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Della Congregazione Di Carita'


Published: 1910-04-12
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984223/della-congregazione-di-carita.html

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LEGGE ORGANICA DELLA CONGREGAZIONE DI CARITA'
4 Agosto 1904 e 12 Aprile 1910
Capo I.
Uffici.
Art. 1.
- Gli uffici amministrativi della Congregazione di Carità di San Marino sono ordinati come
appresso:
1. Direzione Amministrativa.
2. Segreteria e Ragioneria.
3. Cassa.
4. Azienda Agraria.
5. Economato.
6. Infermeria.
7. Farmacia.
Art. 2.
- Ad ogni Ufficio è preposto un impiegato che prend rispettivamente il nome di: Direttore
Amministrativo - Segretario - Ragioniere - Cassiere - Agente di campagna - Economo -
Magazziniere - Farmacista. Vi sono poi un Capo Infermi re, tre infermiere ed altro personale di
servizio come alla Tabella Organica.
Art. 3.
- Tutti gli impiegati comunicano solo col Direttore p r tutto ciò che è materia di servizio
amministrativo.
Art. 4.
- La nomina degli impiegati presso la Congregazione di Carità è fatta dal Grande e Generale
Consiglio, di regola mediante concorso pubblico per titoli. Si può procedere anche per chiamata,
quando con speciale delibera, se ne riconosca l'opportunità.
Art. 5.
- La Congregazione ha sempre la facoltà di promuovere da un posto inferiore a quello vacante
l'impiegato in servizio che abbia i requisiti voluti e che siasi distinto per intelligenza e buon volere.
Art. 6.
- Non può essere nominato ad alcun impiego chi non ha i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza sammarinese;
b) Pieno godimento dei diritti civili;
c) Costituzione fisica sana e robusta;
d) Condotta sotto ogni rapporto irreprensibile;
e) Età non inferiore ai 21 nè superiore ai 35 anni.
Si potrà decampare dal requisito a) quando il Consiglio ne riconosca l'opportunità.
Art. 7.
- Inoltre occorre:
a) per il Direttore Amministrativo quei documenti che stabilirà volta per volta il Consiglio
Generale:
b) per il Segretario-Ragioniere il diploma da Ragioniere;
c) per il Cassiere la licenza elementare;
d) per l'Economo magazziniere la licenza tecnica o ginnasiale;
e) per l'Agente di Campagna il diploma di una scuola agraria del Regno;
f) per il Farmacista la laurea in farmacia o chimica;
g) per gl'Infermieri ed inservienti la licenza elemntare.
Saranno richiesti inoltre i certificati che meglio c mprovino la capacità degli aspiranti al posto al
quale aspirano.
Art. 8.
- La nomina s'intende sempre fatta per due anni in via di esperimento; diviene però definitiva anche
senza speciale conferma ove trascorra il termine suindicato senza che sia intervenuta delibera di
licenziamento. E' fatta eccezione per il Direttore, p r il Cassiere, l'Agente di Campagna, la
Lavandaia, il Bidello i quali vengono confermati di biennio in biennio e non possono ottenere mai
la stabilità nè gli aumenti nè la pensione.
Nel caso di licenziamento, questo non può avere effetto che dopo finito il biennio e scorsi almeno
tre mesi dal giorno in cui il licenziamento stesso fu deliberato.
Capo II.
Direttore Amministrativo.
Art. 9.
- Il Direttore amministrativo è nominato dal Consiglio Grande e Generale per un biennio di prova e
con un assegno di L. 500.
Art. 10.
- Il Direttore Amministrativo non fa parte del ruolo organico del personale della Congregazione di
Carità, ma è considerato quale incaricato.
Art. 11.
- Il Direttore Amministrativo partecipa con gli amministratori alla responsabilità degli atti emanati
dalla Congregazione e perciò ogni deliberazione, provvedimento, contratto e in generale ogni atto
che parte dalla istituzione dovrà oltre la firma di ch abbia la rappresentanza della Congregazione
avere pure la firma del Direttore o di chi lo sostituisce temporaneamente.
Art. 12.
- L'ufficio di direzione è l'organo immediato di esecuzione di ogni atto od ordine emanato dalla
Congregazione o dalla Presidenza, il tramite regolare di comunicazione fra la Congregazione, la
Presidenza ed i singoli uffici.
Art. 13.
- Il Direttore è capo di tutti gli impiegati e salariati ed ha la sorveglianza e la direzione di tutti gli
uffici ed istituti dipendenti.
E' quindi tenuto a vigilare che tutti gli uffici attendano con la maggior sollecitudine al disbrigo dei
rispettivi incombenti e di riferire alla Presidenza ogni caso di negligenza o ritardo da parte dei
medesimi.
Capo III.
Segretario e Ragioniere.
Art. 14.
- Sono attribuzioni proprie del Segretario la tenuta del protocollo, l'assistenza alle sedute della
Congregazione, la compilazione e pubblicazione dei relativi verbali, il disbrigo di tutta la
corrispondenza, la tenuta dell'elenco o registro dei sussidiati, l'elenco delle famiglie povere, la
compilazione, modificazione e conservazione dei Regolamenti, la formazione dei rendiconti morali,
la tenuta del registro delle iscrizioni ipotecarie, la rinnovazione delle ipoteche, le denuncie di
successione in caso dì donazioni, la tenuta del regist o degli ammalati, dei ricoverati dementi ed
esposti. Controfirma i mandati di pagamento ed ogni altro atto che emani dalla Congregazione,
assiste e predispone gli atti d'appalto, redige i cap tolati d'onere, spedisce la corrispondenza e le
copie delle deliberazioni soggette ad approvazione, forma e modifica gl'inventari dei beni di tutta la
Congregazione; procede col Presidente alle verifiche di Cassa.
Art. 15.
- Il Segretario può essere autorizzato dal Presidente a ricevere ed aprire tutte le lettere, istanze ecc.
non riservate a persona, e dopo averne data comunicazione al Presidente, cura che vengano
protocollate ed abbiano il debito corso.
Sorveglia la erogazione della beneficenza in base ai regolamenti e provvede alla istruzione di tutti
gli affari da sottoporsi poi al Presidente ed alla Congregazione.
Sotto la propria responsabilità procede alla registrazione degli atti e dei contratti secondo le leggi
finanziarie, ai pagamenti delle relative tasse e a quelli di successione. Tiene pure il protocollo degli
affari riservati, custodisce i verbali delle deliberazioni, non che le tavole costitutive e quant'altro è
di principale interesse per l'amministrazione. Tiene in corrente e ben ordinato l'archivio del quale è
responsabile, dovendosene a lui affidare la chiave e igila affinchè nessun documento sia asportato
senza ordine scritto dal Presidente. In questo caso prende nota in apposito registro delle carte
asportate e ne cura il sollecito ritiro.
Art. 16.
- Quale Ragioniere tiene tutti i registri contabili e precisamente il giornale di cassa, il libro mastro, i
conti colonici, i conti di campagna, consistenza dei magazzeni, registro delle cauzioni. Forma i
bilanci, i consuntivi corredandoli dei necessari rapporti dimostrativi, i ruoli di esigenza; rilascia i
mandati di pagamento, gli ordini di riscossione deten ndo i relativi registri, come pure quelli di
revisione e liquidazione delle note dell'Agente di campagna e dell'Economo, dei fornitori e degli
operai.
Tanto i mandati che gli ordini di riscossione sono emessi con un numero d'ordine progressivo e
devono indicare l'opera pia o istituto per conto del quale vengono rilasciati e contenere le altre
indicazioni prescritte dal regolamento. Deve inoltre tenere lo scadenziario degli affitti, contratti
d'assicurazione, forniture, somministrazioni ecc. per gli opportuni atti legali. Controlla l'ufficio di
Cassa e riferisce ogni mese sui bisogni di numerario; tiene in evidenza il carico e lo scarico dei
depositi e controlla l'uso dei fondi affidati all'agente di Campagna facendo presente al Presidente le
eventuali irregolarità, che per qualsiasi causa fossero per emergere.
Capo IV.
Cassiere.
Art. 17.
- Il Cassiere tiene in custodia il danaro e gli effetti preziosi, i titoli di credito ed in genere qual nque
oggetto, carta di valore o documento che venga ad esso consegnato, di ragione tanto della
Congregazione o delle opere pie ed istituti da essadipendenti, quanto dei terzi.
Art. 18.
- In base ai ruoli ed ordini che gli vengono consegnati dalla Segreteria ed ai mandati eseguisce tanto
le esazioni, quanto i pagamenti durante l'orario d'ufficio. Rilascia, uniformandosi alle leggi
finanziarie della Repubblica ed a mezzo di apposito bollettario a madre e figlia, le ricevute delle
somme esatte e ritira le quietanze dei pagamenti fatti. Riceve in base ad apposite reversali od ordini
di riscossione i depositi patrimoniali e quelli fatti da terzi presso la Congregazione, rilasciando le
relative bollette destinate a farne prova e restitui ce i depositi stessi in seguito ad ordini della
Congregazione.
Art. 19.
- Il Cassiere deve tenere annualmente un giornale di cassa nel quale, con stretto ordine cronologico
e senza lacune od abrasioni, registra ogni riscossione ed ogni pagamento fatti per conto della
Congregazione ed istituti dipendenti. Per i depositi fatti dalla Congregazione o da terzi deve tenere
un registro a parte di carico e discarico. Il Cassiere consegna settimanalmente alla Presidenza
l'estratto del suo giornale sopra apposito modulo addimostrante la situazione di cassa della
settimana.
Art. 20.
- Quando richiesto interviene alla firma degli attinotarili che debbono far fede di pagamenti,
esazioni, consegne e registrazioni di valori; provvede al cambio del numerario a seconda delle
condizioni del servizio, presenta le domande di numerario di cui abbisognasse pel servizio ordinario
e si presta in generale alla esecuzione degli ordini della Congregazione, del Consiglio di presidenza,
della Segreteria, secondo le rispettive facoltà.
Art. 21.
- Il Cassiere per l'esercizio delle sue funzioni è obbligato di provvedere a tutta sua responsabilità, ad
un incaricato che lo rappresenti ad ogni eventualità di assenza e di impedimento.
Art. 22.
- A garanzia della gestione presta quella cauzìone che sarà volta per volta stabilita dalla
Congregazione.
Art. 23.
- Il Cassiere oltre alla responsabilità delle differenze nel numerario che si venissero a rilevare in
seguito alle verifiche di cassa dovrà pure rispondere i tutti i valori avuti in custodia.
Art. 24.
- Il numerario eccedente i bisogni ordinari del servizio giornaliero che non si volesse investire,
dovrà essere descritto in apposito elenco da compilarsi n doppio esemplare e depositato insieme ad
una copia del detto elenco, nella cassa di riserva chiusa a due chiavi, delle quali una verrà affidata al
Cassiere l'altra al Presidente. Nella stessa cassa dovr nno del pari essere depositati i titoli di credito,
oggetti preziosi ecc. elencati come si disse sopra.
Capo V.
Agente di Campagna o Fattore.
Art. 25.
- L'azienda agricola è affidata ad un agente di campagna o fattore che dipenderà dalla
Congregazione.
Art. 26.
- La cultura dei fondi deve essere rigorosamente assoggettata alle regole moderne di buona
agricoltura e basata sul sistema di rotazione che altern la seminazione delle derrate con le erbe da
foraggio, secondo le esperienze e la natura dei luoghi.
Art. 27.
- Il Fattore per ogni innovazione da introdursi nella coltivazione dei fondi dovrà fare dettagliato
rapporto al Presidente, il quale sentito il parere dei deputati, sottoporrà come del caso le proposte
alla Congregazione.
Art. 28.
- Ad ogni podere verrà fissato ogni anno un prodotto per ogni ettaro o tornatura, basata sul prodotto
dei fondi limitrofi tenuti dai privati o sopra i risultati degli anni precedenti dei fondi
dell'amministrazione.
Verrà pure fissato il prodotto nel capitale bestiame e sul porcile di ogni fondo.
Art. 29.
- A quei coloni che daranno un prodotto di raccolto un utile nel bestiame maggiore di quello
fissato come sopra la Congregazione potrà assegnare u premio in danaro.
Art. 30.
- Ogni anno non piu' tardi del mese d'agosto il fattore dovrà proporre tutti i bonifici con la rispettiva
spesa che saranno necessari ad ogni singolo fondo perchè la Congregazione, verificato il bisogno,
possa prevederne la spesa stessa in bilancio.
Art. 31.
- Per gli opportuni provvedimenti anche il preventivo delle seminazioni annuali sarà proposto alla
Congregazione due mesi prima dell'epoca in cui devono essere eseguiti. Così dicasi dei concimi,
solfato di rame ed altri preparati indispensabili.
Art. 32.
- Il Fattore deve tenere in evidenza il tipo grafico di tutti i fondi indicante tutti i cantieri d'ogni
fondo, distinti con un numero progressivo podere per podere, la misura dei cantieri in ettari o
tornature e la indicazione della coltura di agrumi, allo scopo di poter esattamente sorvegliare,
controllare le colture, le rotazioni ecc.
Art. 33.
- In via generale non sono ammesse sovvenzioni ai coloni se non per urgente necessità dipendenti
da forza maggiore come malattie, morbi, infortuni, mancanza di alimenti. Le richieste saranno fatte
al fattore che informerà la Presidenza per le deliberazioni della Congregazione. Per quei coloni però
che sono in credito coll'amministrazione il Presidente stesso potrà ordinare il pagamento di date
somme, sempre nei limiti del loro credito reale.
Art. 34.
- Il bestiame da stalla e da porcile deve essere ragguagliato alla importanza del fondo ed il colono
dovrà cercare la coltura del foraggio necessario al l ro mantenimento, poichè di regola non è
ammesso l'acquisto di foraggio.
Art. 35.
- Non è permesso ai coloni di tenere il cavallo salvo casi eccezionali, potendo benissimo servirsi per
i loro bisogni di un asino, che torna maggiormente economico di un cavallo.
Art. 36.
- Per la conduzione dei fondi a colonia saranno osservate le consuetudini vigenti nella Repubblica.
Art. 37.
- L'eletto prima di assumere il servizio dovrà presentare alla Congregazione una cauzione di L.
5000 nei modi indicati dal regolamento sulla Congregazione di Carità.
Art. 38.
- E' obbligo principale del fattore di avere una costante e rigorosa sorveglianza dei fondi rustici,
dirigere la coltura dei medesimi come si è detto innanzi. Spetta pure al medesimo di fare le proposte
per le nuove costruzioni e riparazioni di edifici colonici, per sistemazioni di strade vicinali e
livellazioni di terreni.
Art. 39.
- Assiste ai lavori murari che si eseguiscono agli edifici dei fondi rustici e trattandosi di piccoli
restauri, pei quali non sia necessaria l'opera di un ingegnere o di un capo- mastro muratore, ne
assume la direzione.
Art. 40.
- Sorveglia i raccolti, presenzia la divisione di ciascun prodotto, prende nota della parte padronale,
ne cura il trasporto in magazzini della Congregazione, facendo accompagnare ciascun carico con
apposita bolletta di entrata. Non potendo presenziare simultaneamente la divisione del raccolto in
piu' fondi nello stesso giorno, proporrà all'amministrazione le persone di sua fiducia che dovrebbero
rappresentarlo.
Art. 41.
- Vigila che i coloni, gli affittuari osservino tutte le disposizioni del patto colonico o del capitola
d'affittanza, con obbligo assoluto di denunciare all'amministrazione ogni trasgressione.
Art. 42.
- Presenta all'amministrazione non piu' tardi del mse d'Ottobre una distinta delle piante atterrate e
di quelle sostituite e delle nuove piantagioni in filari, siepi, vivai e forma un registro delle variazioni
avvenute tanto nei campi che nei fabbricati colonici, allo scopo di eseguire sugli inventarii le
necessarie annotazioni.
Art. 43.
- Nota settimanalmente in apposito foglio a stampa da presentarsi al Presidente e al deputato per
l'Azienda agricola per le opportune verifiche, i lavori giornalieri eseguiti dagli operai per miglioria
dei fondi, atterramenti di piante ecc.. Simile nota sarà poi passata alla Ragioneria per gli opportuni
pagamenti ed annotazioni.
Art. 44.
- Un giorno per ogni settimana da indicarsi dalla presidenza, si reca agli uffici per ricevere gli ordini
opportuni.
Art. 45.
- Non può il fattore arbitrarsi di vendere nulla, ecc zione fatta per il bestiame di qualsiasi specie,
senza speciale autorizzazione dell'amministrazione.
Art. 46.
- Del ricavato della vendita di ogni oggetto o prodotto dovrà compilare sopra apposito modulo la
dichiarazione di carico per l'ufficio di ragioneria con la indicazione separata di ogni podere,
addebitandosi poi dell'importo nel foglio mensile qualora egli lo abbia direttamente riscosso.
Art. 47.
- Nei primi cinque giorni di ogni mese il fattore dovrà presentare all'amministrazione il conto di
tutte le operazioni eseguite nel mese precedente, corredandole di tutti i documenti giustificativi, con
l'avvertenza che non potrà tener pendenze sospese e che l'ufficio di Ragioneria gli radierà dal conto
ogni spesa che non si riferisca al mese cui il conto stesso riguarda.
Art. 48.
- Per quanto riguarda la gestione del bestiame dovrà pa imenti averne speciale cura, attendere
maggiormente alla riproduzione e all'allevamento piuttosto che al traffico commerciale ed evitare
che le bestie deperiscano per vecchiaia nelle stalle favorendone piuttosto in questo caso
l'ingrassamento, avuto riguardo sempre che il bestiame da lavoro sia proporzionato ai bisogni di
ogni fondo.
Art. 49.
- Dovrà informare immediatamente l'amministrazione dei casi di malattia e di morte nel bestiame e
settimanalmente delle nascite compre e vendite, nonchè delle vaccine che in seguito a vendita o
dislattamento dei vitelli, vengano dai coloni munte per fare il formaggio.
Eguale cura dovrà avere per il bestiame da ingrasso o da allevamento.
Art. 50.
- Il premio sull'utile netto del bestiame da pagarsi l fattore in ragione del 10% come all'art. 11 dello
statuto dovrà liquidarsi alla fine di ciascun anno dalla Ragioneria.
Art. 51.
- Il Fattore dovrà regolarmente far fronte agli impegni che incontra per l'amministrazione, secondo
le regole del mercato, essendo egli solo responsabile presso i contraenti.
Art. 52.
- Saranno a suo carico le perdite commerciali dipendenti da qualsiasi causa e specialmente da
maneggio di danaro, smarrimento, sottrazioni per patito furto ecc.
Art. 53.
- All'infuori delle regalie d'uso che i coloni sogliono fare ai fattori spontaneamente nelle solenni
ricorrenze, non potrà l'agente di campagna percepìre dai coloni, nè appropriarsi sui fondi alcun altro
incerto ed in particolare modo i prodotti dei nuovi filari, delle radici ed altro provenienti da piante
atterrate.
Art. 54.
- Il fattore è obbligato alla esatta osservanza del pr sente regolamento e le infrazioni saranno punite
a norma del medesimo.
Art. 55.
- L'amministrazione si riserva di fare quelle variazioni che riterrà del caso al presente regolamento
ed il fattore sarà tenuto ad assoggettarsi alle nuove disposizioni.
Art. 56.
- Al fattore viene affidato un fondo di L. 500 per fa fronte alle spese di sua spettanza. E' però
obbligato a versare mensilmente ogni somma eccedent che in conseguenza degli incassi venisse a
conseguire.
Capo VI.
Economo ed economato.
Art. 57.
- L'Economo:
a) ha in consegna tutto il mobìlio della Congregazione ed istituti dipendenti, gli arredi sacri
dell'oratorio che farà constare da appositi inventari ei quali terrà in evidenza le variazioni e le
comunicherà alla Ragioneria;
b) trasmettere le ordinazioni ai singoli fornitori, riceve e controlla le somministrazioni,
respingendole qualora non siano conformi ai contratti o non rispondano alle ordinazioni date,
riferendo alla Congregazione in caso di contestazione;
c) rimette agli uffici le somministrazioni da essi richieste e debitamente autorizzate dalla presidenza
ritirandone ricevuta;
d) riferisce mensilmente sui conti dei somministrato i corredandoli delle ordinazioni relative;
e) provvede al pagamento delle piccole spese occorribili, ritirandone le necessarie pezze
d'appoggio;
f) presenta alla fine di ogni mese la nota di tutti i pagamenti eseguiti per ottenere il rimborso
mediante regolare mandato;
g) sorveglia e dirige il personale di servizio dell'ospedale e del ricovero, la pulizia degli uffici e d i
locali;
h) riceve tutti i prodotti dell'azienda agricola addebitandosi della quantità e qualità ricevuta;
i) cura la buona custodia nei magazzeni di ogni prodott e ne informa la presidenza e la segreteria
ad ogni richiesta;
l) fa le provviste che gli vengono ordinate dalla presidenza subordinando le contrattazioni
all'approvazione della medesima;
m) eseguisce le somministrazioni e consegne delle drrate e di quant'altro gli viene ordinato dalla
presidenza, conservando gli ordini relativi per chiederne a sua volta scarico dalla Ragioneria.
Esso dipende direttamente dalla Segreteria.
Art. 58.
- All'Economo viene affidato un fondo di L. 200 per fa fronte alle spese di cui al precedente
articolo.
Art. 59.
- L'Economo deve prestare una cauzione di L. 2000
la quale è soggetta alle disposizioni del Regolamento sulla
Congregazione relativo alle cauzioni.
Art. 60.
- Ha pure la responsabilità di fronte alla Congregazione della guardaroba, della biancheria, nonchè
dei vasi di rame e degli altri utensili di cucina, sebbene vi siano preposti speciali incaricati, che,
come suoi dipendenti, sono alla loro volta verso di lui responsabili. A tale effetto, oltre allo speciale
inventario e stato di consegna di quanto è tenuto in custodia dagli incaricati medesimi, avrà
l'obbligo di fare mensili verifiche per conoscere se riscontra qualche mancanza, nel qual caso è
obbligato a farne immediato rapporto al Presidente.
Art. 61.
- Ricevendo la consegna o avvenendo l'acquisto, la distruzione o il totale deperimento di qualche
effetto mobile, di biancheria o di altro oppure la conversione di qualche capo di biancheria ad uso
diverso, (come per rattoppature, pezze ecc.) deve in ogni singolo caso farne annotazione negli
appositi registri.
Art. 62.
- In base allo specchio dietetico giornaliero che gli viene fornito del capo infermiere egli provvede e
consegna alla cucina la quantità sufficiente di vino, pane caffè, zucchero ecc. per la distribuzione
del vitto del giorno successivo.
Art. 63.
- Consegna al Capo infermiere, quale custode degli effetti delle sale quelle quantità di stoviglie, di
mobili e di altro occorrente per l'ordinario servizio riportandone analoga ricevuta.
Art. 64.
- Ogni giorno consegna al cuoco quel quantitativo sufficiente per la giornata di combustibili,
commestibili ecc. e di altri generi, esistenti nei magazzeni registrando ogni singola cosa e qualità
nell'apposito libro e vegliando alla loro minuta consumazione.
Art. 65.
- Invigila sulla cucina perchè gli utensili sieno tenuti ben puliti e riparati in tempo e gli alimenti
sieno ben cotti e distribuiti nelle ore assegnate, f cendone immediato rapporto al Presidente in caso
di trasgressione.
Art. 61.
- In caso di lavori o di riattamenti che si eseguissero al locale o nell'interno dell'Ospedale è tenuto a
sorvegliare gli operai onde ogni cosa sia compiuta colla maggiore regolarità ed economia e nel
modo che meglio ne assicuri la durata; ed è pure obbligato a sorvegliare la riempitura dei paglioni e
la rifacitura dei materassi.

Art. 67.
- Cura la buona manutenzione del vino avendo l'obbligo di renderne avvertito il Presidente dei
deperimenti che potessero avvenire.
Art. 68.
- Cura la conservazione di tutti i generi di magazzino e non può rilasciarne la benchè menoma
quantità ad altri senza ordine del Presidente.
Art. 69.
- Invigila sul fabbricato sia interno che esterno dell'Ospedale e Ricovero perchè sia ben conservato e
con la massima pulizia e decenza.
Art. 70.
- Fa ripetute visite giornaliere e anche di notte ai locali dell'ospedale, affine di osservare, per quanto
gli spetta, e tutto procede con ordine.
Art. 71.
- In tempo utile per aver ragione sulla compilazione dei preventivi annuali presenta alla
Congregazione le proposte per gli oggetti di consumo, di biancheria, di mobili ecc. che possono
occorrere nell'anno successivo.
Art. 72.
- Alla fine di ogni anno compila il rendiconto general dei generi consumati e delle loro rispettive
rimanenze. Art. 73. - Per il Ricovero provvede a tutto quanto occorre come per l'Ospedale infermi.
Dal'Economo dipendono direttamente gli inservienti od nfermieri del Ricovero stesso.
Capo VII.
Infermiere Capo.
Art. 74.
- L'Infermiere Capo ha alla sua dipendenza tutti gli altri infermieri.
Art. 75.
- Esso ha l'obbligo di dormire nell'Ospedale e di trovarsi ivi nelle ore stabilite dall'orario ed in
qualunque altra ora gli venga ordinato affine di prestare la propria opera ove occorra.
Art. 76.
- E' particolarmente obbligato della sorveglianza delle infermerie con speciale incombenza di
mantenere la generale pulizia delle corsie; quindi farà osservare dagli infermieri e dagli altri
inservienti nonchè dai malati e dagli estranei le discipline prescritte; vigilerà al buon andamento ed
ordine nelle sale; che queste sieno ben ventilate, che gli infermieri sieno in ogni caso prontamente
soccorsi ed assistiti, che i letti siano ben tenuti e la biancheria sia pulita; eserciterà scrupolosa e
quotidiana verifica nei tavolini di ciascun malato perchè non si nascondono cibi e bevande
contrariamente alle prescrizioni dietetiche e sanitarie. Veglierà infine perchè non abbiano ad
accadere inconvenienti e disordini di sorta, facendo anche ispezioni notturne. Di qualunque
trasgressione come di qualunque inconveniente e disordini di sorta, facendo anche ispezioni
notturne. Di qualunque trasgressione come di qualunque inconveniente ed accidente straordinario
che egli avvertisse fosse avvenuto nell'Ospedale, dovrà farne immediato rapporto al Direttore.
Art. 77.
- Segue ed assiste nelle loro visite i Sanitari tanto nella sezione uomini che nella sezione donne
notando nelle cartelle nosologiche le prescrizioni dietetiche e farmaceutiche e trascrivendo le prime
sul foglio giornaliero dietetico, le seconde sulla vacchetta di farmacia.
Art. 78.
- Appena terminate le visite trasmette all'Economo il f glio dietetico e manda in Farmacia la
vacchetta per la spedizione dei medicinali.
Art. 79.
- Incombe all'Infermiere capo di prestare la sua assistenza e l'opera sua in tutte le operazioni
chirurgiche, nell'ambulatorio e nelle autopsie.
Art. 80.
- L'Infermiere Capo è tenuto di pestarsi, in seguito ad ordine del Direttore, a vegliare quei malati
che per natura della loro malattia o per l'entità d una operazione chirurgica richiedessero una
speciale ed eccezionale assistenza.
Art. 81.
- Ritira ogni giorno dal Farmacista le medicine e quindi distribuisce le medesime ad ogni singolo
malato maschio o femmina e dà le istruzioni opportune onde l'ulteriore somministrazione dei
medicinali abbia luogo secondo gli ordini a lui impartiti e colle dovute cautele. E così del pari
provvede e veglia acchè le medicine sieno con regolarità e saggezza somministrate dagli infermieri
di guardia raccomandando la maggiore attenzione ed esattezza sull'adempimento di questo
importante servizio. Nel caso gli risultasse non essersi fatto da qualche infermiere la
somministrazione giusta gli ordini ricevuti, ne rend tosto consapevole il Curante pei provvedimenti
che potessero occorrere.
Art. 82.
- Custodisce sotto chiave e somministra egli medesimo le medicine così dette eroiche e di azione
energica, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero avvenire per trascuratezza e
negligenza, sulla somministrazione di dette medicine.
Art. 83.
- Veglia pure ed assiste alla distribuzione dei viveri e del vino agli infermi, perchè ciascuno ne
abbia nella quantità assegnata dai Curanti.
Art. 84.
- All'ingresso di un malato ritira dal medesimo il danaro e gli oggetti di valore che potesse avere,
gliene rilascia ricevuta e trasmette detti valori all'Economo dal quale ritira pure ricevuta.
Così pure in caso di morte ritira il danaro e gli effetti di valore che il defunto teneva seco e li
consegna all'Economo perchè li ceda ai legittimi eredi.
Art. 85.
- Nei casi di morte di un infermo fa chiamare i becchini e ne dà immediata denunzia al Presidente,
al Direttore ed all'Economo per le opportune disposizi ni.
Art. 86.
- Avvenuta la partenza o la morte di un infermo leva la tabella e la porta immediatamente
nell'archivio Sanitario. Nel caso poi di morte prend dal Direttore gli ordini per l'autopsia affine di
allestire la camera anatomica e renderne avvertiti i becchini.
Art. 87.
- Custodisce e tiene sempre ben forbito l'armamentario chirurgico; ha in consegna apparecchi,
grucce e quant'altro abbisogni alle cure dei malati; tiene ben ripulito ed in perfetto ordine il
gabinetto microchimico prestandosi per questo a quanto richiedessero i Sanitari.
Art. 88.
- Custodisce le chiavi della Camera delle operazioni; ha l'obbligo di tenere sempre detto ambiente
nella massima nettezza e di apprestare tutto ciò possa abbisognare nelle operazioni stesse.
Art. 89.
- Sorveglia e dirige il servizio delle Camere di osservazione dei dementi come pure ha l'obbligo di
far tenere ripulita ed ordinata la camera anatomica, custodendo in essa le armi che servono alle
necroscopie.
Art. 90.
- A lui è proibito di consegnare a chicchessia ferri od altro dell'Ospedale senza il permesso del
Direttore, il quale è responsabile di fronte alla Congregazione dei guasti o deterioramenti che
potessero in essi avvenire.
Art. 91.
- Ha normalmente in consegna una quantità di materiale da medicatura del cui consumo giorno per
giorno terrà nota dandone scarico all'Economo.
Art. 92.
- Ogni sera, prima che si chiuda il guardaroba egli deve consegnare alla guardarobiera tutta la
biancheria sudicia delle infermerie passata alla lav ndaia, ritirandone altrettanto della pulita che
consegnerà a seconda del bisogno all'infermiere di guardia.
Art. 93.
- Terrà pure in consegna tutta la biancheria necessaria al corredo completo di tutti i letti delle
infermerie piu' due lenzuoli pei casi urgenti. Di questa biancheria egli è il solo responsabile e ne
rilascerà ricevuta alla guardarobiera.
Art. 94.
- Consegna pure alla guardarobiera gli indumenti dei malati costretti al letto.
Art. 95.
- L'infermiere Capo esercita il servizio di sorveglianza anche nel Ricovero ed eseguisce quanto dai
Medici gli venga ordinato.
Art. 96.
- E' suo dovere visitare piu' volte al giorno gli ammalati del Ricovero, attendere ai loro bisogni,
prendere la temperatura, informare i curanti di quanto gli sia avvenuto di osservare.
Capo VIII.
Infermieri.
Art. 97.
- Il numero degli infermieri e delle infermiere vien fissato dall'unita tabella organica. Sì gli uni che
le altre sono esclusivamente e promiscuamente addetti al servizio delle Infermerie, della camera
delle operazioni e dell'ambulatorio. Tutti dipendono dal Capo infermiere per mezzo del quale
vengono loro trasmessi gli ordini superiori. Debbono a che rispetto ed obbedienza ai capi del
servizio Economico e Religioso.
Art. 98.
- Essi oltre alle ore di servizio stabilite da apposito orario, devono in qualunque altro ora si di
giorno che di notte prestare l'opera loro ove ne sia di bisogno e qualora sieno richiesti dai loro
superiori.
Art. 99.
- Tutti indistintamente sotto la direzione del Capo infermiere sono tenuti a prestarsi alla
distribuzione generale del vitto agli infermi, tanto pel trasporto dei recipienti relativi nelle sale,
quanto per la distribuzione del vitto ai singoli malati.
0
Art. 100.
- Sono pure tutti indistintamente tenuti nelle rispettive sezioni, di assistere alle visite dei sanitari,
durante le quali e durante le operazioni chirurgiche debbono prestarsi a tutto ciò che venga loro
comandato. Debbono inoltre prestare il loro servizio e la loro assistenza nelle cure chirurgiche che
vengano fatte fuori delle ore delle visite ordinarie e quando ne siano richiesti.
1
Art. 101.
- Il servizio di guardia notturna degli infermieri, qualora vi sieno malati che ne abbisognino verrà
stabilito dal Direttore.
2
Art. 102.
- E' espressamente proibito agli infermieri ed alleinf rmiere di tenere o donare alcuna cosa agli
infermi o per conto di questi e di nulla comprare da loro, come pure di chiedere e ricevere si dai
medesimi che dagli estranei mancia o regali sotto qualunque titolo o causa.
3
Art. 103.
- Tutti gl'infermieri non potranno allontanarsi dall'ospedale specialmente di notte, senza il permesso
del Direttore, all'infuori che nelle ore di libertà stabilite dall'orario.
4
Art. 104.
- Il servizio di guardia verrà fatto per turno dall'infermiere e dalla infermiera, come sarà fissato dal
Direttore, d'accordo col Presidente, in apposita tabell . E' vietato all'infermiere di abbandonare il
servizio di guardia prima di essere surrogato. L'infermiere cessando dal suo turno deve dare la
consegna a chi lo sostituisce. L'infermiere e l'infermiera destinati alla custodia e all'assistenza
speciale di un'ammalato grave, non possono abbandonrlo un solo istante senza essere suppliti nella
momentanea assenza.
5
Art. 105.
- L'infermiere di guardia deve servire diligentemente ed umanamente gli infermi in ogni loro
occorrenza; vigilare i fenomeni e le alterazioni che si verificassero sulla malattia per farne
immediato rapporto al Capo infermiere, il quale dovrà subito chiamare il curante quando giudicherà
necessaria una visita straordinaria.
6
Art. 106.
- L'infermiere di guardia ha sotto la sua responsabilità la chiave ove si custodiscono i medicinali e
gli istrumenti d'urgenza. Ha inoltre il dovere di somministrare e prestare ai malati tutti quei
medicinali e tutte quelle cure che saranno prescritte dai Sanitari e secondo le istruzioni avute dal
Capo infermiere.
7
Art. 107.
- L'Infermiere di guardia ha l'obbligo di rinnovare l'aria nelle sale al mattino e quanto altre volte
abbisogni nel corso della giornata; di rifare il letto una volta al giorno ai malati che sono in grado di
alzarsi; assestarlo due volte al giorno a tutti gl'infermi indistintamente e rifarlo e mutarlo a quelli
che non si levano, quando ciò sia ordinato dal Capo infermiere o dal Direttore. Deve inoltre tenere il
piu' possibilmente puliti gli infermi nella persona e nella biancheria lavando loro all'occorrenza, o
facendo lavare da loro stessi, il viso o le mani; osservare che le loro vestimenta non rimangano
sopra il letto od appese ma vengano invece piegate ed assestate sul banchetto che è presso ogni
letto: tenere puliti detti banchetti ed i tavolini ed invigilare onde agli ammalati nulla di vitto o di
bevanda venga portato dal di fuori senza il permesso del Direttore.
8
Art. 108.
- Gl'infermieri hanno l'obbligo di spazzare, di pulire le sale e l'ambulatorio; i vasi e gli utensili d
spurgo degli infermi; devono curare inoltre che le latrine sieno tenute sempre colla massima pulizia.
9
Art. 109.
- Gli infermieri non potranno mai mettere a letto nessun malato senza che abbia regolari carte di
ammissione, eccetto i casi urgentissimi ed in mancanza del Direttore o del capo infermiere.
0
Art. 110.
- Gli infermieri di guardia ritireranno dal Capo infermiere quei tanti capi di biancheria che
abbisognino pel cambio dei malati.
1
Art. 111.
- Appena un infermo abbia lasciato l'ospedale o per partenza o per decesso gl'Infermieri ripuliscono
il letto, rinnovandolo per intero nel caso di morte, e ritirano tutto ciò che è di spettanza dell'Istituto e
che era stato all'infermo somministrato, rimettendo ogni cosa a suo posto.
In caso di decesso raccolgono tutti gli effetti di proprietà del defunto che il medesimo per non averli
consegnati in antecedenza teneva presso di sè, e li trasmettono all'Infermiere Capo.
2
Art. 112.
- Osservano che nè gli ammalati nè gli estranei contravvengano alle discipline prescritte e che gli
estranei al suono della campanella che annunzia l'uscita dei visitatori abbandonino tosto le
infermerie, avendo l'obbligo di denunciare al Direttore i contravventori.
Capo IX.
Personale di Servizio.
Sezione I.
CUOCO.
6
3
Art. 113.
- Alla cucina è addetto un Cuoco: al quale, qualora la Congregazione lo creda opportuno, potrà
aggiungersi un sotto cuoco.
6
4
Art. 114.
- Il cuoco ha per principale attribuzione di apprestare il cibo pei malati e per quel personale di
servizio che ha il vitto dell'ospedale. Ed è strettamente tenuto a far sì che ciascun infermo abbia
sempre quel vitto preciso che è stato ordinato dai Curanti sia per la qualità, sia per la quantità e
modo di cucinatura.
6
5
Art. 115.
- Al cuoco spetta di fare le porzioni prescritte della carne, del pane, del vino e di altri cibi da
trasportarsi in apposito recipiente nelle infermerie a quegli infermi a ciò destinati.
6
6
Art. 116.
- Esso deve tenere la cucina e gli utensili colla massima pulizia e non permettere l'ingresso in quella
a chi non vi abbia diretta ingerenza.
6
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Art. 117.
- Ha l'obbligo di trovarsi nell'Ospedale nelle ore fissate dall'orario e di prestarsi a qualunque
chiamata anche di notte.
6
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Art. 118.
- Ad esso pure spetta di fare le ordinarie decozioni, le limonate e quant'altro vengagli ordinato per
l'uso dei malati. La distribuzione di questi preparati sarà da lui eseguita nell'ora stabilita dall'orario
per la distribuzione delle medicine agli infermi: straordinariamente poi in qualunque ora del giorno
per quei malati che ne abbiano bisogno.
6
9
Art. 119.
- Sono speciali attribuzioni del cuoco: provvedere ogni mattino i generi di vittuaria indicati nella
nota che avrà ricevuto alla sera dall'Economo, insieme ai boni sui fornitori; curare che i generi che
acquista sieno di qualità ineccezionabile, ed in caso che qualche fornitore non si trovi ad averne di
buona qualità, provvedersi in altro spaccio senza rigua do veruno, intendersi infine coll'Economo
medesimo tanto per l'acquisto e pei restauri che pot ssero occorrere agli utensili di cucina, quanto
per le provvisioni all'ingrosso di quei generi di vittuaria di cui vuolsi tenere fornito l'ospedale.
6
0
Art. 120.
- Occorrendo al cuoco una scorta giornaliera per le p ovviste e le spese minute, ritirerà
dall'Economo al primo d'ogni mese un ordine pel Cassiere. Di tali spese terrà nota e
settimanalmente ne renderà conto all'Economo.
6
1
Art. 121.
- A lui è rigorosamente proibito di valersi per uso pr prio e far parte a chicchessia dei generi,
commestibili e degli oggetti spettanti all'ospedale.
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2
Art. 122.
- Di qualunque straordinario incidente intervenuto in cucina darà immediato avviso all'Economo ed
al Presidente.
6
3
Art. 123.
- Prima di lasciare alla sera il servizio ha l'obbligo di consegnare all'infermiere di guardia quel
quantitativo di brodo, ova, latte ecc. che a seconda delle prescrizioni dietetiche può abbisognare
nella notte.
6
4
Art. 124.
- Dovrà prestarsi infine pei lavori di cantina a seconda degli ordini dell'Economo; provveda
giornalmente al vitto dei ricoverati attenendosi alla tabella approvata dalla Congregazione. Registra
tutte le spese che incontra e settimanalmente rende conto all'Economo, il quale in base a quello gli
anticipa la somma necessaria per la settimana succesiva.
Sezione II.
MASSAIA E GUARDAROBIERA.
6
5
Art. 125.
- La guardarobiera è specialmente destinata al servizio della guardaroba e delle biancherie sotto la
dipendenza dell'Economo verso il quale è responsabile.
6
6
Art. 126.
- Consegnato che avrà all'infermiere capo tutta la biancheria necessaria pel corredo dei letti di cui
dispone l'ospedale consegnerà pure allo stesso infermier capo due paia di lenzuoli pei casi urgenti.
6
7
Art. 127.
- Quando la lavandaia avviserà la guardarobiera di aver ritirato dal ripostiglio dei panni sudici un
dato numero di oggetti di biancheria ne consegnerà altrettanta di bucato all'infermiere capo
riscontrando se la nota avuta dal medesimo corrisponde alla quantità ritirata dalla lavandaia.
6
8
Art. 128.
- E' pure obbligata a preparare e consegnare fascie e bendaggi, secondo le prescrizioni del Direttore
e di questi farne
quotidiana consegna al capo infermiere per l'uso giornaliero
tenendone nota nell'apposito registro.
6
9
Art. 129.
- Quando siavi bisogno di qualche lenzuolo o di altro oggetto di biancheria per fascie, rattoppi ecc.
deve domandarne permesso all'Economo e prenderne nota nel registro di consegna.
6
0
Art. 130.
- Ha l'obbligo di tenere in assetto, ben ordinate e classificate negli opportuni scaffali ed armadi le
biancherie; rattoppare quelle che vengono man mano a deperire e conservarle nel miglior modo
possibile. Ha pure l'obbligo di prestarsi a tutti quei piccoli lavori che venissero dal Direttore
richiesti per uso dei malati.
6
1
Art. 131.
- Cura il ritiro dalla lavandaia della biancheria d bucato, osservando che sia ben netta ed asciutta e
facendo il riscontro colla quantità consegnata, oltre la scorta al Capo infermiere; ne fa la relativa
annotazione nel registro del movimento biancheria. Sorveglia pure il bucato e la rifornitura dei
materassi, cuscini ecc. affinchè il tutto sia eseguito a dovere.
6
2
Art. 132.
- E' tenuta di curare che la guardaroba sia sempre pronta, tanto di giorno che di notte a fornire
all'ospedale quanto possa eventualmente occorrere. P ciò anche nelle ore di assenza concessele
dall'orario dovrà prestarsi a qualunque chiamata.
6
3
Art. 133.
- Avrà in consegna dal Capo infermiere gli indumenti dei malati fin che costoro sono obbligati al
letto, avendo cura che tali indumenti siano ben conservati colle indicazioni precise dell'ammalato
cui appartengono. Nei casi di morte, dietro ordine dell'Economo, consegnerà detti indumenti ai
legittimi eredi.
6
4
Art. 134.
- Sorveglia e controlla in fine il ritiro dei panni sudici che giornalmente fa la lavandaia dall'apposito
ripostiglio.
6
5
Art. 135.
- Per il Ricovero ha l'obbligo di tenere sempre pronto il necessario di biancheria e vestiario dei
ricoverati, contrassegnandone i vari indumenti col bollo numerato e col nome della persona cui
appartengono.
6
6
Art. 136.
- Eseguisce le necessarie riparazioni alla biancheria ed ai ricoverati e annualmente propone
all'Economo i nuovi acquisti, affinchè il guardaroba del Ricovero sia sempre provvisto del
necessario.
Sezione III.
LAVANDAIA.
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7
Art. 137.
- La lavandaia ha l'obbligo di risiedere giornalmente ell'ospedale nelle ore fissate dall'orario.
6
8
Art. 138.
- Sue attribuzioni sono la lavatura ed imbiancatura dei panni e biancherie sudicie dell'ospedale e del
Ricovero dei quali o riceverà consegna o ritirerà dall'apposito ripostiglio dei panni sudici.
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9
Art. 139.
- Dovrà curare il prosciugamento e la conservazione della biancheria lavata e sarà responsabile di
fronte alla guardarobiera e dall'Economo degli oggetti che potessero smarrirsi o distruggersi.
Quando il bucato sarà bene asciutto ne farà la consegna alla guardarobiera.
6
0
Art. 140.
- Non dovrà usare per la lavatura della biancheria sudicia che sapone comune da bucato o lisciva
essendole vietato l'uso di qualsiasi altra sostanza senza il permesso del Direttore Sanitario.
6
1
Art. 141.
- Ogni qual volta il servizio lo richieda, dovrà coadiuvare la guardarobiera dalla quale direttamente
dipende e prestarsi ad altri lavori richiesti dall'istituto.
Sezione IV.
INFERMIERI DEL RICOVERO.
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2
Art. 142.
- Gl'infermieri hanno l'obbligo di sorvegliare ed assistere con carità i ricoverati non che di eseguir
quanto venga loro ordinato dai Superiori.
6
3
Art. 143.
- E' di rigore per loro la nettezza dei recipienti, delle sale, dei corridoi, delle scale ecc. E' anche
obbligo loro il curare che i ricoverati si mantengao puliti ed ordinati.
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4
Art. 144.
- Gli Infermieri assestano i letti, valendosi con discrezione dell'opera dei ricoverati che siano in
grado di prestarla; rinnovano l'aria aprendo le finstre ogni mattina nelle sale, nei corridoi e nei
dormitori.
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5
Art. 145.
- Per turno, tanto nella sezione uomini, come nella sezione donne si prestano a tener netti i lumi, ad
accendere alla sera e a spegnere al mattino i fanalche si trovano nelle sale e nell'atrio.
Sezione V.
FACCHINO.
6
6
Art. 146.
- Per deliberazione della Congregazione presa nellas duta 15 maggio 1909, al personale addetto
all'ospedale e Ricovero viene aggiunto un nuovo inserviente colla qualifica e le attribuzioni di
facchino.
6
7
Art. 147.
- Il Facchino dovrà prestarsi a tutti i servigi inerenti al suo ufficio e che gli verranno comandanti dai
superiori come pure sarà suo obbligo recarsi tutte le volte che si presenterà l'occasione, anche di
notte, alla Farmacia per le ordinazioni dei medicinali. E' anche obbligo del Facchino l'assistenza alla
Camera d'osservazione nelle circostanze in cui vengono ivi ammessi ricoverati maschi e
all'accompagno dei medesimo al Manicomio.
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8
Art. 148.
- Nei giorni di mercato e fiera accompagnerà l'Economo in Borgo pel trasporto delle ova e delle
altre provviste.
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9
Art. 149.
- All'epoca dell'imbottamento e della tramuta del vino dovrà prestare l'opera in aiuto della cantina
per quanto glie lo permetteranno le altre occupazioni.
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0
Art. 150.
- Egli avrà diritto ad alcune ore di libertà nella giornata da stabilirsi d'accordo coll'amministrazione.
Sezione VI.
Bidello.
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1
Art. 151.
- Il Bidello dipende direttamente dal Segretario ed ha obbligo di trovarsi sempre a disposizione di
lui e della presidenza pel recapito di lettere, invit , adunanze, ecc.. E' poi espresso obbligo del
bidello curare la pulizia e l'ordine degli uffici ogni qual volta ve ne sia bisogno.
6
2
Art. 152.
- Qualora la Congregazione lo creda opportuno per ragione di economia od altro potrà incaricare
delle attribuzioni di bidello quel ricoverato che stimerà piu' adatto al quale fisserà un'annua regalia.
Capo X.
Regolamento per la Farmacia.
Sezione I.
FARMACIA.
6
3
Art. 153.
- La Farmacia dell'Ospedale nella Città di San Marino è di proprietà della Congregazione di Carità
la quale ne amministra il patrimonio a mezzo dei propri uffici centrali.
6
4
Art. 154.
- Nella Farmacia sarà annesso un laboratorio fornito il piu' che sarà possibile dell'occorrente per la
preparazione dei farmachi, dell'acqua distillata e per le analisi chimiche, esperienze ed osservazioni
che venissero richieste dal Governo, dalla Congregazione e anche da privati Cittadini.
6
5
Art. 155.
- La Farmacia dovrà essere fornita continuamente di utti i medicinali prescritti dalla Farmacopea
ufficiale del Regno d'Italia e di tutti quegli altri che saranno riconosciuti indispensabili dai Sanitari
della Repubblica.
6
6
Art. 156.
- Nella Farmacia potranno anche smerciarsi droghe e gen ri diversi anche se non strettamente
collegati all'arte sanitaria.
Sezione II.
DIRETTORE DELLA FARMACIA.
6
7
Art. 157.
- Il Direttore della Farmacia è nominato dalla Congregazione di Carità: deve essere fornito di titolo
legale. E' moralmente e materialmente responsabile del buon andamento della Farmacia. Avrà alle
proprie dipendenze un Commesso il quale dovrà coadiuv rlo e sostituirlo nel disimpiego del
servizio in modo che di comune accordo sia continuavo sì di giorno che di notte per qualunque
urgente richiesta di medicinali tanto per la Congregazione quanto per il pubblico.
6
8
Art. 158.
- Il Direttore della Farmacia è responsabile del servizio farmaceutico.
6
9
Art. 159.
- Il Direttore è altresì responsabile verso la Congregazione di tutto quanto esiste nella Farmacia
(medicinali, utensili, strumenti, mobiglio, ecc.). Spetta pure al Direttore la responsabilità e custodia
dei veleni conforme alle leggi dello Stato.
6
0
Art. 160.
- Alla fine di ogni mese il Direttore presenta alla Congregazione il conto dettagliato degli incassi
fatti durante il mese e dei medicinali venduti a credito, distinguendo le riscossioni del mese o
dell'anno precedente dagli incassi relativi al mese stesso. E distinguerà altresì il conto dei medicinali
(calcolati alla tariffa stessa del pubblico) somministrati all'Ospedale, al Ricovero e alla Beneficenza,
unendo le relative pezze giustificative. Trovato regolare il conto dall'Ufficio di Ragioneria
effettuerà il versamento del denaro incassato al Cassiere della Congregazione.
6
1
Art. 161.
- Nel conto mensile darà nota delle spese pagate durante il mese, distinguendo quelle fatte in
provviste dalle altre improduttive (spese morte o d'esercizio). Si delle une come delle altre ritirerà
poi mandato di rimborso.
6
2
Art. 162.
- Il Direttore comunica alla Presidenza le provviste ordinate e propone i pagamenti da farsi.
Nessuna fattura però verrà pagata se prima non è stata vistata e trovata regolare dal Direttore stesso.
6
3
Art. 163.
- Di concerto col Commesso stabilisce il turno per le ore di servizio che dovrà essere fatto in
conformità dell'art. 157. Se però uno dei due dovrà assentarsi per oltre tre giorni di seguito se ne
darà avviso al Presidente. La concessione di un'assenza maggiore dovrà essere fatta dalla
Congregazione.
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4
Art. 164.
- Il Direttore della Farmacia ha diritto a 30 giorni di permesso di cui potrà usufruire o
consecutivamente o ad intervalli. Il Commesso ha diritto a quindici giorni di permesso. Durante
l'assenza del Commesso il Direttore dovrà disimpegnare da solo l'intero servizio senza diritto di
aiuto. Tanto il Direttore quanto il Commesso in caso d'urgenza saranno obbligati a restituirsi
immediatamente in residenza; in caso di inosservanza verrà provveduto alla sostituzione a loro
spese.
6
5
Art. 165.
- Sarà obbligo del Direttore di tenere un registro di carico e scarico dei medicinali nella forma che
sarà stabilita dalla Congregazione; come pure sarà in obbligo di trascrivere su apposito libro tutte le
ricette che gli verranno presentate per la spedizione.
6
6
Art. 166.
- Nei primi quindici giorni di Gennaio di ogni anno d vrà presentare l'inventario dei medicinali e
dei generi tutti esistenti in Farmacia al 31 Dicembre precedente colla indicazione della quantità e
del prezzo di ciascun articolo.
Sezione II.
COMMESSO DI FARMACIA.
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Art. 167.
- Il Commesso dipende amministrativamente dalla Congregazione. Dipende dalla Direzione della
Farmacia per ciò che concerne il lavoro farmaceutico.
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Art. 168.
- Suo principale compito è di coadiuvare il Direttore nel disimpegno del servizio farmaceutico in
conformità alle disposizioni di cui agli articoli 157 e 163.
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Art. 169.
- Sostituisce il Direttore sotto la responsabilità di questi nei casi di assenza, di malattia o di
permesso ed è tenuto all'adempimento degli obblighi tutti fissati pel Direttore.
Sezione IV.
OBBLIGHI COMUNI AI DUE IMPIEGATI DELLA FARMACIA.
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0
Art. 170.
- Ogni impiegato dovrà sempre con tutti usare modi urbani e tenere condotta di onesto Cittadino.
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1
Art. 171.
- Il Farmacista ed il Commesso non potranno fare medicature salvo in caso di urgentissimo bisogno,
come pure somministrare controveleni o fare disinfezione di ferite.
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2
Art. 172.
- Non potranno rilasciare medicinali senza la ricetta del sanitario, però potranno concedere quei
farmaci che sono di loro natura innocui o di blando effetto e rilasciarli solo a dosi abituali.
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3
Art. 173.
- Non potranno esitare sostanze venefiche per uso delle arti se non quando l'artista sia conosciuto e
ne faccia l'acquisto personalmente.
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Art. 174.
- Al Farmacista ed al Commesso è assolutamente vietato spacciare medicinali fuori di Farmacia.
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5
Art. 175.
- Sul recipiente od involucro di ogni medicinale il Farmacista ed il Commesso hanno l'obbligo di
trascrivere la ricetta di prescrizione ed il nome del medico che lo ha ordinato, indicando ancora il
modo di somministrarlo se per uso interno o od applicandovi l'indicazione se per uso esterno o per
uso veterinario. Per le sostanze venefiche in dose ven fica dovranno apporre sul recipiente
l'indicazione veleno piu' l'emblema della morte, trattenendo sempre la ricetta originale e
rilasciandone copia al cliente che la richieda.
6
6
Art. 176.
- Il Farmacista ed il Commesso dovranno spedire le icette come sono state scritte dal Sanitario: se
però potesse loro sembrare che le sostanze o le dosi notate nella ricetta possono essere effetto di
errore, sospenderanno la spedizione cercando nel frattempo o di consultare l'ordinante o di
comunicargli i dubbi sorti.
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Art. 177.
- Sarà obbligo del Farmacista e del Commesso conservare con speciale ordine le ricette non pagate
allogandole in apposito casellario e verranno restituite ai debitori saldate allorchè saranno pagate.
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Art. 178.
- Volendo rinunciare all'ufficio tanto il Direttore quanto il Commesso dovranno dare disdetta per
iscritto al Presidente almeno due mesi prima acciò la Congregazione sia in grado di provvedere a
tempo alla sostituzione.
Capo XI.
Norme generali e doveri.
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Art. 179.
- Gl'impiegati e salariati debbono tenere irreprensibile condotta sia in ufficio che fuori. Essi hanno
inoltre i doveri speciali:
a) di osservare l'orario d'ufficio;
b) di mantenere rigorosamente il segreto sugli affari che vengono a loro conoscenza per ragioni
d'ufficio, astenendosi dal dare comunicazione ad estranei ed anche ad impiegati di altri uffici di
qualsiasi atto, senza speciale autorizzazione del Presidente;
c) di usare modi civili fra loro e col pubblico;
d) di sostituire eccezionalmente, occorrendo e su richiesta, tanto i superiori quanto gli inferiori di
grado e di eseguire qualsiasi lavoro d'ufficio anche se estraneo alle loro ordinarie incombenze;
e) di astenersi dal prender parte diretta o indiretta in appalti, forniture, concessioni, ed in ogni altro
affare d'interesse dell'Amministrazione sia per sè che per gli altri, come pure dal prestarsi a
preparare domande, perizie, progetti tecnici, contabili o di altra natura per conto di coloro che
debbono servirsene allo scopo di avanzare richieste all'Amministrazione o per concludere affari con
essa;
f) di non occuparsi in ufficio di affari estranei alle rispettive incombenze;
g) di non percepire regali o retribuzioni per lavori riguardanti il loro ufficio.
0
Art.180.
- L'orario d'ufficio viene stabilito dalla Congregazione nel modo che essa crede piu' utile al servizio
e piu' comodo al pubblico.
Gl'Impiegati e salariati sono però tenuti anche fuori dell'orario normale, senza diritto a compenso,
pel disbrigo dei lavori
ordinari loro rispettìvamente assegnati.
Quando si tratti di lavori straordinari o concorrano circostanze speciali, l'opera maggiore che
gl'impiegati e salariati hanno l'obbligo di prestare oltre al normale orario d'ufficio viene retribuita
mediante compenso da determinarsi dalla Congregazione v lta per volta.
Capo XII.
Assenze e permessi.
1
Art. 181.
- Gl'impiegati non possono allontanarsi dall'Ufficio durante l'orario che per ragioni di servizio. Il
permesso per assenze determinate da altri motivi può essere concesso su richiesta dell'interessato:
a) dal Segretario Ragioniere per breve tempo e nei casi di manifesta urgenza;
b) dal Presidente entro i limiti del congedo normale indicato nell'articolo successivo;
c) dalla Congregazione eccezionalmente, oltre i limiti indicati.
Le assenze per malattia debbono essere giustificate da c rtificato medico.
2
Art. 182.
- Ogni impiegato ha diritto di ottenere durante l'anno e in circostanze ordinarie un permesso di
riposo non superiore a giorni 20. I permessi si danno per turno in modo che non venga danno o
ritardo al disimpegno dei lavori all'Ufficio stesso pettanti.
Entro il mese di maggio il Segretario Ragioniere deve presentare al presidente una nota delle
licenze fra gl'impiegati.
La Congregazione può inoltre concedere licenze straordinarie nei casi in cui ne riconosca la
necessità.
I permessi di assenza possono essere revocati per esig nze di servizio. E' fatto quindi obbligo al
funzionario che va in permesso di indicare il luogo in cui si trasferisce perchè l'Amministrazione sia
sempre in grado di richiamarlo in caso di bisogno.
Le assenze non giustificate si computano a diminuzione del periodo di permesso ordìnario.
3
Art. 183.
- L'impiegato deve sostituire gratuitamente, sempre in lazione all'ufficio piu' affine, il collega
assente per congedo ordinario.
Gl'impiegati con cauzione possono farsi sostituire da persona di loro fiducia accettata
dall'Amministrazione stessa.
Capo XIII.
Stipendi, salari, aumenti sessennali.
4
Art. 184.
- La misura degli stipendi è fissata nella pianta organica e sono gravati dalle trattenute per la
pensione.
Lo stipendio decorre dal giorno in cui l'impiegato ssume l'ufficio e si paga in rate mensili
posticipate al 27 di ogni mese, escluso ogni anticipo per qualsiasi ragione.
Il mese incominciato si considera come finito agli effetti dello stipendio, ove l'impiegato lasci
l'ufficio per morte o per altro giusto motivo riconosciuto dall'Amministrazione.
5
Art. 185.
- Gl'impiegati ad ogni sessennio di servizio conseguono un aumento di stipendio pari al decimo
dello stipendio normale assegnato al posto rispettivo.
Il periodo per l'aumento sessennale decorre dalla nomina.
Nel caso di nomina provvisoria seguita da nomina definitiva si tiene conto, agli effetti dell'aumento,
anche del servizio provvisoriamente prestato.
Capo XIV.
Disponibilità - Aspettativa - Collocamento a Riposo.
6
Art. 186.
- L'impiegato stabile il cui ufficio venga soppresso senza la creazione di nuovi posti analoghi od
equipollenti per importanza e per retribuzione, viene messo in disponibilità e cessa dal prestare
l'opera sua.
Al detto impiegato viene corrisposto per due anni il suo stipendio intero dopo di che cessa per lui
ogni rimunerazione, salvo il diritto alla liquidazione della pensione.
7
Art. 187.
- L'impiegato in disponibilità che sia richiamato in servizio, può essere adibito ad un ufficio anche
inferiore e diverso da quello che occupava in preced nza, senza che abbia a soffrire per questo
diminuzione di stipendio.
8
Art. 188.
- L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di malattia protrattasi oltre i sei mesi, o
dietro sua domanda, per motivi speciali o di famiglia.
9
Art. 189.
- Anche se i sei mesi di malattia non siano consecutivi l'impiegato può essere collocato ugualmente
in aspettativa, quando i diversi periodi di degenza siansi verificati entro il termine di dodici mesi
dall'inizio della malattia.
0
Art. 190.
- L'aspettativa per causa di malattia non può protra si oltre un anno, durante il quale l'impiegato ha
diritto ai due terzi del suo stipendio.
L'impiegato collocato in aspettativa per malattia contratta in servizio stesso percepisce l'intero
stipendio per i primi due anni e, ove la malattia persista, viene collocato a riposo qualora abbia
acquisito il diritto a seconda dell'art. 186.
1
Art. 191.
- L'aspettativa per motivi speciali o di famiglia, da riconoscersi dalla Congregazione, non dà diritto
a stipendio di sorta e non può protrarsi oltre ad un anno.
2
Art. 192.
- L'impiegato in aspettativa richiamato in servizio, ha diritto di coprire il posto che copriva in
precedenza.
3
Art. 193.
- L'impiegato che non riprenda il servizio, scorso il termine dell'aspettativa si reputa dimissionario.
In caso di malattia, la Congregazione può far visitare l'impiegato da un sanitario di sua fiducia,
affinchè risulti se è in grado di riprendere in modo efficace le sue mansioni.
4
Art. 194.
- Nel periodo di un sessennio l'impiegato non può fr ire dell'aspettativa determinata da motivi
speciali o di famiglia per oltre dodici mesi, nè dell'aspettativa per malattia per oltre ventiquattro
mesi.
Tuttavia alla Congregazione è lasciata facoltà di concedere una breve proroga ai termini indicati nel
presente articolo e nell'articolo precedente, ove ciò sia consigliato da circostanze veramente
eccezionali e straordinarie.
5
Art. 195.
- La sostituzione dei colleghi in aspettativa è obbligatoria e gratuita nel primo mese. In seguito
viene retribuita in congrua misura da determinarsi dall'amministrazione volta per volta.
6
Art. 196.
- Gl'impiegati che hanno raggiunto il 65° anno di età con 25 anni di servizio almeno, o il 35° anno
di servizio indipendentemente dall'età, o sieno in co dizioni fisiche tali da non poter piu' prestare
utile servizio, avendolo prestato almeno 10 anni possono essere collocati a riposo d'ufficio con
delibera della Congregazione.
Capo XV.
Penalità.
7
Art. 197.
- L'impiegato che contravviene ai propri doveri e tene, sia in ufficio che fuori, condotta censurabile
incorre nelle seguenti penalità:
a) riprensione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) limitazione o sospensione del permesso ordinario di vacanza;
d) sospensione dall'impiego e da un terzo dello stipendio, o dal solo terzo dello stipendio a giudizio
dell'Amministrazione;
e) destituzione.
La riprensione, l'ammonizione e la limitazione e sospensione del permesso sono di competenza del
presidente; la sospensione dall'impiego e dallo stipendio e la destituzione spettano al Consiglio
Grande che deve procedervi con delibera motivata.
8
Art. 198.
- Nell'applicazione delle penalità non si ha riguardo all'ordine in cui sono elencate nell'articolo
precedente, ma unicamente si bada alla gravità della mancanza e al grado di colpa dell'impiegato.
Nessuna pena disciplinare può essere inflitta all'impiegato se prima non è stato invitato a presentare
le sue discolpe entro un termine perentorio.
9
Art. 199.
- La sospensione dall'impiego si applica sempre nei casi di procedimenti speciali per delitti, esclusi i
delitti d'indole politica ed annessi.
La sospensione in questi casi dura fino a che sia pronunciata sentenza definitiva, ma lo stipendio
può in tutto o in parte essere corrisposto alla famiglia quando la Congregazione lo ritenga
opportuno.
0
Art. 200.
- Se il processo ha termine coll'assoluzione o con la dichiarazione di non farsi luogo a procedere,
l'impiegato sospeso viene riammesso al suo posto e percepisce lo stipendio arretrato, a meno che la
Congregazione, per le speciali circostanze che hanno ccompagnato il fatto, non ritenga di dover
applicare contro di lui qualcuna delle disposizioni punitive previste nell'articolo 1° delle penalità. In
caso di condanna definitiva per reati infamanti, o ad una pena eccedente i cinque anni per altri reati
comuni l'impiegato viene destituito.
In ogni altro caso la sospensione dell'impiegato dura fino a completa espiazione della pena e rimane
interrotta durante tale periodo la decorrenza del tempo pel conseguimento della pensione.
Disposizioni transitorie.
1
Art. 201.
- I nuovi stipendi indicati nella pianta organica verranno applicati col primo gennaio 1912 e da
questa data decorreranno gli aumenti sessennali.
2
Art. 202.
- Le particolari attribuzioni degli uffici potranno essere modificate e ampliate dalla Congregazione a
norma dell'opportunità del bisogno e delle esigenze dei singoli servizi e le cauzioni date dagli
impiegati potranno in qualunque tempo essere aumentate in ragione dell'aumento delle riscossioni o
del denaro che essi debbono maneggiare.
3
Art. 203.
- Gli attuali impiegati sebbene sprovvisti di titol sono mantenuti nel posto che occupano.
4
Art. 204.
- L'attuale Segretario contabile sarà tenuto a quanto venne stabilito ed accordato nella seduta della
Congregazione 19 giugno 1910.
5
Art. 205.
- Ogni disposizione contraria al presente regolamento s'intende abrogata.

Tabella organica degli Impiegati e Salariati della Congregazione di Carità.
Qualifica Stipendio
inizialeStipendio Osservazioni
pel futuropersonale
personale
Direttore Amministrativo 500 500fuori organico
Segretrio contabile20001700
Economo10001100ha l'obbligo di aiutare
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Cassiere 300 300fuori organico
Agente di campagna 800 800fuori organico - ha in
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Capo Infermiere10001250comprese L. 180
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infermiere 820 850
Infermiere 820 850
Infermiere 370 370oltre il vitto.
Cuoco 500 550oltre il vitto e un
Massaia 540 590
Lavandaia 210 210oltre il vitto.
Infermiere Ricovero 360 360oltre il vitto.
Infermiera Ricovero 300 312oltre il vitto.
Facchino 360 384oltre il vitto.
Bidello 120 150fuori organico.
Farmacista19002160ha inoltre L. 200 per
Commesso di Farmacia 720 720