Advanced Search

Sulla Tutela E Conservazione Dei Monumenti, Dei Musei, Degli Scavi E Degli Oggetti Di Antichita' E Di Arte


Published: 1919-06-10
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984190/sulla-tutela-e-conservazione-dei-monumenti%252c-dei-musei%252c-degli-scavi-e-degli-oggetti-di-antichita-e-di-arte.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
LEGGE
SULLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI, DEI MUS EI, DEGLI SCAVI
E DEGLI OGGETTI DI ANTICHITA' E DI ARTE
10 Giugno 1919 N. 17
TITOLO I.
Art. 1.
- Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano
interesse storico, archeologico, paletnologico e artistico.
Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquant'anni.
Art. 2.
- Le cose di cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a
Confraternite, a Enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad Ente morale riconosciuto.
Il Congresso degli Studi, sulle conformi conclusioni della Commissione Governativa per la
conservazione dei monumenti di cui al Titolo 2, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose
da uno ad altro degli Enti soprannominati, quando non derivi danno alla loro conservazione e non
ne sia menomato il pubblico godimento.
Art. 3.
- I Sindaci di Governo, i Parroci, i Rettori di Chiese, ed in generale tutti gli amministratori di Enti
morali, presenteranno alla suddetta Commissione l'elenco descrittivo delle cose di cui all'art. 1 di
spettanza dell'Ente morale da loro amministrato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge.
Art. 4.
- Tale elenco deve indicare il numero progressivo d tutti gli oggetti, la provenienza, il soggetto
rappresentato, il secolo cui appartengono, l'autore di scuola, nonchè una sommaria illustrazione
storica dei medesimi.
Art. 5.
- L'elenco sarà fatto in duplice esemplare da conservarsi uno dai possessori, l'altro dalla
Commissione.
Art. 6.
- Non si potranno eseguire innovazioni nell'ordinamento delle raccolte, senza l'autorizzazione della
Commissione.
In ogni caso nei nuovi ordinamenti non dovrà essere mutata la numerazione degli oggetti. Ove
qualche mutamento in essa sia assolutamente necessario, dovrà col nuovo numero essere tenuto in
evidenza l'antico.
Ai restauri dei dipinti dovrà sempre precedere l'autorizzazione della Commissione, fatta eccezione
delle semplici riparazioni, dei casi di assoluta urgenza e dei lavori di vera conservazione.
Art. 7.
- Il Congresso degli Studi, sentito il parere della Commissione, ha facoltà di provvedere, ove
occorra, alla integrità e sicurezza delle cose suddette, facendole trasportare e custodire
temporaneamente in pubblici istituti.
Sentito il parere della Commissione, il Congresso degli Studi ha anche la facoltà di far restaurare,
ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ed impedirne il
deterioramento.
Le spese saranno a carico dell'Ente proprietario, se ed in quanto l'Ente medesimo sia in grado di
sostenerle.
Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell'Ente a sostenerla è dato ricorso al
Consiglio Grande e Generale.
Art. 8.
- Le cose mobili o immobili, di spettanza degli Enti morali surricordati saranno descritti in appositi
elenchi dietro invito rivolto agli amministratori degli Enti medesimi.
Se nel termine in cui all'art. 3 della presente legge li amministratori non avranno presentato gli
elenchi, o avranno presentato gli elenchi dolosamente inesatti, la Commissione procederà alla
denuncia al Commissario della Legge per l'azione giudiz aria come al Titolo III.
Art. 9.
- Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifici sacri, le cose d'arte e di antichità dovranno essere
liberamente visibili.
Speciali norme e cautele, d'accordo con la Commissione, dovranno adottarsi per le cose di valore
esistenti in dette chiese ed edifici.
Art. 10.
- Le cose spettanti agli Enti dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo che la
Commissione stimerà piu' idoneo a garantirne la conservazione e la custodia. Nessuna delle cose
predette potrà essere rimossa senza il consenso della Commissione stessa.
Per qualunque remozione avvenuta contrariamente al disposto dei precedenti articoli senza il
consenso della Commissione, questa eleverà processo v rbale da trasmettersi al Commissario della
Legge, che precederà agli effetti del Titolo III della presente legge.
Art. 11.
- Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose, di cui all'art.
1, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia alla
Commissione.
Art. 12.
- Il Governo avrà diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di
alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il
termine dovrà essere prorogato fino a quattro mesi.
Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del
diritto di prelazione e l'alienazione non potrà effettuare la tradizione della cosa.
Art. 13.
- Le cose di cui all'art. 1, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di
deterioramento o il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dalla
Commissione, potranno essere, se mobili, esportate in luogo sicuro, od espropriate, se trattassi di
immobili.
E' comunque in facoltà del Governo di procedere d'ufficio al restauro degli immobili e degli oggetti
d'arte che ne siano riconosciuti bisognevoli.
Art. 14.
- E' vietata l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose che abbiano notevole interesse
storico, archeologico e artistico.
Il proprietario o possessore delle cose e oggetti d'arte il quale intende esportarle, dovrà farne
denuncia alla Commissione, la quale giudicherà in merito.
Art. 15.
- Entro il termine di due mesi, che può essere prorogato a quattro, il Governo potrà acquistare la
cosa denunciata per l'esportazione.
L'acquisto seguirà al prezzo dichiarato dall'esportat e e la cosa, durante il termine anzidetto, sarà
custodita a cura del Governo.
Nel caso di divieto di esportazione, qualora l'offerta non venga accettata, si provocherà il giudizio di
una Commissione peritale, la quale determinerà il prezzo ponendo a base della stima il valore della
cosa all'interno del Regno l'Italia.
La Commissione peritale di cui sopra sarà nominata per metà dall'esportatore per metà dalla
Commissione. Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo, e dove
tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal Commissario della Legge.
Art. 16.
- Le cose previste nell'art. 1 non potranno essere d molite, rimosse, modificate nè restaurate senza
l'autorizzazione della Commissione.
Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricors all'autorità giudiziaria.
Art. 17.
- Quando si trovino cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere
prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le
altre norme necessarie, allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce
richiesta dai monumenti stessi.
Art. 18.
- Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato,
quando con decreti del Consiglio sia dichiarata la convenienza.
Il proprietario del fondo ove si eseguiscono gli scavi avrà diritto a compenso per il lucro mancato e
per il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente, esso
sarà determinato con le norme stabilite dalla legge sull'espropriazione.
Le cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse sarà rilasciata al proprietario del fondo una quarta
parte, oppure il prezzo equivalente, a scelta della Commissione. Il valore delle cose verrà stabilito
come nell'art. 15.
Art. 19.
- Per la dichiarazione di pubblica utilità si segue la legge sulle espropriazioni.
Nella stima del fondo non sarà però tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse
archeologico, che si ritenga potervisi rinvenire.
Art. 20.
- Potrà la Commissione concedere a enti o a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche,
purchè essi si sottopongano alla vigilanza degli ufficiali governativi e osservino tutte le norme che
da queste saranno imposte nell'interesse della scienza.
Delle cose scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure il prezzo equivalente alla
metà, a scelta della Commissione.
Il valore delle cose sarà stimato come all'art. 15.
La licenza sarà immediatamente ritirata ove non si os ervino le prescrizioni di cui nella prima parte
di questo articolo.
Il Governo potrà pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella
iniziativa o nella prosecuzione dello scavo.
In tale caso però dovrà concedersi ad essi rimborso delle spese per gli scavi già eseguiti senza
pregiudizio della eventuale partecipazione loro al quarto delle cose che già fossero state scoperte al
momento della revoca della licenza.
Art. 21.
- Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo e di resti monumentali, quanto il detentore di essi,
debbono farne immediata denuncia all'autorità competent e provvedere alla loro conservazione
temporanea lasciandoli intatti fino a che non siano visitati dalla predetta autorità.
Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia, potrà lo scopritore
rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.
La commissione li farà visitare entro 15 giorni dalla denuncia delle cose scoperte fortuitamente e
sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente al proprietario del fondo, fermi restando i diritti
riconosciuti al ritrovatore verso il detto proprietario a tenore di legge.
Art. 22.
- Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorchè si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui
fosse stata concessa la licenza a Istituti.
Art. 23.
- Le alienazioni fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.
Art. 24.
- Quando la cosa non sia presentata alla Commissione e per essa al suo Presidente di cui agli articoli
26 e 29, o sia con falsa dichiarazione o nascosta o frammista ad oggetti di altro genere, in modo da
far presumere il proposito di sottrarla, verranno applicate le penalità di cui all'art. 33 della presente
legge.
TITOLO II.
Art. 25.
- E' istituita una Commissione Governativa per la conservazione dei monumenti e degli oggetti
d'antichità e d'arte.
Art. 26.
- La Commissione dà parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conservazione dei
monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.
Art. 27.
- Può di sua iniziativa far proposte relative alla conservazione dei monumenti, all'esecuzione di
scavi, ed acquisti di oggetti d'antichità e d'arte.
Deve disimpegnare tutte le mansioni stabilite nel primo titolo della presente legge.
Art. 28.
- La Commissione si compone di non meno di 12 commissar nominati dal Consiglio.
I Conservatori della Biblioteca e Museo Governativi e dell'Archivio ne fanno parte per diritto.
La Commissione nomina nel suo seno il Presidente e il Segretario.
Art. 29.
- La Commissione si adunerà, presso la sede del Museo, quando lo ritenga opportuno il Presidente.
Il Presidente, almeno due giorni prima della convocazione della Commissione, invierà ai singoli
Commissari l'invito.
L'adunanza è valida quando intervengono almeno sei Commissari.
Art. 30.
- Le funzioni dei Commissari sono gratuite.
Art. 31.
- Nessun verbale o estratto di verbale della Commissione può essere pubblicato nè comunicato a
persona estranea.
Art. 32.
- Il Congresso Superiore degli Studi coadiuverà la Commissione per le funzioni di sua competenza.
TITOLO III.
Art. 33.
- Gli amministratori e gli impiegati degli Enti morali che abbiano trasgredito alle disposizioni della
presente legge, sono puniti con multa da un minimo di L. 5 a un massimo di L. 100 a seconda della
gravità dell'infrazione.
Art. 34.
- Eguale penalità sarà comminata contro chiunque arrechi danni ai ricordi storici, monumenti,
oggetti di antichità e d'arte in qualsiasi parte del territorio della Repubblica ed a coloro che siano
responsabili di scavi ed alienazioni clandestine.
Art. 35.
- i Capi degli Uffici, l'Economo dei Benefici Vacanti, i Sindaci di Governo e tutti gli agenti possono
dare scarico delle suddette infrazioni con rapporti motivati alla Commissione.