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Decreto - Legge 30 Settembre 2015 N.148 - Ratifica Decreto Legge 30 Giugno 2015 N.97 - Interventi Urgenti In Materia Di Lavoro, Ammortizzatori Sociali E Di Trattamento Previdenziale Anticipato


Published: 2015-09-30
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Microsoft Word - DL148-2015.doc
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 30 settembre 2015 n.148
(Ratifica Decreto-Legge 30 giugno 2015 n.97)


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 30 giugno 2015 n.97 – “Interventi urgenti in materia di lavoro,
ammortizzatori sociali e di trattamento previdenziale anticipato”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15
dicembre 2005 n. 184 e precisamente:
- considerata la straordinaria necessità di far fronte adeguatamente alla difficile fase
economica, ed in particolare al perdurare della situazione di grave crisi
occupazionale e al costante aumento del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni
nonché all’attivazione delle procedure di licenziamento collettivo e conseguente
ammissione allo stato di mobilità di un numero sempre più elevato di lavoratori;
- viste la necessità e l’urgenza di prorogare i termini in imminente scadenza di cui al
Decreto – Legge 24 luglio 2014 n.118 “Interventi urgenti in materia di
ammortizzatori sociali e di trattamento previdenziale temporaneo”, al fine di
tutelare i disoccupati ultracinquantenni con grandi difficoltà di reinserimento nel
mondo del lavoro, consentendo di poter usufruire di un più lungo periodo di tempo
per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, introducendo ulteriori
strumenti di tutela, estendendo le condizioni di accesso all’accordo aziendale di
solidarietà, tutto ciò fino alla revisione del sistema degli ammortizzatori sociali;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.39 adottata nella seduta del 23 giugno
2015;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 18 settembre 2015;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 18 settembre 2015;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 30 giugno 2015
n.97 così come modificato a seguito dell’emendamento approvato dal Consiglio Grande e
Generale in sede di ratifica dello stesso:

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO, AMMORTIZZATORI
SOCIALI E DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ANTICIPATO

Art.1
(Indennità di disoccupazione: disposizioni straordinarie)

1. Le disposizioni relative all’erogazione dell’Indennità di disoccupazione straordinaria, di cui
all’articolo 1 del Decreto – Legge 24 luglio 2014 n.118, sono prorogate fino al 30 giugno 2016 per


coloro che sono in possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento previdenziale anticipato, di cui
all’articolo 2 del medesimo decreto – legge.
2. Hanno diritto di accesso all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori che abbiano sottoscritto
un accordo di mobilità entro il 30 giugno 2016.
3. Dal reddito determinato a norma dell’articolo 1, comma 6 del Decreto – Legge n.118/2014
non sono deducibili le passività di cui all’articolo 14, comma 1, alla lettera a) della Legge 16
dicembre 2013 n.166 (Smac Card).
3-bis. I lavoratori che abbiano sottoscritto Accordi di Mobilità entro il 30 giugno 2015 hanno
diritto alle indennità così come previste dall’articolo 1 del Decreto – Legge n.118/2014.

Art.2
(Domanda del trattamento previdenziale anticipato e della pensione ordinaria anticipata)

1. Il termine per la presentazione della domanda di accesso al trattamento previdenziale
anticipato e alla pensione ordinaria anticipata, di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto – Legge
n.118/2014 è fissato al 30 giugno 2016.

Art.3
(Attività socialmente utili)

1. In applicazione delle disposizioni previste all’articolo 2 del Decreto Delegato 29 dicembre
2010 n. 200 “Attività socialmente utili”, i lavoratori iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro che
percepiscono l’Indennità Economica Speciale possono essere impiegati in attività socialmente utili,
anche ulteriori rispetto a quelle previste al citato articolo 2, nei settori di pubblica utilità della
Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato, individuate dalla Direzione Generale
della Funzione Pubblica, sulla base delle indicazioni pervenute dai Direttori degli Uffici della
Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato.
1-bis. Le disposizioni previste dal Decreto Delegato n.200/2010 e quelle di cui al comma 1 non si
applicano a coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione ai sensi del Capo IV della Legge
31 marzo 2010 n.73.

Art.4
(Accordi aziendali di solidarietà)

1. Le imprese che hanno già utilizzato ai sensi dell’articolo 8 del Decreto-Legge n.118/2014
l’Accordo aziendale di solidarietà alla data del 30 giugno 2015, al raggiungimento di 12 mesi,
possono sottoscrivere nuovamente l’accordo per ulteriori sei mesi.
2. In favore di imprese che occupano un numero di lavoratori superiore a 100, per la
salvaguardia dei livelli occupazionali, è consentita la sottoscrizione dell’Accordo aziendale di
solidarietà, di durata non superiore a 24 mesi, in deroga all’articolo 8, comma 8 del Decreto – Legge
n.118/2014.

Art.5
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

1. I lavoratori che risultano essere soci della società con la quale hanno un rapporto di lavoro
subordinato, con una partecipazione pari o inferiore all’1%, hanno diritto a tutto quanto previsto
dalla Legge n.73/2010 e successive modifiche.
1-bis. Nel caso in cui si proceda alla riduzione percentuale della partecipazione del lavoratore
subordinato fino al raggiungimento dell’1% di cui al comma 1, si applica quanto previsto al comma


11 dell’articolo 6 della Legge n.73/2010, così come sostituito dall’articolo 61 della Legge 20 dicembre
2013 n.174 .

Art.6
(Incentivi volti a favorire l’occupazione)

1. Al fine di favorire l’assunzione di lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro
che abbiano compiuto o superato i 50 anni d’età, si applica uno sgravio sui contributi dovuti
dall’impresa per le nuove assunzioni, in mansioni non dirigenziali, pari al 50% per cinque anni.
1-bis. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 si applica anche qualora il lavoratore venga
assunto ai sensi di normativa che stabilisca incentivi per l’assunzione per diverse tipologie
contrattuali: in tal caso, per la sola parte relativa alla decontribuzione a favore dell’impresa, si
applica la normativa che stabilisce le migliori condizioni nell’ambito dei cinque anni.
1-ter. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 bis non è cumulabile con altre forme di
decontribuzione previste dalla normativa vigente.
1-quater. I costi relativi all’applicazione del presente articolo sono posti a carico del Bilancio
dello Stato sul Capitolo 2-4-7460 “Fondo speciale per interventi sull’occupazione e contenimento
del costo del lavoro”.
1-quinquies. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa per causa non imputabile al
lavoratore durante l’applicazione della decontribuzione di cui al comma 1, l’impresa è tenuta a
restituire all’Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui
abbia beneficiato.

Art.6-bis
(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio)

1. All’articolo 1, comma 1 della Legge 19 settembre 2014 n.147 è aggiunta la seguente lettera g):

“g) le attività di onoranze funebri.”.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2015/1715 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini