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Legge Quadro Per L'attivazione Di Politiche A Favore Dei Giovani


Published: 2007-07-30
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Microsoft Word - D091-2007.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 19 luglio 2007.

LEGGE 30 LUGLIO 2007 N.91


LEGGE QUADRO PER L’ATTIVAZIONE DI POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI

TITOLO I
OGGETTO E FINALITÀ DELLA LEGGE

Art.1
(Principi generali)

1. La Repubblica di San Marino con la presente legge:
I) riconosce e garantisce il diritto dell’autonoma partecipazione alla vita della società e delle
istituzioni democratiche dei giovani, sia come singoli, sia nelle diverse formazioni sociali;
II) organizza la propria azione in materia, in base al principio di sussidiarietà nella sua duplice
valenza: come paradigma ordinatore dei rapporti tra Stato, formazioni sociali, individui e come
criterio di distribuzione delle competenze tra Stato e realtà territoriali, al fine di concorrere,
ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, all'adozione di interventi idonei alla
promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani
sul piano culturale, sociale ed economico, promuovendo e valorizzando le forme associative.

Art. 2
(Finalità)

1. La presente legge, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 11 della
Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese,
in sintonia con le Raccomandazioni del Consiglio dei Ministri della Gioventù del Consiglio
d’Europa, con gli indirizzi dell’Unione Europea, con i principi contenuti nella Raccomandazione
n.128 approvata nella 10^ Sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio
d’Europa, si pone le seguenti finalità:
I) rispondere alle esigenze dei giovani promuovendo forme e azioni per assicurare un’effettiva e
sostanziale partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ovvero
ogni forma di cittadinanza attiva;
II) riconoscere il ruolo specifico delle giovani donne e dei giovani uomini nei processi di sviluppo
del Paese, promuovendo politiche volte al sostegno e allo sviluppo della loro
autodeterminazione e della partecipazione sul piano culturale e sociale; sostenere la loro
capacità progettuale e creativa; promuovere la loro rappresentanza nella società, sia come
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singoli che nelle forme associate ed aggregate; favorire il formarsi di nuove realtà associative ed
aggregate, nonché il consolidamento ed il rafforzamento di quelle già esistenti;
III) favorire, ai fini di una reale partecipazione attiva e consapevole, opportunità per i giovani nella
fascia di età compresa tra i 16 ed i 32 anni nei seguenti ambiti:
a) Società civile: cittadinanza attiva e informazione, rispetto delle diversità, dialogo
interculturale e interreligioso, solidarietà intergenerazionale, civile convivenza;
b) Educazione e formazione: attività formativa, cultura, istruzione, sanità, sicurezza stradale,
integrazione e promozione sociale, anche in relazione ai grandi temi mondiali riguardanti la
salute, l’ambiente, il risparmio energetico, il rapporto tra il nord e il sud del mondo;
c) Accesso al mondo del lavoro: occupazione, formazione, crescita professionale, inserimento
lavorativo; conciliazione della vita professionale con quella sociale;
d) Tempo libero: sport, turismo, mobilità internazionale;
IV) prevedere l’elaborazione ed attivazione di un Piano biennale per le politiche giovanili, di cui al
successivo articolo 9, inteso come strumento per orientare gli interventi da realizzare, in
maniera coordinata;
V) individuare iniziative per agevolare l’accessibilità dei giovani al mercato abitativo;
VI) individuare politiche economiche - attraverso il confronto e successivi accordi con il sistema
bancario e finanziario sammarinese - atte a creare ulteriori strumenti di accesso al credito per i
giovani.
2. Per il raggiungimento dei superiori obiettivi è istituito, presso la Segreteria di Stato con
delega per le Politiche Giovanili, un Coordinamento composto da un rappresentante di ogni
Segreteria di Stato competente nelle seguenti materie: Lavoro, Politica Estera, Politiche Sociali,
Sanità, Pari Opportunità, Istruzione, Università, Ricerca, Cultura, Economia e Finanze, Attività
Produttive e Sport, per armonizzare, ordinare e coordinare tutti i progetti che saranno realizzati nel
rispetto delle priorità stabilite dalla Commissione per le Politiche Giovanili.
3. E’ altresì istituita una Commissione per le Politiche Giovanili di cui al Titolo II e un Forum
dei Giovani di cui al successivo articolo 10.

TITOLO II
COMMISSIONE PER LE POLITICHE GIOVANILI

Art. 3
(Competenze e funzioni)

1. La Commissione per le Politiche Giovanili ha le seguenti funzioni:
a) formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti politiche per i giovani;
b) formula proposte agli organismi competenti per il perfezionamento della legislazione vigente, in
particolare in materia di istruzione, formazione professionale, lavoro, assistenza socio-sanitaria,
servizi sociali, allo scopo di armonizzare la normativa agli obiettivi di uguaglianza sostanziale
tra le diverse generazioni;
c) favorisce interventi volti ad ampliare le possibilità di accesso dei giovani al lavoro ed
incrementare le loro opportunità di formazione e valorizzazione socio-professionale;
d) effettua indagini conoscitive e ricerche, direttamente, o in collaborazione con altri organismi
sulla condizione dei giovani, utili alla promozione delle politiche per la gioventù;
e) raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa, delle strutture radiotelevisive e di ogni altro
strumento di comunicazione sociale, documenti e materiali relativi allo sviluppo delle politiche
per i giovani;
f) promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione dei giovani in rapporto
all'evoluzione sociale ed economica della Repubblica;
g) sostiene e incoraggia la realizzazione di azioni positive nei confronti dei giovani da parte di
soggetti pubblici e privati;
h) partecipa ai lavori di organismi internazionali riguardanti la condizione dei giovani e le politiche
giovanili.
2. La Commissione può costituire specifici gruppi di lavoro sulla base di particolari tematiche
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ed esigenze, qualora i temi in discussione lo richiedano; può avvalersi di enti, strutture pubbliche ed
esperti. Per lo svolgimento dei propri compiti si avvale della collaborazione degli uffici della
Segreteria di Stato che ha la delega per le Politiche Giovanili.
3. La Commissione invia ogni anno al Consiglio Grande e Generale una dettagliata relazione
sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

Art. 4
(Composizione)

1. La Commissione per le Politiche Giovanili è nominata dal Consiglio Grande e Generale
all'inizio di ogni Legislatura e per l’intera durata della stessa.
2. La Commissione è composta da:
a) dodici membri designati dai Gruppi presenti in Consiglio Grande e Generale, proporzionalmente
alla consistenza numerica, di età compresa fra i 18 e i 32 anni;
b) due membri designati dal Forum dei Giovani;
c) un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
d) un membro designato dalle Categorie Economiche.
3. I membri designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dalle Categorie
Economiche non hanno diritto di voto.
4. I componenti della Commissione non possono essere membri del Consiglio Grande e
Generale e del Congresso di Stato.

Art. 5
(Presidenza)

1. La Commissione, nella sua prima seduta, indetta su convocazione della Reggenza, dopo
l'assunzione della presidenza provvisoria da parte del Segretario di Stato con delega per le Politiche
Giovanili, procede all’elezione del proprio Presidente e del Vice Presidente.
2. Il Presidente ed il Vice-Presidente durano in carica per l’intera Legislatura.

Art. 6
(Funzioni del Presidente e del Vice-Presidente)

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede la Commissione, ne predispone l’ordine del
giorno, apre e chiude le sedute.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Presidente sovrintende alla redazione e alla conservazione dei verbali avvalendosi degli
uffici di cui all’articolo 3, secondo comma.

Art. 7
(Convocazioni)

1. La Commissione per le Politiche Giovanili è convocata dal Presidente, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno cinque giorni prima della data stabilita.
2. In caso di necessità e urgenza può essere convocata fino al giorno precedente a quello della
seduta, con avviso consegnato a mano a tutti i membri.

Art. 8
(Validità delle sedute)

1. Le sedute della Commissione sono da considerarsi valide quando risulta presente almeno la
metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
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3. I membri che non partecipino a tre sedute consecutive della Commissione, senza motivata
giustificazione, decadono. Il Presidente è tenuto ad informare il Consiglio Grande e Generale per la
successiva presa d’atto e la conseguente sostituzione.

TITOLO III
PIANO BIENNALE, FORUM DEI GIOVANI E RELAZIONE AL CONSIGLIO GRANDE E
GENERALE

Art. 9
(Piano biennale per le politiche giovanili)

1. Il Coordinamento, di cui al secondo comma dell’articolo 2 della presente legge, contribuisce
a definire le priorità per il Piano biennale, tenendo anche conto degli indirizzi internazionali.
2. La Segreteria di Stato con delega per le Politiche Giovanili individua nelle istituzioni ed
organizzazioni internazionali gli ambiti privilegiati nei quali sviluppare e rafforzare le attività.
3. Il Piano biennale è diretto ad individuare gli obiettivi prioritari nell’ambito delle seguenti
aree:
a) lavoro, orientamento e formazione professionale, imprenditorialità;
b) istruzione, educazione, informazione, assistenza sociale e sanitaria;
c) inclusione sociale e lotta alle discriminazioni;
d) sport, arte e cultura;
e) partecipazione e socializzazione;
f) mobilità internazionale;
g) ambiente e sviluppo sostenibile.

Art. 10
(Forum dei Giovani)

1. Il Forum è organismo consultivo composto da giovani, di età compresa tra i 15 e i 32 anni,
residenti nel territorio della Repubblica di San Marino e svolge i seguenti compiti:
a) esprime parere e formula proposte sui contenuti del Piano per le politiche giovanili, nonché su
disegni di legge d’iniziativa del Governo che interessano i giovani;
b) partecipa a fori associativi internazionali;
c) promuove la partecipazione dei giovani nelle istituzioni, negli organismi rappresentativi
scolastici e universitari, e nelle realtà associative ed aggregate;
d) nomina i due rappresentanti di cui al secondo comma dell’articolo 4, di età non inferiore ai 18
anni e di cittadinanza sammarinese.
2. Nella seduta d’insediamento, convocata e presieduta dal Segretario di Stato con delega per le
Politiche Giovanili, il Forum nomina il Presidente, tra i suoi membri, di età non inferiore ai 18 anni,
che resta in carica per la durata di anni tre, rinnovabile per due mandati.
3. L’organizzazione e il funzionamento del Forum sono disciplinati da apposito regolamento
che, su proposta della Segreteria di Stato con delega per le Politiche Giovanili, il Forum stesso è
tenuto ad adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il regolamento
viene pubblicato ad valvas Palatii e nel Bollettino Ufficiale.

Art. 11
(Relazione al Consiglio Grande e Generale)

1. Il Segretario di Stato con delega per le Politiche Giovanili trasmette, entro la fine di ogni
anno, una relazione al Consiglio Grande e Generale sullo stato di attuazione della presente legge,
sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissi, sullo stato di attuazione del Piano biennale di
cui al terzo comma dell’articolo 9, tenuto conto anche del parere espresso dalla Commissione per le
Politiche Giovanili.

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TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge troveranno copertura finanziaria
sull’apposito capitolo di Bilancio dello Stato.

Art. 13
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme precedenti in contrasto con la presente legge.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.




Data dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2007/1706 d.F.R.




I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Alessandro Mancini






IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta