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Aggiunte Al Codice Penale


Published: 1927-03-28
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984134/aggiunte-al-codice-penale.html

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N. 8.
Legge contenente aggiunte al Codice Penale.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella Sua Tornata delli 28 Marzo 1927:
Art. 1.
La pena stabilita dall'art. 19 della Legge 28 Maggio 1881 si applica anche quando l'offesa ai
Sovrani o ai Capi di Governi Esteri è fatta in qualsiasi altro pubblico modo diverso dalla stampa.
In ogni caso l'azione penale si esercita di ufficio ma previa autorizzazione della Reggenza.
Art. 2.
Qualunque manifestazione o grida sediziosa, quando vvenga pubblicamente, costituisce
contravvenzione ed è punita con la multa da L. 50 aL. 500 o con la prigionia fino a tre mesi:
semprechè il fatto non costituisca reato piu' grave.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Marzo 1927.
I CAPITANI REGGENTI
Giuliano Gozi - Ruggero Morri
p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INERNI
Francesco Morri