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Decreto - Legge 19 Ottobre 2015 N.154 - Cessazione Dell


Published: 2015-10-19
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984292/decreto---legge-19-ottobre-2015-n.154---cessazione-dell.html

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Microsoft Word - CENTRALE DEL LATTE-2015.doc
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 19 OTTOBRE 2015 n.154


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n. 184 e precisamente:
- la necessità di procedere alla cessazione dell’attività e messa in liquidazione dell’Azienda
Autonoma per la gestione della Centrale del Latte, al fine di procedere alla relativa
privatizzazione mediante la concessione in uso dell’immobile sede della Centrale del Latte e
del complesso dei beni aziendali alla “Cooperativa Agricola Latte Sammarinese”;
- l’urgenza di attivare le suddette procedure amministrative, anche in considerazione del
notevole deterioramento di una porzione dell’edificio predetto;
- l’urgenza di porre in essere tempestivi interventi edilizi volti a scongiurare il rischio di
interruzione dell’attività e di sospensione del servizio di raccolta e distribuzione di latte
fresco e di prodotti lattiero caseari all’interno del territorio;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.42 adottata nella seduta del 13 ottobre 2015;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ E MESSA IN LIQUIDAZIONE
DELL’AZIENDA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE DEL
LATTE E CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE DELL’ECC.MA CAMERA E
DEL COMPLESSO DEI BENI AZIENDALI COSTITUENTI LA CENTRALE DEL
LATTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di ottimizzare l’efficienza dei servizi offerti e di rispondere alle mutate esigenze socio
economiche del Paese, con il presente decreto - legge viene posta in liquidazione l’Azienda
Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte.

Art. 2
(Cessazione dell’attività e messa in liquidazione)

1. L’Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte di cui alla Legge 13
febbraio 1980 n.5 e relativo Regolamento attuativo approvato con Decreto 23 aprile 1980 n.30
cessa la propria attività il 31 ottobre 2015 e viene posta in liquidazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono prorogati nelle loro funzioni
limitatamente alle operazioni di chiusura ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio
finanziario 2015 redatto alla data di cessazione dell’attività.
3. Il Congresso di Stato nomina un liquidatore, che è autorizzato fino al 30 giugno 2016 ad
effettuare pagamenti e riscossioni relativi ai debiti e crediti risultanti alla data di cessazione
dell’attività dai conti di contabilità generale dell’Azienda Autonoma di Stato per la gestione della
Centrale del Latte.
4. Il Congresso di Stato determina il compenso del liquidatore, che è posto a carico della
procedura di liquidazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 109,
111 e 112 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.
5. Terminate le operazioni di liquidazione, il Congresso di Stato con propria delibera approva
il rendiconto di liquidazione ed autorizza l’acquisizione sul Bilancio dello Stato, esercizio
finanziario 2015, dei saldi di bilancio e di cassa dell’Azienda Autonoma di Stato per la gestione
della Centrale del Latte e delle risultanze del rendiconto di liquidazione.
6. Il Rendiconto dell’esercizio 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte ed il rendiconto di liquidazione sono
trasmessi alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ai sensi dell’articolo 109 della
Legge 18 febbraio 1998 n.30 ed approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di approvazione
del Rendiconto Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2015.
7. Il complesso dei beni risultanti alla cessazione dell’attività dell’Azienda Autonoma di Stato
per la gestione della Centrale del Latte vengono acquisiti dall’Ecc.ma Camera ed assegnati al
Dipartimento Territorio e Ambiente.
8. A seguito dell’avvenuta liquidazione dell’Azienda Autonoma di Stato per la gestione della
Centrale del Latte, la documentazione amministrativa è acquisita dai competenti uffici della
Pubblica Amministrazione per le finalità di cui all’articolo 41 del Regolamento di Contabilità.
9. In sede di variazione del Bilancio Previsionale dello Stato esercizio 2015 sono istituiti
appositi capitoli di bilancio, in entrata ed in uscita, ai fini del recepimento delle operazioni di cui ai
superiori commi.

Art. 3
(Concessione in uso del complesso dei beni aziendali e dell’immobile)

1. E’ prevista la concessione in uso per un periodo di trenta anni, da parte dell’Ecc.ma Camera
alla Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata “Cooperativa Agricola Latte
Sammarinese”, del complesso dei beni aziendali costituenti la Centrale del Latte della Repubblica
di San Marino, consistenti in macchinari, attrezzature, beni mobili, materiali ed immateriali,
compreso il diritto di sfruttamento esclusivo del marchio “Eurolatte” e “Centrale del Latte della
Repubblica di San Marino”. Non rientra nel complesso di beni oggetto di concessione in uso la
macchina denominata imbottigliatrice che è oggetto di compravendita.
2. E’ prevista la concessione in uso per un periodo di trenta anni da parte dell’Ecc.ma Camera
alla Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata “Cooperativa Agricola Latte
Sammarinese” del fabbricato distinto catastalmente al Foglio di Mappa 19 particelle n.137 sub 1 e
n.137 sub 2, nel quale viene attualmente esercitata l’attività della Centrale del Latte.
3. La disciplina dei rapporti di lavoro dipendente è demandata ad apposito accordo con le
Organizzazione Sindacali.
4. Al termine dei 30 anni o in caso di cessazione anticipata della concessione in uso, i beni di
cui ai commi 1 e 2 rientreranno nella piena disponibilità dell’Ecc.ma Camera.
5. L’incremento di valore patrimoniale dell’immobile di cui al comma 2 ed i beni di cui al
comma 1 sono iscritti nello Stato Patrimoniale dello Stato al valore risultante alla data di chiusura
dell’attività dell’Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte.
6. Al fine di garantire la continuità dell’attività aziendale durante l’esecuzione degli interventi
edilizi sullo stabilimento sede della Centrale del Latte e considerato l’interesse pubblico al
mantenimento del servizio di raccolta e distribuzione di latte fresco all’interno del territorio
sammarinese, il rilascio della licenza avviene in assenza dei requisiti di cui all’articolo 9 comma 4
lettere a) e c) della Legge 31 marzo 2014 n.40 ad esclusione dell’autorizzazione che attesti i requisiti
igienico sanitari. L’operatore è tenuto all’adempimento e all’osservanza delle prescrizioni impartite
dagli uffici dell’amministrazione per le rispettive competenze al fine dell’ottenimento di tutte le
autorizzazioni previste dalle norme vigenti nel termine massimo di 36 mesi. Il mancato rispetto del
predetto termine comporta la decadenza della licenza.

Art. 4
(Zona bianca)

1. La “zona bianca”, consistente nel regime di esclusiva nella vendita del latte vaccino fresco e
a lunga conservazione sul territorio della Repubblica di San Marino, permane, in favore della
Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata “Cooperativa Agricola Latte Sammarinese”,
fino all’1 novembre 2019.
2. La Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata “Cooperativa Agricola Latte
Sammarinese” conserva l’obbligo di acquistare tutto il latte vaccino prodotto sul territorio
sammarinese per il periodo di anni trenta di cui all’articolo che precede al prezzo determinato in
base alla media semestrale, salvo scostamenti significativi, dei listini prezzi praticati nelle regioni
limitrofe e di un listino prezzi rappresentativo nazionale.
3. La Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata “Cooperativa Agricola Latte
Sammarinese”, per il periodo di anni trenta di cui all’articolo che precede, è tenuta:
a) a trasformare in territorio tutto il latte vaccino prodotto negli allevamenti interni con linee di
prodotto a “filiera interna”, quale presidio di tipicità sammarinese;
b) a garantire che il latte vaccino fresco a marchio “Eurolatte” tratti esclusivamente il latte degli
allevamenti interni;
c) a distribuire latte vaccino fresco su tutto il territorio della Repubblica con il marchio
“Eurolatte”;
d) a garantire la produzione di tutti i prodotti attualmente realizzati dalla Centrale del Latte;
e) ad esercitare l’attività di gestione e di commercializzazione dei prodotti della Centrale del Latte
mantenendo la denominazione “Centrale del Latte”.
4. E’ fatta salva la possibilità per i terzi di acquistare, vendere e trasformare in prodotto
derivato latte non vaccino, nonché di acquistare dall’esterno latte vaccino, unicamente per la sua
trasformazione in prodotto derivato e per la vendita di quest’ultimo sia all’interno che all’esterno
della Repubblica. Qualora il latte vaccino prodotto internamente sia in esubero rispetto alle
esigenze della Centrale del Latte, i terzi potranno acquistarlo, sempre unicamente per la sua
trasformazione in prodotto derivato e per la vendita di quest’ultimo sia all’interno che all’esterno
della Repubblica, secondo le modalità stabilite da Regolamento adottato dal Congresso di Stato su
proposta dei produttori di latte e della “Cooperativa Agricola Latte Sammarinese”.
5. I contravventori della disposizione di cui al primo comma sono puniti con le sanzioni
pecuniarie amministrativa di cui all’articolo 28, comma 9, della Legge n. 40/2014, comminate ai
sensi dell’articoli 27, commi 7 e 8 della medesima legge.

Art. 5
(Abrogazioni)

1. Con l’entrata in vigore del presente decreto – legge sono abrogati:
a) il Regolamento 23 febbraio 1962 n. 4;
b) il Regolamento 23 febbraio 1962 n. 5;
c) la Legge 12 ottobre 1970 n. 42;
d) la Legge 13 febbraio 1980 n. 5;
e) il Decreto 23 aprile 1980 n. 30;
f) il Decreto 24 maggio 1999 n.64.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 ottobre 2015/1715 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini