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Modifiche Alla Legge 13 Ottobre 1984 N.91 (Istituzione Dell'imposta Generale Sui Redditi)


Published: 2007-05-29
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1

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 16 maggio 2007.

LEGGE 29 MAGGIO 2007 N.66


MODIFICHE ALLA LEGGE 13 OTTOBRE 1984 N.91 (ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA
GENERALE SUI REDDITI)


Art. 1

L’articolo 2 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art. 2
(Soggetti passivi)

1. L’imposta generale sui redditi si applica alle persone fisiche, alle persone giuridiche e agli
enti ad esse assimilati residenti e non residenti nel territorio dello Stato, nonché alle stabili
organizzazioni.
2. Si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta
hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
3. Si considerano residenti le persone giuridiche e gli enti che hanno la sede legale o la sede
dell’effettiva direzione nel territorio dello Stato.
4. Le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice non sono soggetti passivi
d’imposta; i redditi prodotti da dette società, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili,
sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla effettiva percezione.
5. Le associazioni tra professionisti sono assimilate alle società semplici.”.

Art. 2

L’articolo 3 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art. 3
(Periodo di imposta)

2
1. L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione
tributaria autonoma.
2. L’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme relative alla categoria
nella quale rientrano.”.

Art. 3

Dopo l’articolo 3 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 3 bis nel testo che
segue:
“Art. 3 bis
(Applicazione dell’imposta ai non residenti)

1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti
nel territorio dello Stato:
a) i redditi di terreni e fabbricati compresi entro i confini dello Stato;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da
stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
c) i redditi di lavoro dipendente corrisposti nello Stato o all’estero da soggetti residenti nello Stato;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, o per conto
di soggetti residenti o aventi stabile organizzazione nello Stato;
e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile
organizzazione o per conto di soggetti residenti;
f) ogni altro reddito derivante da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano
nel territorio stesso.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del primo comma si
considerano prodotti nel territorio della Repubblica, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti
nel territorio della Repubblica o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non
residenti:
a) le pensioni e gli assegni ad esse assimilati;
b) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa
nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale e scientifico.”.

Art. 4

Il terzo comma dell’articolo 4 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è abrogato.

Art. 5

All’articolo 7, primo comma, della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 sono aggiunte le seguenti
lettere:

“i) i redditi derivanti dalla cessione di contratto di locazione finanziaria di beni strumentali
all’esercizio dell’arte o della professione, percepiti dai soggetti di cui all’articolo 19, costituiti
dal valore normale del bene, determinato dal successivo articolo 21 quater, al netto dei canoni
che devono essere ancora pagati al locatore dal cessionario, tenuto conto, con riguardo ai beni
immobili, della svalutazione monetaria definita ai sensi dell’articolo 27, terzo comma;
l) le plusvalenze di cui all’articolo 19 bis.”.



3
Art. 6

L’articolo 8, secondo comma, della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“2. Sui redditi di cui alle lettere a), i) e l) dell’articolo 7 si applica l’aliquota dell’8%.”.

Art. 7

L’articolo 12 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art. 12
(Applicazione dell’imposta)

1. L’imposta generale è riscossa come segue:
a) per le persone fisiche, applicando l’aliquota progressiva per scaglioni indicata nella tabella
allegata alla presente legge;
b) per i soggetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 20 applicando l’aliquota proporzionale del
17%;
c) per i soggetti di cui agli articoli 19, 26, 27 bis e 35, applicando per il reddito d’impresa o lavoro
autonomo l’aliquota proporzionale del 17% e per gli altri redditi quella progressiva per scaglioni
che risulta dalla somma di tali redditi al reddito di impresa o di lavoro autonomo; tali soggetti,
in sede di dichiarazione dei redditi, possono optare per l’applicazione dell’aliquota progressiva
per scaglioni anche sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
2. Per i soggetti di cui al punto c), le passività previste dall’articolo 6 si deducono
primariamente dai redditi che sono stati sommati rispettivamente a quello di impresa o a quello di
lavoro autonomo.”.

Art. 8

L’articolo 13 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 è così sostituito:

“Art. 13
(Redditi di capitale)

1. Sono considerati redditi di capitale quelli derivati da capitali dati a mutuo o altrimenti
impiegati in modo che ne derivi un reddito definito.
2. Sono del pari redditi di capitale:
a) gli interessi di ogni natura, esclusi quelli compensativi;
b) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue;
c) i dividendi, gli interessi e i frutti in genere derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo
24 bis.
3. Per i capitali dati a mutuo gli interessi si considerano percepiti nella misura pattuita per
iscritto. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al tasso legale.
4. I finanziamenti dei soci alle società cui partecipano si presumono produttivi di interessi in
misura pari al tasso legale salvo che dal bilancio, dai rendiconti o da deliberazione assembleare non
risulti:
a) che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo;
b) che per i versamenti non siano dovuti interessi;
c) che per i versamenti sia stato pattuito un diverso tasso.
4
5. L'imputazione dei redditi di capitale alla base imponibile complessiva avviene nel periodo di
imposta in cui sono stati percepiti; tali redditi costituiscono componenti del reddito di cui
all'articolo 21, quando sono stati conseguiti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 20.“.

Art. 9

L’articolo 16, terzo comma della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“3. Se il fabbricato non è ancora accatastato il reddito viene determinato secondo le modalità
previste dall’articolo 81 della Legge 18 dicembre 2003 n.165 e decreti attuativi, a partire dal
periodo d’imposta nel quale è diventato atto all’uso cui è destinato.”.

Art. 10

L’articolo 17 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art. 17
(Fabbricati destinati ad attività economiche)

1. Il reddito dei fabbricati destinati all'esercizio di attività economiche è dato dal canone di
affitto percepito dal locatore.
2. Il reddito dei fabbricati di cui al primo comma è diminuito del 40% per i locatori che non
hanno l’obbligo della tenuta delle scritture contabili di cui al Titolo IX.
3. La diminuzione del valore locativo previsto al comma che precede produce gli effetti stabili
nell’articolo 16.
4. Se l’attività economica è svolta direttamente dal possessore, la rendita catastale concorre a
formare il reddito complessivo d’impresa ai sensi delle disposizioni del Titolo VI; in deroga a
quanto precede, se il possessore è persona fisica il predetto reddito non concorre a formare il reddito
complessivo d’impresa, ferma restando l’applicazione delle disposizioni del Titolo VI per quanto
concerne la deducibilità dei costi inerenti alla produzione del reddito d’impresa.
5. Qualora il reddito di cui ai al primo e secondo comma sia inferiore al reddito determinato in
base alle risultanze catastali, quest’ultimo costituisce il reddito imponibile.
6. In ogni altro caso il reddito dei fabbricati di qualsiasi natura concorre a determinare il
reddito complessivo in base alle risultanze catastali.
7. Se il fabbricato non è ancora accatastato il reddito viene determinato secondo le modalità
previste dall’articolo 81 della Legge 18 dicembre 2003 n.165 e decreti attuativi, a partire dal
periodo d’imposta nel quale è diventato atto all’uso cui è destinato.“.

Art. 11

L’articolo 19 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art. 19
(Redditi di lavoro autonomo)

1. Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutti i compensi percepiti nel
corso dell’anno solare dall’artista o professionista nell’esercizio della sua attività e le spese inerenti
a tale esercizio purché documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno.
5
2. Sono deducibili le spese per l’acquisto di quei beni strumentali all’esercizio dell’arte o della
professione che abbiano un costo unitario inferiore a €1.000,00. Per gli altri beni strumentali,
compresi gli immobili, destinati all’esercizio dell’arte o della professione, sono ammesse in
deduzione quote annuali da ammortizzare gradualmente nella misura stabilita con apposita tabella
predisposta dalla Segreteria di Stato per le Finanze e approvata con decreto delegato.
3. Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o
della professione e all’uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili o deducibili
nella misura del 70%.
4. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in
pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2%
dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Le predette spese sono integralmente
deducibili se addebitate dall’artista o dal professionista al committente attraverso espressa
indicazione nella parcella.
5. Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo:
a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o
revisori o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; detti redditi, se
percepiti da soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, concorrono a formare la
base imponibile nella misura del 75%;
b) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di marchi, di opere dell’ingegno, di diritti
d’autore, di invenzioni industriali e simili; tali redditi, se percepiti da soggetti non obbligati alla
tenuta delle scritture contabili, concorrono a formare la base imponibile nella misura del 75%.”.

Art. 12

Dopo l’articolo 19 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 19 bis nel testo che
segue:
“Art. 19 bis
(Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze)

1. Concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze e le minusvalenze dei
beni strumentali se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o
a finalità estranee all’arte o alla professione.
2. Si considerano plusvalenze o minusvalenze la differenza, positiva o negativa, tra il
corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo,
la differenza tra il valore normale del bene ed il costo non ammortizzato, tenuto conto, con riguardo
ai beni immobili, della svalutazione monetaria definita ai sensi dell’articolo 27, terzo comma”.

Art. 13

L’articolo 21 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art. 21
(Determinazione del reddito)

1. Il reddito d’impresa è costituito dagli utili netti realizzati nel periodo d’imposta, risultanti
dalla differenza fra l’ammontare dei ricavi comunque conseguiti, purché relativi alla produzione del
6
reddito d’impresa, e l’ammontare dei costi inerenti sostenuti nell’esercizio della stessa, apportando
le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalle
disposizioni della legislazione tributaria.
2. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito a
prescindere dalla loro iscrizione nei registri fiscali. Le spese e gli altri componenti negativi sono
ammessi in deduzione solo se e nella misura in cui risultano imputati nei registri fiscali relativi
all'esercizio di competenza, fatti salvi quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente
se la deduzione è stata rinviata in conformità delle disposizioni tributarie e quelli che, pur non
essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.
3. Concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive, il valore normale dei prodotti
dell'impresa destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci, o
destinati a finalità estranee all'impresa, nonché le plusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi da
quelli al cui scambio o alla cui produzione è diretta l’attività dell'impresa nel periodo di imposta in
cui sono realizzate.
4. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello
Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi della Legge 20 luglio 2004 n.102,
sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi
ricevuti, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una
diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti
degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.
5. La perdita documentata di un periodo d’imposta, determinata in base alle norme del presente
Titolo, può essere portata in deduzione dal reddito imponibile nella misura dell’80% nei tre periodi
d’imposta successivi.
6. La rettifica da parte dell’Ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha
effetto anche per gli esercizi successivi. L’Ufficio tiene conto delle rettifiche operate e procede
direttamente nel rettificare le valutazioni relative agli esercizi successivi.”.

Art. 14

Dopo l’articolo 21 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 21 bis nel testo che
segue:
“Art. 21 bis
(Inerenza economica)

1. I componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono all’attività da cui
derivano o potrebbero derivare ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, salvo che
per specifica previsione normativa siano espressamente esclusi.
2. I componenti negativi riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi
imponibili, e non imponibili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili pro
quota.”.

Art. 15

Dopo l’articolo 21 bis della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 21 ter nel testo
che segue:

“Art. 21 ter
(Competenza temporale)

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1. I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito imponibile
nell'esercizio di competenza se in tale esercizio ne risulta certa l'esistenza e determinabile in modo
oggettivo l'ammontare; in caso contrario i componenti positivi e negativi concorrono a formare il
reddito imponibile nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della
stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data
in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle
dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano
corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.”.

Art. 16

Dopo l’articolo 21 ter della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 21 quater nel
testo che segue:

“Art. 21 quater
(Valore normale)

1. Con decreto delegato è definita la nozione di valore normale in relazione alla fattispecie
impositiva o all’operazione economica alla quale tale principio deve applicarsi.”.

Art. 17

L’articolo 22 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art. 22
(Costi)

1. Nella determinazione del reddito si tiene conto di tutti i costi relativi all'acquisizione di beni
o servizi, delle perdite, delle sopravvenienze passive, delle minusvalenze patrimoniali nell'anno in
cui sono realizzate.
2. I costi di diretta imputazione a beni diversi da quelli che originano ricavi o proventi
immediatamente riconducibili al reddito d'impresa, con l’eccezione prevista al terzo comma
dell'articolo 23, non sono deducibili e vengono portati ad aumento del costo dei beni stessi.
3. Non costituiscono oneri deducibili le imposte sul reddito, le sanzioni nonché gli oneri
connessi al mancato o ritardato pagamento delle imposte.
4. Non sono detraibili i compensi erogati per l'opera svolta dall'imprenditore e dai familiari
indicati all'articolo 9, salvo che questi non presentino una regolare posizione di lavoro dipendente o
autonomo a tutti gli effetti di legge.
5. I compensi corrisposti agli amministratori delle società, enti o altre persone giuridiche tenute
alla compilazione del bilancio, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.
6. Non sono deducibili i costi relativi alla acquisizione di servizi provenienti da soggetti non
residenti che non siano sottoposti a tassazione sul reddito o vi siano sottoposti con aliquota inferiore
di oltre il 50% a quella prevista al primo comma, lettera b) dell’articolo 12.
7. Le disposizioni di cui al comma che precede non si applicano:
8
a) quando l’impresa fornisca la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico dell’impresa e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, ovvero
b) quando il corrispettivo del servizio sia assoggettato a ritenuta alla fonte.
8. Il contribuente può chiedere il parere dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’assenza
dei presupposti per l’applicazione del sesto comma. Il parere deve essere reso nel termine di
quarantacinque giorni dall’invio dell’istanza, deve essere motivato e assume efficacia limitatamente
al rapporto tributario. Nel caso in cui il parere sia favorevole all’istante ovvero non venga trasmesso
al contribuente entro il predetto termine, la disposizione di cui al sesto comma si considera
inapplicabile, salvo il caso di gravi inesattezze od omissioni contenute nell’istanza.”.

Art. 18

Dopo l’articolo 22 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 22 bis nel testo che
segue:

“Art. 22 bis
(Ricavi)

1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni e degli strumenti finanziari
similari alle azioni, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano
fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
d) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri strumenti finanziari, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli di cui alla lettera c), anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al primo comma assegnati
ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c) e d) del primo comma non
possono costituire immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.”.

Art. 19

L’articolo 23 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art. 23
(Interessi passivi)

1. Gli interessi passivi sono deducibili quando vengono corrisposti a soggetti residenti nel
territorio della Repubblica ovvero ad aziende o istituti di credito. Sono inoltre deducibili gli
interessi passivi pagati alle società finanziarie non residenti dai soggetti obbligati alla compilazione
annuale del bilancio e quelli corrisposti su prestiti obbligazionari.
2. Gli interessi passivi corrisposti alla clientela dalle aziende ed istituti di credito, e dalle
società finanziarie, di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, sono sempre deducibili.
3. Gli interessi passivi riferibili a beni diversi da quelli costituenti merci alla cui produzione o
al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa di cui all’articolo 22, secondo comma, fino al
momento di cui ne è iniziata o può essere iniziata l’utilizzazione, non sono deducibili e vengono
portati ad aumento del costo dei beni stessi.
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4. Gli interessi passivi di cui all’articolo 13, quarto comma, sono deducibili,
indipendentemente dalla residenza del percipiente, nell’esercizio in cui sono corrisposti.”.

Art. 20

L’articolo 24 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art. 24
(Valutazione delle rimanenze)

1. Costituiscono rimanenze di magazzino le seguenti categorie di beni:
a) prodotti finiti e merci di cui alla lettera a) dell’articolo 22 bis, primo comma;
b) le materie prime, sussidiarie e di consumo di cui alla lettera b) dell’articolo 22 bis, primo
comma;
c) i prodotti in corso di lavorazione e i semi lavorati.
2. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati al comma precedente rispetto alle
esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici, sono assunte per un valore non inferiore a quello che
risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
3. Agli effetti delle norme del presente articolo si comprendono nel costo i soli oneri accessori
di diretta imputazione, escluse le spese generali.
4. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità
il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio
stesso per la loro quantità.
5. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio
precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del quarto comma, costituiscono voci distinte per
esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati
nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.
6. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media
ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al quinto comma, le
rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
7. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma del quarto, quinto e
sesto comma, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore
minimo di cui al secondo comma è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Il minor valore attribuito alle
rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi
sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
8. I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai
costi sostenuti ed agli oneri accessori direttamente attribuibili nel periodo d’imposta.
9. La valutazione delle opere e servizi in corso di esecuzione, di durata pluriennale, avviene
sulla base della quota parte dei corrispettivi pattuiti al netto di quelli liquidati in via definitiva.
10. Le rimanenze finali di un esercizio, nell’ammontare indicato dal contribuente o dall’Ufficio,
costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
11. Nel libro degli inventari devono essere registrate le rimanenze risultanti alla fine del periodo
d’imposta, con l’indicazione delle quantità raggruppate per categorie omogenee e del relativo valore
unitario.”.



10
Art. 21

Dopo l’articolo 24 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 24 bis nel testo che
segue:

“Art. 24 bis
(Strumenti finanziari)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti, si intendono per strumenti finanziari quelli elencati
nell’Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165.”.

Art. 22

Dopo l’articolo 24 bis della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 24 ter nel testo
che segue:

“Art. 24 ter
(Valore normale degli strumenti finanziari)

1. Il valore normale degli strumenti finanziari è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti
diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero,
per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente
al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche, negoziati in mercati regolamentati e,
in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.”.

Art. 23

Dopo l’articolo 24 ter della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 24 quater nel
testo che segue:

“Art. 24 quater
(Valutazione degli strumenti finanziari)

1. I titoli indicati nell'articolo 22 bis, primo comma, lettere c) e d), esistenti al termine di un
esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 24, primo, secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto comma.
2. Le disposizioni dell'articolo 24, settimo comma, si applicano solo per la valutazione dei titoli
di cui all'articolo 22 bis, primo comma, lettera d); a tal fine il valore minimo è determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno
dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 24 ter, lettera c).”.

Art. 24

Dopo l’articolo 24 quater della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 24 quinquies
nel testo che segue:
11

“Art. 24 quinquies
(Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive)


1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'articolo 22 bis,
concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del primo comma la plusvalenza è costituita dalla
differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta
imputazione, e il costo non ammortizzato.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del primo comma la plusvalenza è costituita dalla differenza
tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi,
ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi. Per i beni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dei periodi precedenti.
5. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese,
perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri
proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
6. In caso di cessione di contratto di locazione finanziaria, costituisce sopravvenienza attiva il
valore normale del bene, determinato a norma del precedente articolo 21 quater, considerato al netto
dei canoni che devono essere ancora pagati al locatore dal cessionario.”.

Art. 25

Dopo l’articolo 24 quinquies della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 24 sexies
nel testo che segue:

“Art. 24 sexies
(Minusvalenze patrimoniali e perdite)

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell’articolo 22 bis,
determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
sono realizzate ai sensi del primo comma, lettere a) o b) dell'articolo 24 quinquies ovvero quando è
dimostrata la perdita definitiva od il danneggiamento del bene.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 22 bis, primo comma, lettera d), che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 quater;
tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati, le minusvalenze sono deducibili in misura
non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
3. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi
che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od
oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
12
4. Le perdite di beni di cui al primo comma, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e
le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso per le
perdite su crediti se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma,
il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del provvedimento di
apertura della procedura stessa.”.

Art. 26

Dopo l’articolo 24 sexies della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 24 septies nel
testo che segue:

“Art. 24 septies
(Plusvalenze e minusvalenze nella cessione dei beni ai creditori)

1. La cessione dei beni ai creditori, ai sensi della Legge 15 novembre 1917 n.17, non determina
plusvalenze o minusvalenze comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.”.


Art. 27

L’articolo 26 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito

“Art. 26
(Imprese maggiori)

1. Le imprese il cui reddito è definito dalle disposizioni dell’articolo 20, e che non siano già
tenute alla redazione del bilancio, fatta eccezione per le imprese assoggettate al regime di cui
all’articolo 27 bis, quando nel corso dell’anno di riferimento previsto dall’articolo 34 abbiano
conseguito ricavi d’importo superiore a €800.000,00, sono obbligate alla compilazione del conto
economico e dello stato patrimoniale per i due anni successivi.
2. I parametri di cui al comma precedente possono essere variati e definiti con decreto delegato
su proposta del Congresso di Stato.
3. La Segreteria di Stato per le Finanze fornisce alle imprese i criteri da seguire nella
determinazione dell’ammontare dei ricavi previsto al primo comma.
4. Alle imprese disciplinate dal presente articolo si applicano, per quanto riguarda la
compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale, le norme contenute nella Legge 23
febbraio 2006 n.47.”.

Art. 28

L’articolo 27 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art. 27
(Altri redditi)

1. Alla formazione del reddito complessivo concorre ogni altro reddito comunque conseguito,
diverso da quelli già espressamente previsti dalle disposizioni della presente legge, nonché le
plusvalenze non rientranti nel reddito di impresa o di lavoro autonomo poste in essere con intenti
speculativi.
13
2. La plusvalenza è data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il
prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente
al bene medesimo.
3. Per le plusvalenze relative a immobili si tiene conto della svalutazione monetaria, nella
misura stabilita annualmente con decreto delegato.
4. Sono prive del fine speculativo, e quindi non costituiscono redditi imponibili, le plusvalenze
patrimoniali realizzate con l'acquisto e la vendita di beni a condizione che il periodo di tempo
intercorrente tra l'acquisto e la vendita non sia inferiore a anni cinque.”.

Art. 29

Dopo l’articolo 27 ter della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è inserito l’articolo 27 quater nel
testo che segue:

“Art. 27 quater
(Comunicazione elenco clienti)

1. I contribuenti ammessi al regime forfetario previsto all’articolo 27 bis, in allegato alla
dichiarazione dei redditi, devono presentare l’elenco dei soggetti, in possesso di codice operatore
economico o partita IVA o altro codice identificativo equivalente, nei cui confronti sono state
emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione.
2. Per ciascun soggetto deve essere indicato l’importo complessivo delle operazioni effettuate
e, separatamente, eventuali note di variazione.
3. Per l’omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l’invio degli stessi
con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione pecuniaria da €1.500,00 a €3.000,00.”.

Art. 30

L’articolo 39, quinto comma, della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“5. I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi in danaro o natura o
comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite
all’articolo 19, a soggetti residenti all’estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime
d’impresa, debbono operare una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Tale ritenuta, se i percipienti
sono persone fisiche residenti all’estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei
rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente previste alla lettera b) dell’articolo 7.“.

Art. 31

L’articolo 39, decimo comma, della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“10. Sugli interessi passivi e/o proventi equivalenti corrisposti dalle banche di cui alla Legge 17
novembre 2005 n.165 è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, dell’11%. Sugli interessi
passivi e altri proventi corrisposti a fronte di operazioni “pronti contro termine” su titoli e valori di
qualsiasi specie e natura è applicata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 5%. Sugli interessi
passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito è operata una ritenuta, con obbligo di
rivalsa, del 5% se tali certificati hanno una durata inferiore a 18 mesi o del 4% se hanno una durata
pari o superiore a 18 mesi. Sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari
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emessi dai soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 è operata una ritenuta, con
obbligo di rivalsa, del 4% salvo che il percipiente non sia una banca di cui alla Legge 17 novembre
2005 n.165, una banca o altro intermediario finanziario estero non esercente attività fiduciaria
ovvero un organismo di investimento collettivo. Le altre ritenute di cui al presente comma non si
applicano se il percipiente è una banca. La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi
corrisposti dai soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 può essere variata con
decreto delegato su proposta del Congresso di Stato.”.


Art. 32
(Norme transitorie)

1. Le agevolazioni previste dall’articolo 21, quanto comma, della Legge 13 ottobre 1984 n.91
sono riconosciute relativamente agli accantonamenti effettuati entro il 31 dicembre 2007.
2. La comunicazione dell’elenco clienti, prevista all’articolo 27 quater della Legge 13 ottobre
1984 n.91, introdotto dall’articolo 29 della presente legge, deve essere presentata a partire dalla
dichiarazione dei redditi dell’anno 2007.
3. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni della
presente legge, l’acconto dell’imposta generale sui redditi delle società, enti e soggetti in contabilità
ordinaria, secondo le disposizioni di cui al Decreto 10 maggio 1988 n.72, è effettuato assumendo
come imposta quella in vigore al 31 dicembre 2006.
4. Le agevolazioni fiscali concesse anteriormente alla data del 1° gennaio 2007 continueranno
ad essere parametrate sulla previgente aliquota.
5. Sui redditi d’impresa dei soggetti che esercitano le attività di cui all’Allegato 1 della Legge
17 novembre 2005 n.165 si applica, in luogo di quella prevista dall’articolo 12, primo comma,
lettera b), come modificato dall’articolo 7 della presente legge, l’aliquota del 19% per il periodo
d’imposta 2007 e del 18% per il periodo d’imposta 2008.
6. Ai fini del computo delle plusvalenze previsto all’articolo 19 bis, secondo comma, della
Legge 13 ottobre 1984 n.91, introdotto dall’articolo 12 della presente legge, non si tiene conto dei
costi sostenuti prima della entrata in vigore della presente legge.
7. Ai fini della quantificazione del reddito derivante dalla cessione di contratto di locazione
finanziaria di beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione di cui all’articolo 7, primo
comma, lettera i), introdotto dall’articolo 5 della presente legge, non si tiene conto dei canoni pagati
prima dell’entrata in vigore della presente legge.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 19, quarto comma, della Legge 13 ottobre 1984 n.91,
introdotto dall’articolo 11 della presente legge, quelle di cui all’articolo 21, quarto comma, della
Legge 13 ottobre 1984 n.91, introdotto dall’articolo 13 della presente legge e quelle di cui
all’articolo 22, sesto, settimo e ottavo comma, della Legge 13 ottobre 1984 n.91, introdotto
dall’articolo 17 della presente legge, si applicano dal 1° gennaio 2008.
9. L’aliquota di cui all’articolo 8, secondo comma, della Legge 13 ottobre 1984 n.91,
introdotto dall’articolo 6 della presente legge, si applica dal 1° gennaio 2008.


Art. 33
(Testo unico)

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto delegato è emanato il
Testo Unico dell’Imposta Generale sui Redditi.



15
Art. 34
(Interpretazione autentica)

I documenti che il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla dichiarazione sono
quelli previsti dall’articolo 31 della Legge 13 ottobre 1984 n.91; l’allegazione degli ulteriori
documenti previsti dalla modulistica in materia di imposta generale sui redditi approvata con
decreto delegato è da intendersi meramente facoltativa.

Art. 35
(Entrata in vigore)

1. Gli effetti della presente legge decorrono dall’esercizio fiscale 2007.
2. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.





Data dalla Nostra Residenza, addì 29 maggio 2007/1706 d.F.R.




I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Alessandro Mancini








IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta