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Decreto Legge 31 Marzo 2016 N.42 - Ratifica Decreto Legge 9 Marzo 2016 N.29 – Modifiche Al Comma 2, Dell'aticolo 15, Della Legge 4 Dicembre 2015 N.178 - Legge A Sostegno Dei Giovani Imprenditori E Delle Nuove Attivit Nei Centri Storici


Published: 2016-03-31
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984272/decreto-legge-31-marzo-2016-n.42---ratifica-decreto-legge-9-marzo-2016-n.29--modifiche-al-comma-2%252c-dellaticolo-15%252c-della-legge-4-dicembre-2015-n.1.html

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Microsoft Word - DL042-2016.doc


REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 31 marzo 2016 n.42
(Ratifica Decreto - Legge 9 marzo 2016 n.29)


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto il Decreto - Legge 9 marzo 2016 n.29 – “Modifiche al comma 2, dell’articolo 15, della Legge
4 dicembre 2015 n.178 - Legge a sostegno dei giovani imprenditori e delle nuove attività nei
Centri Storici”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15
dicembre 2005 n.184 e precisamente:
- la necessità e l’urgenza di definire la disciplina cui rimangono soggette le pratiche
perfezionate in forza della Legge 24 novembre 1997 n.134 determinando a chi spetti la
competenza su eventuali modifiche delle stesse e il controllo del rispetto degli obblighi e
prescrizioni assunte, alla luce delle richieste di modifica delle suddette pratiche già
presentate;
- la necessità e l’urgenza di definire quale sia la normativa applicabile alle pratiche già
presentate all’entrata in vigore della Legge n.178/2015 e non ancora evase;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 3 marzo 2016;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 22 marzo 2016;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.17 del 22 marzo 2016;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 9 marzo 2016 n.29
così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in
sede di ratifica dello stesso:


MODIFICHE ALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2015 N.178 - LEGGE A SOSTEGNO
DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE NUOVE ATTIVITÀ NEI CENTRI
STORICI


Art.01

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della Legge 4 dicembre 2015 n.178 è sostituito dal seguente
comma:

“1. Possono accedere ai benefici di cui al presente capo, le imprese anche individuali di cui
all’articolo 2:
a) detenute almeno per il 51% da parte di persone fisiche aventi residenza effettiva o cittadinanza
sammarinese e
b) che abbiano la sede e svolgano l’attività nei centri storici periferici. Si considerano ai fini della
presente legge centri storici periferici, le zone indicate all’articolo 33 della Legge 29 gennaio
1992 n.7 e relative norme di attuazione, identificate nelle zone A1 e A2, con l’esclusione del
Centro Storico di San Marino Città.”.

Art.02

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della Legge n.178/2015 è sostituito dal seguente comma:

“1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vanno presentate alla Camera di Commercio
entro e non oltre centottanta giorni dalla data del primo rilascio della licenza o dalla data di
rilevamento e devono contenere:
a) denominazione dell'impresa, nome, cognome, indirizzo, età, del legale rappresentante;
b) l’elenco dei titolari dell'impresa o dei soci, in caso di richiesta da parte di persona giuridica;
c) il progetto d'impresa, con specificazione delle caratteristiche concernenti il prodotto e/o il
servizio che s’intende produrre/svolgere, i mercati di approvvigionamento delle risorse
necessarie, le prospettive di mercato; il piano aziendale (business – plan); il piano economico e
finanziario;
d) il piano occupazionale;
e) l’autocertificazione da parte del titolare o legale rappresentante attestante l’idoneità di cui
all’articolo 11 per i titolari, gli amministratori, i soci;
f) l’elenco delle spese o degli investimenti effettuati o da effettuare al fine della richiesta del
prestito d’onore, di cui alla lettera a) dell’articolo 4.”.


Art.03

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della Legge n.178/2015 è sostituito dal seguente comma:

“1. I benefici sono concessi da un comitato valutatore composto dal Segretario di Stato
all’Industria e Commercio o suo delegato, dal Segretario di Stato al Lavoro o suo delegato, dal
Dirigente dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato e dal Direttore della
Camera di Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore è presieduto dal Segretario di Stato
all’Industria e Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore viene convocato dal Direttore della
Camera di Commercio.”.


Art.04

1. Il comma 3 dell’articolo 12 della Legge n.178/2015 è sostituito dal seguente comma:

“3. Nel corso dei tre anni successivi al termine dell’utilizzo dei benefici concessi, i soggetti
beneficiari tengono a disposizione della Camera di Commercio tutta la documentazione relativa ai
benefici ricevuti.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 12 della Legge n.178/2015 è sostituito dal seguente comma:

“5. Gli importi erogati a titolo di prestito d’onore, qualora non vengano pagate o corrisposte le
rate di rimborso previste, costituiscono ai sensi dell’articolo 2 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e
successive modifiche, somme da iscriversi a ruolo. Competente a esercitare ogni azione per il
recupero delle somme concesse è l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, con il supporto del
comitato valutatore e degli organi della Pubblica Amministrazione.”.


Art.05

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della Legge n.178/2015 è sostituito dal seguente comma:

“2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell’ammontare del prestito
d’onore, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.”.


Articolo Unico

1. Il comma 2 dell’articolo 15 della Legge n. 178/2015 è sostituito dai seguenti commi:

“2. Dall’entrata in vigore della presente legge, il Comitato Valutatore di cui all’articolo 9
subentra in tutte le funzioni dell’abrogata Commissione per l’imprenditoria giovanile e femminile.
2 bis. Le pratiche già autorizzate sotto la vigenza della Legge n.134/1997 continuano ad essere
soggette alle disposizioni e prescrizioni in essa contenute; i beneficiari sono assoggettati agli
obblighi e vincoli previsti al momento dell’autorizzazione e il controllo del rispetto delle
prescrizioni permane in capo all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2 ter. Le domande già depositate in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge
sono ammesse dal Comitato Valutatore ai benefici previsti dalla Legge n.134/1997, fatta salva la
possibilità per gli interessati di richiedere l’accesso ai benefici di cui alla presente legge fino
all’esame della relativa pratica.”.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2016/1715 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini