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Sulle Tasse Ipotecarie E Sugli Emolumenti Dovuti Al Conservatore Delle Ipoteche


Published: 1918-03-14
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LEGGE E REGOLAMENTO
SULLE TASSE IPOTECARIE E SUGLI EMOLUMENTI DOVUTI AL CONSERVATORE
DELLE IPOTECHE
14 Marzo 1918 N. 11
1.) Legge
I. Tasse Ipotecarie.
Art. 1.
- E' stabilita una tassa sopra le iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, non che sugli annotamenti che
si fanno nei pubblici registri delle ipoteche.
La tassa è proporzionale o fissa.
Art. 2.
- La tassa proporzionale si applica:
1 - alle iscrizioni, in ragione di centesimi 20 per ogni cento lire della somma iscritta;
2 - agli annotamenti di subingresso, in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire della somma
espressa nell'atto, o, in difetto, sul valore del diritto ipotecario che costituisce l'oggetto della
formalità;
3 - alle rinnovazioni ipotecarie, in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire della somma, per la
quale viene rinnovata l'ipoteca;
4 - alle trascrizioni dei trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, in ragione di centesimi
10 per ogni cento lire del valore accertato agli effetti della tassa di registro o di successione.
Pei trasferimenti a titolo di successione e nelle donazioni in linea retta la tassa di trascrizione si
liquida sul valore, accertato come sopra, senza deduzione delle passività che gravano i beni
trasferiti.
L'ammontare della tassa liquidata a norma del present articolo non potrà essere inferiore alla
somma di centesimi cinquanta.
Art. 3.
- E' dovuta la tassa fissa di lire due:
1 - per le trascrizioni ed iscrizioni non contemplate nell'articolo precedente;
2 - per gli annotamenti per postergazioni o cessioni di priorità o di ordine ipotecario, per le
cancellazioni e per le riduzioni d'ipoteca.
Art. 4.
- Se la ipoteca venisse presa per una rendita non elevata a capitale, la rendita sarà valutata colle
norme indicate dagli articoli 18 e 19 della legge sulle tasse di registro.
Art. 5.
- Ove fosse stata pagata la tassa proporzionale per un'iscrizione ipotecaria, sarà soltanto dovuta la
tassa fissa di lire due per quelle iscrizioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione che, rispetto
ad essa, fossero fatte sui pubblici registri.
Art. 6.
- Le tasse stabilite dalla presente legge dovranno essere pagate all'Ufficio delle Ipoteche
contemporaneamente alla iscrizione, all'annotamento o alla trascrizione nei registri ipotecari che
danno luogo alla tassa, nè potranno essere restituite, salvo il caso in cui la nullità del titolo dess
luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizi ni della legge di registro.
La tassa dovuta per la trascrizione degli atti portanti trasferimenti di diritti immobiliari e dei
trasferimenti per causa di morte, sarà riscossa contemporaneamente alla tassa di registro ed a quella
di successione.
Art. 7.
- L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolu enti dovuti al Conservatore è a carico del
richiedente.
Al pagamento però della tassa e degli emolumenti soo c l richiedente tenuti in solido tutti coloro
nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizione iscrizione ipotecaria, anche la persona
o le persone dei debitori, contro dei quali si è presa l'iscrizione; però i debitori di quota speciale non
sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolu enti che in proporzione della loro quota.
Art. 8.
- Sono esenti interamente da tasse e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare
l'esazione delle multe e spese di giustizia penale o d lle tasse di successione.
Per le tasse e gli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse
dello Stato, per qualsiasi ragione, varranno le norme dettate dall'art. 56 della legge di registro.
Art. 9.
- Le somme pagate per la tassa fissa o proporzionale saranno scritte in lettere ed in cifre dall'Ufficio
delle ipoteche sul certificato che si rilascerà alla parte, in prova dell'annotamento eseguito, o sul
duplo della nota di iscrizione o di trascrizione, che verrà restituito al richiedente della formalità.
La stessa menzione di pagamento sarà scritta sulla nota che rimane presso l'Ufficio.
Art. 10.
- Vi è prescrizione per il supplemento di tassa, dopo il termine di tre anni dal pagamento della tassa
principale.
Art. 11.
- Per l'esazione delle tasse stabilite dalla present l gge e pel modo di decidere le controversie che
insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro.
II. Emolumenti dovuti al Conservatore.
Art. 12.
- Gli emolumenti che il Conservatore delle ipoteche è autorizzato a riscuotere per le formalità, e per
le operazioni richieste al suo ufficio sono determinati dall'annessa tariffa.
Art. 13.
- Nessun emolumento è dovuto per le formalità, per le operazioni richieste dallo Stato nell'esclusivo
suo interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'Erario.
Art. 14.
- Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie lla presente legge.
Art. 15.
- La presente legge entrerà in vigore il 1° Agosto 1918.
Tariffa degli emolumenti dovuti al Conservatore delle Ipoteche.
1 - Per ogni nota di trascrizione redatta dall'ufficio, compresa la seconda nota.........................
L.1,-
2 - Per la copia del titolo di cui all'art. 12 della legge sulle trascrizioni, qualora non venga esibita
dalla parte, e per la scritturazione della seconda not di trascrizione redatta dall'ufficio, per ogni
carta di due facciate
.....................................................L.0,50
3 - Per la redazione di titolo di cui kall'art. 14 della citata legge, per ogni carta di due
facciate.............L.0,60
4 - Per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione, e per ogni annotamento da farsi sui
relativi registri..............................................L.0,50
5 - Per ricerche al repertorio ed alla tavola alfabetica, per ogni nome...........................
................L.0,50
Se inoltre verrà richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni e dei relativi
annotamenti, per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionata. L.0,25 6 - Per la
ricerca di ogni nota o titolo............L.0,50
7 - Per ogni certificato tanto generale che special, oltre all'emolumento di cui al n. 5.
............................L.2,-
8 - Per ogni certificato negativo, oltre all'emolumento di cui al n. 5
.................................................L.1,-
N.B. - Agli effetti della liquidazione degli emolumenti di cui ai numeri 2 e 3 ogni carta cominciata
si ha come finita.
2.) Regolamento.
Parte I
Registri ipotecari e loro tenuta
Art. 1.
- Pel servizio ipotecario si prescrivono i seguenti registri:
1. - registro "Deposito":
2. - registro per le trascrizioni:
3. - registro per le iscrizioni.
Art. 2.
- Il registro "Deposito" serve per annotarvi, al moento della consegna, e per ordine numerico, la
presentazione delle note e dei titoli relativi alle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed
annotazione e per allibrarvi le tasse esatte per le formalità di ogni specie.
Il registro per le trascrizioni è destinato alla letterale copiatura delle note, le quali accompagnano i
titoli di cui si è richiesta la trascrizione.
Il registro per le iscrizioni è destinato alla trascrizione letterale delle note di iscrizione.
Tutti i registri dovranno essere vidimati sopra ogni foglio, prima che vengano messi in uso, dal
Commissario della Legge, il quale indicherà il numero dei fogli ed il giorno in cui sono stati
vidimati nel verbale di vidimazione, che apporrà sul frontespizio del registro.
I detti registri saranno chiusi giornalmente colla seguente dicitura:
"Chiuso il giorno .............. ..(in tutte lettere).
IL CONSERVATORE
N.N."
Nel registro " Deposito" il chiuso giornaliero dovrà occupare da solo un'intera casella.
Art. 3.
- I registri di formalità saranno scritti di seguito senza lasciare spazi in bianco, nè interlinee, e s nza
aggiunte.
Le cancellature di parole devono essere approvate dal Conservatore in fine di ciascun foglio colla
sua firma e coll'indicazione delle parole cancellat.
In essi si devono osservare rigorosamente le serie d ll date, dei fogli e dei numeri d'ordine, che
devono essere progressivi per ciascun volume.
Art. 4.
- Gli annotamenti di ogni specie, come i subingressi le cancellazioni totali e parziali, ed ogni altr
annotazione, saranno fatti in margine delle trascrizion e iscrizioni relative e verranno datati e
sottoscritti dal Conservatore.
Art. 5.
- Oltre ai registri indicati dall'art. 1 si terranno i seguenti registri sussidiari:
1. - il repertorio delle iscrizioni;
2. - la tavola alfabetica delle trascrizioni;
3. - l'indice generale delle iscrizioni e delle trascrizioni;
4. - la rubrica alfabetica dei cognomi iscritti all'indice generale delle iscrizioni e delle trascrizioni.
Art. 6.
- Il repertorio delle iscrizioni è destinato a ricevere, sotto il nome delle persone debitrici e credit ici,
l'indicazione delle iscrizioni e delle annotazioni che le concernono.
Nella tavola alfabetica delle trascrizioni dovranno i dicarsi le trascrizioni e relative annotazioni
sotto il nome tanto della persona a cui favore la formalità si eseguisce, quanto di quella contro cui la
formalità stessa ha luogo.
Nei detti registri si dovrà destinare una pagina per ogni individuo e non si dovranno confondere
nello stesso conto piu' individui, quantunque cointeressati.
Le donne maritate o vedove vi saranno portate sotto il cognome paterno, che sarà il primo indicato,
e vi saranno quindi indicati anche i cognomi e i nomi del marito o mariti.
Ciascuna pagina sarà divisa in due parti; la prima verrà destinata alle formalità a favore e la seconda
quelle contro.
Art. 7.
- L'indice generale delle iscrizioni e delle trascrizioni serve per indicare gl'individui pei quali trovasi
aperto apposito conto tanto nel repertorio delle iscrizioni che nella tavola delle trascrizioni.
Nell'impianto di questo indice si seguirà lo stretto ordine alfabetico.
Art. 8.
- La rubrica alfabetica dei cognomi serve a facilitare le ricerche nell'indice generale delle iscrizioni
e delle trascrizioni.
Parte II
Prescrizioni diverse.
Art. 9.
- Le note e le domande che si presentano all'Ufficio delle Ipoteche per ottenere una formalità
ipotecaria di trascrizione o d'iscrizione od un annotamento devono essere datate e sottoscritte dal
richiedente.
Appena seguita la consegna di una o piu' note o di titoli, o di atti per iscrizioni, rinnovazioni,
trascrizioni o annotamenti il Conservatore darà ricevuta all'esibitore dei titoli e delle carte ricevute e
delle somme depositate, mediante consegna di bolletta staccata dal bollettario speciale di cui all'art.
3 del regolamento per l'applicazione della legge del registro.
In detta ricevuta sarà indicato anche il numero d'ordine del registro "Deposito".
Art. 10.
- Il Conservatore dovrà custodire i titoli e le note, che si conservano in ufficio, in appositi volumi
colle seguenti classificazioni:
1 - volumi delle note delle iscrizioni;
2 - volumi delle note delle trascrizioni;
3 - volumi dei titoli relativi alle trascrizioni;
4 - volumi delle domande di annotamento e dei titoli relativi;
5 - volume delle domande per il rilascio di certificati.
I volumi sopraindicati comprenderanno le note, i titoli e le domande presentate in un regolare
periodo di tempo, come sarebbe un trimestre, un seme tre od un anno, e si comporranno,
possibilmente, di un numero di fogli non superiori a cento.
In margine di ciascuna nota o titolo sarà indicato il v lume ed il numero sotto cui la relativa
formalità figura eseguita sul registro particolare.
Art. 11.
- I registri ed i documenti di ogni specie non potranno essere mai asportati dall'ufficio fuorché per
ordine del Commissario della Legge, osservate le cautele che esso determinerà.
Art. 12.
- Il Conservatore trasmetterà ogni mese al Commissario della Legge un estratto del registro
deposito, redatto su conforme stampato.
Il Commissario provvederà a che detto estratto, da lui vidimato, venga depositato subito dal
Cancelliere nell'Archivio di Stato.
Art. 13.
- Entro il mese di settembre di ogni anno il Conservatore dovrà trasmettere al Segretario Economico
un Elenco delle iscrizioni prese a favore dello Stato e degli enti da esso amministrati o dipendenti e
da rinnovarsi nell'anno successivo.
Sarà cura di detto Segretario di chiedere la rinnovazione di quelle iscrizioni, che fosse necessario di
conservare.
Il Conservatore sarà responsabile del danno che avrà arrecato l'omesso od il ritardato invio di detto
elenco.
Art. 14.
- Il Conservatore deve, a chiunque ne faccia richiesta, con regolare domanda scritta su competente
carta bollata, dare copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e degli annotamenti, o il certificato che
non ve ne è alcuno.
Deve altresì permettere l'ispezione dei registri; ma non è lecito ad alcuno di prendere copia delle
trascrizioni, iscrizioni od annotamenti.
Il Conservatore deve dar copia anche dei documenti d positati in ufficio in originale.
Art. 15.
- Il Conservatore è responsabile per i danni risultanti:
1 - dall'omissione nei registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e dei relativi annotamenti, come pure
degli errori incorsi in tali operazioni:
2 - dall'omissione nei certificati di una o piu' trascrizioni od annotamenti, come pure degli errori
incorsi nei medesimi, salvochè l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non
possano venir imputate al Conservatore;
3 - dalle cancellazioni delle ipoteche e dagli annotamenti d'inefficacia delle trascrizioni
indebitamente operati.
Art. 16.
- Nel caso di qualunque diversità fra i risultati de registri e quelli delle copie o dei certificati
rilasciati dal Conservatore, si starà ai risultati dei registri, ferma la responsabilità del Conservatore
per ogni danno che fosse derivato dalle inesattezze dell dette copie o dei detti certificati.
Art. 17.
- Il Conservatore non può in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare
o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le trascrizioni, iscrizioni od
annotamenti richiesti, nè di spedire le copie o i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni
arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti f re stendere immediatamente gli opportuni verbali
da un notaio o da un cursore assistiti da due testimoni.
Il Conservatore può però ricusare di ricevere le not e i titoli, se non sono in caratteri intelligibil , e
non può riceverli quando non hanno i requisiti voluti dagli articoli 5,6 e 47 della Legge 16 marzo
1854 e dall'art. 11 della legge sulle trascrizioni.
Art. 18.
- Il Conservatore non può ricevere alcuna domanda di tr scrizione o di iscrizione fuorché nelle ore
nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico, secondo l'orario ufficiale approvato dal Governo.
Art. 19.
- Restano abrogate le disposizioni contrarie al presente regolamento.