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Disciplina Fiscale In Materia Di Fondi Comuni Di Investimento E Societa' Di Gestione Di Diritto Sammarinese


Published: 2007-01-15
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Microsoft Word - D004-2007.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta dell’11 gennaio 2007.


LEGGE 15 GENNAIO 2007 N.4

DISCIPLINA FISCALE IN MATERIA DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E
SOCIETA’ DI GESTIONE DI DIRITTO SAMMARINESE

Art. 1
(Tassazione dei fondi comuni di investimento)

1. I fondi comuni di investimento di diritto sammarinese di cui all’articolo 1, lettera p) della
Legge 17 novembre 2005 n. 165, non sono soggetti alle imposte sui redditi, salvo quanto disposto al
successivo articolo 2.
2. Ai fondi comuni di investimento non si applicano le ritenute alla fonte di cui al comma 10
dell’articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
(Tassazione relativa a particolari tipologie di beni acquistabili dai fondi comuni di investimento)

1. Ai proventi e alle plusvalenze derivanti da beni immobili situati nel territorio della
Repubblica di San Marino, detenuti tra le attività patrimoniali dei fondi comuni di investimento di
cui al precedente articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi
previste dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento
alle società e agli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della
Repubblica di San Marino. L’aliquota fissata dalla suddetta legge e successive modifiche ed
integrazioni potrà essere variata, limitatamente alle fattispecie disciplinate dal presente comma,
mediante decreto delegato.
2. La società di gestione deve, per ciascuno dei fondi comuni di investimento di cui al
precedente articolo 1, comma 1, determinare le imposte di cui al comma precedente, predisporre la
dichiarazione e provvedere alla loro liquidazione e versamento in conformità a quanto previsto dalla
Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento alle società e
agli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San
Marino.
3. L’acquisto, effettuato da società di gestione per conto di fondi comuni di investimento di cui
al precedente articolo 1, comma 1, di beni mobili durevoli, diversi da strumenti finanziari e
contraddistinti da caratteristiche di unicità in conformità al regolamento di gestione dei fondi stessi
approvato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è soggetto al pagamento
dell’imposta sulle importazioni, prevista dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive
modifiche ed integrazioni, nella misura fissata dall’articolo 2, comma 1 del Decreto 27 ottobre 2003
n. 135.

Art. 3
(Tassazione dei partecipanti ai fondi comuni di investimento)

1. I proventi e le plusvalenze derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento di
cui al precedente articolo 1, comma 1, comunque percepiti da soggetti diversi dalle società od enti
assimilati, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Resta ferma l’applicazione della ritenuta alla
fonte prevista dalla Legge 25 maggio 2005 n. 81.
2. I proventi e le plusvalenze percepiti da società od enti assimilati non sono soggetti a ritenute
alla fonte e concorrono alla formazione del reddito d’impresa in base a quanto previsto dalla Legge
13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4
(Tassazione delle società di gestione)

1. Salvo quanto previsto al comma successivo, le società di gestione autorizzate dalla Banca
Centrale della Repubblica di San Marino a svolgere i servizi di investimento collettivo di cui alle
lettere E) e/o F) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 sono soggette all’imposta
generale sui redditi delle persone giuridiche, di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive
modifiche ed integrazioni, con aliquota proporzionale del 12 per cento.
2. Le società di gestione autorizzate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino a
svolgere anche il servizio di cui alla lettera D4 dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165
devono scindere l’utile fiscale determinato nell’esercizio in due componenti proporzionali
rispettivamente al:
a) rapporto tra i ricavi riferiti al medesimo esercizio derivanti da commissioni per lo
svolgimento del servizio di cui alle lettere E) e/o F) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre
2005 n. 165, incluse le commissioni derivanti dalla gestione su delega di organismi di
investimento collettivo, e la somma di tali ricavi e dei ricavi riferiti allo stesso esercizio
derivanti da commissioni per lo svolgimento del servizio di cui alla lettera D4 dell’Allegato
1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165;
b) rapporto tra i ricavi riferiti al medesimo esercizio derivanti da commissioni per lo
svolgimento del servizio di cui alla lettera D4 dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005
n. 165, e la somma di tali ricavi e dei ricavi riferiti allo stesso esercizio derivanti da
commissioni per lo svolgimento del servizio di cui alle lettere E) e/o F) dell’Allegato 1 alla
Legge 17 novembre 2005 n. 165, incluse le commissioni derivanti dalla gestione su delega
di organismi di investimento collettivo.
La componente di utile fiscale corrispondente al rapporto di cui alla lettera a) è soggetta all’imposta
generale sui redditi delle persone giuridiche di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91, e successive
modifiche ed integrazioni, con aliquota proporzionale del 12 per cento, mentre quella
corrispondente al rapporto di cui alla lettera b) è soggetta alla citata imposta con aliquota
proporzionale ordinaria.
3. In ciascun anno solare le società di gestione maturano un credito d'imposta in misura
corrispondente alle ritenute, applicate in quell’anno sui redditi da lavoro di ciascun dipendente,
eccedenti il 25 per cento della differenza tra i redditi lordi da lavoro corrisposti a ciascun dipendente
e l’ammontare delle relative ritenute applicate. Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente
nell’anno solare successivo in compensazione delle somme che la società di gestione deve versare a
titolo di ritenute complessive applicate, nel medesimo anno, sui redditi da lavoro dipendente, fino a
concorrenza delle somme stesse.
4. Il credito d’imposta di cui al precedente comma 3 non concorre alla formazione dell’utile
fiscale delle società di gestione.
5. Alle società di gestione di fondi comuni di investimento si applica, secondo le medesime
tempistiche e modalità, la tassa prevista all’articolo 40 della Legge 16 dicembre 2004 n. 172 a
carico delle società finanziarie.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.




Data dalla Nostra Residenza, addì 15 gennaio 2007/1706 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta