensi dell’articolo 52
della Legge 17 febbraio 1961 n.7
(per ogni singolo provvedimento):
- permessi di durata inferiore o pari a 15 giorni €350,00
- autorizzazioni di cui all’articolo 13, comma 8 di durata
compresa fra 15 e i 30 giorni
€800,00
- autorizzazioni di cui all’articolo 13, comma 8 di durata
compresa fra i 30 giorni e i 180 giorni
€3.400,00

Le autorizzazioni per l’esercizio saltuario di attività commerciali sono soggette al
pagamento della tassa di euro 170,00.
Per le società è istituita una speciale tassa, quale corrispettivo dei costi del servizio di
istruttoria, di presentazione dell’istanza tesa ad ottenere il nulla osta per la costituzione, il cui
ammontare è fissato in euro 400,00. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione
dell’istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima.
Ai fini del presente allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in
nome collettivo e le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata di cui agli articoli 7 e 8
della Legge 25 gennaio 1990 n.10.
L’attivazione di una seconda, terza o quarta licenza da parte del medesimo operatore
economico non comporta il pagamento della tassa di licenza, né al momento del rilascio né
annualmente.
Sono esenti dal pagamento della tassa di licenza, per i primi tre anni dal rilascio della
medesima, le società che vengono qualificate come Start Up ai sensi dell’articolo 21 della Legge 27
giugno 2013 n.71.

Art. 3

Sono soggetti al pagamento di una tassa fissa di euro 170,00 i seguenti provvedimenti:
- trasferimento di sede di un esercizio;
- trasferimento di titolarità;
- denominazione assunta;
- cambio, aggiunta, dell’oggetto licenza o sociale;
- cambio ragione sociale;
- modifica della superficie dei locali;
- riattivazione di una licenza;
- ogni modifica sul documento di licenza o patente d’esercizio richiesto dal titolare.


Art. 4

Le tasse di rinnovo sono riscosse con la cartella unica delle tasse di cui alla Legge 12 maggio
1989 n.53 e non sono frazionabili per periodi inferiori all’anno medesimo.
La sospensione della licenza antecedente alla data di elaborazione dei ruoli di riscossione di
cui al comma precedente comporta l’esonero dal pagamento della tassa per tutto il periodo di
sospensione.