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Procuratore Del Fisco E Giudice Conciliatore E Sull'avvocato Dei Poveri


Published: 1926-03-22
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984145/procuratore-del-fisco-e-giudice-conciliatore--e-sullavvocato-dei-poveri.html

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N.9
Legge sul Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore e sull'Avvocato dei Poveri.
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella Sua Tornata dellì 22 Marzo 1926:
Art. 1.
Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore viene nominato, con voto diretto, dal Consiglio
Grande e Generale tra i cittadini originari sammarines che o sono notai o sono iscritti nell'albo dei
difensori presso il Tribunale. Dura in carica fino a che dura la legislatura del Consiglio Grande e
Generale, dal quale è stato nominato e ciò a norma dell Legge 16 Marzo 1925 N.9.
L'eletto, se impiegato governativo, non potrà rifiutare nè dimettersi dalla carica; se non impiegato
potrà dimettersi e rifiutare la carica per giustificato motivo riconosciuto dal Consiglio Grande e
Generale.
Art. 2.
Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi
in vigore e da quelle da emanarsi.
Art. 3.
Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore non può, per motivo alcuno, assumere durante la
carica patrocinio di cause penali nè di cause civili a anti la Conciliazione.
Art. 4.
La indennità da corrispondersi al detto funzionario è di L. 2000 annue, e, se impiegato dello Stato,
di L. 1200 annue.
Art. 5.
Il Consiglio Grande e Generale nominerà, a norma dello art. 1, un Pro Fiscale - Pro Giudice
Conciliatore per supplire il Procuratore del Fisco-Giudice Conciliatore nei casi in cui questi, per
plausibile motivo riconosciuto dal Commissario della Legge, sia impedito di esercitare le sue
funzioni.
Al Pro-Fiscale e Pro-Conciliatore nelle cause penali ordinarie sarà corrisposta una indennità da
liquidarsi volta per volta dal Commissario della Legg ; nelle cause penali sommarie e in quelle
civili di conciliazione sarà corrisposta una indennità fissa di lire venticinque per ogni udienza,
qualunque sia il numero delle cause da trattarsi (Decreto Consigliare 5 Dicembre 1921).
Art. 6.
Nel caso che tanto il Procuratore del Fisco - Giudice Conciliatore quanto il Pro Fiscale - Pro
Giudice Conciliatore siano legittimamente impediti provvederà, per le cause penali ordinarie e per
le cause civili di conciliazione, il Consiglio dei XII. Nelle cause penali sommarie provvederà il
Commissario della Legge, il quale incaricherà della causa o un avvocato iscritto nell'albo dei
difensori o un laureato o un membro del Consiglio Grande e Generale: ferma, anche in tali casi, la
corresponsione della indennità fissa in lire ventici que.
Art. 7.
La competenza del Conciliatore è elevata da L. 50 aL. 100; ferme tutte le altre disposizioni della
Legge 10 Dicembre 1884.
Art. 8.
Nelle cause di conciliazione, quando esista difensore iscritto nell'albo del Tribunale potrà essere
liquidato in suo favore e a carico del soccombente u compenso da L. 1 a L. 5 per le cause di valore
inferiore alle L. 50 e un compenso da L. 5 a L. 15 per le cause tra le L. 50 e le L. 100.
I diritti cursorili per le cause di valore tra le L. 50 e 100 lire saranno quelli indicati nella legge 12
Luglio 1922 N. 25, art. 2, N. 1 ma raddoppiate.
Art. 9.
Nulla è innovato quanto all'Avvocato dei Poveri.
La sua nomina continuerà ad essere fatta mediante estrazione a sorte tra i difensori iscritti nell'albo
del Tribunale escluso il Procuratore del Fisco pro tempore. Però la detta estrazione a sorte anzichè
avanti il Consiglio Grande e Generale sarà fatta avanti il Commissario della Legge in pubblica
udienza e coll'assistenza del Procuratore del Fisco.
Art. 10.
La presente legge - che abroga quella del 22 Agosto 1914 N. 26 e le altre norme ad essa contrarie -
entrerà in vigore col 1° Aprile 1926.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 Marzo 1926.
I CAPITANI REGGENTI
Valerio Pasquali - Marco Marcucci
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi