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Decreto Legge 30 Giugno 2014 N.100 - Interventi Urgenti In Materia Di Ammortizzatori Sociali E Di Trattamento Previdenziale Temporaneo


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REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 30 giugno 2014 n.100

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n. 184 e più precisamente:
- le necessità legate al perdurare della difficile fase economica ed occupazionale con il
conseguente ed aumentato ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e alle richieste di
licenziamenti collettivi e di ammissioni allo stato di mobilità;
- la necessità ed urgenza di prorogare i termini delle scadenze previste da alcune disposizioni
contenute nel Decreto Legge 23 luglio 2013 n.91 “Interventi urgenti in materia di
ammortizzatori sociali e di trattamento previdenziale temporaneo”;
- la necessità ed urgenza di apportare immediatamente correttivi ad alcune disposizioni del
citato decreto al fine di tutelare nuove ed ulteriori situazioni di difficoltà di ricollocazione nel
mondo del lavoro;
- l’urgenza di rafforzare, mantenere e garantire immediatamente gli strumenti di salvaguardia
dei posti di lavoro e le misure straordinarie di tutela sociale per coloro che non abbiano altre
forme di sostegno al reddito, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, fino alla
revisione del sistema degli ammortizzatori sociali e ad una più complessiva Riforma del
Mercato del Lavoro;
Considerata l’opportunità di prevedere in un unico testo normativo la disciplina di tali misure
straordinarie;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 24 giugno 2014;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE TEMPORANEO

Art. 1
(Indennità di disoccupazione: disposizioni straordinarie)

1. Le prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 sono
prorogabili per tutti i cittadini sammarinesi, i residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario
che abbiano già beneficiato dell'indennità economica speciale, i quali si trovino involontariamente
disoccupati.
2. L’indennità di disoccupazione per l’ulteriore periodo di cui al comma 1 è erogata per un
massimo di nove mesi e calcolata secondo la percentuale prevista al comma 1, lettera b), ultimo
capoverso, dell’articolo 23 della Legge n. 73/2010, per coloro che abbiano svolto attività negli ultimi
due anni precedenti il licenziamento, da oltre 12 mesi a 24 mesi pari almeno a 243 giorni di
contribuzione validi agli effetti pensionistici, indipendentemente dall’età anagrafica.
3. L’indennità di disoccupazione per l’ulteriore periodo di cui al superiore comma 1 è erogata
per un massimo di sei mesi e calcolata secondo la percentuale prevista al comma 1, lettera a),
dell’articolo 23 della Legge n. 73/2010, per coloro che abbiano svolto attività, negli ultimi due anni
precedenti il licenziamento, da oltre 6 mesi a 12 mesi pari almeno a 121 giorni di contribuzione
validi agli effetti pensionistici, indipendentemente dall’età anagrafica.
4. I soggetti di cui al superiore comma 1, entro otto giorni lavorativi dal termine del precedente
periodo di disoccupazione, dovranno presentare domanda all’Istituto per la Sicurezza Sociale su
apposito modulo predisposto dallo stesso Istituto. In tale modulo l’Ufficio del Lavoro dovrà apporre
formale dichiarazione comprovante l’iscrizione del lavoratore nelle liste di avviamento al lavoro
secondo la legislazione vigente.
5. Il termine di presentazione della domanda può essere da otto a trenta giorni lavorativi; dopo
il primo termine l’avente diritto perde il beneficio dell’indennità per il periodo pregresso.
6. Per accedere alla prestazione di cui al presente articolo, i soggetti di cui al superiore comma
1, non dovranno essere titolari di altri redditi, al netto delle detrazioni previste dalla legislazione
vigente, di alcuna natura o provenienza di importo pari o superiore a euro 12.000,00
(dodicimila/00) annui, oppure qualora il nucleo familiare di fatto del richiedente sia composto da
almeno due persone, il reddito procapite non deve superare l’importo annuo di euro 9.000,00
(novemila/00) al netto degli abbattimenti e delle passività dedotte analiticamente come previsto
dalla legislazione vigente, tenuto conto di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 151 della Legge
16 dicembre 2013 n. 166.
7. Ai fini della determinazione dei redditi di cui sopra l’importo derivante dall’ammortizzatore
sociale percepito in precedenza dal richiedente non verrà conteggiato. Nel caso sia presente reddito
prodotto all’estero viene considerato l’importo al netto delle imposte.
8. Il reddito imponibile, concorrente alla formazione del reddito familiare derivante da attività
autonome, il cui ammontare lordo risulti inferiore al minimo stabilito dall’articolo 11 della Legge 5
ottobre 2011 n. 158 e successive modifiche, viene incrementato della differenza fra il reddito
dichiarato ed il minimo previsto per l’anno di riferimento.
9. Sono esclusi dai benefici di quanto disposto dal presente articolo i soggetti a cui sia stato
definitivamente revocato il diritto agli ammortizzatori sociali in base alle norme vigenti.
10. Il termine per la presentazione della domanda di accesso all’indennità di cui al presente
articolo è fissato al 30 giugno 2015. Tale termine non si applica a coloro che abbiano compiuto 55
anni di età anagrafica alla decorrenza della Indennità Economica Speciale (I.E.S.) conseguente ad
accordi di mobilità, purché stipulati entro il 30 giugno 2015.

Art. 2
(Accesso al trattamento previdenziale anticipato)

1. Il presente articolo disciplina le norme per l’accesso al diritto al pensionamento in deroga
alle disposizioni di cui alle Leggi 11 febbraio 1983 n.15, 8 novembre 2005 n. 157, 5 ottobre 2011 n.
158 ed all’articolo 51 della Legge 21 dicembre 2012 n.150.
2. Per accedere all’erogazione del trattamento previdenziale anticipato devono essere
soddisfatti i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i 57 anni di età da non oltre sei mesi dal termine dell’erogazione di tutti gli
ammortizzatori sociali e almeno 40 di contribuzione ovvero almeno 35 anni; in tal ultimo
caso vengono applicati i disincentivi di cui all’articolo 7 della Legge n. 157/2005 così come
modificato dall’articolo 9 della Legge 18 marzo 2008 n. 47;
b) essere in possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza nella Repubblica di San
Marino;
c) avere perso involontariamente il lavoro successivamente al 31 dicembre 2008;
d) avere usufruito di tutti gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente a seguito di
procedura di licenziamento collettivo a norma di legge ed avere mantenuto lo stato di
disoccupato;
e) non aver rifiutato eventuali proposte di reinserimento lavorativo, che abbiano determinato la
revoca degli ammortizzatori sociali.
3. Ai fini del calcolo della contribuzione di cui al superiore comma 2, lettera a), sono
cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi
con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia
prevista la totalizzazione degli stessi.

Art. 3
(Pensione ordinaria vecchiaia anticipata)

1. In deroga ai disposti di cui al comma 4 dell’articolo 6 della Legge n. 157/2005 ed in presenza
dei requisiti di cui al comma 2 del precedente articolo 2, ad esclusione della lettera a), è previsto
l’accesso alla Pensione ordinaria vecchiaia anticipata qualora siano presenti i seguenti ulteriori
requisiti:
a 60 anni di età da non oltre dodici mesi dal termine dell’erogazione di tutti gli
ammortizzatori sociali;
b almeno 20 anni di contribuzione.
2. Ai fini della maturazione del requisito di cui al superiore comma 1, lettera b), sono
cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi
con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia
prevista la totalizzazione degli stessi.
3. Per accedere all’erogazione del trattamento previdenziale anticipato per pensione ordinaria
di vecchiaia, i lavoratori che hanno compiuto 57 anni di età e hanno un numero di anni di
contribuzione inferiore a 35 e superiore a 20/25 anni, in presenza dei requisiti di cui al comma 2,
dell’articolo 2 del Decreto - Legge n. 91/2013, ad esclusione della lettera a), sono collocati in
pensione ordinaria di vecchiaia anticipata a 60 anni, senza rinunciare alla possibilità di essere
riavviati al lavoro.

Art. 4
(Domanda del trattamento previdenziale anticipato e della pensione ordinaria anticipata)

1. Il diritto al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria anticipata sorge a
seguito di domanda da presentarsi presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale. La domanda di accesso
al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria anticipata può essere avanzata
contestualmente alla stipula dell’accordo di mobilità. In questo caso il lavoratore che abbia
espresso tale volontà rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro. Il lavoratore che intenda
esprimere la volontà di accedere al trattamento previdenziale anticipato o alla pensione ordinaria
anticipata e per il quale l’accordo di mobilità sia antecedente all’entrata in vigore del presente
decreto-legge, può farlo previa comunicazione alla Segreteria di Stato per il Lavoro; ciò comporta la
rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro. La volontà espressa come sopra obbliga il
lavoratore a presentare la domanda di pensione all’ufficio competente entro e non oltre il termine
previsto al successivo comma 4 o comunque non prima dei tre mesi antecedenti alla data di
maturazione del diritto al trattamento previdenziale anticipato.
2. I documenti necessari per la presentazione della domanda sono:
a) certificato di nascita - certificato di residenza - stato di famiglia;
b) copia dell’ultima busta paga percepita prima dell’accordo di mobilità.
3. I certificati di cui alla lettera a) del comma che precede possono essere sostituiti da
autocertificazione di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n. 159, da effettuarsi presso l’Ufficio Prestazioni
Economiche dell’ISS. Per la documentazione di cui alla lettera b) del comma che precede l’ufficio
ricevente accederà direttamente alle banche dati in possesso del settore pubblico allargato.
4. Il termine per la presentazione della domanda di accesso al trattamento previdenziale
anticipato e alla pensione ordinaria anticipata di cui al presente articolo è fissato al 30 giugno 2015.
Le domande possono essere presentate, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, dal 31
marzo 2015.
5. Il lavoratore che intenda, al termine o durante il godimento degli ammortizzatori sociali,
esprimere la volontà di accedere alla pensione di anzianità ordinaria o di vecchiaia ordinaria
prevista dalle norme vigenti e che esprima tale volontà al momento dell’accordo di mobilità,
rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro.
6. Espressa la superiore volontà il lavoratore ha l’obbligo di presentare domanda di pensione di
anzianità ordinaria o di vecchiaia ordinaria all’ufficio competente entro i termini previsti dalle
norme vigenti in materia.

Art. 5
(Misure del trattamento previdenziale anticipato)

1. L’importo del trattamento previdenziale anticipato viene calcolato sulla base delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della Legge n. 157/2005 ed all’articolo 17 della Legge
n. 158/2011 e ridotto di una quota pari al 10% da destinare alla Cassa Ammortizzatori Sociali.
2. La pensione viene erogata per l’ammontare calcolato sulla base delle disposizioni previste
dal comma che precede, fino al compimento dell’età prevista per la pensione di anzianità. Dal primo
giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, la pensione, se più favorevole,
verrà erogata nella misura stabilita dal calcolo effettuato sulla base del comma 3, dell’articolo 3,
della Legge n. 157/2005, così come modificato dal comma 1, dell’articolo 17, della Legge n.
158/2011. Dalla stessa data non viene più applicata la riduzione di cui al precedente comma 1.
3. Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della Legge n. 157/2005
e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6
(Misura della Pensione ordinaria vecchiaia anticipata)

1. L’importo della Pensione ordinaria vecchiaia anticipata è calcolato sulla base delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 3, della Legge n. 157/2005 ed all’articolo 17 della
Legge n. 158/2011 e ridotto di una quota pari al 10% da destinare alla Cassa Ammortizzatori Sociali.
2. La pensione è erogata, per l’ammontare calcolato sulla base delle disposizioni previste dal
comma che precede, fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Dal primo
giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile la pensione, se più favorevole, viene
erogata nella misura stabilita dal calcolo effettuato sulla base del comma 3 dell’articolo 3 della Legge
n. 157/2005, così come modificato dal comma 1 dell’articolo 17 della Legge n. 158/2011. Dalla stessa
data non verrà più applicata la riduzione di cui al precedente comma 1.
3. Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della Legge n. 157/2005
e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 7
(Modifica trattamento retributivo per inserimento lavorativo a norma dell’Accordo del 13 giugno
1984 e successivo Accordo del 5 luglio 1989 siglato tra Dicastero al Lavoro e Dicastero alla Sanità)

1. Ai soggetti occupati con Inserimenti lavorativi a norma dell’Accordo del 13 giugno 1984
(approvato con delibera del Congresso di Stato n. 9 del 14 giugno 1984) e successivo Accordo di
aggiornamento del 5 luglio 1989 (approvato con delibera del Congresso di Stato n. 5 del 28 agosto
1989), siglati tra il Dicastero al Lavoro ed il Dicastero alla Sanità (Contratto di Recupero Sociale),
verrà corrisposta, su indicazione del Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, un
compenso, il cui tetto massimo sarà corrispondente all’importo previsto per l’integrazione al
trattamento minimo delle pensioni di cui all’articolo 8 della Legge n. 157/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 8
(Accordi aziendali di solidarietà)

1. Nel rispetto delle procedure d’informazione e consultazione definite nei contratti collettivi
e/o nelle procedure di cui al Titolo II, Capo I della Legge 31 marzo 2010 n.73, i datori di lavoro in
condizioni di difficoltà o di crisi che potrebbero determinare una riduzione dei livelli di
occupazione, assistiti dalle rispettive Organizzazioni di categoria, possono individuare con le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori le misure per l’occupabilità e gli strumenti di sostegno al
reddito, messi a disposizione dall’Ordinamento, più efficaci a salvaguardia sia dei livelli di
occupazione dei lavoratori sia della produttività dell’impresa, nel rispetto delle disposizioni di legge
e di contratto applicabili. La procedura deve coinvolgere contestualmente la Segreteria di Stato per
il Lavoro e la Segreteria di Stato per l’Industria l’Artigianato ed il Commercio.
2. L’Accordo aziendale di solidarietà, di seguito denominato “Accordo di solidarietà”,
formalmente sottoscritto dal datore di lavoro, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro coinvolte, nonché dalla Segreteria di Stato per il Lavoro e dalla Segreteria di Stato
per l’Industria l’Artigianato ed il Commercio, è titolo idoneo per l’erogazione delle misure e
l’attivazione degli strumenti in esso individuati.
3. Nel caso in cui, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, sia stata prevista una riduzione
concertata dell’orario di tutti i lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro, l’Accordo di
solidarietà, di durata non superiore a dodici mesi, può consentire, anche in deroga alle specifiche
procedure disciplinate ed ai requisiti previsti dalla legge, l’erogazione del trattamento di Cassa
Integrazione e Guadagni per un ammontare non superiore al 50% della retribuzione persa
comprensiva delle ore non lavorate e del relativo salario differito (tredicesima mensilità, indennità
di anzianità, ferie).
4. Qualora intervenga, per un lavoratore coinvolto dall’Accordo di solidarietà, un periodo di
astensione per inabilità temporanea al lavoro per malattia o infortunio è sospesa l’integrazione
economica prevista al superiore comma 3. L’indennità per inabilità temporanea prevista a tali titoli
interviene sull’intero orario lavorativo antecedente alla stipula dell’accordo, fermo restando il
permanere della mancata maturazione del salario differito a carico dell’impresa nella misura della
riduzione di orario prevista dall’accordo medesimo.
5. L’impresa firmataria l’Accordo di solidarietà è impegnata a far pervenire agli uffici preposti e
alle parti firmatarie copia dei nuovi orari di servizio svolti dai dipendenti interessati e ad anticipare
eventuali modifiche. Sono ammesse modifiche in casi del tutto straordinari che riguardino, a titolo
esemplificativo le assenze non programmabili di lavoratori o le situazioni di emergenza legate alla
salvaguardia dell’ordinaria attività aziendale.
6. Gli orari di servizio dei lavoratori coinvolti possono essere svolti con riduzione di orario sia
verticale che orizzontale ma non possono prevedere la chiusura dell’azienda per un intera giornata.
7. L’Accordo di solidarietà può riguardare anche singoli reparti o settori e comunque un
numero di dipendenti non inferiore a tre.
8. Per accedere all’Accordo di solidarietà le imprese devono avere usufruito, per gli stessi
dipendenti, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni per un bimestre pari ad un minimo di
325 ore nei 6 mesi antecedenti.
9. E’ fatto divieto di stipula di Accordo di solidarietà per le imprese alle quali sia stata elevata
sanzione per irregolarità del rapporto di lavoro nei tre mesi antecedenti la richiesta o nei 5 mesi
antecedenti la richiesta qualora la sanzione riguardi le attività svolte ordinariamente dai dipendenti
coinvolti dall’Accordo di solidarietà.
10. L’Accordo di solidarietà, corredato della documentazione necessaria e contenente tutte le
informazioni dovute, deve essere direttamente inviato alla Commissione per la Cassa Integrazione
guadagni. Dello stesso accordo deve esserne data comunicazione all’Ufficio del Lavoro.
11. Nell’eventualità che l’Accordo di solidarietà non produca gli effetti di tutela dei rapporti di
lavoro e la salvaguardia dei livelli occupazionali auspicata, l’erogazione degli ammortizzatori sociali
è determinata in base alle retribuzioni percepite dai lavoratori precedentemente all’Accordo di
solidarietà.
12. A norma dell’articolo 3 della Legge 18 marzo 2008 n. 47, qualora si verifichi, per uno dei
lavoratori coinvolti nell’Accordo di solidarietà, la necessità di richiedere una pensione ordinaria, il
tetto massimo dell’ultima retribuzione, di cui al penultimo comma dell’articolo 3 bis della Legge 08
novembre 2005 n. 157, si intende ragguagliato a quella percepita, rivalutata a norma di legge,
precedentemente all’Accordo di solidarietà.
13. E’ condizione per l’erogazione del trattamento economico di cui al Titolo II Capo I della
Legge n. 73/2010 la dimostrazione che attraverso l’Accordo di solidarietà vengano salvaguardati i
livelli occupazionali, nel rispetto del principio della rotazione ove possibile, considerata la riduzione
di orario oggetto dell’accordo in relazione alla situazione pregressa. La Commissione per la Cassa
Integrazione Guadagni indica con propria formale disposizione la documentazione necessaria al fine
dell’erogazione delle relative indennità, pena l’irricevibilità della domanda.
14. L’Accordo di solidarietà, qualora ne ricorrano i presupposti, può essere modificato od anche
annullato rispettando le procedure di cui al presente articolo. In caso di annullamento ad accordo in
corso non può essere richiesto un nuovo accordo se non trascorsi sei mesi dalla data di
annullamento.
15. In presenza di ulteriore e significativa contrazione dell’attività produttiva, l’eventuale
riduzione di personale non può avvenire durante l’applicazione dell’Accordo di solidarietà. Qualora
si verifichi una riduzione di personale, ad esclusione dei casi di cui al successivo comma 16,
l’azienda non può stipulare ulteriori accordi di solidarietà per mesi sei dalla data dell’accordo di
mobilità e riduzione di personale.
16. Anche in pendenza di Accordo di solidarietà il datore di lavoro può intraprendere la
procedura di licenziamento individuale per giusta causa di cui alla Legge 4 maggio 1977 n.23 e di
quelle previste al successivo articolo 9.
17. In presenza di incremento temporaneo dell’attività d’impresa possono essere concordate
sospensioni temporanee dell’Accordo di solidarietà in corso per un massimo di 7 giorni lavorativi
ogni trimestre e comunque non inferiore a due giornate lavorative.
18. Per imprese con un numero di dipendenti superiore a 20 o con attività svolta a turni sulle 24
ore o su 7 giorni lavorativi può essere stipulato Accordo di solidarietà, anche in deroga a quanto
disposto dai superiori commi 3, 5 secondo paragrafo e 17, che non preveda un’integrazione della
retribuzione persa purché sia previsto il ricorso, per non meno di un equivalente numero di ore, alla
Cassa Integrazione Guadagni di cui alla Legge n. 73/2010 e successive modifiche e integrazioni. La
durata dell’accordo è stabilita dall’accordo medesimo. Tale accordo è sottoposto ad autorizzazione
del Congresso di Stato.
19. Per tutto quanto non altrimenti specificato, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II,
Capo I, della Legge n. 73/2010.

Art.9
(Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica)

1. L’articolo 30 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, così come modificato dall’articolo 19 del
Decreto - Legge n.156/2011, è sostituito dal seguente:

“Art.30
Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica

1. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che per motivi di salute sia
stato giudicato dal Medico del Lavoro non idoneo temporaneamente a svolgere le mansioni lui
contrattualmente affidate e tale giudizio sia stato confermato dall’UOS Medicina e Igiene del
Lavoro – Dipartimento di Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, ha diritto,
limitatamente alla suddetta sopravvenuta inidoneità totale, a percepire l’Indennità Economica per
Inabilità Temporanea di cui all’articolo 20, primo comma, lettera a), della Legge 22 dicembre 1955
n.42 e successive modifiche, fino ad un massimo di 365 giorni nella misura dell’86% della
retribuzione, al netto dei contributi dovuti, ed a riprendere l’attività lavorativa presso l’impresa.
Restano ferme le disposizioni specifiche vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche al lavoratore a tempo
determinato per il quale sia stata accertata la condizione di cui al medesimo comma.
3. Durante tutto il periodo di inidoneità sopravvenuta di cui ai precedenti commi 1 e 2 il
lavoratore non può essere licenziato a causa della suddetta inidoneità ed il datore di lavoro non è
tenuto a corrispondere i salari differiti.
4. Tramite apposito accordo sindacale potranno essere adottate tutte le misure volte ad
individuare, ove possibile, una diversa mansione lavorativa nell’ambito dell’azienda o il
trasferimento temporaneo presso altro datore di lavoro che, previo giudizio di idoneità alla nuova
mansione, sospende l’Indennità economica per Inabilità Temporanea.
5. Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma 4, al termine del periodo di
Indennità Economica per Inabilità Temporanea, qualora persista l’inidoneità totale temporanea, il
lavoratore di cui al superiore comma 1 viene ammesso allo stato di mobilità di cui al successivo
comma 8, beneficiando della sola indennità di disoccupazione prevista dalla vigente legislazione. Il
lavoratore di cui al superiore comma 2, qualora persista l’inidoneità totale temporanea, ha diritto
alla indennità di disoccupazione prevista dalle norme vigenti.
6. Il lavoratore sarà sottoposto a controllo periodico trimestrale da parte dell’UOS Medicina e
Igiene del Lavoro – Dipartimento di Prevenzione per verificare il permanere dello stato di inabilità.
Qualora l’esito del giudizio di Idoneità Totale Temporanea si trasformi in giudizio di Inidoneità
Totale Permanente, è riconosciuta l’Indennità Economica Speciale di cui al successivo comma 9 per
il periodo residuo sino alla concorrenza di 365 giorni, qualora la modifica del giudizio intervenga
dopo 3 mesi.
7. Nel caso non sia confermato il giudizio, sull'inidoneità parziale o totale, temporanea o
permanente del lavoratore alla mansione specifica, espresso dal medico del lavoro aziendale, l’UOS
Medicina e Igiene del Lavoro – Dipartimento di Prevenzione dispone la modifica o la revoca del
giudizio stesso.
8. I lavoratori per i quali è stata accertata la condizione prevista dal precedente comma 1
potranno essere esonerati dai controlli sanitari domiciliari sulla base di apposita certificazione del
medico curante e dietro conferma dell’UOC Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie
Esterne dell’Istituto per la Sicurezza Sociale che prevale sulla predetta certificazione.
9. E’ istituita l’Indennità Economica Speciale per Inidoneità Totale Permanente. Il lavoratore
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconosciuto inidoneo alla mansione specifica a lui
contrattualmente affidata con giudizio di inidoneità totale permanente da parte del Medico del
Lavoro e con tale giudizio confermato dell’UOS Medicina e Igiene del Lavoro – Dipartimento di
Prevenzione, ove non sia stato possibile individuare una diversa collocazione interna all’azienda,
viene ammesso allo stato di mobilità e accede alla suddetta indennità. Il beneficiario ha diritto ad
usufruire di tale indennità e degli ammortizzatori sociali conformemente a quanto stabilito dalla
Legge n.73/2010 e successive modifiche e integrazioni.
10. Il lavoratore a tempo determinato, per il quale sia stata accertata la condizione di cui al
precedente comma 8, ha diritto alla indennità di disoccupazione prevista dalle norme vigenti.
11. Durante il periodo intercorrente tra il ricevimento del giudizio di inidoneità totale
permanente e la decorrenza del preavviso di licenziamento e, tra il ricevimento del primo giudizio
di Inidoneità Totale Temporanea o Permanente e la conferma del giudizio da parte dell’UOS
Medicina e Igiene del Lavoro – Dipartimento di Prevenzione qualora non sia stata individuata una
diversa mansione lavorativa o una diversa collocazione presso altro datore di lavoro, il lavoratore
beneficerà dell’Indennità Economica per Inabilità Temporanea, così come prevista dai superiori
commi 1 e 2. Qualora il giudizio venga confermato il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere i
salari differiti.
12. Qualora il primo giudizio di Inidoneità Totale Temporanea o Permanente non sia
confermato, dall’UOS Medicina e Igiene del Lavoro – Dipartimento di Prevenzione, il lavoratore ha
diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale. Il datore di lavoro è tenuto a rifondere i
costi relativi al periodo di Indennità Economica per Inabilità Temporanea di cui al superiore
comma, all’Istituto Sicurezza Sociale.
13. Il disposto di cui all’ultimo capoverso del comma 7 dell’articolo 5 del Decreto Delegato 26
luglio 2010 n.132, così come modificato dall’articolo 20, comma 1, del Decreto - Legge 5 ottobre
2011 n. 156, non è applicabile qualora il rapporto di lavoro si interrompa ai sensi del superiore
comma 9.
14. L'azienda coinvolta nelle procedure di cui al superiore comma 9 non è soggetta alle
prescrizioni di cui all’articolo 23 della Legge 4 maggio 1977 n. 23, né alle limitazioni previste dalla
Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche.
15. L’accesso alla procedura ed ai diritti di cui al presente articolo deve intendersi riferito alle
patologie individuate nell’Allegato “A” alla presente legge.
16. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alle norme vigenti in
materia.”.

