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Che Abroga L'art 549 N 9 Cod Pen E Dichiara Misfatto Dar Ricetto E Favorire I Disertori Dagli Eserciti Esteri


Published: 1918-03-14
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984193/che-abroga-lart-549-n-9-cod-pen-e-dichiara-misfatto-dar-ricetto-e-favorire-i-disertori-dagli-eserciti-esteri.html

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LEGGE
CHE ABROGA L'ART. 549 N. 9 COD. PEN. E DICHIARA MIS FATTO DAR RICETTO E
FAVORIRE I DISERTORI DAGLI ESERCITI ESTERI
14 Marzo 1918
Art. 1.
- La disposizione contenuta nel N. 9 del art. 549 Codice penale (1) è abrogata, e la contravvenzione
ivi prevista, sarà considerata misfatto.
Art. 2.
- Tutti coloro che daranno ricetto a un disertore dell'esercito di un Governo Estero, incorreranno
nella pena della prigionia da uno a tre anni e nell'ammenda da L. 100 a L. 500.
Coloro che in qualsiasi modo favoriranno un disertor incorreranno nella pena della prigionia da sei
mesi ad un anno e nell'ammenda da L. 50 a L. 200.
Art. 3.
- La metà dell'ammenda di cui ai precedenti articoli ederà a vantaggio degli agenti della forza
pubblica che avranno cooperato allo scoprimento del misfatto.
Art. 4.
- La presente legge andrà in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

(1) R. pag. 431