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Decreto-Legge 16 Giugno 2014 N.90 - Disposizioni Urgenti In Materia Di Prevenzione E Contrasto Ai Reati Di Corruzione


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REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 16 giugno 2014 n.90



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente:
- la necessità di rafforzare la lotta alla corruzione e la collaborazione internazionale della
Repubblica di San Marino in tale ambito, nel rispetto degli standard internazionali più
recenti in materia;
- l’urgenza di allinearsi alle Raccomandazioni formulate dal GRECO in ordine all’effettivo
utilizzo di tecniche investigative speciali nell’ambito delle investigazioni relative a reati di
corruzione, allo sviluppo di meccanismi legislativi per la tutela dei testimoni e l’agevolazione
delle segnalazioni alle competenti Autorità di fatti o circostanze rilevanti ai fini di
prevenzione e contrasto della corruzione, alla revisione e rafforzamento delle sanzioni
applicabili per reati contabili;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 14 adottata nella seduta del 10 giugno 2014;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:




DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI
REATI DI CORRUZIONE


CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166


Art. 1

1. La lettera h), comma 1, dell’articolo 139 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 è così
sostituita:
“h) mancato rispetto degli obblighi previsti al Titolo VII: da € 2.000,00 a € 50.000,00, fatta salva
la concorrente applicazione di norme penali. Si applica la sanzione da € 5.000,00 a € 75.000,00,
qualora la violazione degli obblighi riguardi una persona giuridica.”.


Art. 2

1. Alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 140 bis
(Misfatto di omessa o irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili )

1. Chiunque omette di tenere o conservare, in tutto o in parte, la contabilità prescritta dalla
legge per i soggetti esercenti attività di impresa ovvero la tenga o conservi in modo irregolare è
punito con l’arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado .
2. Chiunque contraffaccia, alteri o distrugga le scritture contabili ovvero apponga su di esse
false attestazioni, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado. Si applica,
altresì, l’interdizione di secondo grado da una professione o arte.
3. In caso di accertamento della violazione di cui ai commi 1 e 2 le Forze di Polizia comunicano
all’Ufficio Tributario ogni utile informazione ai fini dell’accertamento dei tributi erariali e delle
eventuali sanzioni amministrative di competenza di detto Ufficio.”.


CAPO II
SEGNALAZIONI E MISURE INVESTIGATIVE

Art. 3

1. Ai fini di prevenzione e contrasto dei misfatti di cui al Titolo IV, Capitolo IV del codice
penale, chiunque può segnalare all’Autorità giudiziaria o all’Autorità di polizia fatti o circostanze
rilevanti.
2. I soggetti designati di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche devono
segnalare senza ritardo all’Autorità giudiziaria o all’Autorità di polizia:
a) ogni operazione, anche non eseguita, che, per natura, caratteristiche, entità, o in relazione alla
capacità economica e all’attività svolta dal soggetto a cui è riferita, ovvero per qualsiasi altra
circostanza conosciuta, induca a ritenere che le risorse economiche, il denaro, o i beni oggetto
dell’operazione medesima possano provenire dai misfatti di cui al Titolo IV; Capitolo IV del
codice penale ovvero possano essere impiegati per commettere tali misfatti;
b) chiunque o qualsiasi fatto, per qualsiasi circostanza conosciuta in ragione dell’attività svolta,
possa essere collegato ai medesimi misfatti;
c) i fondi per i quali sanno, sospettano o hanno motivo di sospettare che gli stessi siano collegati, in
relazione o possano essere usati per finalità corruttive.
3. Gli iscritti all’Albo degli Avvocati e Notai e gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti o
dei Ragionieri Commercialisti possono opporre all’Autorità giudiziaria e all’Autorità di polizia il
segreto professionale sulle informazioni che essi ricevono nell’espletamento dei compiti di difesa o
di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a
tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento,
ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, gli avvocati e i commercialisti non hanno obbligo di
segnalazione.
5. All’Autorità giudiziaria e all’Autorità di polizia, nello svolgimento delle funzioni connesse
alla prevenzione e contrasto dei misfatti di cui al Titolo IV, Capitolo IV del codice penale, non può
essere opposto alcun segreto professionale, al di fuori del caso previsto nel comma 3, e non può
essere opposto il segreto d’ufficio.
6. Il segreto professionale e il segreto d’ufficio non possono essere opposti neppure quando i
dati e le informazioni siano necessari per l’accertamento dei reati e delle violazioni amministrative,
al di fuori dei casi previsti nel comma 3.
7. Le segnalazioni e le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo non costituiscono
violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di dati o informazioni derivanti da contratti o
da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o amministrative, e neppure degli obblighi di
riservatezza e del segreto professionale o d’ufficio o del segreto bancario di cui all’articolo 36 della
Legge 17 novembre 2005 n.165. Le segnalazioni e le comunicazioni non comportano responsabilità
di alcun tipo se effettuate in buona fede.

Art. 4

1. I soggetti designati cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche devono
adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull’identità della persona fisica che
ha rilevato l’operazione sospetta ai sensi dell’articolo 3.
2. Gli atti e i documenti relativi alle segnalazioni sono custoditi sotto la responsabilità del
soggetto designato, del suo legale rappresentante, o di un suo delegato.
3. Le Autorità giudiziaria e di polizia adottano misure adeguate a garantire la riservatezza
sull’identità della persona fisica che ha rilevato l’operazione sospetta. La richiesta di informazioni
al soggetto designato, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni,
attinenti alle operazioni sospette segnalate devono avvenire con modalità idonee a garantire la
massima riservatezza dell’identità della persona che ha rilevato l’operazione sospetta.
4. In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all’Autorità giudiziaria, l’identità della
persona fisica che ha rilevato l’operazione sospetta, anche se conosciuta, non è menzionata.
5. L’identità della persona fisica che ha rilevato l’operazione sospetta può essere rivelata solo
quando l’Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini
dell’accertamento dei reati per i quali procede.
6. Ai soggetti designati è fatto divieto di comunicare al soggetto interessato e a terzi, al di fuori
delle ipotesi previste dai commi che seguono, l’avvenuta segnalazione di un’operazione sospetta o
che è in corso o potrebbe essere svolta un’indagine in materia di corruzione.
7. È consentito comunicare l’avvenuta segnalazione tra i soggetti finanziari con sede nella
Repubblica di San Marino appartenenti al medesimo gruppo.
8. È, altresì, consentita la comunicazione tra i soggetti designati che svolgono la propria
prestazione in forma associata.
9. Non costituisce violazione dell’obbligo di segretezza il tentativo dei soggetti designati di
dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale.

Art. 5

1. Per l’accertamento dei reati per i quali è prevista la confisca obbligatoria dall’articolo 147,
decimo comma nonché degli ulteriori reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del codice penale
l’Autorità Giudiziaria può autorizzare il ricorso alle tecniche investigative di cui alla Legge 26
febbraio 2004 n.28.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 giugno 2014/1713 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini