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Della Caccia


Published: 1926-09-16
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984140/della-caccia.html

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N. 28.
Legge sull'esercizio della caccia.
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata odierna;
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art. 1.
La caccia col fucile può essere esercitata solo da chi sia munito della patente di porto di arma lunga
da fuoco anche per uso di caccia.
Art. 2.
La patente di cui sopra verrà rilasciata dalla Segret ria degli Esteri a chi si trovi nelle seguenti
condizioni:
1) faccia domanda in carta da bollo da L. 1;
2) presenti il certificato di cittadinanza sammarinese;
3) presenti il certificato di nascita da cui risulti che ha compiuto il 21° anno di età. Chi ha raggiunto
il 18°, e il 16° se si tratti di militare appartenent alle compagnie uniformate, potrà ottenere il
permesso ma col consenso dello esercente la patria o està o la tutela. Il consenso sarà dato con
dichiarazione scritta (su carta da bollo da L. 1) avanti un Notaio o alla Segreteria degli Esteri;
4) presenti il certificato penale, di data non anterior ad un mese, da cui risulti che l'istante non
abbia riportata condanna (per la quale non sia intervenuta amnistia o riabilitazione) per misfatto
superiore ai sei mesi di prigionia e non sia recidivo in reati contro la proprietà o le persone. I
militari, gli impiegati governativi e i Membri del Consiglio Grande e Generale sono dispensati dal
presentare tale certificato;
5) presenti la bolletta dell'Ufficio del Registro da cui risulti il versamento della tassa annuale di L.
20 e per gli appartenenti ai Corpi militari di L. 10.
6) presenti una recente fotografia dello interessato enza cartoncino nel caso in cui debba rilasciarsi
o rinnovarsi il libretto che la Segreteria è autorizzata ad istituire.
Art. 3.
La uccellagione non può essere esercitata senza essere munito di apposita patente rilasciata dalla
Segreteria degli Esteri.
Per ottenere la patente di cui sopra occorre presentare:
1) domanda in carta da bollo da L. 1;
2) certificato di cittadinanza sammarinese;
3) una fotografia dello interessato senza cartoncino nel caso che debba rilasciarsi o rinnovarsi il
libretto;
4) bolletta dell'Ufficio del Registro e delle Ipoteche da cui risulti il versamento della tassa annua di
L. 50.
Art. 4.
Nel caso che la caccia con arma da fuoco sia esercitata in appostamenti stabiliti con preparazione di
sito, dovrà pagarsi, oltre che la tassa di cui all'art. 2, anche quella di cui all'art. 3.
Art. 5.
In relazione alla Convenzione 16 Luglio 1926 tra questa Repubblica ed il Regno d'Italia si
stabilisce:
1) che i cittadini sammarinesi forniti, in qualsiasi provincia del Regno, di permesso di porto di arma
da fuoco anche per caccia o di permesso di aucupio possano portare l'arma, cacciare, uccellare
anche su questo territorio.
2) che i cittadini italiani residenti in questa Repubblica (purchè provino di avere regolarmente
denunciata la loro residenza all'Ufficio d'Anagrafe) forniti, in qualsiasi provincia del Regno, di
permesso di porto di arma da fuoco anche per caccia o di permesso di aucupio possano portare
l'arma, esercitare la caccia e l'aucupio anche su questo territorio.
Gli interessati dovranno, però, nell'uno e nell'altro caso presentare i permessi alla Segreteria degli
Esteri perchè vi apponga il visto.
Art. 6.
Il permesso di esercitare la caccia e l'uccellagione è personale, valido per un anno e soltanto per il
periodo in cui si può esercitare quella forma di cacci e di uccellagione per la quale è rilasciato.
Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione il concessionario deve esserne munito e
presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.
Art. 7.
La caccia può essere esercitata col fucile portatile e ad appoggio, con cani e anche col furetto e con
falchi.
La uccellagione può essere esercitata con reti orizzontali fisse e mobili, col roccolo, colla
bressanella e colle panie. Al roccolo - bressanella potranno essere aggiunte passate adiacenti a
maglia larga per la cattura dei tordi.
E' sempre vietato l'uso di armi da fuoco impostate, con scatto procurato dalla preda; di sostanze
esplodenti; di mezzi elettrici; di insidie notturne quali diavolaccio, diluvio, lanterne; di tese
all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze e di reti fisse o mobili verticali a valichi monta i;
di gabbie a scatto e lacci di qualunque genere.
Art. 8.
La caccia e la uccellagione sono permesse dal 15 Agosto al 31 Dicembre.
L'uso dei cani da corsa è ammesso dal 1 Settembre al 31 Dicembre.
Può anche esercitarsi la caccia col fucile:
a) fino al 20 Febbraio per il merlo;
b) fino al 31 Marzo per la beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, colombaccio,
colombella, corvi, cornacchie, nonchè gli uccelli di rapina diurni e notturni.
Potrà anche esercitarsi fino al 31 Marzo, con reti a maglia larga, la cattura dei colombacci e degli
storni;
c) fino al 20 Aprile per i palmipedi e trampolieri (esclusa la beccaccia) limitatamente agli specchi di
acqua, agli acquitrini, sulle ripe, nelle valli, paludi e pianure.
Sino al detto 20 Aprile potrà, altresì, esercitarsi la cattura dei trampolieri, con reti a maglia larga,
nelle località anzidette.
La Reggenza, sentito il Congresso di Stato, potrà restringere i termini sopra indicati per alcune
specie di selvaggina o forme di caccia o località, quando ciò si renda necessario nell'interesse della
protezione e per le peculiari condizioni della regione.
E' vietato cacciare, od uccellare qualsiasi specie di s lvaggina da una ora dopo il tramonto ad un'ora
prima della levata del sole. E' però consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse.
La caccia e l'aucupio degli animali feroci, nocivi e di richiamo possono essere permessi anche nel
periodo di divieto con autorizzazione della Segreteria degli Esteri che stabilirà le modalità per
l'esercizio.
La Segreteria degli Esteri potrà altresì accordare pe messi di cattura di storni e passeri a scopo di
protezione agraria.
Art. 9.
Dal quinto giorno della chiusura della caccia il porto d'armi da caccia con cartuccie a pallini è
consentito lungo le vie di comunicazione, nei campi di t ro a volo e di prove sul terreno. Fuori delle
dette vie e località l'arma non potrà essere portata che carica a palla o pallettoni.
In nessun caso potrà portarsi arma da fuoco lunga senza il permesso di cui all'art. 2. Ed anche col
permesso è vietato portare l'arma carica in luogo ove sia adunanza o concorso di persone.
Dal quinto giorno della chiusura della caccia è parimenti vietata la introduzione dall'estero, il
trasporto da luogo a luogo con qualsiasi mezzo, la detenzione e il commercio della selvaggina.
La presa di uova, di nidi e di piccoli nati è sempre vietata.
Art. 10.
La caccia col fucile non può essere esercitata:
1) negli altrui fondi completamente chiusi da muri o da siepi;
2) lungo le vie pubbliche di comunicazione;
3) a distanza minore di metri cento dai centri abitati e dalle pubbliche vie;
4) a distanza minore di metri cento dagli appostamenti t mporanei di caccia e di aucupio;
5) a distanza minore di metri trecento dagli appostamenti fissi di caccia o di aucupio.
La caccia e l'aucupio in appostamenti fissi non possono essere esercitati a distanza minore di metri
trecento da altri appostamenti fissi di caccia e diaucupio.
Art. 11.
Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui aglirticoli precedenti, è soggetto alle seguenti
limitazioni:
a) divieto di catturare con reti la selvaggina nobile (mammiferi, tetranoidi, pernici di qualsiasi
genere, starne);
b) divieto di cacciare e uccellare nel terreno anche parzialmente coperto di neve;
c) divieto di usare, sia per caccia che per la uccellagione, richiami accecati e ogni mezzo venefico e
inebriante.
Art. 12.
Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione, chi è munito del permesso di cui agli art. 2 e 3
è autorizzato a portare qualunque utensile da punta e taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni
o strumenti di aucupio e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze
personali o ad assicurare la difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.
Art. 13.
Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia o di uccellagione non solo la
materiale esecuzione di questi atti ma anche vagare o soffermarsi nelle campagne, di chi sia munito
di armi, di strumenti, di ordigni o di mezzi in genere atti alla caccia o alla uccellagione.
Art. 14.
I contravventori alle norme stabilite colla presente legge sono puniti con la multa estensibile da lire
20 a lire 1000. Chi è trovato senza i prescritti permessi dovrà inoltre pagare a titolo di penalità il
triplo della tassa annuale stabilita dagli art. 2 e 3. I genitori e i tutori dei minorenni trovati all presa
di uova, nidi e di piccoli nati, sono responsabili dell'importo della multa applicata ai minorenni.
Art. 15.
Ogni infrazione alla presente legge porta al sequestro , in caso di condanna, alla confisca dei mezzi
di caccia e di uccellagione e del prodotto di esse: nonchè al ritiro e alla revoca del permesso, il
quale non potrà nuovamente essere accordato prima che sia trascorso un periodo di tempo non
inferiore ad un anno.
Art. 16.
La Legge 15 Settembre 1842 è abrogata: la presente entr rà in vigore col giorno della sua
pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza addì 16 Settembre 1926.
I CAPITANI REGGENTI
Manlio Gozi - Giuseppe Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi