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Per La Verifica E Il Controllo Dei Pesi E Delle Misure E Sulla Nomina E Attribuzioni Degli Edili


Published: 1911-12-02
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984218/per-la-verifica-e-il-controllo-dei-pesi-e-delle-misure-e-sulla-nomina-e-attribuzioni-degli-edili.html

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Legge per la verifica e il controllo dei pesi e delle misure e sulla nomina e attribuzioni degli Edili.
2 Dicembre 1911
Art. 1.
- Gli Edili, oltre alle attribuzioni loro demandate dalle leggi, regolamenti e decreti vigenti, sono
tenuti di procedere direttamente alla verifica prima e a quella annuale dei pesi e delle misure, e alla
esazione delle relative tasse nel modo e nella misura determinate dagli articoli successivi.
Art. 2.
- Nell'Ufficio dell'Edilato, oltre le misure ed i pesi di carattere storico, si conservano i prototipi del
Metro, del Chilogramma, del Litro ecc. nonchè del Braccio, della Libbra, del Boccale ecc. e i loro
multipli e sotto multipli usati in commercio.
Art. 3.
- I pesi e le misure, prima di essere poste in uso in tutto il territorio della Repubblica, dovranno
subire una prima verifica nell'Ufficio dell'Edilato, e l'applicazione di un bollo portante lo stemma
dello Stato, dietro pagamento di una tassa per ogni istrumento di cui all'art. N.11.
Art. 4.
- Effettuata la verificazione, l'Ufficio rilascerà un certificato quietanza estratto da un registro a
madre e figlia, da cui risulterà la tassa percetta, il numero degli istrumenti verificati e il nome della
persona che ha chiesta la verificazione.
Art. 5.
- Gli strumenti, di qualunque fabbricazione essi siano, non rispondenti ai prototipi di Ufficio, non
potranno essere bollati nè messi in circolazione.
Art. 6.
- La verifica dei pesi e misure è annuale a sensi della Rubrica 38.a libro V. dello Statuto, e viene
eseguita a domicilio: a prova di tale verifica si imprimerà su di ogni istrumento verificato la data
dell'anno in corso, se è possibile, e in ogni caso si lascerà all'utente ogni anno, e precisamente nel
giorno della verifica, un certificato-quietanza stacc to da altro registro a madre e figlia, da cui risult
il numero degli strumenti verificati, il nome dell'utente e la tassa percetta, di cui all'articolo 12.
Art. 7.
- La verifica annuale verrà eseguita entro i mesi di Gennaio e Febbraio. Sarà però in facoltà degli
Edili di compiere verifiche straordinarie le quante volte ciò crederanno opportuno.
Art. 8.
- Il certificato-quietanza, di cui agli articoli 4 e 6, deve dagli utenti essere presentato all'ufficio
dell'Edilato ad ogni richiesta.
Art. 9.
- Utenti sono tutti coloro che usano pubblicamente, o negli spacci aperti al pubblico, pesi e misure.
Essi utenti saranno numerati in apposito elenco da conservarsi nell'Ufficio dell'Edilato.
Art. 10.
- Coloro che intendessero aprire un nuovo esercizio pel quale fosse necessario l'uso dei pesi e delle
misure, dovranno darne denuncia all'Ufficio dell'Edilato e farsi iscrivere nell'elenco degli utenti.
Art. 11.
- Per la prima verifica gli utenti pagheranno una quota fissa di L.0.20 per ogni bollo, eccezione fatta
per i boccali e litri e loro sottomultipli pei quali si pagheranno L.0.05 per ogni pezzo o bollo.
S'intende che i boccali, i litri e loro sottomultipi debbono essere bollati pezzo per pezzo.
Art. 12.
- Per le verifiche annuali, gli spacciatori all'ingrosso pagheranno in complesso L.5; i venditori al
minuto L.2; gli ambulanti L.5.25.
I privati che si servissero di pesi e misure per vendere all'ingrosso ed al minuto derrate od altro, in
modo però non continuo, dovranno pagare per ogni peso o misura una tassa annua complessiva di
L.1, con obbligo di sottoporre gli istrumenti al controllo, di cui alla presente legge.
Anche di questi sarà tenuto apposito elenco nell'Ufficio dell'Edilato.
Art. 13.
- Alla fine di ogni trimestre gli Edili presenteranno alla Contabilità di Stato i due registri bolletari,
ed eseguiranno il versamento alla Cassa Generale dei r lativi introiti fatti, distinguendo per le due
specie dei medesimi.
Art. 14.
- L'Ufficio dell'Edilato è tenuto ad esercitare l'azione di controllo e verifica sui pesi e sulle misure in
tutto il territorio della Repubblica, come pure in tutto lo Stato è tenuto di vegliare sul vino, sul pane,
sulle carni, sul pesce e in generale sopra ogni sorta di commestibili. (Regolamento Edilizio art.10).
Tale vigilanza potrà farsi con gli Edili degli altri centri della Repubblica nei quali esistono.
Art. 15.
- I contravventori agli articoli 3, 6, 8, 10 sono soggetti secondo i casi, alle pene di cui all'articolo 20
del Regolamento Edilizio vigente, 30 ottobre 1864; agli articoli 354, 355, 550 N.6 del Codice
Penale.
Art. 16.
- L'Ufficio avrà sede in Borgo, e i due Edili dovranno procedere sempre d'accordo, con metà di
indennizzo e con uguale giurisdizione e potere in tutto lo Stato. Tuttavia, per opportunità, potranno
dividersi il lavoro nel modo che crederanno migliore e piu' conveniente, e ripartire anche il
territorio dello Stato in due parti comprendenti la I. le parrocchie della Pieve, Fiorentino,
Chiesanuova, Montegiardino e Faetano, la II. le parrocchie del Borgo Maggiore, Serravalle,
Acquaviva, Domagnano e S. Giovanni.
Ogni Edile potrà esercitare il proprio ufficio direttamente in una sola delle due parti pur rimanendo
in comune gli utili, di cui all'art.17.
Art. 17.
- Gli edili, oltre alla gratificazione di L.150 ciascuno avranno diritto al 50 per cento, sull'ammontare
delle tasse riscosse annualmente, e del 50 per cento sull'ammontare delle multe incassate per
contravvenzioni.
Art. 18.
- Gli Edili sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, rimangono in carica per due anni, e
possono essere rieletti.
Art. 19.
- Gli edili possono essere sospesi o destituiti dal Consiglio per infrazioni agli obblighi e doveri tutti
loro imposti in materia della presente legge, e di quelle vigenti precedentemente.
Art. 20.
- Tutti coloro che presentemente fanno uso di pesi e m sure, dovranno ottemperare al disposto della
presente legge entro due mesi della sua pubblicazione.
Art. 21.
- La presente legge entrerà in vigore dal giorno in cui ne sarà fatta la legale pubblicazione.