Advanced Search

Sulle Tasse Di Bollo


Published: 1927-08-04
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984133/sulle-tasse-di-bollo.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
N. 12.
Legge che apporta modifiche alla Legge sulle Tasse di Bollo.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella Sua Tornata delli 4 Agosto 1927:
Art. 1.
Alla legge 14 Marzo 1918 N.11 sulle tasse di bollo sono portate le modifiche di cui ai seguenti
articoli.
Art. 2.
L'art. 17 è sostituito dal seguente:
"Art.17 - La carta bollata ed i segnatasse, emessi dal Governo, pagheranno i seguenti diritti di bollo
ed avranno il nome e le denominazioni come appresso:
a) Carta per la tasse fisse
- B. 1927 N.5 PAG.14 -
b) Segnatasse
- B. 1927 N.5 PAG.14 -
c) Carta bollata per cambiali ed altri effetti di commercio
- B. 1927 N.5 PAG.14 -
Per gli effetti o cambiali superiori a L.5000 la tass , valutata in ragione di lire due per ogni mille
lire, sarà pagata a norma dell'art.20 della legge sull tasse di bollo.
d) Carta bollata stampata
- B. 1927 N.5 PAG.14 -
Art. 3.
L'art.18 è sostituito dal seguente:
"Art.18 - Le denunzie di eredità saranno soggette alle seguenti tasse di bollo, le quali verranno
liquidate sullo ammontare complessivo dell'attivo lordo ereditario come appresso:
per un valore non superiore a L. 1000 L. 2
" " " oltre L. 1000 fino a " 5000 " 5
" " " " " 5000 " " " 10000 " 10
" " " " " 10000 " " " 20000 " 20
" " " " " 20000 " " " 50000 " 30
" " " " " 50000 " 50
Saranno soggette a dette tasse anche le eredità esenti da tassa di successione perchè completamente
passive".
Art. 4.
L'applicazione della tassa di cui all'art.23 viene sospesa, fino a nuova disposizione, per quanto si
riferisce agli assegni.
Art. 5.
L'art. 25 è così modificato:
Tassa fissa di cui alla lettera A: abolita
Tassa fissa di cui alle lettere B e C: stabilita in lire una
Tassa fissa di cui alla lettera D: stabilita in lire due
Tassa fissa di cui alla lettera E: stabilita in lire t e.
Art. 6.
Alla fine dello art.25 è fatta la seguente aggiunta:
F) Si scriveranno sulla carta da lire cinque: tutti gli atti e copie relativi a giudizii del Giudice di
appello, del Giudice di terza istanza e del Giudice straordinario nonchè tutti gli atti relativi al
Consiglio dei XII.
Art. 7.
Le lettere A e B dell'art.26 sono sostituite dai seguenti capoversi:
A) Le semplici ricevute per somme superiori a lire di ci, quando non portino discarico di somme
dovute in forza di contratto scritto, fatta eccezione per gli interessi sui mutui e pei canoni di affitto,
sono soggette alle seguenti tasse:
per somme da L. 10 a L. 100 L.0,10
per somme oltre L. 100 fino a L. 1000 L.0,25
" " " " 1000 " " " 5000 L.0,50
" " " " 5000 " " " 10000 L.1
" " " " 10000 " " " 20000 L.2
" " " " 20000 " " " 30000 L.3
" " " oltre le L.30 mila L.5
Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato le tasse saranno a carico esclusivo del
creditore.
B) Gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico - esclusi quelli affissi dal Governo e
quelli elettorali - saranno soggetti alla tassa di centesimi dieci.
Art. 8.
Gli atti indicati alle lettere C. D. E. F. dello art.26 sono soggetti alla tassa di lire una.
Alla lettera E di detto articolo viene fatta la segu nte aggiunta "L'Ufficio di Stato Civile è
autorizzato ad annullare col timbro di ufficio i segnatasse applicati sui certificati, estratti, copie di
atti di sua competenza".
Art. 9.
Il capoverso G dell'art.26 è così modificato:
"g) Saranno soggetti alla tassa di lire cinque le sentenze originali relative ai giudizii del Giudice di
appello, del Giudice di terza istanza e del Giudice straordinario.
Dette sentenze, prima che se ne possa rilasciare copia, saranno presentate al Conservatore il quale
annullerà i segnatasse applicati a ciascun foglio".
Art. 10.
La tassa indicata nell'ultima parte dell'art.27 è modificata come segue:
fino a decimetri quadrati 14 L.1
da oltre " " 14 fino a 20 " 2
" " " " 20 " " 30 " 3
" " " " 30 " " " 5
Art. 11.
All'art.28 è fatta la seguente aggiunta:
"20 - gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti di competenza del Giudice
Conciliatore per controversie di valore non superior alle L.50".
Art. 12.
Le presenti modifiche entreranno in vigore col 1°. Ottobre 1927.
E' data facoltà alla Reggenza di pubblicare, coordinandola con tutte le modifiche fino ad oggi
approvate, l'intera legge sul bollo.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 Agosto 1927.
I CAPITANI REGGENTI
Gino Gozi - Marino Morri
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi

- tabelle pag. 14 B.U. n. 5/1927 -