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Modifiche Al Codice Di Procedura Penale


Published: 1926-04-15
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984142/modifiche-al-codice-di-procedura-penale.html

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N. 18.
Legge contenente modifiche al Codice di Procedura Penale.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella Sua Tornata delli 15 Aprile 1926:
Art. 1.
Gli art. 174, 183, 184 del Codice di Procedura Penale e la legge 24 Maggio 1913 sono modificate
come segue:
"Articolo 174: La procedura sommaria stabilita nel presente capitolo ha luogo:
1.) in tutte le contravvenzioni;
2.) in tutti i reati puniti con pena pecuniaria o colla prigionia avvicendata alla multa;
3.) nei reati contemplati negli art. 271 - 278 - 359 - 400 - 457 - 485 - 486 - 529 C.P.
4.) nei reati puniti con la pena non superiore nel massimo a sei mesi di prigionia. Ove alla prigionia
sia congiunta pena pecuniaria convertibile in prigionia, questa unita a quella non deve, nel
complesso, superare i sei mesi.
Per determinare la competenza non si tiene conto dell'aumento di pena dipendente dal concorso di
reati e di pene, della recidiva, delle circostanze aggravanti e attenuanti di cui agli art. 35 e 36 C.P.,
nè delle cause che diminuiscono l'imputabilità ad eccezione di quella per ragione di età (art. 18
C.P.)
Qualora un individuo venga processato contemporaneamente per uno o piu' reati di competenza
sommaria e uno o piu' reati di competenza ordinaria: rimane ferma l'applicazione degli art. 44 C.P. e
185 C.P.P.
La competenza per tutti i reati connessi imputati a piu' persone spetta al Giudice ordinario se alcuno
di tali reati è nella sua competenza.
In ogni caso rimane nella facoltà del giudice inquirente di applicare, ove lo creda del caso, l'art. 9
della Legge 9 Settembre 1919 N. 35.
"Articolo 183 - Il giudizio sulle contravvenzioni e sui reati designati nello art. 174 N. 2, 3 e 4 è
soggetto ad appello, il quale si conferisce nei consueti modi al giudice decidente indicato nell'art. 14
del presente codice.
"Articolo 184 - Il giudice sulle contravvenzioni portanti condanna a pena pecuniaria non superiore
alle lire duecento è inappellabile: è, invece, appellabile in ogni altro caso.
Art. 2
Il limite di applicazione del Decreto penale di cuialla legge 9 Settembre 1919 N. 35* è elevato alle
lire duecento di pena pecuniaria.
Art. 3.
In tutti i giudizi penali di appello dovrà intervenire il Procuratore del Fisco. Questi e la parte civile,
ove esista, prenderanno le loro conclusioni dopo che il difensore dell'imputato avrà specificato i
motivi di appello. Allo imputato, per mezzo del suo difensore, spetterà la parola per ultimo: all'uopo
gli sarà concesso un termine di giorni dieci.
Art. 4.
La presente legge sarà applicata ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
Dato dalla Nostra Residenza, il 15 Aprile 1925.
I CAPITANI REGGENTI
Manlio Gozi - Giuseppe Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi