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Legge 15 Luglio 2014 N.105 - Istituzione Di Una Commissione Consiliare D'inchiesta Su Presunte Responsabilit Politiche O Amministrative Legate Alla Vicenda "cassa Di Risparmio"


Published: 2014-07-15
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984328/legge-15-luglio-2014-n.105---istituzione-di-una-commissione-consiliare-dinchiesta-su-presunte-responsabilit-politiche-o-amministrative-legate-alla-vic.html

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Bozza di Legge “Modifica Composizione Commissioni Lavoro, Cooperazione, Prezzi, P
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 14 luglio 2014:


LEGGE 15 LUGLIO 2014 N.105



ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D’INCHIESTA SU
PRESUNTE RESPONSABILITÀ POLITICHE O AMMINISTRATIVE LEGATE
ALLA VICENDA “CASSA DI RISPARMIO”


Art.1
(Istituzione e compiti della Commissione)

1. In ottemperanza all’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 17 aprile 2014, è istituita, ai sensi dell’articolo 15 della legge 11 marzo 1981 n.21 “Riforma
del Regolamento del Consiglio Grande e Generale”, una Commissione Consiliare d’Inchiesta allo
scopo di individuare eventuali responsabilità politiche o amministrative che hanno gravitato
intorno alla Cassa di Risparmio nel gruppo bancario italiano Delta, con speciale riferimento:
a) alle autorizzazioni rilasciate ed ai controlli effettuati dall’Autorità di Vigilanza sull’investimento
di Cassa di Risparmio di San Marino nel Gruppo Bancario Delta;
b) al ruolo assunto dai Segretari di Stato, dall’Autorità di Vigilanza e da eventuali altri esponenti
della politica nella vendita delle azioni di Delta da parte di Sopaf a Cassa di Risparmio di San
Marino ed all’eventuale pagamento di un sovrapprezzo;
c) all’eventuale commistione di interessi di esponenti sammarinesi con coloro che contrastavano
gli interessi di Cassa di Risparmio di San Marino.
2. I lavori della Commissione procedono in parallelo ed autonomamente con eventuali azioni
dell’autorità giudiziaria sugli stessi fatti.
3. L’audizione dei testimoni avviene sotto le comminatorie previste dalla procedura penale.
4. La Commissione, prima del deposito della relazione conclusiva, deve ascoltare i soggetti che
vengono citati nella relazione stessa.
5. I soggetti chiamati in causa su un fatto determinato, una volta depositata la relazione
conclusiva, qualora sia stato aperto un procedimento penale in relazione a tali fatti, hanno diritto di
chiedere, nel rispetto dei termini della procedura penale, al Giudice Inquirente di poter prendere
visione degli atti oggetti del procedimento, ribadita la riservatezza e la segretezza degli atti della
Commissione. E’ esclusa la facoltà di ottenere copia degli atti medesimi.
6. Al fine della valutazione di fatti di rilevanza penale, la Commissione incarica le Forze di
Polizia per i necessari approfondimenti. Le Forze di Polizia, laddove rilevino che detti fatti si
configurino come illeciti penali, provvedono a inoltrare il relativo rapporto al Tribunale.
7. La Commissione si può avvalere della collaborazione dell’autorità giudiziaria, degli organi
di vigilanza e dell’AIF; non potrà avvalersi autonomamente della collaborazione giudiziaria
internazionale.

Art.2
(Nomina e composizione)

1. La Commissione, in deroga alle norme sulla composizione delle Commissioni Consiliari
Permanenti, è composta da dieci consiglieri, di cui cinque indicati dalle forze di maggioranza e
cinque dalle forze di minoranza, nominati con la maggioranza assoluta dal Consiglio Grande e
Generale.
2. Non possono far parte della Commissione:
a) i Consiglieri libero professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati e Notai e all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, o che abbiano
intrattenuto rapporti professionali che possono configurare un conflitto di interessi;
b) i Consiglieri che sono o sono stati dopo il 1° gennaio 2002 dipendenti o componenti del
Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione di Banca Centrale, oppure di società o di
enti soggetti alla Legge 17 novembre 2005 n.165 (LISF);
c) i Consiglieri che, quali componenti del Congresso di Stato, siano stati chiamati dopo il 1°
gennaio 2002 a partecipare al Comitato per il Credito e Risparmio.

Art.3
(Presidente)

1. Tra i Consiglieri nominati, il Consiglio Grande e Generale designa il Presidente della
Commissione.
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute, rappresenta la Commissione nei suoi rapporti
con l’esterno e con gli altri soggetti istituzionali.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano
nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

Art.4
(Specifiche)

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari; le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti,
prevale quello del Presidente.
2. La Commissione:
a) può riferire, tramite il proprio Presidente, al Consiglio Grande e Generale in relazione
all’avanzamento dei lavori, formulando indirizzi, risoluzioni, proposte o suggerimenti;
b) può invitare membri di Governo e/o Consiglieri a riferire circa determinati episodi o
intendimenti;
c) ha potere di audizione nei confronti del Magistrato Dirigente, dei Responsabili dei vari servizi
di sicurezza, controllo e vigilanza dello Stato, nonché di richiedere relazioni e riferimenti ai
medesimi.
3. La Commissione deve concludere i propri lavori, riferendone al Consiglio Grande e
Generale con una dettagliata relazione, entro sei mesi dalla sua istituzione. Il termine di durata
potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con apposita deliberazione del Consiglio Grande e
Generale.
4. La Commissione trasmette all’Autorità Giudiziaria gli atti ritenuti di rilevanza penale.

Art.5
(Regime delle sedute)

1. Le sedute della Commissione sono generalmente segrete, tuttavia possono essere dichiarate
pubbliche su decisione a maggioranza della Commissione stessa.
2. Le sedute della Commissione si tengono in una sala del Palazzo Pubblico.
3. Le funzioni di segretario verbalizzate della Commissione, sono svolte da un funzionario
dell’Ufficio Segreteria Istituzionale. Per la redazione del verbale si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 14 della Legge 21 marzo 1995 n.42.
4. I membri della Commissione ed i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto
istruttorio.

Art.6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 15 luglio 2014/1713 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini