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Che Abolisce Gli Atti In Via Economica Innanzi Alla Reggenza E Attribuisce Al Giudice Conciliatore Ampie Funzioni Conciliative


Published: 1914-08-28
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984205/che-abolisce-gli-atti-in-via-economica-innanzi-alla-reggenza-e-attribuisce-al-giudice-conciliatore-ampie-funzioni-conciliative.html

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LEGGE
CHE ABOLISCE GLI ATTI IN VIA ECONOMICA INNANZI ALLA REGGENZA E
ATTRIBUISCE AL GIUDICE CONCILIATORE AMPIE FUNZIONI CONCILIATIVE
28 Agosto 1914 N. 25
Art. 1.
- La conciliazione delle controversie e delle contestazioni di qualsiasi genere viene demandata al
Giudice Conciliatore.
Art. 2.
- Gli atti in via economica fino ad oggi compiuti innanzi alla Reggenza sono aboliti eccezion fatta
per ciò che riflette le cessione e la sequestrabilità degli stipendi a norma della legge 27 Maggio
1899 (1).
Art. 3.
- Agli atti economici di cui nel precedente articolo si intende sostituito il verbale da compiersi
avanti il Conciliatore a norma dell'art. 7 della Legg 10 Dicembre 1884 (2).
Art. 4.
- Il Giudice Conciliatore dovrà fissare due udienze alla settimana per esaurire personalmente le
incombenze di cui sopra.
Art. 5.
- Le disposizioni contenute nella Legge 10 Dicembre 1884 sul Giudice Conciliatore saranno
osservate in quanto siano confacenti con quelle della presente.
Art. 6.
- La presente Legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua legale pubblicazione.

(1) R. pag. 359.
(2) R. pag. 353.