Art.10
(Avviamento al lavoro)

1. All’articolo 3 del Decreto - Legge n. 156/2011 sono aggiunti i seguenti commi:

“7. Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuta l'avviamento a lavori corrispondenti al suo
livello professionale, perde l'anzianità di iscrizione maturata all'atto dell'avviamento stesso.
8. Al secondo rifiuto, senza giustificato motivo, il lavoratore sarà sospeso dall'iscrizione nella lista
di avviamento al lavoro per un periodo continuativo di sessanta giorni.
9. Contro tali provvedimenti il lavoratore può ricorrere, entro cinque giorni, alla Commissione per
il Lavoro, che è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni.”.

Art. 11
(Norme finali e transitorie)

1. Le imprese che abbiano già utilizzato l’Accordo aziendale di solidarietà per 12 mesi alla data
del 30 giugno 2014, possono ripetere l’accordo per ulteriori dodici mesi.
2. Le imprese che abbiano già utilizzato l’Accordo di solidarietà ai sensi delle norme previgenti
e che non abbiano concluso il periodo di 12 mesi ivi previsto, possono utilizzare l’Accordo di
solidarietà alle condizioni previste dalle medesime norme, fermo restando il periodo massimo di 12
mesi, di cui al superiore articolo 8, comma 3.

Art. 12
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia che siano in contrasto o
incompatibili con le norme del presente decreto-legge e sono espressamente abrogati:
- il Decreto - Legge 23 luglio 2013 n. 91;
- l’articolo 17 del Decreto - Legge 5 ottobre 2011 n. 156;
- l’articolo 29 della Legge 31 marzo 2010 n.73.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 giugno 2014/1713 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini