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- Per Dar Modo Al Pubblico Erario Di Raccogliere D'urgenza; A) La Somma Inscritta Nel Bilancio 1920-1921 Come Entrata Presunta Della Imposta Sui Redditi Per L'anno 1920 (Il Cui Importo, Causa Il Ritardo Verificatosi Nelle Operazioni Di Accertamento


Published: 1921-01-11
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Legge 11 Gennaio 1921 N.2 che regola l'emissione di un prestito interno obbligatorio.
Art. 1.
- Per dar modo al Pubblico Erario di raccogliere d'urgenza; a) la somma inscritta nel Bilancio
1920-1921 come entrata presunta della imposta sui redditi per l'anno 1920 (il cui importo,
causa il ritardo verificatosi nelle operazioni di accertamento relative, dovrà essere aggiunto,
ripartito in tre quote eguali, sui ruoli degli anni 1921-1922 e 1923); b) la somma necessaria per
fronteggiare almeno in parte i maggiori impegni sopraggiunti a gravare il detto Bilancio, è
autorizzata l'emissione, a mezzo di pubblica sottoscrizione, di un prestito interno, mediante la
creazione di titoli di debito pubblico fruttanti l' annuo interesse del 6%, ammortizzabili entro
un triennio dalla data di pubblicazione del presente Decreto.
Art. 2.
- I titoli sono di due tipi, distinti con le letter A e B. I titoli del tipo A rappresentano ciascuno una
rendita annua di L.3, corrispondente a capitali L.50, e sono destinati alle sottoscrizioni che ogni
cittadino provvisto di redditi mobiliari od immobiliari è obbligato a fare in conto dell'imposta
dovuta per l'anno 1920 ed in misura non inferiore al decimo del proprio reddito annuo complessivo.
I titoli del tipo B rappresentano una rendita annua di L.30, corrispondenti a capitali di L.500, e sono
offerti a quanti intendono di contribuire volontariamente al pareggio del Bilancio 1920-21. Per le
sottoscrizioni di coloro che intendono offrire somme inferiori a L.500 servono i titoli del tipo A, da
stampigliarsi con dichiarazione di offerta volontaria. L'emissione è fatta al cento per cento e
gl'interessi decorreranno dal 1. Gennaio 1921.
Art. 3.
- Le sottoscrizioni si riceveranno dal 15 Gennaio al 15 Febbraio 1921 presso l'Ufficio del Registro
ed Ipoteche, che rilascerà una ricevuta provvisoria, da ritirarsi e convertirsi poi nei titoli definitivi
non appena i medesimi saranno approntati. (1)
Art. 4.
- I titoli sono nominativi e trasmissibili mediante girata a tergo, da sottoscriversi davanti
all'Ufficiale del Registro ed Ipoteche, il quale autenticherà l'avvenuto trapasso con apposizione del
timbro d'ufficio e della propria firma, e ne prenderà nota nel registro dei sottoscrittori da lui formato
e conservato per ogni effetto di legge.
Art. 5.
- I titoli del tipo A potranno essere versati dai sottoscrittori alla Esattoria delle imposte in
pagamento dell'imposta che figurerà inscritta a loro nome sui ruoli del triennio 1921-1923, fino alla
concorrenza di un terzo del complessivo debito annule per le quote che raggiungeranno o
supereranno le L.150 e di L.50 per le quote inferiori. Tali versamenti saranno ammessi però soltanto
per le rate scadute od in scadenza, non mai per quelle ancora da scadere.
Art. 6.
- Sui titoli versati in conto imposte l'Esattoria clcolerà a favore del contribuente l'interesse in
misura di L.0,25 per ogni mese compiuto dal 1. Gennaio dell'anno in cui avverrà il versamento,
compensandone l'ammontare con le somme che il contribuente dovrà pagare in denaro. Per i titoli
non versati in Esattoria l'intero interesse annuale s rà corrisposto il 31 Dicembre di ogni anno dalla
Tesoreria dello Stato.
Art. 7.
- Il Governo, udito il parere del Congresso di Stato, fisserà con apposito provvedimento la forma e
le caratteristiche dei titoli creati col presente Dcreto ed in modo con cui l'Esattoria e la Tesoreria
dovranno far constare a tergo dei titoli stessi l'avvenuto pagamento degli interessi.
Art. 8.
- Scaduto il triennio 1921-1923, i titoli de tipo A non versati in Esattoria ed i titoli del tipo B
saranno ritirati dalla Tesoreria di Stato, che ne rimborserà l'importo alla pari. Però, qualora le
esigenze del Pubblico Erario lo richiedano, il Governo avrà la facoltà di proporre al Consiglio G. e
G, quei provvedimenti legislativi che riterrà opportuni per la proroga del termine di cui al comma
precedente, nel qual caso anche i titoli versati in Esattoria potranno essere riofferti ai cittadini alle
medesime condizioni portate dal presente Decreto o utilizzati per i pagamenti di somme dovute
dallo Stato per cause non dipendenti da prestazioni d opera personale. (2)
Art. 9.
- Sono esenti dalle tasse di bollo e registro tuttigli atti relativi alla sottoscrizione del presente
prestito, come pure le ricevute di versamento delle somme sottoscritte, i titoli definitivi e le girate
per cessione.
Art. 10.
- Avvenuta l'applicazione della imposta normale sul reddito, quei contribuenti, che non avranno
sottoscritto tanti titoli del tipo A per una somma corrispondente almeno al decimo del reddito
definitivamente accertato a loro nome, saranno assoggettabili ad una penale pari al 20%
dell'imposta normale gravante sulla differenza fra il detto reddito ed il decuplo della somma
sottoscritta, da aggiungersi al carico principale compreso nei ruoli di piu' prossima pubblicazione.
Non sono soggette alla penale le persone il cui reddito eriva esclusivamente da prestazioni di opera
personale compensate in somma fissa prestabilita, e s rà ammessa in ogni caso a favore dei
contribuenti una tolleranza pari al 10% del reddito efinitivamente accertato. (3)

(1) Decreto Consigliare 15 Febbraio 1921 N. 1
10;15
Articolo 1
- Il termine di cui all'art. 3 della Legge 11 Gennaio 1921 per l'emissione di un prestito interno
redimibile è prorogato al 15 Marzo 1921.
Decreto Consigliare 15 Marzo 1921.
10;15
Art. Unico.
- Il termine di cui all'art. 3 della Legge 11 Gennaio 1921 per l'emissione di un prestito interno
redimibile è prorogato a 31 Marzo 1921.
(2) Decreto Consigliare 15 Febbraio 1921 N. 6.
10;15
Art. Unico.
- La eventuale proroga del termine di cui all'art. 8 della Legge 11 Gennaio 1922 potrà essere
autorizzata per un periodo di tempo non superiore ad un triennio.
Decreto Consigliare 29 Dicembre 1923 N. 30.
10;15
Art. Unico.
- Il termine per il rimborso delle somme sottoscritte al Prestito interno 1921 è prorogato al 31
Marzo 1924. I sottoscritti dei tipo A possono continuare a valersi delle facoltà con precedenti
decreti ad essi accordata di compensare con la somma sottoscritta il loro debito per l'imposta sul
reddito.
(3) Decreto Consigliare 6 Giugno 1922: "Le penalità fissate dall'art. 10 della Legge 11 Gennaio(*)
1921 N. 2 sono annullate".

(*) ERRATA CORRIGE REDAZIONALE
Il Secondo Supplemente alla Raccolta riporta erronamente "...della Legge 7 Febbraio 1921 ...."
anzichè "... 11 Gennaio 1921 .."