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Noi Capitani Reggenti


Published: 1926-11-11
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984139/noi-capitani-reggenti.html

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N. 31.
Legge Elettorale.
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 11
Novembre 1926;
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
CAPITOLO I.
Composizione del Consiglio Grande e Generale.
Art. 1.
Il Consiglio Grande e Generale della Repubblica emana dallo Arringo dei capi famiglia. E' formato
di sessanta consiglieri, dei quali: due di diritto e cinquantotto elettivi.
Art. 2.
I Capitani Reggenti, che si trovano in carica nel momento in cui si adunano i comizi elettorali,
fanno parte di diritto della nuova legislatura: osservata la disposizione dell'art. 14.
Art. 3.
I cinquantotto membri elettivi vengono nominati dall'Arringo adunato in comizi elettorali e, in via
parziale ed eccezionale, dal Consiglio Grande e Generale per cooptazione, coi modi e colle
formalità di cui nei seguenti articoli.
CAPITOLO II.
Condizioni per essere elettore
Art. 4.
Sono elettori - in conformità dello Statuto e della delibera 25 Marzo 1906 dello Arringo Generale - i
capi famiglia Sammarinesi originari e naturalizzati.
Non è capo famiglia chi, sebbene maggiorenne, convive "uno foco", con persona consanguinea piu'
anziana cui spetta il diritto elettorale.
Possono essere elettori non ostante la convivenza col capo famiglia e purchè maggiorenni: 1°) i
laureati; 2°) gli appartenenti alla milizia; 3°) gli iscritti a nome proprio nei ruoli dei contribuenti
della imposta sul reddito per una somma non inferior a lire centocinquanta annue.
Art. 5
Dalla funzione elettorale sono esclusi:
a) le donne;
b) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;
c) i condannati alla interdizione perpetua o temporanea della piena capacità giuridica, i condannati a
pena criminale per misfatti e a pene per reati di corruzione elettorale nonchè coloro che sono caduti
in giudiziale concorso e non sono venuti a concordat coi proprii creditori.
Il diritto elettorale del capo famiglia, escluso per uno dei suindicati motivi, passa all'altro membro
piu' anziano convivente in famiglia ed avente titolo ad essere elettore.
Art. 6.
L'elettore può esercitare il suo diritto solo nella sezione in cui ha residenza.
Se trasferisce la residenza in un'altra sezione ha diritto di essere iscritto nell'elenco degli elettori di
essa con domanda da presentarsi all'Ufficio di Stato Civile non prima del 1° Gennaio e non dopo il
15 Febbraio di ogni anno.
Se trasferisce il domicilio e la residenza fuori del territorio della Repubblica deve esercitare il suo
diritto politico nella sezione nella quale ha l'ultimo suo domicilio o residenza, e, se non si può
stabilire l'ultimo domicilio o residenza, l'elettore può scegliere la sezione in cui essere iscritto
purchè ne faccia domanda all'Ufficiale di Stato Civile nello spazio di tempo indicato dal superiore
capoverso.
Art. 7
Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate di ufficio e vi sono iscritti in ordine alfabetico,
col cognome, nome e paternità, tutti coloro che hanno i requisiti necessari per essere elettori.
Alla compilazione di esse attende una Commissione frmata: dal Segretario degli Interni, che la
presiede, dall'Ufficiale di Stato Civile, dal Cancelliere del Tribunale e da tre membri nominati per la
durata della legislatura dal Consiglio Grande e Generale.
Tale Commissione Elettorale deve ogni anno rivedere ed integrare le liste e renderle pubbliche non
piu' tardi del 31 Gennaio mediante deposito nell'Ufficio di Stato Civile ed affissione in ogni sezione
elettorale.
Art. 8.
Nel termine di 15 giorni ogni cittadino, anche non direttamente interessato, può fare qualsivoglia
reclamo orale o per iscritto contro la compilazione delle liste avanti l'Ufficiale dello Stato Civile.
Sui reclami deciderà inappellabilmente, entro il mese di febbraio, il Commissario della Legge.
Dopo di che le liste sono dichiarate definitive e non possono modificarsi che in forza della revisione
dell'anno successivo, e alle elezioni, in qualunque periodo dell'anno seguano, partecipano gli elettori
inscritti nelle liste definitivamente approvate.
Art. 9.
Le liste possono tuttavia essere modificate per la morte di qualche elettore o per la sopravvenuta
mancanza in qualche elettore di una delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 10.
Gli elenchi elettorali definitivi sono ostensibili a tutti nell'Ufficio di Stato Civile, ove dovranno
essere conservati.
CAPITOLO III.
Collegio Elettorale - Sostituzione dei posti vacanti durante la Legislatura - Convocazione dei
Comizi.
Art. 11.
Il Consiglio Grande e Generale rinnova i membri elettivi ogni sei anni e quando, per dimissioni o
altre cause, viene a perdere la metà piu' uno dei suoi membri.
Art. 12.
L'elezione dei consiglieri predetti - ad eccezione di quanto dispongono gli articoli 13 e 38 - è fatta
in forza di collegio unico a scrutinio di lista col sistema maggioritario e colla rappresentanza
proporzionale per i posti di minoranza.
Art. 13.
I posti elettivi che durante la legislatura rimarranno, per qualsiasi motivo, vacanti saranno coperti
dal Consiglio Grande e Generale per cooptazione.
La nomina avverrà a mezzo di pallis et balluctis su candidati proposti da consiglieri sorteggiati in
numero doppio dei seggi vacanti. Udite le candidature ogni consigliere potrà liberamente
aggiungerne un'altra in modo però che esse candidature complessivamente non superino il triplo dei
posti liberi.
La nomina potrà anche essere fatta a mezzo di schede con tanti nomi quanti sono i consiglieri da
eleggere, purchè tale sistema sia proposto da almeno di ci consiglieri e sia accettato dalla
Reggenza.
Per la validità della nomina è necessaria la maggioranza dei votanti.
Art. 14.
L'Arringo per le elezioni generali del Consiglio è convocato dalla Reggenza con manifesto reso
pubblico almeno 15 giorni prima della data della convocazione. Questa nei mesi di marzo e di
settembre, non potrà essere fissata che in giorno posteriore a quello in cui avviene la designazione
dei nuovi Capitani Reggenti, ai quali (e non già a quelli che devono lasciare il potere) spetterà la
nomina di diritto di cui all'art. 2.
Art. 15.
Almeno dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni la Commissione Elettorale farà affiggere
al pubblico, in ogni Parrocchia, l'elenco degli elettori della sezione da cui la Parrocchia dipende;
tale affissione costituisce invito alla votazione e sostituisce il certificato d'iscrizione.
CAPITOLO IV.
Formalità precedenti le votazioni.
Art. 16.
Le liste dei candidati debbono essere presentate da almeno trenta elettori e depositate non piu' tardi
delle ore dodici del sesto giorno anteriore a quello della votazione, nella Segreteria degli Interni che
ne rilascerà ricevuta.
Le firme degli elettori, contenute in atto unico o anche separato, devono essere autenticate da un
notaio pubblico o dal Segretario degli Interni. Pergli elettori analfabeti tiene luogo della firma la
dichiarazione stesa dal funzionario che appone la autenticazione.
Nessun elettore può sottoscrivere piu' d'una lista di candidati; i contravventori sono puniti con una
multa fino a lire cento.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un
delegato effettivo e di un supplente autorizzati a partecipare alle operazioni dell'Ufficio centrale e a
designare, non piu' tardi delle ore dodici del giorno precedente alle elezioni, il nome del
rappresentante effettivo e supplente della lista medesima presso l'Ufficio di ciascuna sezione
elettorale.
Art. 17.
Ciascuna lista può comprendere un numero qualsiasi di candidati purchè non maggiore del numero
dei consiglieri da eleggere e deve indicare il cognome, nome e paternità dei singoli candidati.
Le liste che contengono meno di quarantasei candidati non possono essere ammesse ai posti
riservati alla maggioranza e ciò a norma di quanto dispone l'art. 38.
Nessun candidato può essere iscritto in piu' di una list .
Le candidature debbono essere accettate con dichiarazione firmata e autenticata da un notaio
pubblico o dal Segretario degli Interni; tale dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito nella
prima parte dell'articolo precedente.
Art. 18.
Entro il quarto giorno precedente alle elezioni, la Commissione elettorale di cui all'art. 8 verifica la
lista dei candidati; prende atto dei contrassegni, toglie dalle liste il nome dei candidati per i quali
manchi la prescritta accettazione; elimina le liste ch non siano sottoscritte dal numero di elettori
richiesto o che manchino delle forme legali prescritte per la presentazione; comunica, con atto
notificato personalmente a mezzo di cursore, al delegato che presentò la lista, le irregolarità
riscontrate concedendo un termine perentorio di quarantotto ore dalla notifica per mettersi in regola
colle prescrizioni di legge.
Art. 19.
Entro le ventiquattro ore dalla presentazione delle list di cui all'art. 16 la Segreteria degli Interni
consegna ai delegati di ogni singolo comitato le schede per la votazione.
Le schede devono essere di carta consistente e bianca. Il contrassegno viene fatto mettere dai singoli
comitati in una delle faccie della scheda.
Art. 20.
Ciascun comitato, non piu' tardi delle ore dodici del giorno precedente alla votazione rimette alla
Segreteria degli Interni la scheda tipo in dieci esemplari che la Commissione elettorale deve poi
consegnare a tutti i presidenti dei seggi elettorali.
CAPITOLO V.
Condizioni per la eleggibilità.
Art. 21.
Oltre alle condizioni generali per essere elettori, contemplate dagli articoli 4 e 5, sono requisiti
indispensabili per essere eleggibile a consigliere:
1) saper leggere e scrivere;
2) non rivestire qualità ecclesiastiche;
3) essere domiciliato in Repubblica.
CAPITOLO VI.
Procedimento delle elezioni generali.
Art. 22.
Sono sedi di seggio elettorale e cioè sezioni elettorali: Città - Borgo - Serravalle - Acquaviva -
Chiesanuova - Domagnano - Faetano - Fiorentino - Montegiardino. La Commissione elettorale
potrà, per altro, modificare le sezioni elettorali col consenso della Reggenza.
Art. 23.
La Commissione di cui allo articolo 7 è incaricata di compilare ogni anno e rendere pubblica, non
piu' tardi del 31 gennaio, mediante deposito nell'Ufficio dello Stato Civile ed affissione in ogni
circoscrizione elettorale, una lista di cittadini i quali dovranno funzionare da presidente dei seggi
elettorali durante l'anno in corso.
La Commissione deve scegliere i Presidenti fra le seguenti categorie di cittadini sammarinesi
elettori domiciliati e residenti in Repubblica;
a) fra i diplomati e laureati;
b) fra coloro che hanno ottenuta la licenza tecnica o ginnasiale;
c) fra coloro che hanno già altra volta coperto l'ufficio di presidente di un seggio elettorale nelle
precedenti elezioni.
Sono esclusi da questa lista: il Segretario degli Interni e degli Esteri, l'Ufficiale di Stato Civile, il
Cancelliere del Tribunale, i tre membri elettivi della Commissione elettorale e i membri della
Giunta delle elezioni.
Per i possibili reclami contro la formazione di questa lista, per le decisioni relative, per la
dichiarazione che la lista è definitiva, si fa richiamo a quanto dispone l'art. 8 sulla formazione delle
liste elettorali.
La Commissione in una seduta precedente e prossima alla convocazione dei comizi procederà alla
nomina dei presidenti dei singoli uffici elettorali; in caso di mancata accettazione della nomina
provvederà la Commissione stessa.
Art. 24.
Nella mattinata del giorno fissato per la votazione i Presidenti dei Seggi dovranno recarsi al
Pubblico Palazzo per ricevere dalla Commissione elettorale la consegna di tutto il materiale
occorrente per la votazione, comprese le buste in cui dovranno essere chiuse le schede tipo e
l'elenco dei rappresentanti designati per ogni lista.
Le buste verranno consegnate in numero corrispondente agli elettori iscritti aumentato di un terzo e
tutte quante dovranno portare il bollo della Commissione elettorale.
Art. 25.
Alle ore 9 il Presidente, dopo aver chiamato ad assistere alle operazioni i rappresentanti designati
per ogni lista, costituisce l'ufficio o seggio elettorale facendo nominare dagli elettori presenti,
purchè in numero non inferiore a 10, per appello nomi ale o a maggioranza di voti, due membri dei
quali uno fungerà da segretario.
Art. 26.
Se alle ore 10 non siasi ancora potuto costituire il s ggio perchè non si trovino riuniti nella sala gli
elettori del numero prescritto, il Presidente costituisce il seggio addivenendo egli stesso alla scelta
fra i presenti dei due membri di cui all'articolo precedente.
Art. 27.
I rappresentanti delle singole liste hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio
elettorale.
E' consentito loro di consegnare agli elettori, prima che questi si ritirino nella cabina di votazione, la
scheda colla propria lista; devono però astenersi da ogni atto di propaganda e di sollecitazione.
Il Presidente del seggio può fare allontanare quel rappresentante che eserciti pressioni o turbi il
procedimento delle elezioni.
Art. 28.
Il Presidente del seggio e i rappresentanti delle list nonchè gli elettori che seguono il presidente per
servizio (vetturini e militi) votano nella sezione ove esercitano il loro ufficio.
Art. 29.
Il Presidente e i due membri costituenti il seggio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni
elettorali.
Art. 30.
E' compito del seggio di accertare sempre l'identità di ogni elettore, di osservare l'orario fissato per
la votazione, di notare i reclami avanzi, di giudicare in prima istanza sulle contestazioni sorte
intorno alla regolarità delle schede, di attribuire i voti ai candidati, di unire ai verbali le schede
nulle, le bianche, le contestate nonchè le proteste scritte ed ogni altro documento relativo.
Art. 31
Nessuno potrà entrare nella sala della votazione e pr ndere parte alle operazioni elettorali se non è
elettore.
Art. 32.
Nella sala della votazione durante il corso delle op razioni dovranno restare affissi due elenchi:
quello degli elettori residenti nella giurisdizione d lla sezione; quello degli elettori residenti
all'estero iscritti nella sezione.
Art. 33.
Costituitosi il seggio nel modo indicato dagli articoli 25 e 26 il Presidente dichiara aperta la
votazione e consegna a ciascun elettore, dopo averlo id ntificato, una busta da esso Presidente in
precedenza firmata.
Ciascun elettore deve recarsi da solo in apposito luogo separato posto nella sala medesima, ove
introduce nella busta la scheda preferita, quindi consegna la busta, chiusa a gomma, al Presidente
che la depone in una urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.
Il Segretario annoterà in apposito registro il cognome, il nome e la paternità di ciascun votante.
Art. 34.
L'ordine della riunione elettorale viene deferito al Presidente.
La forza pubblica non può assistere alle operazioni del seggio. Però resterà nelle adiacenze dell'aula
delle elezioni a disposizione del Presidente.
Art. 35.
Una scheda valida introdotta nella busta rappresenta u voto di lista.
Art. 36.
La votazione resterà aperta dalle ore 9 alle 16, ma si prolungherà oltre tale ora se si succederanno
ininterrottamente elettori per votare. Tuttavia alle ore 17 il Presidente - accertato a mezzo di
chiamata il numero degli elettori presenti nell'aula che non hanno ancora votato e fatta a questi soli
eseguire la votazione - dichiarerà definitivamente chiusa la votazione stessa.
CAPITOLO VII.
Verifica delle elezioni e proclamazione degli eletti.
Art. 37.
Dichiarata dal Presidente chiusa la votazione l'Ufficio pubblicamente procede alle seguenti
operazioni:
1.°) conta e sigilla, in apposito plico, le buste non adoperate, che, durante la votazione, sono state
cambiate con altre in buone condizioni;
2.°) conta e sigilla, in apposito plico, le buste deteriorate che, durante la votazione, sono state
cambiate con altre in buone condizioni;
3.°) procede allo spoglio delle schede estraendole una per volta dall'urna ed accerta i voti riportati
dalle singole liste;
4.°) rende pubblico il risultato dello scrutinio.
Le suddette operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e ininterrottamente fino al loro
espletamento; di ognuna di esse dovrà darsi atto in verbale.
Il verbale ed ogni altro documento dovrà essere firmato dai membri del seggio e il tutto suggellato
in un unico plico sul quale apporranno la propria firma i membri del seggio e quanti elettori lo
vorranno.
L'incarto dovrà essere consegnato la sera stessa della votazione al Commissario della Legge.
Art. 38.
Nel giorno successivo a quello dei comizi i Presidenti dei singoli seggi elettorali si radunano - collo
intervento del delegato di ciascuna lista a norma dell'art. 16 - nella sala delle udienze del Tribunale,
alle ore 10, sotto la Presidenza del Commissario della L gge, per costituire l'Ufficio elettorale
centrale, che dovrà procedere alle seguenti operazioni:
1.°) somma i voti ottenuti dalle singole liste in tutta la Repubblica (cifra elettorale);
2.°) verifica quale sia la lista che ha raggiunto il maggiore numero di voti validi e attribuisce ad essa
quarantasei consiglieri.
Qualora la lista che ha raccolto maggiori voti, contenga un numero di candidati inferiore ai
quarantasei: potrà solo concorrere ai posti di minora za di cui al numero che segue e tutti i posti di
maggioranza passeranno a quella lista che contiene quarantasei candidati.
Se vi sono piu' liste che contengano tale numero di candidati sarà preferita quella che ha raccolto il
maggior numero di suffragi.
Qualora la lista, che ha raccolto maggiori voti, contenga un numero di candidati superiore ai
quarantasei si avranno eletti i primi quarantasei secondo l'ordine indicato nella lista presentata all
Segreteria degli Interni come all'art.° 16. I rimanenti candidati potranno concorrere ai posti di
minoranza di cui al seguente numero 3.°;
3.°) distribuisce il rimanente quinto di consiglieri (dodici) tra la lista di maggioranza e quella di
minoranza.
All'uopo si procederà come segue: a) la cifra elettorale ottenuta dalla lista che ha dato la
maggioranza (come dal numero precedente) si divide successivamente per 47, 48, 49 50 ...; le cifre
elettorali ottenute dalle altre liste si divideranno per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: b) tra i
quozienti così ottenuti si scelgono i piu' alti disponendoli in una graduatoria decrescente di dodici;
c) ad ogni lista si attribuiscono tanti posti di minoranza quanti sono i quozienti ad essa appartenenti
compresi nella graduatoria. A parità di quoziente tra liste di minoranza il posto spetta a quella che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. I posti sono attribuiti ai singoli candidati come è indicato
nell'ultimo capoverso del numero precedente.
Se la lista, che ha conquistata la maggioranza dei consiglieri, contiene solo quarantasei candidati i
posti di minoranza ad essa eventualmente spettanti s ranno conferiti dal Consiglio Grande e
Generale a norma dell'art. 14.
Se nessuna delle liste contiene quarantasei candidati i seggi sono distribuiti dividendo la cifra
elettorale di ognuna di esse liste successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. sino a concorrenza del numero
dei consiglieri da eleggere; e quindi si scelgono tra i quozienti così ottenuti i piu' alti in numero
eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna
lista avrà tanti rappresentanti (da scegliere secondo l'ordine della iscrizione nella lista) quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito
alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. Se procedendo in tal modo non si ricoprono
tutti i posti elettivi, questi verranno ricoperti dal Consiglio Grande e Generale a norma dell'articolo
13 purchè i consiglieri raggiungano il numero di trenta. Ove ciò non si verifichi la Reggenza
procederà a nuova convocazione dei comizi elettorali.
4.°) procederà alla proclamazione degli eletti e alla dichiarazione del numero dei seggi
eventualmente vacanti da ricoprirsi dal Consiglio Grande e Generale.
Art. 39.
E' vietato all'Ufficio Centrale di deliberare e anche di discutere sulla assegnazione dei voti, sui
reclami, sulle proteste, e sugli incidenti avvenuti elle sezioni, e di occuparsi di qualsiasi altro
oggetto che non sia quello determinato nell'art. precedente.
Art. 40.
L'Ufficio Centrale, appena eseguite le operazioni ad esso affidate, passa tutti gli incarti alla
Segreteria degli Interni che, a sua volta, li rimette alla Giunta delle Elezioni.
Art. 41.
Nel termine di tre giorni il Segretario degli Interni pubblica l'esito delle votazioni e notifica la
nomina a ciascun eletto.
Art. 42.
La Giunta permanente delle elezioni è presieduta dall Reggenza e composta di cinque membri,
eletti dal Consiglio, che durano in carica per tutta la durata della legislatura.
Art. 43.
E' compito della Giunta di esaminare gli incarti elettorali: di udire i possibili ricorsi degli elettori
avanzati entro i primi dieci giorni da quello della votazione riferibili alle questioni di eleggibilità e
alle operazioni elettorali: di provvedere alla eventuale radiazione degli ineleggibili sostituendoli con
altri della stessa lista o dichiarando i posti vacanti secondo i principii stabiliti dall'art. 38.: di
proporre in breve la convalida o meno dei consiglieri dichiarati eletti.
Trattandosi di elezioni senza proteste, cioè nel caso he gli eletti abbiano tutte le condizioni di
eleggibilità volute dalla presente legge e che le op razioni elettorali siano procedute regolarmente, il
Consiglio prenderà semplicemente atto delle conclusioni della Giunta Elettorale.
Procederà invece alla votazione, sulle conclusioni della Giunta, per accertare o per respingere, nei
casi speciali di elezioni contestate, dubbie e non regolari.
Art. 44.
Se dal verbale del seggio elettorale di una sezione risulta che le operazioni elettorali sono state
impedite per violenze o che le buste sono state viol ntemente disperse in modo da rendere
impossibile lo spoglio delle schede, la Reggenza convocherà i comizi nella sezione di cui trattasi
per la domenica successiva. In tal caso le operazioni dell'Ufficio Centrale prescritte dall'art. 38
saranno rinviate al giorno successivo alla votazione supplettiva.
Art. 45.
I Consiglieri debbono prestare giuramento entro due mesi dal giorno della convalida della loro
elezione.
Coloro che non ottemperano, senza giusto motivo, a questa disposizione decadranno dal mandato.
Art. 46.
Salvo le sanzioni di cui agli articoli 478 e 479 del vigente Codice Penale, si intenderà applicabile la
pena di cui a quest'ultimo articolo per qualunque altro ttentato al libero esercizio dei diritti politic ,
perpetrato anche coi mezzi diversi da quelli previsti dall'articolo stesso.
Art. 47.
Rimane ferma la legge 16 marzo 1925 n. 9 che regola la durata in carica dei membri elettivi dei
Congressi e delle Commissioni Governative. La loro nomina potrà anche avvenire nel modo
indicato dal 2.° capoverso dell'art. 13 e cioè a mezzo di schede.
Disposizioni transitorie
Art. 48.
In via transitoria coloro che alla data della entrata in vigore della presente legge si trovano iscritti
nelle liste elettorali, rimarranno elettori ed eleggibili.
Art. 49.
La presente Legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 Novembre 1926.
I CAPITANI REGGENTI
Giuliano Gozi - Ruggero Morri
p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Francesco Morri