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Per La Esattoria Delle Imposte Dirette


Published: 1922-08-31
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984167/per-la-esattoria-delle-imposte-dirette.html

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LEGGE
PER LA ESATTORIA DELLE IMPOSTE DIRETTE
31 Agosto 1922 N. 28
Art. 1.
- La riscossione delle imposte è fatta dall'Esattore a termini della presente Legge ed in conformità ai
ruoli che gli sono consegnati.
Art. 2.
- L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.
La durata del contratto d'esattoria è di cinque anni. Alla scadenza del quinquennio l'Esattore può
essere, a sua domanda, confermato in carica per altri cinque anni purchè offra condizioni che non
siano piu' onerose di quelle del contratto iniziale.
Sulla domanda di conferma si pronuncia - sentito il parere della Commissione del Bilancio - il
Consiglio Grande e Generale, il quale può anche consentire, in via di eccezione e quando la
conferma torni di palese vantaggio al buon andamento della riscossione, un aumento di aggio fino al
massimo di un centesimo per ogni cinque centesimi dell'aggio contrattuale.
Art. 3.
- Entro la prima quindicina dell'anno nel quale deve a ere inizio il contratto di esattoria, il Governo
fa pubblicare in Città e nelle Parrocchie l'avviso di asta prefiggendo il termine fino al 15 Febbraio
per la presentazione delle offerte.
L'avviso d'asta indica il giorno e l'ora in cui si aprirà l'asta, la somma che i concorrenti dovranno
depositare per garantire le offerte, l'importo approssimativo della riscossione annuale e l'ammontare
della cauzione richiesta, nonchè le condizioni speciali, non contemplate dalla presente legge, che, su
proposta della Commissione del Bilancio, il Consiglio fisserà per l'esercizio della Esattoria.
Art. 4.
- L'asta per l'aggiudicazione della Esattoria è tenuta ella seconda quindicina di febbraio presso la
Segreteria degli Interni ed è presieduta da un Sindaco i Governo che aggiudica l'Esattoria al
concorrente che ha offerto il maggior ribasso sull'aggio di cui all'articolo 10.
L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto steso della aggiudicazione e deve prestarsi a firmare
il relativo contratto entro dieci giorni da quello in cui si è tenuta l'asta. Mancando a quest'obbligo
l'aggiudicatario è tenuto a pagare i danni e le spese n cessarie per addivenire ad una nuova
aggiudicazione.
Quando l'esperimento d'asta vada deserto, il Govern è autorizzato a collocare l'Esattoria mediante
trattative private da esperirsi con persone od istituti che diano i necessari affidamenti. In questo caso
può essere convenuto un aggio superiore al massimo fissato dall'articolo 10.
Art. 5.
- Il contratto di Esattoria è ricevuto dal Segretario per gli Affari Interni. Nel medesimo l'Esattore
deve obbligarsi alle esatta osservanza della present L gge, dei patti speciali indicati nell'avviso
d'asta, nonchè delle disposizioni legislative e delle norme ed istruzioni amministrative che venissero
in seguito emanate senza pretendere altri compensi - ferme ed immutate le misure dell'aggio e delle
multe di mora - quando le disposizioni, norme ed istruzioni emanate dopo la firma del contratto
dovessero imporre all'Esattore spese impreviste non fronteggiate da nuove entrate di almeno uguale
entità.
Art. 6.
- Non possono essere esattori:
1) I Reggenti in carica, i Magistrati dello Stato ed i Pubblici Impiegati;
2) I Membri della Commissione del Bilancio e i Sindaci di Governo:
3) I congiunti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della
Commissione del Bilancio;
4) Coloro che sono in lite con lo Stato in dipendenza di precedente gestione esattoriale;
5) Coloro che non hanno la libera amministrazione dei loro beni;
6) Coloro che sono stati condannati a pena infamante;
7) Coloro che si trovano o si sono trovati assoggettati alla procedura concorsuale finchè non
abbiano interamente pagato i loro debiti.
Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza durante il contratto esattoriale, di
alcuno dei casi sopra indicati, il Governo deve richiedere all'Autorità Giudiziaria l'annullamento del
contratto, provvedere per la nomina di un nuovo Esattore e disporre perchè infrattanto il
funzionamento dell'Esattoria sia sottoposto a sorveglianza a norma dell'articolo 19.
Art. 7.
- Le funzioni esattoriali hanno inizio il 1° Aprile con la consegna all'Esattore dei ruoli per la
pubblicazione di cui all'art. 57 della Legge 16 Marzo 1922.
Prima di tale data l'Esattore deve prestare una cauzione corrispondente all'ammontare di una rata dei
ruoli che vanno in riscossione nell'anno in cui si inizia il contratto.
La cauzione può essere prestata in numerario, in titoli emessi o garantiti dal Regno d'Italia, o
mediante ipoteca su beni stabili.
Per l'adempimento degli obblighi del contratto l'Esattore, oltre che con la cauzione, risponde con
tutti i suoi beni ai quali è applicabile la stessa procedura esecutiva cui è soggetta la cauzione.
La cauzione può essere prestata anche a mezzo di terze p rsone.
Art. 8.
- La prestazione della cauzione in beni stabili deve ssere accompagnata da tutti i documenti e gli
atti necessari per comprovare la proprietà, lo stato ipotecario ed il valore dei beni stessi.
I terreni sono ammessi in cauzione per due terzi del loro valore, i fabbricati per la metà ed i titoli
per i tre quarti del loro corso medio nel semestre ant riore a quello dell'aggiudicazione.
Spetta alla Commissione del Bilancio il giudicare se la cauzione offerta debba ritenersi sufficiente
ed al Governo l'accertarla definitivamente.
Quando la cauzione offerta sia ritenuta non sufficiente o quando nel corso del contratto si renda
insufficiente per diminuzione di valore o per aumento della riscossione, il Governo fa intimare
all'Esattore l'ordine di completarla entro il termine massimo di un mese. Non ottemperando a questo
obbligo l'Esattore decade ipso facto da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, risponde dei
danni dipendenti dalla inadempienza e deve sopportare le spese necessarie per procedere a nuova
aggiudicazione della Esattoria.
Art. 9.
- L'Esattore tiene il suo ufficio in Città.
Può avere collettori che ne adempiano, a suo rischio e pericolo, le funzioni e lo rappresentino presso
gli organi governativi. I collettori devono essere riconosciuti ed approvati dal Governo.
Può essere obbligato per contratto:
1) a recarsi in persona o a mezzo di un collettore du ante i periodi di scadenza delle rate ed in
giorno ed ore prestabilite in tutte od in alcuna delle Parrocchie per effettuare la riscossione.
I giorni e le ore di permanenza dell'Esattore nelle Parrocchie saranno con apposito manifesto resi
noti ai contribuenti delle Parrocchie stesse.
2) a pubblicare nelle borgate un elenco, estratto dal ruolo, contenente il nome ed il debito dei
contribuenti che il ruolo indica come residenti in c ascuna Parrocchia.
L'Ufficio in Città deve restare aperto nei giorni e n lle ore che saranno fissati dal contratto.
Art. 10.
- Stanno a carico dell'Esattore le spese dell'ufficio, del personale, dei libri, registri e stampati,
nonchè ogni altra spesa dipendente dal servizio di riscossione.
L'Esattore è compensato:
a) da un aggio che può giungere fino alla misura massima di cinque centesimi per ogni lira di
riscossione e che viene aggiunto al carico principale dei ruoli per cura dell'Ufficio Tributario;
b) dalla multa del 5 per cento sulle somme non pagate d i contribuenti alla scadenza, giusta quanto
dispone l'art. 57 della Legge 16 Marzo 1922.
La multa non è dovuta quando l'Esattore cui siano imposti gli obblighi di cui ai numeri 1 e 2
dell'articolo precedente non vi abbia ottemperato.
Art. 11.
- La consegna dei ruoli firmati dal Capo dell'Ufficio Tributario e resi esecutivi dalla Commissione
del Bilancio - dei quali l'Esattore è tenuto a rilasci re ricevuta - lo costituisce debitore verso lo Stato
dell'interno ammontare dei ruoli stessi, con l'obbligo di versare alla Tesoreria dello Stato l'importo
di ogni rata entro 10 giorni dalle scadenze fissate d ll'art. 57 della Legge 16 Marzo 1922.
Per il ricupero delle somme non pagate dai contribuenti alle scadenze l'Esattore ha diritto di
procedere, a termini dell'articolo 58 della Legge 16 Marzo 1922, su tutti i beni mobili ed immobili
di ogni debitore moroso che gli saranno indicati dall'Ufficio Tributario con apposito certificato o dei
quali egli abbia altrimenti notizia.
Art. 12.
- Contemporaneamente alla consegna dei ruoli all'Esttore, viene consegnato al Tesoriere dello
Stato un riassunto dei ruoli stessi con indicazione della somma che a ciascun scadenza di rata
l'Esattore deve versare in Tesoreria. Sulle somme non versate alla scadenza l'Esattore deve la multa
del 4 per cento a favore dello Stato.
Per il ricupero delle somme non versate e della multa il Tesoriere ha l'obbligo di procedere nei modi
e nei termini fissati dal proprio capitolato sulla c uzione dell'Esattore, e, quando questa sia risultata
insufficiente, su tutti gli altri beni del medesimo che gli saranno indicati dall'Ufficio Tributario o dei
quali egli abbia altrimenti notizia.
Il Tesoriere risponde con la cauzione della regolare, completa e tempestiva esecuzione degli atti
procedurali a carico dell'Esattore a compenso dei quali percepisce un decimo della multa di mora.
Art. 13.
- L'Esattore ha diritto al rimborso delle imposte che non ha potuto riscuotere quando dimostri che la
esecuzione sui beni mobili ed immobili del contribuente risultanti dal certificato di cui all'ultimo
comma dell'art. 11 od altrimenti a lui noti è riuscita infruttuosa o insufficiente.
La esecuzione sui beni mobili esistenti nell'abitazione o nell'esercizio del contribuente o comunque
spettanti al medesimo deve essere compiuta nel termin di tre mesi dalla scadenza della prima rata
non pagata e ripetuta entro tre mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale. Però quando l'Esattore
abbia pignorato frutti naturali pendenti o ratei di fitt e pigioni, il detto termine di tre mesi resta
prorogato fino al trentesimo giorno dopo la raccolta dei primi o la scadenza dei secondi.
La esecuzione sui beni immobili deve essere compiuta en ro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata
annuale e nello stesso termine l'Esattore deve esibir all'Ufficio Tributario la domanda di rimborso
corredata dell'avviso di intimazione di cui all'art. 58 della Legge 16 Marzo 1922, del certificato di
cui all'ultimo comma dell'articolo 11 e di tutti gli atti del procedimento esecutivo.
Sull'ammissibilità delle domande di rimborso per inesigibilità giudica inappellabilmente la
Commissione del Bilancio, udito il parere del Capo dell'Ufficio Tributario.
Per il ricupero delle somme rimborsate all'Esattore a titolo di inesigibilità lo Stato conserva il diritto
di far rinnovare dall'Esattore in carica il procedimento esecutivo quando venga a conoscere che il
contribuente possegga beni sfuggiti al primo procedim nto o dei quali sia entrato in possesso
posteriormente.
Art. 14.
- Tutti gli atti d'asta, contratti esattoriali e di prestazione di cauzione contemplati dalla presente
legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle Amministrazioni Governative
stipulati nell'interesse dello Stato.
Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare a carico dei contribuenti e dell'Esattore sono
redatti in carta libera e vanno esenti da tassa di registro, fatta eccezione per gli atti di delibera di
aggiudicazione per i quali tutte le spese, comprese quelle di registro e bollo, stanno a carico dei
deliberatari e aggiudicatari.
Art. 15.
- Scaduto il contratto, l'Esattore non può ottenere lo svincolo della cauzione se non quando abbia
assolto ogni suo debito verso lo Stato e restituiti all'Ufficio Tributario tutti i ruoli ricevuti per la
riscossione e le matrici dei bollettari di quietanz; ha però facoltà di chiedere all'Ufficio Tributario
un estratto autentico delle partite che nei ruoli restituiti figurano tuttora a suo credito, per le quali
conserva il diritto di procedere col rito di mano-regia fino a tutto l'anno susseguente a quello in cui
il contratto d'esattoria ha avuto termine.
Art. 16.
- In caso di morte dell'Esattore l'erede deve continuare la gestione dell'Esattoria fino al termine
dell'anno in corso.
Quando sussista in confronto dell'erede qualcuna delle incompatibilità elencate nell'art. 6 e
fintantochè non sia stato provveduto alla nomina di un nuovo Esattore il funzionamento della
Esattoria sarà sottoposto a sorveglianza.
L'erede in confronto del quale non sussiste alcuna incompatibilità può chiedere di essere autorizzato
a continuare la gestione esattoriale fino al termine del quinquennio. Sull'ammissibilità della sua
domanda giudica il Governo, sentito il parere della Commissione del Bilancio.
Art. 17.
- Chiunque si creda ingiustamente gravato dagli atti dell'Esattore può presentare reclamo al Capo
dell'Ufficio Tributario che, verificati i fatti e sentito l'Esattore, trasmette il reclamo, col propri
parere ed i necessari documenti, alla Commissione del Bilancio.
Questa giudica inappellabilmente entro il termine di un mese durante il quale ha facoltà di emettere
motivata ordinanza di sospensione degli atti esecutivi in corso.
Art. 18.
- Il controllo sul regolare funzionamento dell'Esattoria è esercitato dal Capo dell'Ufficio Tributario
cui spetta in ispecial modo di accertare, a salvaguardia dei contribuenti, la regolare emissione delle
quietanze di pagamento, la immediata annotazione a margine dei ruoli delle quietanze stesse nonchè
degli ordini di rimborso per indebito e la legale percezione delle multe di mora.
Il Capo dell'Ufficio Tributario, quando rilevi che l'Esattore abbia commesso irregolarità ed abusi
nell'esercizio delle sue funzioni, deve darne immediata notizia alla Commissione del Bilancio;
spetta a quest'ultima riferirne al Governo proponendo l'adozione dei provvedimenti del caso, che
potranno essere:
1) applicazione all'Esattore di multe per un ammontare dal doppio al decuplo delle partite sulle
quali vennero rilevate irregolarità;
2) nomina di un sorvegliante dell'Esattoria;
3) azione giudiziaria per ottenere la rescissione del contratto esattoriale e nomina di un nuove
Esattore.
Per l'applicazione delle sanzioni penali in cui incorra nell'esercizio delle proprie funzioni l'Esattore
è considerato come pubblico ufficiale.
Art. 19.
- Alla nomina del sorvegliante dell'Esattoria si dovrà sempre addivenire quando siano stati da
chiunque iniziati contro l'Esattore atti esecutivi per debiti o quando il medesimo manchi ai
versamenti nelle fissate scadenze.
La scelta del sorvegliante spetta al Governo e tuttle spese relative alla sorveglianza stanno a carico
dell'Esattore.
Durante la sorveglianza nessuna quietanza, atto o documento rilasciato dall'Esattore è valido se non
porta anche la firma del sorvegliante.
Art. 20.
- La risoluzione amministrativa di tutte le controversie che possono nascere dai rapporti intercedenti
in forza della presente Legge fra l'Esattore e lo Stato è devoluta in primo grado alla Giunta del
Bilancio ed in secondo grado al Consiglio Grande e Generale.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Il primo appalto e l'inizio delle funzioni esattoriali avverranno fuori delle epoche stabilite dagli
articoli 3, 4 e 7 e precisamente nelle epoche che saranno fissate dalla Ecc.ma Reggenza.