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DECRETO LEGGE 9 marzo 2016 n.29 - Modifiche al comma 2, dell’articolo 15, della Legge 4 dicembre 2015 n.178 - Legge a sostegno dei giovani imprenditori e delle nuove attivit nei Centri Storici


Published: 2016-03-09
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984275/decreto-legge-9-marzo-2016-n.29---modifiche-al-comma-2%252c-dellarticolo-15%252c-della-legge-4-dicembre-2015-n.178---legge-a-sostegno-dei-giovani-imprendi.html

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REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 9 marzo 2016 n.29



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n. 184 e precisamente:
- la necessità e l’urgenza di definire la disciplina cui rimangono soggette le pratiche
perfezionate in forza della Legge 24 novembre 1997 n.134 determinando a chi spetti la
competenza su eventuali modifiche delle stesse e il controllo del rispetto degli obblighi e
prescrizioni assunte, alla luce delle richieste di modifica delle suddette pratiche già
presentate;
- la necessità e l’urgenza di definire quale sia la normativa applicabile alle pratiche già
presentate all’entrate in vigore della Legge n.178/2015 e non ancora evase;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 3 marzo 2016;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



MODIFICHE AL COMMA 2, DELL’ARTICOLO 15, DELLA LEGGE 4 DICEMBRE
2015 N.178 - LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE
NUOVE ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI


Articolo Unico


1. Il comma 2, dell’articolo 15, della Legge 4 dicembre 2015 n. 178 è sostituito dai seguenti:

“2. Dall’entrata in vigore della presente legge, il Comitato Valutatore di cui all’articolo 9
subentra in tutte le funzioni dell’abrogata Commissione per l’imprenditoria giovanile e femminile.
2. bis Le pratiche già autorizzate sotto la vigenza della Legge n. 134/1997 continuano ad essere
soggette alle disposizioni e prescrizioni in essa contenute; i beneficiari sono assoggettati agli
obblighi e vincoli previsti al momento dell’autorizzazione e il controllo del rispetto delle
prescrizioni permane in capo all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. ter Le domande già depositate in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge
sono ammesse dal Comitato Valutatore ai benefici previsti dalla Legge n. 134/1997, fatta salva la
possibilità per gli interessati di richiedere l’accesso ai benefici di cui alla presente legge fino
all’esame della relativa pratica.”.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 marzo 2016/1715 d.F.R





I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi





IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini