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Sulla Interdizione E Sulla Inabilitazione


Published: 1911-04-27
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984220/sulla-interdizione-e-sulla-inabilitazione.html

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LEGGE SULLA TUTELA
SULLA INTERDIZIONE E SULLA INABILITAZIONE
27 Aprile 1911
CAPO I.
Della maggiore età.
Art. 1.
- Sono maggiori di età e giuridicamente capaci tutti ci tadini che hanno compiuto gli anni 21,(1)
salve le eccezioni stabilite dalla presente legge.
CAPO II.
Disposizioni Generali sulla tutela, sull'interdizione ecc. (2)
Art. 2.
- I minori di anni 21 compiuti, di cui ambedue i genitori siano morti, o incorsi per effetto di
condanna penale nella perdita della patria potestà, o dei diritti civili, o non si abbiano notizie da
oltre un anno, sono soggetti a tutela.
Sono ugualmente soggetti a tutela, e dovranno essere int detti i maggiori di età, i quali si trovino in
condizione di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi.
Art. 3.
- Sono soggetti a curatela e debbono essere dichiarati inabili a stare in giudizio, fare transazioni,
prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare lib razioni, alienare ed ipotecare i loro beni, e a fare
altro atto che ecceda la semplice amministrazione se za l'assistenza di in curatore, l'infermo di
mente, il cui stato non sia così grave da far luogo alla interdizione, ed il prodigo.
Potranno pur essere soggetti all'interdizione il sordo muto e il cieco dalla nascita.
Art. 4.
- L'ufficiale di Stato Civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale abbia
lasciato figli in minore età orfani di entrambi i genitori, deve darne immediata comunicazione
scritta al Commissario della Legge.
Ugualmente è fatto obbligo ai medici, sia governativi, sia privati, di dare comunicazione scritta al
Commissario della Legge delle persone che abbiano in cura, e che ritengano affette da malattia
mentale.
Anche l'Ispettore Politico ed i parenti quando loro consti di persone malate di mente o affette da
prodigalità, dovranno dare uguale avviso al Commissar o della Legge.
Art. 5.
- La madre volendo passare a nuovo matrimonio deve far convocare, presentandone istanza al
Commissario della Legge, un consiglio di famiglia a norma dell'art. 13.
Il Consiglio delibererà se l'amministrazione dei beni debba essere conservata alla medesima, e le
potrà stabilire condizioni riguardo all'amministrazione dei beni dei figli, e all'educazione di questi.
In mancanza di tale convocazione la madre perderà il diritto all'amministrazione, ed il Commissario
della Legge, convocato un Consiglio di Famiglia come agli art. 13 e 14, potrà procedere alla nomina
di un tutore ai beni ed alla persona dei minorenni.
Capo III
Della tutela.
Art. 6.
- La nomina del tutore ai figli minorenni potrà essre fatta da quello dei genitori che rimane
superstite, per atto notarile e per testamento.
Mancando la nomina del tutore per parte del genitore superstite, la tutela spetta di diritto all'avo
paterno, e in mancanza, all'avo materno. Della nomia fatta dal genitore, o della tutela di diritto
spettante all'avo paterno, o materno, il Commissario della Legge prenderà atto confermando con
opportuno Decreto il tutore.
Art. 7.
- Mancando la nomina fatta dai genitori, e mancando i tutori di diritto, si procederà alla nomina del
tutore dal consiglio di famiglia costituito come all'art.13 e seg.
Art. 8.
- L'ufficio del tutore è gratuito, e non può essere ricusato che per gravi motivi riconosciuti dal
Commissario della Legge, il quale provvederà, insieme al Consiglio di famiglia, all'immediata
sostituzione.
Art. 9.
- Il tutore nei 5 giorni successivi alla notifica del Decreto del Commissario, che lo conferma nel suo
ufficio a senso del capov. 6, o a quella della deliberazione del Consiglio di famiglia a sensi dell'art.
7, dovrà procedere, previa prestazione del giuramento, ad opera della cancelleria del Tribunale
Commissariale, all'inventario dei beni, coll'intervnto di un membro del consiglio di famiglia
delegato dal Commissario della Legge. Tale inventario dovrà essere depositato presso il Tribunale
Commissariale. e Commissariale.
Art. 10.
- IL tutore, tanto di nomina dei genitori che di nomina del Consiglio di famiglia, se non sia
dispensato da questo dovrà dare cauzione nella somma e nei modi da determinarsi dal Consiglio
medesimo.
Art. 11.
- Il tutore senza l'autorizzazione del Consiglio di famiglia, non può riscuotere i capitali del minore,
prendere denaro a mutuo, contrarre passività sia chirografarie sia ipotecarie, alienare beni immobili,
concedere pegni ed ipoteche, fare locazioni eccedenti il triennio, accettare o ripudiare eredità,
procedere a divisioni, transigere e stare in giudizo meno per gli atti giudiziari o relativi alla
semplice amministrazione.
Art. 12.
- Ogni tutore deve ogni anno presentare lo stato della sua amministrazione al Consiglio di famiglia
che incaricherà un consigliere dell'esame di tale rendiconto per riferirne al Consiglio stesso per la
sua approvazione.
Il conto definitivo della tutela dovrà rendersi al tutelato medesimo, quando sia giunto alla maggiore
età o emancipato, ed al nuovo tutore quando la tutela cessi per altre ragioni.
Il consiglio di famiglia dovrà sempre omologare anche il conto definitivo.
Capo IV
Del Consiglio di famiglia.
Art. 13.
- Verificandosi l'apertura della tutela o dell'interdizione, è costituito dal Commissario della Legge
un Consiglio di famiglia, composto del Commissario che lo presiede e di quattro consulenti,
compreso il tutore dativo o di diritto o quello che potrà essere nominato a tale ufficio, scelti fra i
parenti piu' prossimi e gli affini, o in mancanza, fr altri cittadini probi ed esperti.
Nessuno potrà rifiutare l'ufficio di consulente, e solo potrà essere dispensato per giusti motivi
riconosciuti dal Commissario della Legge.
Art. 14.
- Il Consiglio di famiglia, nei casi contemplati dalla legge, procede alla nomina del tutore fra i
quattro consulenti scelti dal Commissario della legge.
Il Consiglio di famiglia, oltre che pei rendiconti annuali, potrà essere convocato, durante il corso
della tutela, ad istanza del tutore o di due consulenti, o d'ufficio dal Commissario della legge.
Art. 15.
- Nei consigli di famiglia l'ufficio del tutore e dei consulenti è gratuito.
Capo V.
Dell'interdizione.
Art. 16.
- L'interdizione di cui al 1. capoverso dell'art. 2 può essere promossa con regolare giudizio da
qualsiasi parente, dal coniuge, dal procuratore del Fisco.
Sarà però in facoltà del Commissario della legge di provvedere, anche prima o in pendenza del
giudizio, alla nomina di un curatore provvisorio nei casi d'urgenza.
Art. 17.
- Col Decreto del Commissario della legge, che ammette la citazione dell'interdicendo, sarà ordinata
la convocazione di un apposito consiglio di famiglia, composto come all'art. 13, il quale dovrà
pronunciarsi sull'opportunità dell'interdizione. Contemporaneamente si procederà dal Commissario
della legge all'interrogatorio dell'interdicendo senza intervento della parte che promosse
l'interdizione.
Esauriti tali incombenti, il giudizio avrà il suo crso intervenendo per le conclusioni anche il
procuratore del Fisco.
Art. 18.
- La sentenza che ammette l'interdizione avrà il suo effetto dalla pubblicazione.
La medesima dovrà essere intimata tanto all'interdeto quanto alla persona, eletta dal Commissario
della Legge, nella sentenza stessa, come curatore ad hoc, a messo di un cursore specialmente
delegato.
Art. 19.
- A cura del promovente il giudizio, e in difetto, d'ufficio, nel termine di cinque giorni della
pubblicazione della sentenza che ordina l'interdizione, la medesima dovrà essere annotata nel
registro da tenersi dalla Cancelleria e nell'albo delle tutele, interdizioni da affiggersi nella
Cancelleria stessa come all'art. 27.
Un estratto dovrà pure essere affisso nei luoghi destinati all'affissione nelle parrocchie dalla
Repubblica, ed inserito nel bollettino degli annunzi giudiziarii delle provincie finitime del Regno
d'Italia, Forlì e Pesaro-Urbino.
Art. 20.
- A mezzo del curatore ad hoc, di cui all'art. 18, potrà la persona di cui è stata pronunciata
l'interdizione, nel termine di 10 giorni dalla intimazione, proporre appello dalla sentenza.
Art. 21.
- A cura del Commissario della legge, ugualmente nei ci que giorni dalla pubblicazione della
sentenza d'interdizione, sarà convocato, a senso dell'art. 13 il consiglio di famiglia, che nella sua
prima adunanza procederà alla nomina del tutore in conformità all'art. 14. Quando però l'interdetto
abbia il coniuge maggiore di età e non separato legalmente, il medesimo sarà il suo tutore di diritto.
E tutore di diritto dopo il coniuge, sarà pure il padre dell'interdetto, e in sua mancanza la madre.
Esistendo tutore di diritto, il Commissario della Legge ne prenderà atto, e così nella prima
adunanza, ne prenderà atto il Consiglio di famiglia.
Art. 22.
- Tutte le disposizioni relative all'ufficio, funzioni ed obblighi del tutore, di cui agli art. 8. 9. 10. 11.
12., sono pure applicabili ai tutori ed ai Consigli di famiglia dell'interdetto.
Capo VI
Dell'inabilitazione.
Art. 23.
- L'inabilitazione, di cui all'art.3 può essere promossa con regolare giudizio nei modi e forme
indicate dagli art.16 e 17: la sentenza che la pronuncia avrà pure il suo effetto dalla pubblicazione,
dovrà essere notificata nelle forme dell'art.18, e quindi annotata, affissa e inserita a senso dell'art.19.
Art. 24.
- La persona contro cui è stata pronunciata sentenza d'inabilitazione potrà promuovere a mezzo del
curatore, di cui agli art.18 e 20, appello nei 10 giorni dall'intimazione.
Art. 25.
- A cura del Commissario della legge nei cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza si
procederà, a mente dell'art.13 alla convocazione del consiglio di famiglia per la nomina del
curatore. (art.14). Però esistendo o il coniuge non separato o - in sua mancanza - il padre o la madre
dell'inabilitato, i medesimi saranno curatori di diritto.
Art. 26.
- L'ufficio del curatore è gratuito: ed il medesimo d vrà rendere conto alla fine della sua gestione,
allo stesso inabilitato, di cui la inabilitazione sia tata revocata, o al nuovo curatore, e sempre
coll'assistenza di un consiglio di famiglia nominato dal Commissario della Legge.
CAPO VII.
Registro delle tutele, interdizioni e inabilitazion, ed albo dei minori, interdetti e inabilitati.
Art. 27.
- Presso il Tribunale Commissariale è istituito un registro delle tutele, interdizioni e inabilitazion,
tenuto a cura della Cancelleria Civile.
E' pure istituito un albo, da affiggersi nella Cancelleria, nella Segreteria dell'Interno e nell'Ufficio di
Stato Civile dei minorenni interdetti e inabilitati colle indicazioni dei rispettivi tutori e curatori.
CAPO VIII.
Cessazione dell'interdizione e inabilitazione.
Art. 28.
- La revoca della interdizione e dell'inabilitazione, quando vengano a cessare le cause che vi
abbiano dato luogo, sarà provocata e conseguita coll stessa procedura stabilita per la loro
declaratoria agli art.16. 17. 18. 23. 24. La sentenza che revoca tali provvedimenti sarà ugualmente
annotata, affissa ed inserita per estratto, a sensi d ll'art.19.
Art. 29.
- Sono abrogate tutte le disposizioni Statutarie, nonchè di altre Leggi e Decreti speciali, ed anche
consuetudinarie, che siano in contrapposto colla presente legge, la quale avrà effetto dal giorno
della sua pubblicazione.
Art. 30.
- Gli atti anteriori all'interdizione o inabilitazione possono essere annullati se la causa d'interdizione
o inabilitazione esisteva al tempo in cui avevano luogo gli atti medesimi, e semprechè, o per la
qualità del contratto o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare all'interdetto o
inabilitato, o altrimenti risulti che, senza tale condizione, o di mente o di animo, il medesimo non
avrebbe stipulato l'atto contratto.
Art. 31.
- Dalla pubblicazione della legge, entro il termine di 15 giorni, a cura dei tutori, dei parenti, del
Procuratore del Fisco e del Consiglio dei XII sarà data comunicazione al Commissario della Legge
delle tutele, interdizioni e inabilitazioni in cors, ed alle quali sarà nel piu' breve termine
provveduto di conformità alla legge presente.