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Istituisce La Patente Per L'esercizio Delle Industrie E Dei Commerci E Che Stabilisce La Relativa Tassa Di Concessione


Published: 1927-03-08
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984136/istituisce-la-patente-per-lesercizio-delle-industrie-e-dei-commerci-e-che-stabilisce-la-relativa-tassa-di-concessione.html

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N. 5.
Legge che istituisce la patente per l'esercizio dell industrie e dei commerci e che stabilisce la
relativa tassa di concessione.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
Sua Tornata delli 8 Marzo 1927:
Art. 1.
Chi intende esercitare un commercio o una industria deve essere munito di speciale patente.
E' fatta unicamente eccezione:
1) per gli artigiani a meno che non tengano aperto al pubblico negozio in cui, oltre alla prestazione
della loro opera, vendano i propri o gli altrui prodotti;
2) per i proprietari che vendono i prodotti della loro terra, semprechè non abbiano costituito
un'industria o non facciano usuale vendita al minuto dei loro prodotti;
3) per i venditori ambulanti esteri che si recano su questo territorio nei giorni di fiera, purchè siano
muniti delle carte prescritte nel paese di loro provenienza;
4) per le istituzioni dipendenti dal Governo e per le opere di beneficenza dal Governo stesso
autorizzate.
Art. 2.
La patente potrà essere rilasciata a chi ne faccia domanda allo Ispettorato Politico su carta da bollo
da Lire 4.
La domanda deve indicare:
1) l'oggetto del commercio o della industria;
2) la località in cui avverrà l'esercizio;
3) la prevedibile durata dell'esercizio stesso: e cioè se continuativo o temporaneo o saltuario;
4) la persona o le persone proprietarie del commercio o della industria e che, a tutti gli effetti, ne
sono responsabili.
La domanda deve essere firmata da tutte le persone di cui al numero precedente e la firma posta in
presenza o dello Ispettore Politico o di un pubblico notaio e dagli stessi vidimata.
Alla domanda i richiedenti devono unire il certificato penale.
Art. 3.
La patente deve essere negata:
1) a chi non può validamente obbligarsi;
2) a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di
tre anni per qualsiasi misfatto: fino a che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
3) a chi è caduto per due volte in giudiziale concorso;
4) a chi domanda di impiantare industrie o commerci non consentiti dalle vigenti leggi o dagli
accordi internazionali: semprechè non intervenga apposita concessione da parte del Consiglio
Grande e Generale.
La patente può essere negata:
1) a chi ha riportato condanna per misfatti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico -
ovvero per misfatti contro le persone commessi con vi lenza - o per furto, rapina, estorsione, ricatto
- o per violenza o resistenza all'autorità;
2) a chi è già caduto una volta in giudiziale concorso e non è venuto a concordato coi suoi creditori;
3) a chi non può provare la sua buona condotta civile, morale, politica.
Art. 4.
La patente può essere concessa ai minori emancipati e alle donne (sia nubili che maritate) solo
quando siano intervenute le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi.
I minori emancipati e le donne cui sia stata rilasci ta la patente possono, in relazione alla industria o
al commercio per cui sono patentati, obbligarsi liberamente ma entro i limiti eventualmente posti
nella autorizzazione che abilita al commercio o alla industria. Agli effetti della presente legge si
intendono revocate le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto Consigliare 15 Febbraio 1888,
all'articolo 2 del Codice cambiario e alla Rubrica XLI, Libro II degli Statuti.
Art. 5.
L'Ispettore Politico rilascia le patenti previa nulla osta da parte della Segreteria di Stato e dietro
presentazione della bolletta da cui risulta il pagamento delle tasse di cui allo art. 11.
L'Ispettore Politico, man mano che effettua la conseg a delle patenti, ne dà avviso al Tribunale
Commissariale. L'avviso deve contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 2 nonchè, per le donne e
per i minori, copia della autorizzazione abilitante al commercio.
Presso la Cancelleria del Tribunale sarà conservato il registro delle industrie e dei commerci
regolarmente patentati. Qualsiasi persona potrà prende visione di tale registro e delle iscrizioni in
esso esistenti.
Art. 6.
La patente ha la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, a decorrere dal giorno
del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Per ottenere la rinnovazione della patente basta presentare allo Ispettorato Politico quella già
esistente nonchè la bolletta da cui risulti il pagamento della tassa annuale di cui all'art. 11. Anche
delle rinnovazioni verrà data comunicazione al Tribunale.
La patente è personale e non si può cedere ad altri. L'intestatario può condurre l'industria o il
commercio a mezzo di famigliari e dipendenti ma sotto la sua diretta responsabilità.
Art. 7.
Il rilascio della patente e l'iscrizione nel registro delle industrie e dei commerci non pregiudica le
questioni che possono sorgere circa l'esistenza di società e i suoi rapporti tra questi e i terzi: e, n
specie, non conferisce la personalità giuridica che può essere solo concessa dal Consiglio dei XII a
norma dell'art. 3 N. 2 della Legge 5 Giugno 1923 N. 13.
Art. 8.
Le industrie e i commerci che hanno ottenuto, a norma delle vigenti leggi, il riconoscimento
giuridico sono esentate dalla domanda di cui all'articolo 2 della presente legge. Ottengono la
patente, la sua rinnovazione annuale, la iscrizione nel registro delle industrie e dei commerci con la
sola presentazione all'Ispettorato Politico della bolletta attestante il pagamento della tassa di cui
all'art. 11.
Art. 9.
La patente può dall'Ispettore Politico - previo nulla osta da parte della Segreteria di Stato - essere
tolta in qualsiasi momento e sospesa per termine piu' o meno lungo nei casi in cui:
1) il commerciante maliziosamente sottragga al mercato i generi alimentari;
2) il commerciante venda i generi alimentari a un prezzo superiore a quello stabilito dagli edili o
dalle pubbliche autorità;
3) il commerciante per due volte consecutive - qualunque sia il periodo di tempo della infrazione -
sia stato punito per i reati di cui ai titoli VII (art. 348 e segg.) e VIII (art. 354 e segg.), Titolo I.
Classe 2, Libro I, Parte II. del Codice Penale e per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi
speciali;
4) il commerciante non osservi le leggi in vigore o le disposizioni legittimamente date delle autorità.
La patente è soggetta inoltre a revoca, quando, dopo c ncessa, si avveri una delle ipotesi per le quali
deve o può essere negata.
Art. 10.
Contro i provvedimenti dello Ispettorato Politico che negano, tolgono o sospendono le patenti può
farsi ricorso al Consiglio dei XII che decide in modo definivo.
Art. 11.
La concessione della patente è soggetta alla seguente tassa:
a) per le industrie e per i commerci relativi a sostanze alcoliche e vinose - tanto se vendute sole,
quanto se commiste alla vendita di altri generi - L. 60;
b) per tutte le altre industrie e per tutti gli altri commerci L. 30 ;
La tassa annua per la rinnovazione delle patenti è stabilita nella metà della tassa di concessione
sopra indicata.
Le industrie e i commerci per i quali nella domanda si prevede una durata inferiore all'anno pagano:
a) se la durata non supera i tre mesi: la metà della tassa di concessione;
b) se la durata supera i tre mesi ma non i sei: i due terzi della tassa di concessione;
c) se la durata supera i sei mesi: l'intera tassa stabilita per la concessione.
In nessun caso, anche se l'esercizio della industria o commercio dura meno del previsto, è dovuto
rimborso delle tasse pagate.
Le tasse si pagano all'ufficio del Registro che rilascia apposita bolletta. Gli estremi di tale bolletta
saranno fatti dallo Ispettorato risultare sulla patente.
Art. 13.
Le persone che al momento della pubblicazione della presente legge esercitano industrie o
commerci sono autorizzate a continuare nello esercizio degli stessi fino al 30 Giugno 1927. Entro
tale termine dovranno aver ottenuto la patente facendone domanda a norma dell'art. 2.
Art. 14.
Coloro che non ottemperano alle disposizioni della presente legge sono puniti colla multa
estensibile, secondo i casi, da lire venticinque a lire cinquecento: fermo sempre l'obbligo del
pagamento delle tasse di cui all'art. 11 ove siano dovute.
Il Giudice colla sentenza di condanna può ordinare l chiusura della industria o del commercio fino
a che non siano state osservate tutte le disposizioni di legge.
Art. 15.
La presente legge entrerà in vigore nell'atto della su pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 Marzo 1927.
I CAPITANI REGGENTI
Giuliano Gozi - Ruggero Morri
IL SEGRETARIO DI STATO
p. PER GLI AFFARI INTERNI
Francesco Morri