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Decreto Legge 10 Aprile 2015 N.47 - Misure Urgenti In Materia Di Lotta Al Terrorismo


Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984312/decreto-legge-10-aprile-2015-n.47---misure-urgenti-in-materia-di-lotta-al-terrorismo.html

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Testo Decreto – Legge
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 10 aprile 2015 n.47



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente:
- la necessità di adeguare la normativa vigente in materia di cooperazione internazionale ed
assistenza giudiziaria al fine di rafforzare la sicurezza e sviluppare la cooperazione tra gli
Stati nell’ambito della lotta al terrorismo e di disciplinare nuove fattispecie di reato;
- l’urgenza di dare immediato riscontro alla predetta necessità per un rapido adeguamento
agli standard internazionali più recenti;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 10 aprile 2015;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



MISURE URGENTI IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO


Art. 1

1. Dopo l’articolo 13 del Decreto - Legge 15 luglio 2013 n. 83 è inserito il seguente Capo:

“CAPO III bis
REPRESSIONE DEGLI ATTI TERRORISTICI MEDIANTE ORDIGNI ESPLOSIVI

Art. 13 bis
(Attentati terroristici mediante ordigni esplosivi)

1. Chiunque, allo scopo di causare la morte o gravi lesioni personali ovvero di recare danni
rilevanti a luoghi, edifici o impianti, consegna, colloca, aziona o fa esplodere materiale esplosivo o
altri ordigni letali in un luogo aperto al pubblico, in un edificio adibito ad uso pubblico, contro
beni, infrastrutture o risorse ad uso pubblico o su mezzi o impianti di pubblico trasporto o nelle
relative strutture di servizio è punito con la prigionia di settimo grado.
2. Si applica la prigionia di ottavo grado e l’interdizione di quarto grado se dai fatti indicati nel
comma precedente deriva la morte di una o più persone.”.

Art. 2

1. All’articolo 1, comma 1, lettera p), della Legge 17 giugno 2008 n.92, dopo le parole
“organizzazione internazionale”, sono inserite le seguenti: “Costituisce, altresì, ‘terrorismo’ o ‘atto
terroristico’ qualunque altra condotta prevista e definita nelle convenzioni internazionali in
materia di contrasto al terrorismo di cui alla Convenzione Europea per la Repressione del
Terrorismo ed ai relativi allegati;”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 aprile 2015/1714 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini