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Decreto Legge 25 Giugno 2015 N.96 - Sospensione Straordinaria E Temporanea Dei Termini Di Cui All


Published: 2015-06-25
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984304/decreto-legge-25-giugno-2015-n.96---sospensione-straordinaria-e-temporanea-dei-termini-di-cui-all.html

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Testo Decreto – Legge


REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 25 giugno 2015 n.96

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184
determinati dal perdurare delle condizioni politico-sociali in Ucraina tali da non consentire che il rientro
dei lavoratori temporanei e stagionali possa avvenire senza pericolo per la loro incolumità fisica e
l’esigenza di disciplinare l’eventuale loro permanenza in territorio allo scadere del permesso di soggiorno
per motivi di lavoro stagionale o temporaneo;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 23 giugno 2015;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della
Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

SOSPENSIONE STRAORDINARIA E TEMPORANEA DEI TERMINI DI CUI
ALL’ARTICOLO 10, COMMA 7 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118

Articolo Unico

1. In via straordinaria e temporanea i cittadini ucraini titolari di permesso di soggiorno per
motivi di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della Legge 28 giugno 2010 n. 118
già scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge o in scadenza entro il 31
dicembre 2015 non sono tenuti all’obbligo di rientro nel Paese di provenienza di cui al comma 7 del
medesimo articolo.
2. Su istanza dei soggetti di cui al comma che precede, e, al fine di consentire la permanenza in
territorio sammarinese per il mese successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri – il permesso di soggiorno di cui
all’articolo 8 della Legge 28 giugno 2010 n. 118.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 giugno 2015/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini