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Approva Lo Statuto Della Associazione Della Croce Rossa Sammarinese , Accorda Alla Stessa La Personalita Giuridica E Stabilisce La Protezione Dell'emblema, Del Nome E Dei Distintivi Della Croce Rossa


Published: 1200-01-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984269/approva-lo-statuto-della--associazione-della-croce-rossa-sammarinese-%252c-accorda-alla-stessa-la-personalita-giuridica-e--stabilisce-la-protezione-dell.html

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N. 57.
Legge che approva lo statuto della "Associazione della Croce Rossa Sammarinese", accorda
alla stessa la personalità giuridica e stabilisce la protezione dell'emblema, del nome e dei
distintivi della Croce Rossa.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta delli 29 novembre 1949:
Art. 1.
E' accordata, a tutti gli effetti di legge, la personalità giuridica alla "Associazione della Croce Rossa
Sammarinese" costituita in conformità dell'allegato statuto che viene approvato
L'Associazione è l'unico organismo che ha diritto di assumere la suindicata qualifica e di usare
come emblema la croce rossa in fondo bianco.
Art. 2.
L'Associazione della Croce Rossa Sammarinese è autorizzata ad assumere la qualità di membro
della Società Internazionale della Croce Rossa e della L ga Internazionale della Croce Rossa,
ambedue con sede a Ginevra.
Art. 3.
L'Associazione di cui all'art. 1 potrà, in conformità del suo statuto, conferire medaglie, insegne,
diplomi di benemerenza e di propaganda.
Art. 4.
Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera come emblema la Croce Rossa in campo
bianco o fa uso della denominazione di "Croce Rossa" o "Croce di Ginevra" è punito con la
prigionia fino a sei mesi o con la multa da L. 3.000 a L. 20.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque contraffà od altera l'emblema e la denominazione su ricordate o
le adopera in guisa da generare confusione od inganno.
Dette pene sono aumentate di un grado se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale
marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi
modo applicato, a scopo di lucro.
Art. 5.
I prodotti posti in commercio col segno della Croce Rossa, non autorizzato contraffatto, saranno
confiscati.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° dicembre 1949 (1649 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Vincenzo Pedini - Agostino Biordi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini
ALLEGATO.
STATUTO DELLA CROCE ROSSA SAMMARINESE
CAPO I.
Generalità e scopi.
Art. 1. - La Croce Rossa Sammarinese è una Associazi ne indipendente.
Ha la sede in San Marino (Città) e possiede il diritto di personalità.
L'Associazione aderisce ai principi di tutte le Conve zioni Internazionali relative alla Croce Rossa e
farà adesione alla Lega Internazionale della Croce Rossa e alla Società Internazionale della Croce
Rossa entrambe con sede a Ginevra. Essa collaborerà c n le istituzioni ufficiali nazionali ed estere
aventi funzioni similari.
La Croce Rossa Sammarinese è ufficialmente riconosciuta dal Governo di San Marino quale unica
associazione di Croce Rossa nazionale in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 2. - La durata della associazione è illimitata.
Art. 3. - L'emblema della Associazione è la Croce Rossa in campo bianco a norma dell'art. 18 della
Convenzione Internazionale di Ginevra del 27 luglio 1929.
L'emblema, la bandiera e il bracciale della Croce Rossa, essendo segni di neutralità, non possono
essere usati senza speciale autorizzazione.
L'emblema dell'Associazione è impresso sulla bandiera sociale, su tutti gli atti dell'Associazione, sul
materiale dei servizi sanitari, sul bracciale del personale e sugli stemmi, in conformità di un
modello unico stabilito dal Presidente.
Art. 4. - "La Croce Rossa Sammarinese", sebbene la R pubblica sia uno stato inerme e neutrale, ha
per scopo di collaborare, nell'eventualità di atti di guerra, con servizi di sanità o di assistenza delle
forze armate nazionali. In tempo di pace essa orienterà la sua attività a profitto della sanità pubblica:
verrà in aiuto alle autorità competenti in caso di catastrofe o calamità generale in San Marino e
all'estero: si studierà di sviluppare lo spirito di intesa e di collaborazione tra gli uomini, le donne e
la gioventu' del mondo.
Art. 5. - La Croce Rossa Sammarinese si terrà estranea tutte le tendenze politiche e ammetterà nel
suo seno, senza distinzione di sesso, di razza e di religione, tanto i sammarinesi quanto gli stranieri
e farà beneficiare gli uni e gli altri della sua attività umanitaria.
CAPO II.
I componenti l'Associazione.
Art. 6. - La Croce Rossa Sammarinese è posta sotto l'al o patronato dei Capitani Reggenti pro
tempore. Essa comprende soci onorari, benemeriti, perpetui e temporanei.
Art. 7. - Soci onorari possono essere nominati - su proposta della Direzione o con delibera
dell'Assemblea dei soci - le persone che abbiano reso eminenti servizi all'Associazione o che, con la
loro presenza, possano onorare l'Associazione stessa.
Sono iscritti quali soci benemeriti coloro che versino, per tale iscrizione, una quota non minore di
lire cinquantamila.
Sono iscritti quali soci perpetui coloro che versino, a tale fine, una quota non minore di lire
cinquemila.
Sono iscritti come soci temporanei coloro che, a tale scopo, versino un quota di lire duecento annue.
E' ammesso il passaggio dalla terza o dalla seconda categoria a categoria superiore, previa
integrazione della quota relativa.
I nomi di persone defunte, a richiesta della famiglia o di terzi che vogliono onorarle, possono essere
iscritti quali soci benemeriti o perpetui "ad memoriam" mediante versamento della quota relativa.
Art. 8. - Ogni ente collettivo, pubblico o privato, può, alle stesse condizioni indicate nel precedente
articolo, essere iscritto come socio benemerito o perpetuo. Per la iscrizione a socio temporaneo la
quota annua è di lire quattrocento.
Art. 9. - La qualità di socio si perde per dimissione o per radiazione, la quale avrà luogo quando il
socio, dopo formale diffida per riscritto, non abbia effettuato i pagamenti dovuti oppure quando sia
stato condannato per misfatto infamante.
CAPO III.
Organizzazione.
Art. 10. - La Croce Rossa Sammarinese comprende:
a) l'organizzazione centrale;
b) le sezioni.
Art. 11. - L'organizzazione centrale, a sua volta, comprende:
L'Assemblea dei soci;
La Direzione;
Il Segretario Generale;
Il Cassiere;
L'Ufficio di controllo.
Assemblea dei soci.
Art. 12. - L'Assemblea dei soci è il maggior organo della Croce Rossa Sammarinese.
Un'Assemblea ordinaria avrà luogo alla fine del mese di febbraio di ogni anno, in Città dietro invito
della Direzione.
L'Assemblea straordinaria invece è fissata dalla Direzione quando questa lo ritiene necessario
nell'interesse dell'Associazione o quando è richiesta da un quinto dei soci che devono indicare
l'oggetto da trattarsi dall'Assemblea.
Art. 13. - L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente della Croce Rossa o, in caso
d'impedimento, dal Vice Presidente o da altro membro della Direzione. Il verbale sarà redatto dal
Segretario Generale.
Art. 14. - L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
1) Approva il rapporto annuale della Direzione sulla attività e situazione della Croce Rossa
Sammarinese;
2) Sanziona il conto annuale verificato dall'Ufficio controllo;
3) Approva il preventivo annuale;
4) elegge il Presidente o il Vice Presidente o i membri della Direzione;
5) Elegge i membri della Commissione di controllo dei conti annuali;
6) Delibera sopra:
a) la revisione degli statuti;
b) l'emissione ed impiego dei prestiti;
c) le proposte della Direzione;
d) le proposte dei soci. Per l'Assemblea ordinaria t l proposte dovranno essere rimesse per iscritto
alla Direzione non oltre la fine di gennaio;
e) la radiazione dei soci;
7) Nomina dei soci onorari.
Art. 15. - E' in facoltà dell'Assemblea, su proposta della Direzione, di conferire la Medaglia della
Croce Rossa a persone che abbiano fatto straordinario sacrificio finanziario o morale in favore della
Croce Rossa.
Art. 16. - In caso di votazione ed elezione nell'Assemblea dei soci deciderà la maggioranza assoluta.
Le votazioni avvengono a carta levata. Le nomine avranno luogo a scrutinio aperto o segreto. La
Direzione presenta alla Assemblea le proposte per le lezioni. L'Assemblea può modificarle a suo
piacimento.
Art. 17. - La convocazione per l'Assemblea ordinaria dovrà essere comunicata mediante circolare
almeno quindici giorni prima assieme all'ordine del giorno.
Direzione.
Art. 18. - La Direzione vigila ed esplica l'attività della Croce Rossa Sammarinese. Essa rappresenta
ufficialmente l'Associazione nei rapporti interni ed steri.
Art. 19. - La Direzione si compone: del Presidente, del Vice Presidente, di cinque membri da
eleggersi dall'Assemblea dei soci.
Tutte le nomine hanno la durata di quattro anni e vengono fatte tenute in considerazione le diverse
località del paese.
Art. 20. - Fanno parte della Direzione.
- due delegati del Governo;
- un medico, un insegnante, un farmacista delegati dall'Assemblea;
- un delegato di ogni sezione locale.
Art. 21. - Le sedute della Direzione sono dirette dal Presidente che, in caso di impedimento, è
supplito dal Vice Presidente o da altro membro della Direzione. Il verbale è redatto dal Segretario
Generale. Il Presidente darà il voto solo nel caso di parità di voti. Il Segretario assiste alle sedut
senza diritto di voto.
Segretario Generale.
Art. 22. - Il Segretario Generale viene eletto dalla Direzione. Costituisce l'ufficio permanente della
Croce Rossa Sammarinese.
Art. 23. - Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:
a) il disbrigo degli affari correnti della Segreteria, dell'Assemblea dei soci, della Direzione, nonchè
la redazione del rapporto annuale, l'amministrazione dell'archivio e del materiale;
b) la direzione ed amministrazione delle eventuali pubblicazioni della Croce Rossa Sammarinese;
c) la corrispondenza, l'amministrazione dei materiali, gli ordini di pagamento;
d) il controllo sul personale;
e) l'installazione della centrale per la raccolta e il r soconto delle collette e dei doni della Croce
Rossa.
Cassiere.
Art. 24. - Il servizio di contabilità è diretto dal Cassiere eletto tra i membri della Direzione. I conti
annuali dovranno chiudersi il 31 dicembre e dovranno essere terminati in tempo da permettere alla
Commissione di controllo di poterli verificare entro gennaio. Il Cassiere formerà, d'accordo con la
Direzione, anche il bilancio preventivo.
Commissione di controllo.
Art. 25. - Entro il mese di gennaio avrà luogo la verifica dei conti dell'anno precedente. Questa
verifica sarà fatta da due Commissioni che lavorano indipendentemente. L'una è composta di due
esperti nominati dalla Direzione. La seconda di due persone designate dall'Assemblea dei soci.
Le due Commissioni rimetteranno rapporto scritto alla Direzione.
Sezioni locali.
Art. 26. - Saranno organizzate sezioni locali in Città, Borgo e Serravalle. Alla Sezione di Città sono
iscritti i soci che hanno la loro residenza nelle Parrocchie Pieve, Fiorentino, Chiesanuova e
Montegiardino.
Alla Sezione di Borgo: i soci con residenza nelle Parrocchie di Borgo, San Giovanni, Acquaviva,
Faetano.
Alla Sezione di Serravalle: i soci residenti nelle Parrocchie di Serravalle, Falciano, Domagnano.
Entro il mese di dicembre di ogni anno sarà tenuta l'Assemblea dei soci di ogni sezione ed essa
assemblea nominerà il Presidente, il Vice Presidente il Segretario della sezione stessa.
Gli art. 13, 16, 17 sono applicabili alle assemblee d lle sezioni locali.
L'assemblea delle sezioni ha solo il diritto di fare p oposte alla assemblea generale e non può
prendere decisioni che obblighino finanziariamente la Croce Rossa Sammarinese.
Art. 27. - I soci delle sezioni locali possono delegare, per iscritto, altro socio della sezione stessa per
rappresentarli all'Assemblea generale dei soci.
CAPO IV.
Finanze
Art. 28. - Per la responsabilità della Croce Rossa Sammarinese risponde unicamente il patrimonio
dell'Associazione.
Art. 29. - I mezzi della Croce Rossa Sammarinese si compongono:
A) del patrimonio composto da: immobili, donazioni, titoli, materiali. Sul modo d'impiego del
patrimonio e sulle direttive per l'amministrazione di esso decide la Direzione dietro proposta del
Cassiere;
B) delle entrate composte: delle quote dei soci, del reddito della vendita degli stampati ecc., del
reddito del patrimonio, delle sovvenzioni, delle donazioni e dei legati, dei proventi da raccolte,
organizzazioni ecc. in favore della Croce Rossa Samm rinese.
La Direzione decide sulle uscite.
CAPO V.
Scioglimento.
Art. 30. - La Croce Rossa Sammarinese non può essere ciolta che da una decisione dell'Assemblea
dei soci o d'accordo col Governo. La decisione può essere presa solo dai quattro quinti dei soci
presenti aventi diritto di voto. In questo caso spetterà al Governo di stabilire le condizioni alle quali
archivio, patrimonio e materiale dovranno essere tenuti a disposizione di altra organizzazione da
crearsi piu' tardi, con identici fini e da chi dovranno essere amministrati nel frattempo.