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Legge Qualificata 18 Giugno 2015 N.2 - Norme Di Incompatibilit Per L


Published: 2015-06-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984306/legge-qualificata-18-giugno-2015-n.2---norme-di-incompatibilit-per-l.html

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Microsoft Word - L.Q.002-2015.doc
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 18 giugno 2015 con 40 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1
astenuto:


LEGGE QUALIFICATA 18 GIUGNO 2015 N.2


NORME DI INCOMPATIBILITA’ PER L’APPARTENENZA
AD ASSOCIAZIONI SEGRETE

Art.1
(Divieto di appartenenza ad associazioni segrete)

1. È fatto divieto di appartenenza ad associazioni segrete, comunque denominate, anche se
costituite ed operanti all’estero, per i Capitani Reggenti, i membri del Consiglio Grande e Generale
e del Congresso di Stato, i Capitani di Castello e i membri di Giunta, i Magistrati del Tribunale
Unico, i membri della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari, i membri del Collegio Garante di
Costituzionalità delle norme, i membri della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, gli
appartenenti al Corpo diplomatico e consolare sammarinese, i comandanti e gli ufficiali dei corpi
militari e di Polizia, i dirigenti e i funzionari responsabili di Unità Organizzative
dell’Amministrazione Pubblica e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, gli organi di direzione, di
rappresentanza e di controllo della Banca Centrale, dell’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF),
degli Enti e Aziende di Stato e delle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato.

Art. 2
(Definizione di associazioni segrete)

1. Sono associazioni segrete, ai sensi del precedente articolo, quelle che, anche all’interno di
associazioni palesi, occultando la propria esistenza, ovvero tenendo segrete finalità e/o attività,
ovvero rendendo volontariamente sconosciuti in tutto od in parte ed anche reciprocamente i propri
soci, affiliati anche attraverso giuramento incompatibile con il dovere di esclusiva fedeltà alla
Repubblica, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi
costituzionali, dell’Amministrazione Pubblica, di Enti Pubblici, nonché di servizi pubblici essenziali
in modo da favorire i propri associati o interessi di parte.


Art.3
(Divieto di assunzione e decadenza di incarico pubblico)

1. L’appartenenza ad una delle predette associazioni di cui al superiore articolo 2, costituisce
di per sé violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica o impossibilità di prestare
validamente giuramento di fedeltà alla Repubblica o comunque impossibilità di adempiere le
funzioni cui sono preposti nell’esclusivo bene e interesse della Repubblica.
2. L’appartenenza ad associazioni di cui al superiore articolo 2 comporta la decadenza
dall’incarico ricoperto ovvero l’impossibilità di assumere gli incarichi pubblici indicati all’articolo 1.

Art. 4
(Dichiarazione di non appartenenza)

1. I soggetti di cui all’articolo 1 hanno l’obbligo di presentare sotto la propria responsabilità
civile e penale dichiarazione attestante la non appartenenza, né attuale né pregressa, alle
associazioni indicate nel precedente articolo 2, al momento della candidatura, per le cariche
elettive, e dell’assunzione dell’incarico, per coloro che accedono ad una funzione pubblica. Tale
dichiarazione dev’essere depositata alla Segreteria Istituzionale.
2. La dichiarazione resa ai sensi del comma precedente, che risulti falsa, verrà perseguita ai
sensi del vigente codice penale.

Art. 5
(Norma transitoria)

1. Coloro che ricoprono gli incarichi pubblici di cui all’articolo 1 debbono rendere la
dichiarazione giurata di cui all'articolo 4 entro il termine di centocinquanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 18 giugno 2015/1714 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini