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Legge 23 Gennaio 2015 N.2 - Riforma Del Catasto: Regolamento Per La Conservazione E L


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LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE NELLA SEDUTA DEL 30 APRILE 2014 E DEL HA ESAMINATO ED APPROVATO IN SEDE REFERENTE IL PROGETTO DI LEGGE “LEGGE IN MATERIA DI EDITORI
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 22 gennaio 2015:

LEGGE 23 GENNAIO 2015 N.2



RIFORMA DEL CATASTO: RIFORMA DEGLI ESTIMI E NUOVE MODALITA’ DI
CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI E
FABBRICATI


INDICE GENERALE


CAPO I
SISTEMA CATASTALE


Art.1 - Principi della riforma del sistema catastale
Art.2 - Unità di base del sistema catastale
Art.3 - Sottosistemi catastali
Art.4 - Atti catastali in conservazione e aggiornamento
Art.5 - Archivi informatici dei sottosistemi catastali- implementazione del sistema informativo
catastale


CAPO II
MAPPA CATASTALE E CARTOGRAFIA

Art.6 - Mappa catastale
Art.7 - Requisiti di base della mappa catastale e cartografia
Art.8 - Contenuti tematici della cartografia
Art.9 - Tematismi della proprietà
Art.10 - Tematismo della potenzialità dei suoli
Art.11 - Contenuti informativi della cartografia
Art.12 - Elaborazione e rappresentazione della cartografia informatizzata
Art.13 - Valenza documentale della cartografia
Art.14 - Struttura logica dell’archivio informatizzato di cartografia
Art.15 – Norme tecniche di aggiornamento della cartografia catastale


CAPO III
CATASTO DEI TERRENI

Art.16 – Sottosistema Catasto dei Terreni
Art.17 – Particella rurale
Art. 18 – Frazionamenti


CAPO IV
CATASTO DEI FABBRICATI

Art.19 - Sottosistema Catasto dei Fabbricati
Art.20 - Unità immobiliare e particella edilizia
Art.21 - Immobili iscrivibili a Catasto


CAPO V
RIFORMA DEGLI ESTIMI

Art.22 – Riforma degli estimi catastali
Art.23 – Settori del sistema amministrativo-censuario
Art.24 – Zone territoriali omogenee
Art.25 – Estimi catastali Settore Fabbricati
Art.26 – Articolazione del territorio in microzone omogenee – Settore Fabbricati
Art.27 – Determinazione dell’unità di consistenza – Settore Fabbricati
Art.28 – Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione
Art.29 – Modalità di calcolo delle tariffe d’estimo – Settore Fabbricati
Art.30 – Determinazione dei redditi e dei valori – Settore Fabbricati
Art.31 – Estimi catastali Settore Terreni
Art.32 – Determinazione dell’unità di consistenza
Art.33 – Articolazione del territorio in microzone omogenee – Settore Terreni
Art.34 – Criteri principali per la determinazione dei redditi e dei valori – Settore Terreni
Art.35 – Procedimento di validazione dei nuovi estimi


CAPO VI
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DIVERSE E NORME TRANSITORIE

Art.36 – Tempi di attuazione della riforma degli estimi
Art.37 – Commissione Censuaria Permanente
Art.38 – Valori minimi ai fini fiscali dei trasferimenti immobiliari
Art.39 – Norma transitoria per il calcolo dell’imponibile Fabbricati e Terreni
Art.40 – Denuncia di variazione catastale
Art.41 – Iscrizione d’ufficio della variazione catastale
Art.42 – Accesso alla proprietà privata
Art.43 – Norme generali di conservazione e aggiornamento
Art.44 – Disposizioni aggiuntive
Art.45 – Testo Unico
Art.46 – Entrata in vigore

* * da coordinare 
CAPO I
SISTEMA CATASTALE

Art. 1
(Principi della riforma del sistema catastale)

1. La presente legge:
a) integra la disciplina di aggiornamento e conservazione del Catasto di cui al Decreto 20 aprile
1954 n. 11 “Norme per la conservazione del nuovo Catasto dei Terreni e dei Fabbricati” e alla
Legge 29 ottobre 1981 n. 88 “Regolamento per la conservazione e l’aggiornamento del Catasto
Terreni e Fabbricati”;
b) individua i criteri direttivi e le modalità di attuazione della riforma del sistema catastale al fine
di potenziare l’efficacia del Catasto quale strumento di supporto al governo del territorio,
garantire adeguati livelli di equità fiscale e trasparenza nei trasferimenti immobiliari, una
corretta rappresentazione del diritto nel settore immobiliare, nonché una maggior qualità dei
servizi erogati;
c) individua i criteri tecnico-amministrativi per la riforma del sistema estimale;
d) definisce i criteri principali per l’implementazione delle procedure informatiche necessarie alla
conservazione e all’aggiornamento del sistema catastale;
e) promuove i processi per l’interscambio informativo ed operativo tra i diversi soggetti preposti
alla gestione e pianificazione del territorio, i dati cartografici e alfanumerici di propria
competenza, nonché la semplificazione dell’attività amministrativa e dei servizi erogati agli
enti, alle imprese ed ai cittadini.


Art. 2
(Unità di base del sistema catastale)

1. L’unità di base del sistema catastale è la particella catastale, costituita da una porzione
continua di terreno, da un’area edificabile, ovvero da un’area edificata, omogenea nei caratteri fisici
e produttivi, appartenente alla medesima proprietà.
2. La particella catastale, in funzione della specifica natura e destinazione, viene definita ai
sensi dei successivi articoli 9, 17 e 20.


Art. 3
(Sottosistemi catastali)

1. Il sistema catastale è suddiviso nei due sottosistemi:
a) Catasto dei Terreni;
b) Catasto dei Fabbricati.


Art. 4
(Atti catastali in conservazione e aggiornamento)

1. La mappa catastale è unica per i due sottosistemi catastali: Catasto dei Terreni e Catasto dei
Fabbricati conservata e aggiornata ai sensi delle Leggi 20 aprile 1954 n.11 e 29 ottobre 1981 n.88,
nonché ai sensi della presente legge.
2. Gli atti catastali in conservazione antecedenti all’informatizzazione sono:
a) per il sottosistema Catasto dei Terreni la mappa e il Partitario Terreni;
b) per il sottosistema Catasto dei Fabbricati la mappa, la raccolta delle planimetrie e il Partitario
Fabbricati;
c) per entrambi i sottosistemi lo schedario delle proprietà e l’indice dei mappali.
* * da coordinare 
3. Gli atti catastali successivi all’informatizzazione sono aggiornati e conservati attraverso le
procedure informatiche dell’Ufficio Tecnico del Catasto e precisamente attraverso il sistema
informativo dell’anagrafica catastale, che gestisce l’anagrafica immobiliare, e attraverso i sistemi
GIS (Geographic Information System) e CAD (Computer Aided Drafting) che gestiscono la mappa,
la cartografia e le planimetrie a Catasto Fabbricati, ovvero la parte geometrica, analitica e
produttiva immobiliare. Dette procedure sono implementate nel rispetto dei principi cronologico,
metrico, qualitativo e amministrativo e dei criteri individuati nella presente legge, nonché nel
rispetto del superiore articolo 1, comma 1, lettere d) ed e).
4. Per tenere in continua evidenza gli aumenti e le diminuzioni delle superfici di porzioni
immobiliari, prive di autonomia funzionale e reddituale o esenti da estimi, ed avere la possibilità di
controllare esattamente in qualsiasi momento anche i relativi intestatari, sono aperte nel registro
delle partite, oltre a quelle già accese relative alle Acque Pubbliche, alle Strade Pubbliche e alle
Particelle Edilizie, le seguenti partite speciali:
a) Accessori comuni a più fabbricati;
b) Aree di fabbricati divisi in subalterni;
c) Luoghi sacri pubblici;
d) Beni immobili patrimoniali disponibili dello Stato;
e) Beni immobili patrimoniali indisponibili dello Stato.
I beni patrimoniali dello Stato in uso o amministrati dalle Aziende Autonome dello Stato sono
intestati a: Ecc.ma Camera proprietaria, Azienda Autonoma usuaria.
Con decreto delegato sono disciplinate le modalità tecnico-amministrative finalizzate all’attuazione
del presente comma.
5. I principali atti in aggiornamento e conservazione rimangono quelli di cui al superiore
comma 2, lettere a), b) e c).
6. In coerenza ai principi di cui all’articolo 1 e ad integrazione della Legge 23 aprile 1991 n.53,
con decreto delegato sono disciplinate le modalità di consultazione, gestione degli atti catastali e di
accesso telematico ai dati in conservazione, nel rispetto delle norme di tutela della privacy, nonché
delle disposizioni previste dalla Legge 5 ottobre 2011 n.160.


Art. 5
(Archivi informatici dei sottosistemi catastali - implementazione del sistema informativo
catastale)

1. Con riferimento alle finalità ed a quanto disposto nell’articolo 1, lettere a), b), c) e d) della
presente legge, gli atti catastali in aggiornamento e conservazione esistenti sono correlati tra loro,
sulla base dei criteri di seguito indicati:
a) allineamento, completa informatizzazione ed integrazione degli attuali archivi amministrativo-
censuari e delle planimetrie dei fabbricati e loro georeferenziazione alla cartografia catastale;
b) implementazione del sistema informativo catastale di cui alla precedente lettera a) con le
informazioni derivanti dal sistema informativo territoriale, anagrafico e altre banche dati della
Pubblica Amministrazione di interesse, al fine di attuare la riforma degli estimi catastali, di
favorire l’interscambio informativo ed operativo tra i diversi soggetti preposti alla gestione e
pianificazione del territorio, nonché di semplificare l’attività amministrativa e i servizi erogati
agli enti, alle imprese ed ai cittadini;
c) ridefinizione della struttura tecnologica e funzionale del sistema informativo catastale, in modo
da assicurare il progressivo utilizzo di procedure di aggiornamento e di erogazione dei servizi
per via telematica, nel rispetto di quanto disposto nel superiore articolo 4 e garantendo flussi
informatici utili ad altre banche dati della Pubblica Amministrazione.
2. In coerenza agli obiettivi comunitari europei legati allo scambio di informazioni territoriali
e all’erogazione di servizi, il sistema informativo catastale è uniformato agli standard europei
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community).


* * da coordinare 
CAPO II
MAPPA CATASTALE E CARTOGRAFIA


Art. 6
(Mappa catastale)

1. Sono mantenuti validi l’impianto catastale di cui al Decreto 18 gennaio 1949 n.11, nel
sistema di proiezione Cassini-Soldner, attualmente in fase di conservazione e aggiornamento, e la
struttura geometrico particellare della mappa catastale, che è suddivisa in 67 fogli.
2. E’ ammessa per talune zone, attraverso l’emanazione di decreti delegati, la formazione di
micro-impianti catastali compatibili e integrabili nella mappa in conservazione e aggiornamento.
3. Con regolamento del Congresso di Stato, su proposta dell’Ufficio Tecnico del Catasto, sono
stabilite le disposizioni tecniche ed esecutive di cui al superiore comma 2.


Art. 7
(Requisiti di base della mappa catastale e cartografia)

1. La cartografia è costituita da un archivio informatizzato e deve essere:
a) definita ed appoggiata ad una maglia di riferimento di punti trigonometrici e geodetici,
individuati plano-altimetricamente nel sistema di riferimento di cui al superiore articolo 6,
comma 1;
b) costituita da una rappresentazione plano-altimetrica basata sul tematismo fondamentale delle
proprietà catastali e della potenzialità produttiva agricola;
c) aggiornata con precisioni topometriche differenziate, in funzione della conformazione
orografica del territorio;
d) costituita da una rappresentazione di tipo numerico a carattere vettoriale e digitale (impianto).
Nel rispetto di quanto definito nel presente Capo II, la cartografia numerica è progressivamente
trasformata in forma analitica.


Art. 8
(Contenuti tematici della cartografia)

1. Nella cartografia sono rappresentati i seguenti tematismi informativi:
a) vertici di riferimento rappresentati dalla maglia dei punti trigonometrici e geodetici della rete
geodetica RSM;
b) particelle catastali rappresentative della proprietà dei terreni, nonché della potenzialità
produttiva del suolo;
c) particelle catastali rappresentative dei fabbricati e delle eventuali loro aree pertinenziali;
d) tessuto connettivo pubblico o di uso pubblico costituito dalla rete e dalle infrastrutture viarie e
fluviali, con relativa toponomastica;
e) particolari topografici, anche di non specifico interesse catastale, e altre informazioni, che
permettono una migliore lettura della cartografia.
2. I principali tematismi catastali sono conformi alle disposizioni dettate nell’Allegato A della
presente legge.


Art. 9
(Tematismi della proprietà)

1. La cartografia ha come tematismo fondamentale di riferimento quello della geometria della
proprietà.
* * da coordinare 
2. L’elemento inventariabile minimo della cartografia è la particella di proprietà costituita da
una porzione di terreno, sito nello stesso foglio di mappa, caratterizzata da una continuità fisica ed
isopotenzialità produttiva, nonché da omogeneità dei diritti reali sullo stesso insistenti.
3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non sono
oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero quelle eccedenti
il doppio dell’area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate
all’ordinaria coltura agricola.


Art. 10
(Tematismo della potenzialità dei suoli)

1. Nella cartografia sono rappresentate le informazioni relative al tematismo della potenzialità
produttiva dei suoli nel rispetto dei criteri individuati nel successivo Capo V.


Art. 11
(Contenuti informativi della cartografia)

1. I contenuti informativi della cartografia sono di natura metrica, cronologica qualitativa e
amministrativa.
2. Le informazioni di natura metrica riguardano le coordinate piane nella rappresentazione
derivante dal sistema di riferimento adottato, le informazioni altimetriche costituite dalle curve di
livello e da punti quotati, tra cui i vertici trigonometrici, i punti GNSS (Global Navigation Satellite
System), i vertici di livellazione geometrica di precisione ed i vertici delle particelle. Le
informazioni plano-altimetriche sono acquisite attraverso metodologie topografiche con rilievi a
terra e topografiche integrate agganciate alla rete geodetica RSM e, nel caso di punti altimetrici,
alla rete di livellazione geometrica di precisione. Possono essere acquisite altresì, con metodi
aerofotogrammetrici o da altre cartografie in via secondaria, previa verifica di conformità da parte
dell’Ufficio Tecnico del Catasto.
3. Le informazioni di natura cronologica riguardano la storicizzazione degli elementi acquisiti
ed aggiuntivi.
4. Le informazioni di natura qualitativa distinguono l’attendibilità delle informazioni in
funzione delle metodologie di acquisizione del dato e dello scopo dell’aggiornamento mentre le
informazioni di natura amministrativa consentono il collegamento con gli archivi informatizzati dei
dati amministrativo-censuari dei fabbricati e dei terreni.

Art. 12
(Elaborazione e rappresentazione della cartografia informatizzata)

1. La rappresentazione cartografica, ottenuta dalla elaborazione dei dati presenti nel relativo
archivio informatizzato, conserva i contenuti informativi e la simbologia della mappa vigente di cui
al superiore articolo 11 e di cui all’Allegato A della presente legge. Progressivamente l’Ufficio
Tecnico del Catasto adeguerà la mappa esistente alle disposizioni di cui al presente Capo.
2. Sono identificati e censiti nella cartografia anche gli edifici in corso di costruzione o
definizione, nonché i manufatti che non presentano requisiti di autonomia funzionale e produttiva
di cui al successivo articolo 21.

Art. 13
(Valenza documentale della cartografia)

1. La cartografia catastale, ovvero l’unione dei fogli di mappa vettoriali contenuti nella banca
dati del Catasto, le mappe d’impianto e i fogli di mappa d’aggiornamento costituiscono cartografia
ufficiale della Repubblica.
* * da coordinare 
2. Sulle carte ufficiali pubblicate a cura dell’Ufficio Tecnico del Catasto è impressa apposita
stampigliatura.

Art. 14
(Struttura logica dell’archivio informatizzato di cartografia)

1. La struttura logica degli archivi informatizzati della cartografia è costituita da diversi livelli
logici, ovvero da categorie omogenee di elementi informativi. Detti livelli riguardano:
a) i punti geodetici ovvero trigonometrici, GNSS, di livellazione geometrica di precisione;
b) le linee e l’area delle particelle catastali e il tematismo della isopotenzialità produttiva del
suolo;
c) il perimetro e l’area dei fabbricati e delle relative linee delle pertinenze;
d) gli elementi che consentono il collegamento agli archivi amministrativo-censuari;
e) le aree delle servitù e altri elementi informativi geometrici di interesse catastale, quali l’uso
pubblico del suolo e la simbologia catastale;
f) ulteriori elementi informativi geometrici anche di non specifico interesse catastale, utili ad una
migliore lettura della cartografia.
2. In coerenza ai contenuti informativi della cartografia di cui al superiore articolo 11 è facoltà
dell’Ufficio Tecnico del Catasto prevedere ulteriori livelli logici, qualora le esigenze di gestione della
cartografia informatizzata lo richiedano in relazione all’evoluzione tecnologica e anche per
l’attuazione della riforma degli estimi prevista al successivo Capo V, garantendo i servizi all’utenza
e l’interscambio informativo con gli Uffici ed Enti della Pubblica Amministrazione.

Art. 15
(Norme tecniche di aggiornamento della cartografia catastale)

1. Le modalità tecniche topografiche di rilievo e di acquisizione del dato d’aggiornamento
della cartografia, comprese le metodologie per la redazione del Tipo di Frazionamento, sono
progressivamente adeguate all’evoluzione tecnologica ovvero potranno essere integrate con
l’utilizzo del sistema GNSS.
2. Con regolamento del Congresso di Stato, su proposta dell’Ufficio Tecnico del Catasto, sono
stabilite disposizioni esecutive di cui al superiore comma 1.

CAPO III
CATASTO DEI TERRENI

Art. 16
(Sottosistema Catasto dei Terreni)

1. Il Catasto dei Terreni rappresenta l’inventario dei terreni della Repubblica. Il minimo
modulo inventariabile è la particella rurale, così come definita al successivo articolo 17.
2. L’insieme delle particelle e degli altri beni immobili oggetto di rappresentazione, sui quali
insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono un’unica partita nel Catasto dei Terreni.
Le partite sono numerate progressivamente per fogli di mappa e contengono, oltre agli elementi
identificativi dei terreni, dei soggetti e dei relativi diritti reali o oneri reali, anche gli estremi dei
documenti che ne giustificano l’iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonché ogni altra
identificazione prevista dalle norme e dalle istruzioni impartite dall’Ufficio Tecnico del Catasto.

Art. 17
(Particella rurale)

1. La particella rurale è costituita da una porzione continua di terreno omogenea per
potenzialità produttiva, qualità di coltura ed appartenente alla medesima proprietà ed è
identificata con uno specifico numero di mappa.
* * da coordinare 
2. L’unità di consistenza per le particelle rurali è il parametro ettaro di superficie catastale.

Art. 18
(Frazionamenti)

1. Sono ammessi frazionamenti di terreni nell’ambito di zone agricole o a parco o a vincolo
archeologico, prive di strumento urbanistico approvato, che prevedano la suddivisione della
particella rurale purchè il frazionamento catastale non si configuri quale nuova lottizzazione con
valenza urbanistica.
2. L’esecuzione di frazionamenti catastali secondo quanto previsto al superiore comma 1 è
subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione per le Politiche Territoriali volta a
verificare la sussistenza delle caratteristiche di cui al comma precedente.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di rettifiche e per le formalità
delle divisioni ereditarie.


CAPO IV
CATASTO DEI FABBRICATI


Art. 19
(Sottosistema Catasto dei Fabbricati)

1. Il Catasto dei Fabbricati rappresenta l’inventario del patrimonio edilizio della Repubblica. Il
minimo modulo inventariabile è l’unità immobiliare o la particella edilizia.
2. L’insieme delle unità immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di rappresentazione,
sui quali insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituisce un’unica partita nel Catasto
Fabbricati.
3. Le partite sono suddivise in zone amministrative ovvero per Castello.
4. Le partite sono numerate progressivamente per Castello e contengono, oltre agli elementi
identificativi degli immobili, dei soggetti e dei relativi diritti reali o oneri reali, anche gli estremi dei
documenti che ne giustificano l’iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonché ogni altra
identificazione prevista dalle norme e dalle istruzioni impartite dall’Ufficio Tecnico del Catasto.


Art. 20
(Unità immobiliare e particella edilizia)

1. La particella edilizia è costituita da un’area parzialmente o completamente edificata o non
edificata in ambito urbano appartenente alla medesima proprietà ed identificata con uno specifico
numero di mappa.
2. L’unità immobiliare identifica una porzione di fabbricato, un fabbricato o un insieme di
fabbricati, appartenenti alla medesima proprietà e che, in base a criteri di ordinarietà, presenta
potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
3. Sono considerate unità immobiliari da iscrivere a Catasto Fabbricati anche le costruzioni
ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le
condizioni funzionali e reddituali di cui al superiore comma 2. Analogamente sono considerate
unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando
siano stabilmente fruibili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.
4. A ciascuna unità immobiliare e comunque ad ogni fabbricato, quando ne occorra l’univoca
identificazione, è attribuito un identificativo catastale.
5. L’unità di consistenza per le unità immobiliari è il parametro metro quadrato di superficie
catastale.
* * da coordinare 
Art. 21
(Immobili iscrivibili a Catasto)

1. Costituiscono oggetto d’inventario nel Catasto Fabbricati tutte le unità immobiliari, come
definite al superiore articolo 20.
2. Ai soli fini dell’identificazione formano oggetto d’iscrizione a Catasto Fabbricati, senza
attribuzione di rendita catastale ma con descrizione dei caratteri specifici, geometrici e della
destinazione d’uso, i seguenti immobili:
a) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito a causa dell’accentuato livello di
degrado o manufatti isolati fatiscenti privi di copertura;
b) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione;
c) fabbricati o loro porzioni in corso di definizione;
d) lastrici solari;
e) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto
d’inventariazione i seguenti beni immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche di accumulo per l’irrigazione dei terreni o per l’acquacoltura;
d) pollai, porcili, casotti, concimaie di altezza inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a
90 m3.
4. Le opere di cui al precedente comma 3, lettere a), b) e d), realizzate con parametro murario
di qualsiasi materiale, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono
oggetto d’iscrizione a Catasto contestualmente alle predette unità.
5. Il prospetto delle categorie catastali del Catasto Fabbricati, di cui al Decreto 9 marzo 1953
n.5, è integrato e modificato in ragione di quanto previsto nel presente articolo e in coerenza a
quanto disposto dal successivo Capo V, dettagliato nell’Allegato B della presente legge.

CAPO V
RIFORMA DEGLI ESTIMI


Art. 22
(Riforma degli estimi catastali)

1. E’ disposta la riforma degli estimi catastali.
2. L’epoca censuaria di riferimento per il calcolo degli estimi è fissata nel periodo 2008-2013.
3. I nuovi estimi sono riferiti a Zone territoriali omogenee del territorio della Repubblica.


Art. 23
(Settori del sistema amministrativo-censuario)

1. Il sistema amministrativo-censuario è articolato nei due settori:
a) Fabbricati
b) Terreni
2. Per entrambi i settori Fabbricati e Terreni gli estimi sono espressi sotto forma di redditi e di
valore patrimoniale catastale.
3. La determinazione del reddito e del valore patrimoniale catastale è riferito nel Settore
Fabbricati ovvero, per i fabbricati e le unità immobiliari, ai redditi ed ai valori medi ordinari
espressi dal mercato in ciascun ambito territoriale omogeneo esaminato e si basa su procedure
standardizzate ed informatizzate, che utilizzano i parametri più rappresentativi delle caratteristiche
tecniche, posizionali ed edilizie più rilevanti ai fini della valutazione oppure su procedimenti diretti
* * da coordinare 
e indiretti più appropriati, indicati dalla disciplina estimativa nei casi in cui non sia stata rilevata
una sufficiente casistica.
4. La determinazione del reddito e la determinazione del valore patrimoniale di ciascuna
particella catastale nel Settore Terreni sono rispettivamente riferite:
a) ai redditi espressi in ciascun ambito territoriale omogeneo esaminato; si basa su procedure
standardizzate ed informatizzate, che utilizzano i parametri più rappresentativi della
potenzialità produttiva dei terreni agrari, in relazione alle caratteristiche posizionali,
orografiche, climatiche e tecnico-produttive più rilevanti ai fini valutativi;
b) ai valori medi ordinari espressi dal mercato in ciascun ambito territoriale omogeneo esaminato
e sulla base di procedure standardizzate ed informatizzate, che utilizzano i parametri
rappresentativi delle diverse destinazioni urbanistiche e indici edilizi, nonché delle
caratteristiche posizionali ed intrinseche più rilevanti ai fini della valutazioni.


Art. 24
(Zone territoriali omogenee)

1. La zona territoriale omogenea ovvero la zona censuario-amministrativa rappresenta una
porzione di territorio della Repubblica che può comprendere un solo Castello o una porzione del
medesimo, ovvero gruppi o parte di Castelli caratterizzati da similari caratteristiche ambientali e
socio-ecomomiche.
2. L’ambito territoriale della zona censuaria territoriale omogenea è ulteriormente suddiviso
in microzone definite al successivo articolo 26.


Art. 25
(Estimi catastali Settore Fabbricati)

1. Ai fini della riforma del sottosistema estimativo del Settore Fabbricati, di cui al precedente
articolo 23, si intende per:
a) segmentazione territoriale: l’articolazione del territorio urbanizzato ed urbanizzabile in
microzone omogenee, cioè in aree significativamente omogenee per i caratteri ambientali,
posizionali, edilizi, ovvero per le diverse destinazioni urbanistiche e indici edilizi, che ne
determinano un distinto apprezzamento da parte del mercato;
b) segmentazione funzionale-tipologica: l’articolazione del patrimonio immobiliare in relazione
alle diverse ed ordinarie destinazioni funzionali, come determinate dai caratteri tipologici e
costruttivi e dagli strumenti urbanistici per le aree urbane edificabili. La segmentazione
funzionale-tipologica è correlata al quadro di qualificazione catastale di cui all’articolo 21.


Art. 26
(Articolazione del territorio in microzone omogenee – Settore Fabbricati)

1. La microzona rappresenta una porzione del territorio, anche non continua, omogenea nei
caratteri di posizione, urbanistici, socio-economici, storico-ambientali, nonché dotata di servizi ed
infrastrutture urbane. In ciascuna microzona i fabbricati sono uniformi per caratteristiche
tipologiche e destinazione prevalenti; essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo sul
piano dei redditi e dei valori ed in particolare per l’incidenza su tali entità delle caratteristiche
estrinseche delle unità immobiliari. Dalla suddivisione delle microzone discende la correlazione
alla qualità e alle classi di ogni unità immobiliare o fabbricato.
2. L’Ufficio Tecnico del Catasto provvede a delimitare le zone territoriali omogenee e le
microzone nel rispetto delle norme tecniche ed estimative da emanarsi attraverso decreto delegato.
* * da coordinare 
3. La Commissione Censuaria Permanente, di cui al successivo articolo 37, approva
l’aggiornamento delle zone territoriali omogenee e delle microzone in caso di variazione delle
stesse, su proposta dell’Ufficio Tecnico del Catasto.


Art. 27
(Determinazione dell’unità di consistenza – Settore Fabbricati)

1. L’unità di consistenza delle unità immobiliari a Catasto Fabbricati è il metro quadrato di
superficie catastale. I criteri di determinazione di tale superficie sono definiti nell’Allegato C.
2. Al fine di garantire un celere adeguamento del patrimonio edilizio iscritto a Catasto alle
nuove norme previste dalla presente legge, la consistenza catastale metrica delle categorie
ordinarie è adeguata attraverso procedure indirette standardizzate nei casi in cui sia stata verificata
una sufficiente casistica. Il calcolo dei metri quadrati dei fabbricati o delle unità immobiliari a
destinazione speciale è svolto nel rispetto di quanto disposto al superiore comma 1.


Art. 28
(Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione)

1. I quadri di qualificazione e classificazione sono elaborati per ciascuno dei due Settori ovvero
distintamente per il Settore Fabbricati e per il Settore Terreni.
2. Per ciascuna zona territoriale omogenea ovvero per ogni microzona è compilato un quadro
di qualificazione e classificazione, nel quale sono indicate, con riferimento al quadro generale di cui
all’Allegato B, tutte le categorie riscontrate nella zona censuaria stessa ed il numero delle classi in
cui ciascuna categoria è suddivisa.
3. Per la formazione dei quadri di qualificazione e classificazione sono utilizzate informazioni
e dati scaturiti dalle Verificazioni Straordinarie 2010 - 2013, dall’Osservatorio del mercato
immobiliare, da indagini di mercato, dai Bollettini di Statistica ovvero da ogni informazione
d’interesse in possesso della Pubblica Amministrazione.
4. Il quadro di qualificazione e classificazione per il Settore Fabbricati è elaborato dall’Ufficio
Tecnico del Catasto, mentre il quadro generale di qualificazione e classificazione del Settore
Terreni è redatto dall’Ufficio Tecnico del Catasto congiuntamente all’Ufficio Gestione Risorse
Ambientali e Agricole contestualmente alla revisione dei redditi.
5. I quadri di cui al superiore comma 3 possono essere oggetto di revisione da parte
dell’Ufficio Tecnico del Catasto in conseguenza di intervenute variazioni socio-economiche,
ambientali ed urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria esaminata.
6. I quadri di qualificazione e classificazione di cui al presente articolo sono sottoposti
all’approvazione della Commissione Censuaria Permanente di cui al successivo articolo 37, così
come sottostanno alle medesime procedure le revisioni previste al superiore comma 5.


Art. 29
(Modalità di calcolo delle tariffe d’estimo – Settore Fabbricati)

1. Le tariffe d’estimo delle unità immobiliari a Catasto Fabbricati, di cui al superiore articolo
20, sono determinate con riferimento alla suddetta unità di superficie.
2. La riforma delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste
nella determinazione, per ogni zona censuaria, categoria e classe di:
a) redditività catastale media ordinaria per ogni unità di superficie da effettuarsi sulla base dei
canoni d’affitto ordinariamente ritraibili, con riferimento ai dati di mercato delle locazioni
calcolati al netto delle detrazioni d’uso così definite: spese annue medie per la manutenzione
ordinaria e straordinaria del fabbricato; quota di ammortamento; perdite per insolvenza e
* * da coordinare 
inesigibilità degli affitti; spese per assicurazioni contro gli incendi; spese per i servizi comuni;
spese per la riscossione degli affitti e per l’amministrazione;
b) valore patrimoniale medio ordinario per ogni unità di superficie, da effettuarsi sulla base dei
valori di mercato rilevabili nel mercato edilizio locale per unità immobiliari analoghe.
3. Le tariffe d’estimo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria sono determinate con i
criteri stabiliti nel precedente comma 2 e con riferimento all’epoca censuaria di cui al superiore
articolo 22.
4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale non sono calcolate tariffe d’estimo medie. Il
reddito ed il valore sono determinati sulla base dei procedimenti diretti e indiretti più appropriati
indicati dalla disciplina estimativa. Per quanto riguarda gli edifici produttivi ovvero per gli opifici
non costituiscono in nessun modo oggetto di valutazione gli impianti industriali funzionali
all’attività svolta.
5. L’Ufficio Tecnico del Catasto in conseguenza di intervenute variazioni socio-economiche,
ambientali ed urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria esaminata, di norma ogni
cinque anni, elabora le nuove tariffe d’estimo per dette zone che vengono sottoposte
all’approvazione della Commissione Censuaria permanente con le medesime modalità utilizzate
per la riforma degli estimi previste dalla presente legge e successivi regolamenti.


Art. 30
(Determinazione dei redditi e dei valori – Settore Fabbricati)

1. In fase di accertamento catastale, i redditi e i valori di ogni singola unità immobiliare sono
determinati, nell’ambito di ciascuna microzona, attraverso l’equazione generale che tiene conto del
valore medio derivato dalla microzona parametrato ai coefficienti d’intorno, di fabbricato e
dell’unità immobiliare in esame.
2. Il valore medio derivato dalla microzona è calcolato con l’equazione generale formata dalla
tariffa di estimo, determinata ai sensi dell’articolo 29, di ogni categoria e classe moltiplicata
all’unità di superficie.
3. I coefficienti numerici moltiplicativi, di cui al superiore comma 1, misurano la rilevanza
delle caratteristiche d’intorno di fabbricati e di singole unità immobiliari derivanti dalla
segmentazione territoriale, dalla segmentazione funzionale-tipologica e dalle condizioni specifiche
posizionali delle singole unità immobiliari.
4. I coefficienti associati alla singola unità immobiliare rappresentano nello specifico la
rilevanza della posizione di piano, dell’altezza e dell’affaccio prevalente e di ogni condizione
intrinseca della stessa.
5. Con regolamento del Congresso di Stato, su proposta dell’Ufficio Tecnico del Catasto, sono
stabilite le disposizioni esecutive circa lo schema tipo utile all’accertamento dei redditi e dei valori
di ogni fabbricato ovvero di ogni unità immobiliare.


Art. 31
(Estimi catastali Settore Terreni)

1. Ai fini dell’attuazione del sottosistema estimativo del Settore Terreni di cui al precedente
articolo 23, si intende per:
a) segmentazione territoriale: l’articolazione del territorio, in funzione dei caratteri orografici,
pedologici e morfologici dei terreni, in zone omogenee, contraddistinte da livelli di potenzialità
produttiva agricola e valori di mercato significatamente omogenei; nonché per il tipo di diverse
destinazioni urbanistiche ed indici edilizi che ne determinano un distinto apprezzamento da
parte del mercato;
b) segmentazione colturale: l’articolazione del territorio in segmenti omogenei, in funzione delle
qualità di coltura rappresentate nel nuovo quadro di qualificazione;
* * da coordinare 
c) segmentazione funzionale: l’articolazione del territorio in relazione alle diverse ed ordinarie
destinazioni urbanistiche come determinate dai caratteri definiti dai diversi strumenti di
pianificazione urbanistica.


Art. 32
(Determinazione dell’unità di consistenza)

1. Le unità di consistenza delle particelle nel sottosistema estimativo Terreni sono l’ettaro e il
metro quadrato di superficie catastale.
2. Le tariffe d’estimo delle particelle a Catasto Terreni, di cui al superiore comma 1, sono
determinate con riferimento all’ettaro di superficie per il calcolo del reddito dominicale e del
reddito agrario e al metro quadrato di superficie per il calcolo del valore patrimoniale.


Art. 33
(Articolazione del territorio in microzone omogenee – Settore Terreni)

1. Ai fini del calcolo dei nuovi estimi del Settore Terreni, la microzona rappresenta una
porzione del territorio, omogenea nei caratteri di posizione, orografici, urbanistici e socio-
economici. In ciascuna microzona i terreni sono uniformi per caratteristiche altimetriche, di
potenzialità produttiva agricola e di diverse destinazioni urbanistiche e indici edilizi; essa individua
ambiti territoriali di mercato omogeneo sul piano dei valori. Dalla suddivisione delle microzone
discende la correlazione alla qualità e alle classi di ogni particella catastale.
2. L’Ufficio Tecnico del Catasto provvede a delimitare e tenere in costante aggiornamento le
zone territoriali omogenee e le microzone nel rispetto delle norme tecniche ed estimative da
emanarsi attraverso decreto delegato.


Art. 34
(Criteri principali per la determinazione dei redditi e dei valori – Settore Terreni)

1. I nuovi redditi delle particelle catastali nel Settore Terreni esprimono separatamente il
Reddito Agrario e il Reddito Dominicale.
2. I redditi di cui al superiore comma 1 sono derivati dal reddito medio calcolato attraverso il
conto colturale analitico basato per qualità di coltura, zona censuaria ed anno di riferimento.
3. I valori delle particelle catastali nel Settore Terreni esprimono un valore patrimoniale
medio derivato da un distinto apprezzamento da parte del mercato nella zona censuaria di
riferimento.
4. Il Congresso di Stato è autorizzato a emanare decreti delegati al fine di individuare le
modalità operative ed esecutive per la determinazione dei nuovi redditi, Reddito Dominicale e
Reddito Agrario, e del valore patrimoniale catastale di ogni particella a Catasto Terreni, in coerenza
con i principi generali indicati nel superiore articolo 1 e in attuazione agli articoli 22, 23, 24, 28, 31,
32 e 33.

Art. 35
(Procedimento di validazione dei nuovi estimi)

1. L’Ufficio Tecnico del Catasto, entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di cui
ai superiori articoli 28 e 34, provvede a trasmettere i quadri di qualificazione e classificazione di
ciascuna zona censuaria per la loro approvazione alla Commissione Censuaria Permanente di cui
al successivo articolo 37.
2. L’Ufficio Tecnico del Catasto, entro trenta giorni dalla approvazione dei quadri di cui al
superiore comma 1 e dal completamento delle operazioni di riforma delle tariffe d’estimo delle
* * da coordinare 
unità immobiliari a fabbricati, trasmette i quadri delle tariffe calcolate alla Commissione
Censuaria, la quale provvede a pubblicarli.
3. I termini e le modalità di pubblicazione e approvazione degli atti generali di cui ai superiori
commi 1 e 2 e le procedure di presentazione delle osservazioni sono definiti da regolamento del
Congresso di Stato su proposta della Commissione Censuaria Permanente.

CAPO VI
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DIVERSE E NORME TRANSITORIE

Art. 36
(Tempi di attuazione della riforma degli estimi)

1. La riforma generale degli estimi dei terreni dovrà essere attuata e portata a compimento
entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La riforma generale degli estimi dei fabbricati dovrà essere attuata e portata a compimento
entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.


Art. 37
(Commissione Censuaria Permanente)

1. E’ istituita la Commissione Censuaria Permanente, con il compito di valutare e approvare
gli atti generali del processo di riforma degli estimi dei Settori Fabbricati e Terreni, previo esame
delle osservazioni presentate dalle Giunte di Castello, dalle Organizzazioni di Categoria, dagli
Ordini e Collegi professionali.
2. La Commissione è composta da quattro membri di diritto e tre membri nominati dal
Consiglio Grande e Generale scelti tra specialisti di indubbia esperienza in materia catastale,
economica, urbanistica e giuridico-territoriale.
3. Sono membri di diritto il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Catasto, il Dirigente dell’Ufficio
Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e il Dirigente
dell’Ufficio del Registro.
4. La Commissione Censuaria Permanente rimane in carica tre anni e si riunisce almeno una
volta al mese. L’Ufficio Tecnico del Catasto ne cura l’attività di segreteria, le convocazioni e la
tenuta dell’archivio.
5. Per le procedure di revisione degli estimi, di cui al superiore Capo V, assume il ruolo di
Presidente il membro designato dal Consiglio Grande e Generale al momento della nomina e
rimane in carica fino all’espletamento di dette operazioni.
6. La Commissione Censuaria Permanente, oltre alle competenze previste nella presente legge,
assume quelle attribuite alla Commissione per la Congruità dei Valori di cui all’articolo 4 della
Legge 29 luglio 1983 n 75 e quelle già attribuite alla Giunta di Stima dall’articolo 15 della Legge 19
settembre 2014 n.146 relative all’esame dei ricorsi avverso agli accertamenti catastali.
7. Con la nomina della Commissione Censuaria Permanente si intende decaduta la
Commissione per la Congruità Valori di cui all’articolo 4 della Legge 29 luglio 1983 n.75. Con
regolamento interno alla Commissione Censuaria Permanente sono definite le modalità
organizzative dei lavori.


Art. 38
(Valori minimi ai fini fiscali dei trasferimenti immobiliari)

1. In coerenza ai principi di trasparenza di cui al comma 1 lettera b) del superiore articolo 1, il
valore minimo, ai fini fiscali, del trasferimento immobiliare di cui al comma 2 dell’articolo 4 della
Legge 29 luglio 1983 n 75 è definito in relazione al valore patrimoniale catastale determinato per
ogni immobile sulla base della riforma degli estimi catastali prevista al superiore Capo V.
* * da coordinare 
2. L’Ufficio Tecnico del Catasto, entro sessanta giorni dall’approvazione dei nuovi estimi
catastali, provvede, attraverso il servizio dell’Osservatorio del mercato immobiliare, a pubblicare e
trasmettere agli uffici della Pubblica Amministrazione e agli Ordini Professionali del settore il
valore di cui al superiore comma 1.
3. Le imposte relative all’atto di trasferimento immobiliare sono calcolate in riferimento al
valore minimo pubblicato.


Art. 39
(Norma transitoria per il calcolo dell’imponibile Fabbricati e Terreni)

1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa nel periodo intercorrente tra
l’entrata in vigore della presente legge e il completamento della riforma degli estimi, restano valide
le tariffe d’estimo riferite al quadro di classificazione istituite alla formazione del vigente Catasto,
rivalutate ai sensi delle disposizioni di legge.


Art. 40
(Denuncia di variazione catastale)

1. A modifica dell’articolo 73, comma 1, della Legge 29 ottobre 1981 n. 88 la denuncia di
variazione catastale ovvero la pratica di aggiornamento a Catasto Terreni e a Catasto Fabbricati è
presentata entro trenta giorni dall’avvenuto cambiamento, mentre per i fabbricati di nuova
costruzione il termine è fissato in sessanta giorni dalla fine lavori o dal momento in cui il fabbricato
sia atto all’uso.
2. L’obbligo di denuncia di variazione catastale spetta al titolare dei diritti reali sull’immobile.
Nei casi in cui l’immobile sia gravato da usufrutto l’obbligo spetta al nudo proprietario.
3. La presentazione di denuncia di cui al superiore comma 1 a Catasto Fabbricati spetta ai
proprietari o comproprietari. La presentazione da parte di uno dei comproprietari esonera gli altri
a farlo. Nel caso di proprietà di persone giuridiche o enti la domanda spetta al legale
rappresentante. Per gli immobili condotti in locazione finanziaria, l’impresa esercente l’attività di
leasing immobiliare ha facoltà di delegare alla presentazione della denuncia di variazione il
conduttore in locazione finanziaria dell’immobile. L’Ufficio Tecnico del Catasto accetta le denuncie
di variazione sottoscritte dal conduttore in locazione finanziaria d’immobile esclusivamente nel
caso in cui lo stesso risulti munito di delega in forma scritta rilasciata dall’impresa esercente
l’attività di leasing.
4. I tipi di frazionamento sono presentati a firma di tutti i soggetti titolari di diritti reali
sull’immobile oggetto di domanda.
5. Per gli immobili di proprietà dell’Ecc.ma Camera la variazione catastale può essere svolta
d’ufficio o su delega del Congresso di Stato, quando trattasi di frazionamenti di terreni e di
fabbricati nei casi di permute, assegnazioni o convenzioni urbanistiche, o su istanza dell’Ufficio del
Dipartimento al Territorio e Ambiente incaricato alla presentazione della pratica di aggiornamento
catastale.
6. La mancata presentazione della denuncia di variazione catastale nei termini indicati al
superiore comma 1 comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative da €1.000,00
a €2.000,00 per le variazioni a Catasto Terreni, da €1.000,00 a €5.000,00 per le variazioni a
Catasto Fabbricati. La facoltà di oblazione volontaria di cui all’articolo 33, comma primo, lettera a)
della Legge 28 giugno 1989 n.68 è esercitata mediante il pagamento della metà della sanzione
irrogata.
7. Nel caso d’intestazioni d’immobili pro indiviso, la sanzione di cui al superiore comma 6 è
applicata solidalmente ai comproprietari. Il pagamento dell’intera sanzione da parte di uno dei
comproprietari esonera gli altri dall’obbligo. Resta il diritto di rivalsa del comproprietario che ha
assolto l’intera sanzione nei confronti dei restanti comproprietari.
* * da coordinare 
8. Il tecnico abilitato che presenti pratica di aggiornamento catastale di cui al superiore
comma 1 non veritiera è punito a mente dell’articolo 297 del Codice Penale ed è soggetto
all’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del competente Collegio o Ordine professionale; al
fine della comunicazione delle predette sanzioni, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Catasto
presenta denuncia al Tribunale Unico e dà comunicazione al competente Collegio o Ordine
professionale per l’avvio dell’azione disciplinare.
9. La documentazione catastale rientra tra la documentazione obbligatoria prevista dalla
Legge 19 luglio 1995 n. 87, art. 174, comma 3 (Conformità edilizia ed abitabilità).
10. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, le disposizioni di cui al
superiore comma 9 sono applicate alle pratiche edilizie la cui fine lavori sia posteriore al 31
dicembre 2015. Per quelle antecedenti, in deroga al superiore comma 9, è consentito che la
documentazione catastale sia sostituita da una dichiarazione, rilasciata dall’Ufficio Tecnico del
Catasto, che attesti l’avvenuta presentazione di domanda di variazione a Catasto Fabbricati.
11. Con regolamento del Congresso di Stato, su proposta congiunta dell’Ufficio Tecnico del
Catasto e dell’Ufficio per l’Edilizia, sono stabilite disposizioni esecutive dei superiori commi 9 e 10.


Art. 41
(Iscrizione d’ufficio della variazione catastale)

1. Qualora il titolare di diritti reali sull’immobile di spettanza non presenti regolare denuncia
di variazione catastale nei termini e modi di cui al precedente articolo 40, l’Ufficio Tecnico del
Catasto provvede, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, all’iscrizione d’ufficio addebitando i
relativi costi alla proprietà.
2. Le modalità tecnico-amministrative d’iscrizione d’ufficio sono disciplinate da regolamento
del Congresso di Stato.


Art. 42
(Accesso alla proprietà privata)

1. Per tutte le operazioni di accertamento catastale necessarie all’aggiornamento e
conservazione del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati i funzionari dell’Ufficio Tecnico del
Catasto, espressamente delegati e muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Dipartimento
Affari Istituzionali, hanno diritto di accedere alle proprietà private con preavviso di almeno sette
giorni.


Art. 43
(Norme generali di conservazione e aggiornamento)

1. Fino all’entrata in vigore delle nuove discipline di cui alla presente legge, per le operazioni
di conservazione e aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati si applicano le
disposizioni vigenti e quelle interne definite dall’Ufficio Tecnico del Catasto non in contrasto con le
disposizioni della presente legge.


Art. 44
(Disposizioni aggiuntive)

1. Il Congresso di Stato è delegato a adottare decreti e regolamenti al fine di stabilire le
disposizioni esecutive alla presente legge.
2. L’Ufficio Tecnico del Catasto può adottare circolari applicative delle disposizioni contenute
nella presente legge e negli eventuali decreti e regolamenti di cui al comma precedente.
* * da coordinare 
* * da coordinare 
Art.45
(Testo Unico)

1. Entro sei mesi dal completamento dei processi di riforma catastale è emanato, con decreto
delegato, un Testo Unico ricognitivo in materia catastale.


Art.46
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.




Data dalla Nostra Residenza, addì 23 gennaio 2015/1714 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

Allegato A alla Legge 23 gennaio n.2


Allegato A alla Legge 23 gennaio n.2

Allegato A alla Legge 23 gennaio n.2


Allegato A alla Legge 23 gennaio n.2


Allegato A alla Legge 23 gennaio n.2



Allegato A alla Legge 23 gennaio n.2


Allegato A alla Legge 23 gennaio n.2


Allegato A alla Legge 23 gennaio n.2



Allegato A alla Legge 23 gennaio n.2



Allegato A alla Legge 23 gennaio n.2


1



Allegato B alla Legge 23 gennaio 2015 n.2

ALLEGATO B_1 – PROSPETTO CATEGORIE - CATASTO FABBRICATI

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE ORDINARIE

Unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari:

CATASTO VIGENTE RIFORMA CATASTO
Simbolo Categoria n° classi - Note Simbolo Categoria Note


A/1


Abitazioni di tipo signorile.


Suddivisa in 4 classi.


R/1

Abitazioni di tipo signorile, ville,
villini ed equivalenti.



A/2


Abitazioni di tipo civile.


Suddivisa in 5 classi.


R/2

Abitazioni di tipo civile ed
equivalenti.


A/3

Abitazioni di tipo economico.

Suddivisa in 5 classi.


A/4

Abitazioni di tipo popolare.

Suddivisa in 6 classi.



R/3


Abitazione di tipo economico -
popolare ed equivalenti.


A/5


Abitazioni di tipo rurale.

Suddivisa in 6 classi.


R/4

Abitazioni di tipo rurale, agriturismi
ed equivalenti.


A/6

Uffici e studi privati.

Suddivisa in 8 classi.

Definita nella categoria T/7


A/7


Castelli e palazzi con eminenti
pregi artistici.



Classe unica.



R/5

Castelli, palazzi, abitazioni ed
equivalenti con eminenti pregi
artistici o di valore storico-
architettonico funzionali all’attività
insediata .

2







Non prevista.




R/6

Abitazioni tipiche del luogo ovvero
case a catalogo come indicato
nella da elenco allegato alla
Legge n. 130 del 1990
“Tutela degli edifici di rilevante
interesse storico, ambientale e
culturale”.




Non prevista.


R/7

Posti auto coperti, scoperti ed
equivalenti su aree a servizio della
funzione residenziale.

3



QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE ORDINARIE

Unità immobiliare a destinazione pubblica o di interesse collettivo:

CATASTO VIGENTE RIFORMA CATASTO
Simbolo Categoria n° classi - Note Simbolo Categoria Note


B/1


Collegi, ricoveri, ospizi, conventi,
caserme.


Suddivisa in 6 classi.


P/1

Centrali operative corpi militari e
civili, brigate, centri di detenzione
ed equivalenti.


B/2

Ospedali.

Classe unica.

P/2

Ospedali.



Non prevista.

P/3

Unità immobiliari con funzioni
sanitarie ed equivalenti.



Non prevista.

P/4

Residenze collettive, case protette,
conventi ed equivalenti.



Non prevista.

P/5

Unità immobiliari con funzioni
rieducative, d’accoglienza ed
equivalenti.



B/3

Uffici pubblici, scuole, prigioni,
biblioteche e musei.


Suddivisa in 9 classi.


P/6

Unità immobiliari con funzioni
culturali, musei, biblioteche ed
equivalenti.



Non prevista.

P/7

Edifici scolastici, collegi ed
equivalenti.



Non prevista.

P/8

Uffici pubblici ed equivalenti

4




B/4

Cappelle, oratori e sepolcreti
privati.

Classe unica.

P/9

Cappelle, oratori, sepolcreti privati
ed equivalenti.




Non prevista.



P/10

Posti auto coperti, scoperti ed
equivalenti su aree a servizio della
funzione pubblica o di interesse
collettivo.

5


QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE ORDINARIE

Unità immobiliare a destinazione terziaria:

CATASTO VIGENTE RIFORMA CATASTO
Simbolo Categoria n° classi - Note Simbolo Categoria Note


C/1


Negozi e botteghe.


Suddivisa in 12 classi.


T/1

Negozi per il commercio al dettaglio
ed equivalenti.



Non prevista.


T/2

Negozi per il commercio all’ingrosso
ed equivalenti.



C/2


Magazzini e locali di deposito.


Suddivisa in 9 classi.


T/3

Magazzini, locali di deposito ed
equivalenti.


C/3

Laboratori per arti e mestieri.

Suddivisa in 6 classi.

T/4

Laboratori artigianali ed equivalenti.



C/4

Stalle, scuderie, rimesse e
autorimesse.


Suddivisa in 9 classi.


T/5

Autosilos, autorimesse, e parcheggi
a raso di tipo pubblico ed
equivalenti.



C/5


Tettoie chiuse e aperte.


Suddivisa in 6 classi.


T/6

Tettoie chiuse e aperte ed
equivalenti.



Definita nella categoria A/6.

T/7

Uffici privati, studi privati
professionali ed equivalenti.




Non prevista.

T/8

Fabbricati e locali per attività
sportive, fabbricati o locali costruiti
per manifestazioni sportive ed
equivalenti

6




Attualmente non
presente.

T/9

Posti auto coperti, scoperti ed
equivalenti su aree a servizio della
funzione terziaria.

7


QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE SPECIALI

Unità immobiliare a destinazione terziaria produttiva e diversa:

CATASTO VIGENTE RIFORMA CATASTO
Simbolo Categoria n° classi - Note Simbolo Categoria Note

D/1

Opifici.

Classe unica.

Z/1

Edifici con funzione produttiva ed
equivalenti.



D/2


Alberghi.


Classe unica.


Z/2

Edifici con funzioni ricettive ed
equivalenti.





D/3


Teatri, cinematografi, sale per
concerti, per spettacoli e simili,
fabbricati o locali costruiti per
manifestazioni sportive, ricreatori
religiosi, ritrovo operai .




Classe unica.




Z/3

Teatri, cinematografi, sale per
concerti, per spettacoli o simili,
attrezzature per il divertimento,
arene e parchi tematici, ricreatori
religiosi, ritrovo operai ed
equivalenti.





D/4

Istituti di credito, cambio,
assicurazioni, case di cura e in
generale i fabbricati costruiti o
adattati per speciali esigenze di
una attività industriale e
commerciale.




Classe unica.




Z/4



Istituti di credito, istituti finanziari,
istituti assicurativi ed equivalenti.





D/5



Stazioni per servizi di trasporto
terrestri e aerei e fabbricati di
linea.




Classe unica.




Z/5

Stazioni per servizi di trasporto
terrestri e aerei, fabbricati di linea,
impianti di risalita, stazione di
servizio per la distribuzione dei
carburanti agli autoveicoli ed
equivalenti.


D/6

Costruzioni, fabbricati e recinti

Classe unica.

Z/6

Costruzioni, fabbricati e recinti

8



chiusi per speciali esigenze
pubbliche (edicole, chioschi, pese
pubbliche, ponti soggetti a
pedaggio, mercati, posteggi di
bestiame, lavori pubblici,
fabbricati per acquedotti e
simili).
chiusi per speciali esigenze
pubbliche e private: depositi a cielo
aperto, edicole, chioschi, pese
pubbliche, ponti soggetti a
pedaggio, mercati, lavori pubblici,
fabbricati per acquedotti, cabine
elettriche,manufatti funzionali alla
rete tecnologica, impianti per la
produzione di energia alternativa ed
equivalenti.




D/7



Fabbricati adibiti ad uso agricolo.



Classe unica.



Z/7

Fabbricati con funzione produttiva
connessa all’agricoltura, ovvero
stalle, scuderie, fienili, ricovero
attrezzi ed equivalenti.



Non prevista.


Z/8

Unità immobiliari con funzione
terziaria-direzionale, ambasciate,
Case di Castello ed equivalenti.


Non prevista.



Z/9

Posti auto coperti, scoperti ed
equivalenti su aree a servizio della
funzione produttiva e diversa.

9


ALLEGATO B_2 – PROSPETTO CATEGORIE - CATASTO FABBRICATI

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE SENZA RENDITA

CATASTO VIGENTE RIFORMA CATASTO
Simbolo Descrizione Categoria Note Simbolo Descrizione Categoria Note




Au
Pe

Aree urbane edificate, particelle
edilizie
particelle edilizie comprendenti
fabbricati di ogni specie (urbani,
rurali, industriali, per il culto,
ecc.) nonché le aree accessorie
e/o pertinenze ad essi(corti, aie,
ecc.





Au



Particelle edificate e non edificate in
ambito urbano o aree accessorie e\o
pertinenze ad altre unità
immobiliari.





Definita nel Catasto Terreni nella categoria Ant.




Ms

Manufatti storici
Mura di cinta, bastioni, ruderi e
manufatti di valore storico,
culturale, architettonico e
paesaggistico ed equivalenti di
proprietà dell’Ecc.ma Camera e
cellette votive.




Definita nel Catasto Terreni nella categoria Mn.



Mn

Monumenti
Ogni monumento, esclusi quelli atti
a usi diversi ovvero che abbiano una
propria suscettibilità reddituale.




Non prevista.



Ru

Costruzioni inidonee ad utilizzazioni
produttive di reddito, a causa
dell’accentuato livello di degrado, o
manufatti isolati fatiscenti.

10











Non prevista.








Fc








Fabbricati in corso di costruzione.

Fabbricati di proprietà
in corso di costruzione.
Si fa riferimento a un
fabbricato in corso di
costruzione e non
ancora ultimato e che
per qualsiasi motivo
abbia necessità di
essere censito (es:
oggetto di
trasferimento diritti
reali o successione,
ecc).













Non prevista.













Uc













Unità in corso di definizione.

Fabbricati o loro
porzioni in corso di
definizione. Sono
comprese quelle
porzioni di fabbricati
oggetto di intervento
edilizio che sono in
attesa di regolarizzare e
definire la loro
destinazione e che non
abbiano una propria
suscettibilità reddituale.
Rientrano anche tutte le
unità ottenute da
frazionamento urbano
‘fatto per trasferimento
diritti’ la cui
destinazione o
definizione
avverrà dopo che l’atto
traslativo ne avrà
stabilito la nuova
proprietà e la nuova
destinazione d’uso.
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Definita nel Catasto Terreni nella categoria Cm.



Cm



Cimiteri.

Luoghi recintati
destinati alla sepoltura
dei morti privi di
costruzioni stabili.




Non prevista.




Ls




Lastrici solari ed equivalenti.

Unità che delimitano il
diritto di
sopraelevazione o di
superficie di un
fabbricato esistente o di
una sua porzione.
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QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE SENZA RENDITA

Unità immobiliare speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo:

CATASTO VIGENTE RIFORMA CATASTO
Simbolo Categoria Note Simbolo Categoria Note


E/1

Fabbricati destinati all’esercizio
pubblico dei culti con le aree
annesse.


Classe unica.


E/1

Fabbricati destinati all’esercizio
pubblico dei culti con le aree
annesse.




E/2

Fabbricati dei cimiteri (esclusi
sepolcri, colombari, e tombe di
famiglia) e i sepolcri privati non
compresi nell’area dei cimiteri.



Classe unica.



E/2

Fabbricati dei cimiteri (esclusi
sepolcri, colombari, e tombe di
famiglia) e i sepolcri privati non
compresi nell’area dei cimiteri.

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ALLEGATO B_3 – PROSPETTO CATEGORIE - CATASTO FABBRICATI

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE SPECIALI

CATASTO VIGENTE RIFORMA CATASTO
Simbolo Categoria n° classi - Note Simbolo Categoria Note





Definita nel Catasto Terreni nella categoria Ferr.





Sen

Sentieri
Sede della ex ferrovia San Marino-
Rimini, comprese le scarpate e
adiacenze, comprese le aree
destinate alla viabilità alternativa le
quali sono sottratte all’ordinaria
coltura agricola, esclusi i fabbricati e
loro accessori.



La rendita è parificata a
quella più redditizia
esistente a Catasto
Terreni.



Definita nel Catasto Terreni nella categoria Cv.




Dis

Cave/Discarica/Bonifica terreni
Terreni destinati non
temporaneamente all’estrazione di
pietra da lavoro e loro strette
pertinenze, nonché luoghi destinati
all’accumulo di materiale terroso..


La rendita è parificata a
quella più redditizia
esistente a Catasto
Terreni.


Definita descritto nel Catasto Terreni nella categoria Gp.



Gp

Giardini Pubblici, parchi pubblici, ed
equivalenti di proprietà pubblica ed
ad uso pubblico.

La rendita è parificata a
quella più redditizia
esistente a Catasto
Terreni.

Ac

Accessori comuni
Corti, aie, pozzi, passi, ecc.
comuni a più immobili.

Ac

Aree comuni a più immobili o
porzioni di essi.

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ALLEGATO B_4 – PROSPETTO CATEGORIE - CATASTO TERRENI

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE SENZA RENDITA

N.B. il quadro completo sarà completato in sede di Riforma Catasto Terreni; di cui all’art. 33.

CATASTO VIGENTE RIFORMA CATASTO
Simbolo Categoria Note Simbolo Categoria Note



Non prevista.



Arc

Siti archeologici
Aree archeologiche catalogate e
sottratte all’ordinaria coltura
agricola.



Non prevista.

Str

Strade pubbliche e private.


Non prevista.

Acq

Acque pubbliche.

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QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE SPECIALI

N.B. il quadro completo sarà completato in sede di Riforma Catasto Terreni; di cui all’art. 33.

CATASTO VIGENTE RIFORMA CATASTO
Simbolo Categoria Note Simbolo Categoria Note





Ferr



Ferrovia
Sede della Ferrovia San Marino-
Rimini, comprese le scarpate e
adiacenze, ed esclusi i fabbricati
e loro accessori.

Categoria già esistente a
Catasto Terreni con la
sigla ‘Ferr’, sin
dall’impianto del vigente
Catasto. La rendita è
parificata a quella più
redditizia esistente a
Catasto Terreni.






Definita nel Catasto Fabbricati Riformato categoria Sen.





Cv


Cave
Terreni destinati non
temporaneamente all’estrazione
di pietra da lavoro e loro strette
pertinenze.

Categoria già esistente a
Catasto Terreni con la
sigla ‘Cv’, sin
dall’impianto del vigente
Catasto. La rendita è
parificata a quella più
redditizia esistente a
Catasto Terreni.





Definita nel Catasto Fabbricati Riformato categoria Dis.







Gp





Giardini Pubblici
Giardini di proprietà dello Stato,
lasciati a pubblica delizia

Categoria già esistente a
Catasto Terreni sin
dall’impianto del vigente
Catasto.
La rendita RC deriva
dalla somma dei redditi
della coltura più
redditizia presente a
Catasto Terreni.
La rendita è parificata a
quella più redditizia







Definita nel Catasto Fabbricati Riformato categoria Gp.
16



esistente a Catasto
Terreni.








Ant





Antichità
Muri di cinta, bastioni in
muratura, ruderi e antichità
pubblici.

Categoria già esistente
sin dall’impianto del
vigente Catasto (Catasto
Terreni). Trattasi di mura
di cinta, bastioni, ruderi e
manufatti di valore
storico,culturale,
architettonico di
proprietà dell’Ecc.ma
Camera, cellette votive,
ecc.







Definita nel Catasto Fabbricati Riformato nella categoria Ms.



Mn

Monumenti
Ogni monumento, esclusi i
monumenti nazionali che siano
compresi nel Catasto Fabbricati.

Categoria già esistente a
Catasto Terreni con la
sigla Mn sin dall’impianto
del vigente Catasto.



Definita nel Catasto Fabbricati Riformato nella categoria Mn.



Cm


Cimiteri
Luoghi recinti destinati alla
sepoltura dei morti.

Categoria già esistente a
Catasto Terreni con la
sigla Cm sin dall’impianto
del vigente Catasto.



Definita nel Catasto Fabbricati Riformato nella categoria Cm.

1


Allegato C alla Legge 23 gennaio 2015 n.2


2


Allegato C alla Legge 23 gennaio 2015 n.2


3


Allegato C alla Legge 23 gennaio 2015 n.2

























4


Allegato C alla Legge 23 gennaio 2015 n.2