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Legge sulle pensioni per gli Impiegati e per i Salariati


Published: 1927-03-08
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984135/legge-sulle-pensioni-per-gli-impiegati-e-per-i-salariati.html

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N.7
Legge sulle pensioni per gli Impiegati e per i Salariati.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
Sua Tornata delli 8 marzo 1927:
PARTE I.
Impiegati
Art. 1.
L'impiegato che abbia 40 anni di servizio utile ha diritto ad una pensione eguale ai quattro quinti
della media degli stipendii effettivamente percetti nell'ultimo quinquennio di servizio effettivo.
La pensione non può in alcun caso superare la somma di lire dodicimila.
E' in facoltà dello impiegato di chiedere, all'atto del collocamento a riposo, che metà della pensione
spettantegli venga corrisposta in una sol volta mediante il capitale corrispondente fissato dalla
società di assicurazione di cui all'art. 20. L'altra metà sarà sempre corrisposta a norma dell'art. 17.
Art. 2.
Ha il diritto di conseguire la pensione l'impiegato:
1) che abbia almeno 25 anni di servizio e 65 anni di età:
2) che abbia almeno 20 anni di servizio e versi in una delle due seguenti ipotesi: a) sia divenuto per
infermità inabile a continuare o a riassumere il servizio: b) abbia cessato di far parte del personale
per riduzione o soppressione di corpi od ufficii.
La pensione annua è eguale a tantii quarantesimi dei quattro quinti della media degli stipendi
percepiti nell'ultimo quinquennio di servizio effettivo per quanti sono gli anni di servizio utile.
Detta pensione nel caso del N.1 potrà essere per metà corrisposta nel modo indicato nell'ultima
parte dello articolo precedente e cioè in capitale: nel caso del N.2 lettere a) b) sarà, invece, sempr
ed unicamente corrisposta ai sensi dell'art. 17.
La inabilità fisica dello impiegato - di cui al N.2, lettera a), del presente articolo - è accertata d
visita medica collegiale e con le norme che, volta per volta, saranno stabilite dal Congresso di Stato.
La spesa della visita medica è a carico di chi la chiede.
Art. 3.
Ha diritto, per una volta tanto, ad un indennizzo - eguale a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio
quanti sono gli anni di servizio utile - l'impiegato che dopo un anno di servizio e prima di aver
diritto alla pensione lasci il servizio per una qualsiasi causa non esclusa quella per volontarie
dimissioni.
Potrà l'impiegato rinunciando allo indennizzo di cui sopra ritirare le proprie polizze di assicurazione
liberando il Governo da ogni qualsiasi altro obbligo.
Art. 4.
L'impiegato che per ferite o per infermità contratte a cagione dello esercizio delle sue funzioni fu
reso inabile a prestare ulteriore servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la
pensione qualunque sia l'età e la durata dei suoi servizi. Tale pensione sarà sempre corrisposta tutta
quanta a norma dello art. 17.
La pensione privilegiata di cui sopra spetta soltanto quando il servizio abbia costituito la causa
unica, diretta, immediata della infermità o della lesione.
L'impiegato che abbia contratta infermità, ferite o l sioni che ritiene provenienti da causa di servizio
dovrà denunciare alla Segreteria degli Interni le crcostanze che vi concorsero, dichiarando
specificatamente la natura delle lesioni, della ferita, della malattia, le cagioni che la produssero e le
conseguenze che ne derivarono rispetto alla attitudine al servizio.
La dichiarazione predetta dovrà avvenire entro quattro mesi dal giorno in cui fu contratta la malattia
o furono riportate le ferite o le lesioni.
La Segreteria di Stato avrà diritto di fare tutte qu lle indagini che crederà del caso e assoggetterà
l'impiegato alla visita medica collegiale di cui nell'ultima parte dello art. 2. L'eventuale definitivo
riconoscimento sulla provenienza o meno della infermità dal servizio dovrà essere emesso, con
apposita deliberazione, dal Congresso di Stato.
Quando si tratti di infermità o lesioni che abbiano cagionato cecità o perdita assoluta dell'uso di due
arti la pensione sarà eguale ai quattro quinti della media degli stipendii dell'ultimo quinquennio o
dello eventuale minor periodo di servizio. Negli altri casi di ferite riportate o infermità contratte p r
causa di servizio, la pensione sarà eguale a tanti quarantesimi della media suddetta quanti sono gli
anni di servizio utile, col minimo del terzo dell'ultimo stipendio se la durata del servizio sia
inferiore ai 20 anni e della metà dell'ultimo stipendio se la durata sia di venti o piu' anni.
Art. 5.
La vedova dell'impiegato morto - per qualsiasi motivo ed in qualunque epoca sia prima che dopo
l'entrata in pensione - ha diritto alla pensione di cui all'articolo 7 quando non sia stata pronunziata
sentenza di separazione personale per di lei colpa e quando inoltre il matrimonio sia stato contratto
almeno un anno prima del giorno della cessazione del servizio, ovvero sia nata prole ancorchè
postuma di matrimonio piu' recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio.
La vedova che passa a seconde nozze perde la pension .
Art. 6.
Gli orfani dell'impiegato morto, per qualsiasi motiv ed in qualunque epoca, e quelli del pensionato
che abbia contratto matrimonio prima o durante il srvizio, hanno diritto alla indennità o alla
pensione di cui all'art. 7 finchè siano minorenni e le figlie minorenni inoltre nubili.
E' pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre contro la quale sia stata
pronunziata definitiva sentenza di separazione personale.
Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figli nubili maggiorenni, purchè sia provato che al
giorno della morte dello impiegato erano ancora a suo carico e che siano inabili a qualsiasi lavoro e
nullatenenti.
Art. 7.
La vedova e gli orfani che si trovano nelle condizioni di cui ai due precedenti articolo hanno diritto
ad una indennità pari a lire mille per ogni duecento lire di pensione diretta.
Alla vedova anzichè la somma capitale verrà corrisposta una pensione annua che sarà o sarebbe
prodotta dallo impiego della predetta indennità in un rinvestimento fruttante non meno del cinque
per cento.
Agli orfani sarà corrisposta la pensione annua che sarà o sarebbe prodotta dallo impiego di cui
sopra: al raggiungimento della maggiore età riceveranno il capitale loro spettante.
La indennità o la pensione verrà distribuita alle persone di cui sopra nel modo che segue:
1) se concorre solo la vedova: essa prende la intera pensione;
2) se concorrono solo gli orfani: essi divideranno in parti eguali la pensione e la indennità:
3) se concorrono vedova e figli spetterà alla prima la pensione sulla terza parte della indennità e il
rimanente sarà diviso in pensione e poi in proprietà in parti eguali tra i figli.
Qualora manchino vedova e figli (nelle condizioni di cui agli art. 5 e 6) la indennità sotto forma di
pensione (a sensi del primo capoverso del presente articolo) andrà al genitore o (in parte eguale) ai
genitori che già fossero a carico dello impiegato.
In caso di morte di impiegata si applicano le stesse regole sopra esposte per il caso di morte di
impiegato. Per altro al marito spetterà la pensione solo se era a carico della impiegata.
In ogni caso diverso da quelli preveduti dal presente articolo le somme derivanti dalla polizza di
assicurazione per la morte dello assicurato andranno per un terzo agli eredi testamentarii e, in
mancanza di testamento, agli eredi legittimi dello impiegato o della impiegata e gli altri due terzi al
fondo pensioni di cui all'art. 21. Il pensionato che non ha figli, moglie o genitori può far cessione
del suo terzo anche con atto tra vivi.
Art. 8.
Il diritto a conseguire la pensione o la indennità s perde per i motivi indicati dalla legge organica
per gli impiegati e salariati.
Il godimento della pensione già attribuita o della indennità già riconosciuta ma non ancora
consegnata, si perdono: a) per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata la
interdizione perpetua dei pubblici ufficii: b) per condanna per qualsiasi atto doloso contro lo Stato
Sammarinese: c) per condanna per malversazione di pubblico denaro pronunciata dopo la
concessione della pensione o della indennità ma riferentesi a fatto avvenuto durante il servizio.
Perdono egualmente il diritto a conseguire o godere la p nsione o la indennità la moglie, gli orfani, i
genitori e, nel caso dell'ultima parte dell'articolo precedente, gli eredi che siano incorsi in una delle
condanne di cui alle lettere a e b del presente articolo.
Art. 9.
Il diritto a conseguire o godere la pensione o la indennità rimane sospeso durante l'espiazione di una
pena che importi la interdizione temporanea dei pubblici ufficii.
Durante la espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale (che non importi la perdita
della pensione) per la durata superiore ad un anno, le pensioni già conseguite sono soggette alla
ritenuta della metà.
Ma se il condannato ha moglie della quale non sia sep rato con sentenza divenuta irrevocabile,
ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni o maggiorenni inabili al lavoro o genitori a suo carico, la
ritenuta è soltanto di un terzo, e la pensione è devoluta a titolo di alimenti alla moglie, ai figli, ai
genitori colla eventuale divisione di cui allo art. 7.
Art. 10.
Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità nonchè il diritto di godimento della pensione che
siano stati perduti o sospesi per qualunque tra le c use di cui agli articoli precedenti, potranno
essere ripristinati quando venga la riabilitazione di chi fu condannato, quando sia revocata la
destituzione inflitta secondo la legge organica, o quando siano espiate le pene temporanee di cui
all'articolo precedente semprechè non sia stato applic to il riscatto della polizza di cui all'art. 11.
Il ripristino comincierà, nel primo caso, dalla data del decreto di riabilitazione; e nel secondo e terzo
caso, dal giorno successivo a quello della revoca o a quello della espiazione della pena.
Art. 11.
Nel caso di perdita o di soppressione del diritto alla liquidazione della pensione o della indennità
potrà essere concesso, ai famigliari (di cui agli art. 5, 6 e 7) del condannato o del destituito, il valore
di riscatto della polizza di assicurazione.
Nel caso di perdita o di sospensione della pensione già conseguita ai famigliari predetti sarà
assegnata la metà della pensione che spettava allo impiegato. Questa assegnazione cesserà e si
ripristinerà il godimento della pensione nel titolare quando si verificano le ipotesi di cui al
precedente articolo.
Art. 12.
Il Governo potrà collocare di ufficio a riposo l'impiegato che vi abbia diritto in base ai precedenti
articoli sebbene non ne abbia fatta domanda.
Il servizio che fosse fatto in piu' da chi abbia compiuti i limiti indicati dall'art. 1 e dall'art. 2 N.2 non
potrà essere tenuto in considerazione per la liquidazione della pensione.
L'impiegato che abbia raggiunti i 65 anni di età ma non ancora i 25 anni di servizio potrà continuare
fino a che non abbia raggiunto l'ora detto limite di servizio.
Art. 13.
Il servizio utile al godimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato ha assunto
l'ufficio al quale venne nominato: e ciò semprechè abbia compiuto il ventunesimo anno di età.
Art. 14.
Negli anni di servizio per avere diritto alla pensione non è computato il tempo trascorso in
aspettativa per motivi diversi da quelli di salute, nè quello scorso in aspettazione di giudizio seguita
da condanna: a meno che l'impiegato non paghi, durante t li periodi, il contributo proprio e quello
del governo per la costituzione della pensione sua e dei suoi famigliari.
Art. 15.
Agli effetti della pensione e della ritenuta non soo computabili nello stipendio le indennità o i
maggiori assegni pagati per lavori straordinarii o concessi per il disimpegno di altre mansioni
affidate all'impiegato.
Art. 16.
A cominciare dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge sullo stipendio lordo degli
impiegati, e fino alla concorrenza della somma di lire dodicimila, viene effettuata, per tutta la durata
del servizio, una ritenuta del sette per cento.
Rimangono ferme le somme pagate in piu' o in meno in base al Decreto Consigliare 30 Aprile 1923
N.12.
Art. 17.
La pensione verrà pagata a rate mensili posticipate d lla Cassa Governativa dietro mandato
rilasciato dalla Contabilità e cesserà colla morte di colui che vi aveva diritto.
Art. 18.
La pensione o la indennità cui hanno diritto gli imp egati e le loro famiglie non può essere ceduta,
nè sequestrata, nè pignorata se non nei casi, nei termini e nella misura di cui alla Legge 27 Maggio
1899 sulla pignorabilità degli stipendii.
Art. 19.
Quando il pensionato riprenda comunque servizio presso la pubblica amministrazione non potrà, in
base al nuovo servizio, veder cambiata la liquidazione della pensione: nemmeno potrà cumulare
pensione e stipendio in modo da oltrepassare complessivamente lo stipendio massimo fissato dalle
tabelle organiche per il nuovo servizio ricoperto.
Art. 20.
La pensione agli impiegati e le indennità agli eredi verranno formate con contratti di assicurazione
con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il quale darà la compartecipazione dei quattro decimi
alla Compagnia Assicurazioni Generali di Venezia. Restano a carico della Repubblica le eventuali
integrazioni per anticipate liquidazioni.
Il governo si riserva di emanare particolari disposizi ni deroganti alla presente legge per quelli
impiegati che, a seguito della visita medica, non ve issero accettati dalla società delle assicurazioni.
Art. 21.
Tutte le somme che, a sensi della presente legge, rimarranno a favore del Governo andranno a
formare un fondo pensioni. Col fruttato di tale fond sarà, in tutto o in parte, provveduto per le
pensioni anticipate che rimangano a carico dello stato nonchè al pagamento dei premi di
assicurazione a carico dello stato stesso.
PARTE II.
Salariati.
Art. 22.
Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche ai salariati attualmente in organico
colle seguenti modifiche:
1) le pensioni e le indennità dirette e di riversibilità saranno calcolate sullo stipendio iniziale:
2) la ritenuta sarà del 5%.
PARTE III.
Disposizioni finali.
Art. 23.
E' abolita qualsiasi altra disposizione relativa al tr ttamento di pensione degli impiegati e salariati.
La presente Legge non si applica ai casi avveratisi prima della sua entrata in vigore, che avverrà
subito dopo la legale pubblicazione.
PARTE IV.
Disposizioni transitorie.
Art. 24.
Rimane fermo l'aumento di pensione fatto agli impiegati e salariati posti in pensione prima del 1
Aprile 1921.
Art. 25.
Gli impiegati e salariati posti in pensione dopo il 1 Aprile 1921 saranno definitivamente liquidati
sulle basi della nuova legge sulle pensioni. La pensione sarà corrisposta a norma dello art. 17 della
legge (e cioè sotto forma di assegno mensile) sotto deduzione della pensione corrispondente al
capitale eventualmente riscosso al momento della messa a riposo.
Ai pensionati predetti e agli impiegati e salariati deceduti in servizio dopo il 1 Aprile 1921 è estesa
la pensione indiretta o famigliare nella proporzione della metà della pensione che spetta al
pensionato o sarebbe spettata all'impiegato o salariato: sempre sotto deduzione della somma
eventualmente già riscossa. E ciò a condizione che i pensionati paghino una ritenuta del 7% sulla
somma effettivamente corrisposta dalla Cassa Governativa e i loro famigliari quella del 3,50%.
La pensione ai famigliari si corrisponderà sempre a norma dell'art. 17 della presente legge: con
inizio dal 1 Giugno 1926.
Art. 26.
A esatta interpretazione di discordi precedenti deliberazioni rimane stabilito che agli impiegati e
salariati, che prestarono servizio militare nel Regno durante la guerra 1915-1918, sia unicamente
concesso, qualora si trovino attualmente in organico, il beneficio di veder calcolato il tempo
effettivamente prestato sotto le armi come trascorso nello impiego e ciò sia allo effetto della
pensione che a quello degli aumenti quinquennali.
Il tempo predetto sarà calcolato non solo per coloro che all'atto dell'assunzione in servizio militare
già erano impiegati, ma anche per quelli volontarii di guerra Sammarinesi che all'atto della
assunzione del servizio militare non erano ancora impiegati o salariati, ma vennero nominati tali o
durante il servizio o posteriormente.
Tutti quanti dovranno versare la ritenuta per il periodo di tempo del quale vengono ad usufruire.
Art. 27.
All'art. 1 del Decreto Consigliare 3 Ottobre 1921 viene ad ogni effetto che di legge data la seguente
autentica interpretazione:
"In un primo momento la concessione delle percentuali per ogni cinque anni interi sarà calcolata
come quinquennio. Arrivati con tale calcolo al quinto quinquennio si inizierà un nuovo conteggio
dei quinquenni a cominciare dal 1910 previa il conguaglio con le percentuali ricevute e in modo che
l'impiegato o salariato maturi gli ulteriori quinquenni calcolando in essi le percentuali avute e
percependo la sola eventuale differenza in piu'".
Art. 28.
Con successive disposizioni saranno fissati i diritti d pensione del chirurgo, e dei medici.
Dato dalla Nostra Residenza addì 8 Marzo 1927.
I CAPITANI REGGENTI
Giuliano Gozi - Ruggero Morri
p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Francesco Morri