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Legge 11 Maggio 2015 N.67 - Legge Di Spesa Pluriennale Per La Realizzazione Di Infrastrutture Ed Opere Pubbliche Di Cui All


Published: 2015-05-11
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984310/legge-11-maggio-2015-n.67---legge-di-spesa-pluriennale-per-la-realizzazione-di-infrastrutture-ed-opere-pubbliche-di-cui-all.html

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LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE nella seduta del 14 novembre 2014 ha esaminato ed approvato in sede referen


REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 29 aprile 2015:



LEGGE 11 maggio 2015 N.67


LEGGE DI SPESA PLURIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 62 DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N.219

Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione dell’articolo 62 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 “Bilanci di Previsione dello
Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2015 e Bilanci Pluriennali 2015/2017”, al fine di
finanziare la completa progettazione e la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche ritenute
strategiche e prioritarie, sia per lo sviluppo e l’ammodernamento del Paese che per conseguire la
razionalizzazione della spesa pubblica, individuate nel piano pluriennale degli investimenti
approvato con Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale del 22 dicembre 2014, con
particolare riferimento alla realizzazione del Campus Scolastico a Fonte dell’Ovo, del Polo della
Sicurezza, dei Parcheggi di Piazzale Giangi in Città e di Borgo Maggiore e della nuova sede di San
Marino RTV, nonché alla ristrutturazione del nuovo Polo Servizi di Valdragone, i cui costi e tempi di
attuazione implicano impegni pluriennali eccedenti le disponibilità annualmente previste a bilancio,
il Congresso di Stato è autorizzato a ricorrere a fonti straordinarie di finanziamento come meglio
specificato nei successivi articoli.


Art.2
(Entità del finanziamento)

1. L’ammontare totale dell’indebitamento pubblico a medio e lungo termine derivante dal
finanziamento di cui al superiore articolo non potrà superare il tetto massimo di euro
30.000.000,00=( trentamilioni/00).
Art.3
(Modalità del finanziamento)

1. Le modalità finanziarie e gestionali dell’operazione d’accesso al mercato dei capitali, interni
od esteri, stabilite all’articolo 62, comma 1, lettera c), della Legge n.219/2014 saranno comunicate
per la presa d’atto al Consiglio Grande e Generale.

Art.4
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri finanziari posti a carico dell’esercizio finanziario del corrente anno troveranno
copertura attraverso il ricorso al capitolo 1-3-2762 “Interessi passivi su finanziamento per la
realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico”.

Art.5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.




Data dalla Nostra Residenza, addì 11 maggio 2015/1714 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini