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Sulla Pignorabilita' Degli Stipendi


Published: 1904
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984236/sulla-pignorabilita-degli-stipendi.html

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LEGGE
SULLA PIGNORABILITA' DEGLI STIPENDI
27 maggio 1899
1. - Gli stipendi degli impiegati dello Stato non possono essere sequestrati nè pignorati che nei
limiti indicati nella presente Legge e per crediti non inferiori a lire 10.
Sono parificati agli stipendi, le pensioni, i sussid ordinari o straordinari, le gratificazioni
corrisposte dallo Stato ai suoi impiegati.
2. - Il sequestro o pignoramento non può colpire che il quinto dello stipendio. La
sequestrabilità o pignorabilità dello stipendio è però estesa al terzo a favore dei crediti
alimentari, intendendosi con questo nome tanto i crediti di coloro ai quali gl'impiegati
debbono per legge o per sentenza prestare gli alimenti, quanto quelli di coloro che
somministrarono generi alimentari all'impiegato od alla sua famiglia.
3. - Lo Stato conserva il diritto di ritenzione fino a concorrenza dei due terzi dello stipendio
per i debiti contratti dagl'impiegati verso di esso in dipendenza dell'esercizio delle loro
funzioni.
4. - Le cessioni dello stipendio sono valide fino a concorrenza della quota per cui sarebbe
valido il pignoramento per gli stessi titoli.
5. - Non possono sequestrarsi nè pignorarsi le somme dovute dallo Stato in seguito a contratto
di appalto o di fornitura, fino a che i lavori non siano stati collaudati e le consegne eseguite.
Sopra i crediti verso lo Stato esistenti dopo l'adempimento di queste condizioni, avranno
diritto di privilegio gli operai che prestarono l'opera loro e dopo di essi coloro che
somministrarono la materia prima.
6. - Chiunque intenda pignorare lo stipendio di un impiegato deve farne istanza all'Ecc.ma
Reggenza, la quale ne darà comunicazione all'impiegato stesso ordinandogli di comparire
entro un termine non minore di cinque giorni, avvisandone anche il cassiere governativo.
Questi sarà tenuto a dichiarare all'istante che ne lo richieda gli altri vincoli esistenti sullo
stipendio dell'impiegato e le istanze promosse contro di lui da altri creditori.
7. - Se all'udienza stabilita il convenuto comparisce e confessa il debito, ovvero se nella sua
contumacia l'istante con documenti o con la prestazione del giuramento dà la prova del suo
credito, la Ecc.ma Reggenza emetterà stante pede undecreto col quale ordinerà
l'aggiudicazione dello stipendio nei limiti della presente Legge.
8. - Se in pendenza dell'istanza o nel giorno stesso dell'udienza, ma prima che sia pronunciato
il decreto, un altro creditore facesse istanza per aggiudicazione a carico del medesimo
impiegato, essa verrà comunicata a quest'ultimo e sarà, quando occorra, prorogata l'udienza
in modo che trascorrano sempre cinque giorni dalla seconda notificazione.
9. - La Ecc.ma Reggenza pronuncierà con un solo decr to le varie aggiudicazioni.
Se i creditori concorrenti vantano un titolo della stessa natura, la ripartizione della quota
dello stipendio disponibile si farà in proporzione del credito rispettivo.
Se concorrono creditori ordinari e creditori per alimenti, la ripartizione cade sul quinto dello
stipendio, sempre in proporzione dei rispettivi crediti, senza tener conto della differenza di
2/15 fra il quinto e il terzo, la quale va a profito dei creditori per alimenti.
10. - Quando l'impiegato impugni il debito o il creditore voglia impugnare come simulata o
fraudolenta una cessione o un pignoramento preesistente, la Ecc.ma Reggenza rimette le parti
ad udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria competente per la decisione del merito.
Quando la sentenza pronunciata da questa sia definitiva e favorevole al creditore, questi deve
rinnovare l'istanza all'Ecc.ma Reggenza per l'aggiudicazione dello stipendio. In questo caso
gli effetti del decreto di aggiudicazione si retrotraggono al momento in cui fu pronunciato il
decreto di rinvio.
11. - Quando il credito contro l'impiegato risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura privata
riconosciuta, non saranno ammissibili, all'effetto di sospendere l'aggiudicazione, che le
eccezioni di pagamento, compensazione, transazione risultanti da atto scritto, e quelle di
prescrizione e di falsità.
In ogni altro caso l'Ecc.ma Reggenza pronuncia il decreto di aggiudicazione, salvo
all'impiegato di far valere in sede competente i suoi diritti.
12. - I pignoramenti e le cessioni prendono effetto in ordine successivo, dalla data della
pronuncia del decreto di aggiudicazione o da quella della notifica dell'atto di cessione fatta al
cassiere governativo, salvo le norme contenute negli articoli precedenti.
Però se un pignoramento o una cessione precedente dovessero avere effetto ancora per un
periodo di tempo non minore di un anno dalla data della pronuncia di un nuovo decreto,
decorso questo termine di un anno, il secondo pignorante andrà in concorso col creditore
precedente in ragione della totalità dei rispettivi crediti.
Disposizioni transitorie.
Art. Unico. La presente Legge non ha forza retroattiva. Però le cessioni o i pignoramenti della
totalità o di qualunque altra quota dello stipendio di oltre tre mesi oggi esistenti saranno,
trascorso questo periodo, limitate per il residuo credito a sensi della presente Legge.